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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore LICASTRO MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1537/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210115764004000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2023, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 2 novembre 2022 per l'importo di € 285,33, a titolo di imposta di registro relativa all'anno 2018. All'uopo, la ricorrente deduceva di avere estinto l'obbligazione tributaria in questione, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto con ravvedimento operoso, il 15 novembre 2021. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo deduceva di avere provveduto allo sgravio parziale del carico di ruolo, avendo tenuto conto di quanto già versato dalla contribuente e considerando l'inapplicabilità, alla specie, dell'istituto del ravvedimento operoso. Nel prosieguo, la ricorrente depositava memoria difensiva. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, previa contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che l'Ente impositore ha emesso provvedimento di sgravio in ordine all'imposta dovuta (euro 200,00), rideterminando, in diminuzione, la somma ancora da corrispondere per sanzioni ed interessi, atteso il tardivo pagamento eseguito dalla contribuente.
“In parte qua” è, pertanto, venuta meno la materia del contendere. Nel resto, il ricorso va rigettato, essendo noto che l'istituto del ravvedimento operoso non si applica allorquando, come nella specie, il pagamento sia avvenuto successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione da parte dell'ente impositore: ciò, a mente del disposto di cui all'art. 13, comma 1 ter del Dlgs n.472/1997, il quale fa riferimento oltre agli “atti di liquidazione” anche a quelli di
“accertamento”, con espressione omnicomprensiva idonea a sconfessare la tesi difensiva della ricorrente, che mira a limitare ingiustificatamente la portata interpretativa della norma sopra richiamata. Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, tra le parti;
rigetta, nel resto, il ricorso e compensa le spese. Palermo, 14 gennaio 2026.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore LICASTRO MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1537/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210115764004000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2023, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 2 novembre 2022 per l'importo di € 285,33, a titolo di imposta di registro relativa all'anno 2018. All'uopo, la ricorrente deduceva di avere estinto l'obbligazione tributaria in questione, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto con ravvedimento operoso, il 15 novembre 2021. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo deduceva di avere provveduto allo sgravio parziale del carico di ruolo, avendo tenuto conto di quanto già versato dalla contribuente e considerando l'inapplicabilità, alla specie, dell'istituto del ravvedimento operoso. Nel prosieguo, la ricorrente depositava memoria difensiva. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, previa contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che l'Ente impositore ha emesso provvedimento di sgravio in ordine all'imposta dovuta (euro 200,00), rideterminando, in diminuzione, la somma ancora da corrispondere per sanzioni ed interessi, atteso il tardivo pagamento eseguito dalla contribuente.
“In parte qua” è, pertanto, venuta meno la materia del contendere. Nel resto, il ricorso va rigettato, essendo noto che l'istituto del ravvedimento operoso non si applica allorquando, come nella specie, il pagamento sia avvenuto successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione da parte dell'ente impositore: ciò, a mente del disposto di cui all'art. 13, comma 1 ter del Dlgs n.472/1997, il quale fa riferimento oltre agli “atti di liquidazione” anche a quelli di
“accertamento”, con espressione omnicomprensiva idonea a sconfessare la tesi difensiva della ricorrente, che mira a limitare ingiustificatamente la portata interpretativa della norma sopra richiamata. Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, tra le parti;
rigetta, nel resto, il ricorso e compensa le spese. Palermo, 14 gennaio 2026.