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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4624/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
resistente_4 CF_Resistente_4 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_5 CF_Resistente_5 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_6 CF_Resistente_6 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_7 - CF_Resistente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_8 - CF_Resistente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso resistente_9 - CF_Resistente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_10 CF_Resistente_10 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_11 CF_Resistente_11 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_12 CF_Resistente_12 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_13 - CF_Resistente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_14 - CF_Resistente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
resistente_15 CF_Resistente_15 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_16 CF_Resistente_16 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_17 CF_Resistente_17 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_18 - CF_Resistente_18
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_19 - CF_Resistente_19
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19385/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230127648887001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7658/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti: per l'appellante: riformare totalmente l'impugnata sentenza, e dichiarare legittima l'azione liquidatrice dell'Ufficio; con vittoria di spese ed onorari di giudicato. per gli appellati: a) respingere l'appello dell'ADE;
b) condannare la stessa alla rifusione delle spese per infondata e temeraria lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP II Napoli interpone gravame avverso la sentenza della CGT di primo grado di Napoli n.19385/24/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 30/12/2024, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso degli appellati avverso la cartella di pagamento n. 071 2023 0127648887001 di complessivi € 66.085,53, per imposta di registro e due sanzioni oltre interessi derivanti da un precedente avviso di liquidazione (n. 52/M/2021)
L'Ufficio lamenta che la decisione gravata si fonda su un equivoco che si traduce in carenza di motivazione ed implica un error in judicando.
Invero, reputa l'appellante, nell'annullare le sanzioni, i primi giudici non si sarebbero avveduti che le stesse erano state richieste a diverso titolo, con distinti numeri di codice e mentre, l'una era stata annullata dalla decisione della CG T di II grado nel pregresso contenzioso e poi sgravata dall'Ufficio, l'altra sanzione, quella per tardività, non era stata annullata. Pertanto chiede la riforma integrale della sentenza con conferma dell'atto impugnato, vinte le spese .
Nel costituirsi gli appellati depositano controdeduzioni confutando l'avversa prospettazione perché contraddittoria stante l'integrale annullamento dell'avviso di liquidazione sottostante la carella impugnata . Chiedono la reiezione dell'appello col favore delle spese.
All'esito della pubblica udienza, la causa è stata decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine si osserva che l'appello è solo parziale perché attiene a quella parte della motivazione in cui si annullano le sanzioni.
La statuizione non viene attinta in alcuna altra parte, ad esempio quella contenente la statuizione sugli interessi e per essa deve ritenersi formato il giudicato interno a mente dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione tributaria provinciale che non sono specificatamente riproposte in appello s'intendono rinunciate”.
Così delimitato l'oggetto del contendere, si osserva che la cartella esattoriale impugnata dagli appellanti richiede
1 2013 109T Imposta di registro 35.199,45
2 2013 131T Sanzioni tasse e imposte indirette 10.560,00
3 2013 671T Imposta di registro sanzione 10.560,00
4 2013 731T Interessi tasse e imposte indirette 9.602,70 5 2013 940A Costo della notifica degli atti 157,50
* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella. Essa è riferita al mancato pagamento dell'avviso di liquidazione 52/M/2021 66.079,65 Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Napoli - ufficio controlli 66.079,65
E' pacifico tra le parti che con sentenza n. 1919 del 2023 la CGT di I grado annullò l'avviso di liquidazione “limitatamente alle sole sanzioni” . Nella motivazione i giudici si intrattengono sul punto, distinguendo chiaramente le due tipologie di sanzioni. Anche la successiva sentenza ,della CTR di II grado , n. 2135 del 26 marzo 2024, nel confermare la prima affronta specificamente il tema della sanzione richiesta per tardivo pagamento , ritenuta anch'essa illegittima . Ne deriva la doverosa conferma della decisione qui impugnata e la reiezione dell'appello . Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo
Pqm
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
Napoli lì 9 dicembre 2025 Il Presidente
AN ZE Il relatore Alessandra Santulli
