Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 1029
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancato rispetto dei termini per la proposizione del ricorso per ottemperanza

    Il Giudice ha rilevato che il ricorso è stato presentato in data 5 settembre 2025, mentre la sentenza era divenuta definitiva il 25 luglio 2025. Considerando i termini di sospensione, i trenta giorni previsti dall'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 non erano decorsi al momento della presentazione del ricorso, rendendolo inammissibile.

  • Altro
    Avvenuto pagamento delle spese di lite

    Il Giudice ha preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme dovute da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2025, nelle more del giudizio. Nonostante ciò, il ricorrente ha insistito sulla richiesta iniziale. Il Giudice ha ritenuto che, considerando i fatti intervenuti e le tempistiche non rispettate da entrambe le parti, vi fossero giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

  • Altro
    Compensazione delle spese di giudizio

    Il Giudice ha dichiarato le spese di giudizio compensate, ritenendo che vi fossero giusti motivi in considerazione dei fatti intervenuti nelle more del processo e delle tempistiche non rispettate da entrambe le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 1029
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1029
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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