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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 13479/2025 depositato il 05/09/2025, relativo alla sentenza n.
6649/2025 sezione 08
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12980/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. ricorrente 1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colonna (RM)
Indirizzo_1, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. presentava ricorso per l'ottemperanza al pagamento delle spese di lite da parte dell'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale III di Roma.
Nel ricorso si rappresentava che con Sentenza n. 6649/25 pubblicata in data 15/05/2025 la Corte Tributaria di primo grado di Roma sez. 8, in accoglimento del ricorso rubricato al n. 8946/2024 di RG, condannava "... l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento, in favore di Nominativo_1 Nominativo_1 e Nominativo_1 s.n.c., delle spese di € 440,00, oltre accessori di legge,da distrarsi in favore del difensore dott. Ricorrente_1 dichiaratosi antistatario"
La sentenza veniva notificata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma. in data 21 maggio
2025 e diveniva definitiva in data 25 luglio 2025.
Nel ricorso si rilevava che "nonostante il decorso del termine previsto dal comma 2 art.70 del D.Lgs.546/92 l'ufficio non aveva adempiuto". Si presentava l'odierno ricorso chiedendo: “...ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all'integrale rimborso delle somme dovute, e la condanna dell'Ufficio alle spese del presente giudizio "
In data 30.09.2025 si costituiva l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale III di Roma che evidenziava che nella presentazione del ricorso non erano stati rispettati i termini di legge e che comunque l'iter per il pagamento delle sole spese legali al ricorrente era stato avviato anche a seguito di necessaria istruttoria compresiva dell'acquisizione dei dati per il pagamento (fatturazione e IBAN bancario o postale dove destinare il pagamento). Si chiedeva l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative e depositava l'avvenuto pagamento di quanto dovuto avvenuto in data 16 ottobre 2025.
Il giorno 10 dicembre 2025 in camera di consiglio si discuteva il ricorso in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che il comma 2 dell'art. 70 stabilisce: “Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando l'obbligo non sia estinto”. Il ricorso è stato presentato in data 5 settembre 2025 mentre la sentenza si è resa definitiva in data 25 luglio 2025. in considerazione dell'operatività dei termini di sospensione i trenta giorni non erano decorsi al momento della presentazione del ricorso.
L'ufficio, prima della scadenza dei termini in data 11 settembre 2025 ha chiesto la documentazione necessaria per adempiere ai suoi obblighi di pagamento. Inoltre come documentato dal ricorrente l'ufficio adempiva in data 16 ottobre 2025 con il pagamento della somma dovuta (ovviamente senza considerare l'imposta del valore aggiunto essendo il ricorrente una società). Il ricorrente nonostante il pagamento della somma da parte dell'Agenzia delle entrate insisteva su quanto rilevato in sede di presentazione del ricorso.
In considerazione dei fatti intervenuti nelle more del processo e considerando le tempistiche non rispettate da entrambe le parti occorrono giusti motivi per compensre le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il G. I. dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 13479/2025 depositato il 05/09/2025, relativo alla sentenza n.
6649/2025 sezione 08
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12980/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. ricorrente 1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colonna (RM)
Indirizzo_1, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. presentava ricorso per l'ottemperanza al pagamento delle spese di lite da parte dell'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale III di Roma.
Nel ricorso si rappresentava che con Sentenza n. 6649/25 pubblicata in data 15/05/2025 la Corte Tributaria di primo grado di Roma sez. 8, in accoglimento del ricorso rubricato al n. 8946/2024 di RG, condannava "... l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento, in favore di Nominativo_1 Nominativo_1 e Nominativo_1 s.n.c., delle spese di € 440,00, oltre accessori di legge,da distrarsi in favore del difensore dott. Ricorrente_1 dichiaratosi antistatario"
La sentenza veniva notificata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma. in data 21 maggio
2025 e diveniva definitiva in data 25 luglio 2025.
Nel ricorso si rilevava che "nonostante il decorso del termine previsto dal comma 2 art.70 del D.Lgs.546/92 l'ufficio non aveva adempiuto". Si presentava l'odierno ricorso chiedendo: “...ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all'integrale rimborso delle somme dovute, e la condanna dell'Ufficio alle spese del presente giudizio "
In data 30.09.2025 si costituiva l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale III di Roma che evidenziava che nella presentazione del ricorso non erano stati rispettati i termini di legge e che comunque l'iter per il pagamento delle sole spese legali al ricorrente era stato avviato anche a seguito di necessaria istruttoria compresiva dell'acquisizione dei dati per il pagamento (fatturazione e IBAN bancario o postale dove destinare il pagamento). Si chiedeva l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative e depositava l'avvenuto pagamento di quanto dovuto avvenuto in data 16 ottobre 2025.
Il giorno 10 dicembre 2025 in camera di consiglio si discuteva il ricorso in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che il comma 2 dell'art. 70 stabilisce: “Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando l'obbligo non sia estinto”. Il ricorso è stato presentato in data 5 settembre 2025 mentre la sentenza si è resa definitiva in data 25 luglio 2025. in considerazione dell'operatività dei termini di sospensione i trenta giorni non erano decorsi al momento della presentazione del ricorso.
L'ufficio, prima della scadenza dei termini in data 11 settembre 2025 ha chiesto la documentazione necessaria per adempiere ai suoi obblighi di pagamento. Inoltre come documentato dal ricorrente l'ufficio adempiva in data 16 ottobre 2025 con il pagamento della somma dovuta (ovviamente senza considerare l'imposta del valore aggiunto essendo il ricorrente una società). Il ricorrente nonostante il pagamento della somma da parte dell'Agenzia delle entrate insisteva su quanto rilevato in sede di presentazione del ricorso.
In considerazione dei fatti intervenuti nelle more del processo e considerando le tempistiche non rispettate da entrambe le parti occorrono giusti motivi per compensre le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il G. I. dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.