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4624/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
resistente_4 CF_Resistente_4 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_5 CF_Resistente_5 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_6 CF_Resistente_6 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_7 - CF_Resistente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_8 - CF_Resistente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso resistente_9 - CF_Resistente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_10 CF_Resistente_10 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_11 CF_Resistente_11 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_12 CF_Resistente_12 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_13 - CF_Resistente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
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Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
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Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente_16 CF_Resistente_16 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
resistente_17 CF_Resistente_17 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
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resistente_19 - CF_Resistente_19
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19385/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230127648887001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7658/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti: per l'appellante: riformare totalmente l'impugnata sentenza, e dichiarare legittima l'azione liquidatrice dell'Ufficio; con vittoria di spese ed onorari di giudicato. per gli appellati: a) respingere l'appello dell'ADE;
b) condannare la stessa alla rifusione delle spese per infondata e temeraria lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP II Napoli interpone gravame avverso la sentenza della CGT di primo grado di Napoli n.19385/24/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 30/12/2024, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso degli appellati avverso la cartella di pagamento n. 071 2023 0127648887001 di complessivi € 66.085,53, per imposta di registro e due sanzioni oltre interessi derivanti da un precedente avviso di liquidazione (n. 52/M/2021)
L'Ufficio lamenta che la decisione gravata si fonda su un equivoco che si traduce in carenza di motivazione ed implica un error in judicando.
Invero, reputa l'appellante, nell'annullare le sanzioni, i primi giudici non si sarebbero avveduti che le stesse erano state richieste a diverso titolo, con distinti numeri di codice e mentre, l'una era stata annullata dalla decisione della CG T di II grado nel pregresso contenzioso e poi sgravata dall'Ufficio, l'altra sanzione, quella per tardività, non era stata annullata. Pertanto chiede la riforma integrale della sentenza con conferma dell'atto impugnato, vinte le spese .
Nel costituirsi gli appellati depositano controdeduzioni confutando l'avversa prospettazione perché contraddittoria stante l'integrale annullamento dell'avviso di liquidazione sottostante la carella impugnata . Chiedono la reiezione dell'appello col favore delle spese.
All'esito della pubblica udienza, la causa è stata decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine si osserva che l'appello è solo parziale perché attiene a quella parte della motivazione in cui si annullano le sanzioni.
La statuizione non viene attinta in alcuna altra parte, ad esempio quella contenente la statuizione sugli interessi e per essa deve ritenersi formato il giudicato interno a mente dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione tributaria provinciale che non sono specificatamente riproposte in appello s'intendono rinunciate”.
Così delimitato l'oggetto del contendere, si osserva che la cartella esattoriale impugnata dagli appellanti richiede
1 2013 109T Imposta di registro 35.199,45
2 2013 131T Sanzioni tasse e imposte indirette 10.560,00
3 2013 671T Imposta di registro sanzione 10.560,00
4 2013 731T Interessi tasse e imposte indirette 9.602,70 5 2013 940A Costo della notifica degli atti 157,50
* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella. Essa è riferita al mancato pagamento dell'avviso di liquidazione 52/M/2021 66.079,65 Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Napoli - ufficio controlli 66.079,65
E' pacifico tra le parti che con sentenza n. 1919 del 2023 la CGT di I grado annullò l'avviso di liquidazione “limitatamente alle sole sanzioni” . Nella motivazione i giudici si intrattengono sul punto, distinguendo chiaramente le due tipologie di sanzioni. Anche la successiva sentenza ,della CTR di II grado , n. 2135 del 26 marzo 2024, nel confermare la prima affronta specificamente il tema della sanzione richiesta per tardivo pagamento , ritenuta anch'essa illegittima . Ne deriva la doverosa conferma della decisione qui impugnata e la reiezione dell'appello . Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo
Pqm
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
Napoli lì 9 dicembre 2025 Il Presidente
AN ZE Il relatore Alessandra Santulli