CASS
Sentenza 20 dicembre 1990
Sentenza 20 dicembre 1990
Massime • 1
Il reato di violenza contro un inferiore con lesione personale grave, previsto dall'art. 195, comma secondo, cod. Pen. Mil. Pace costituisce una fattispecie autonoma di reato e non un reato circostanziato, cioè una ipotesi aggravata rispetto a quella di violenza generica prevista dal primo comma dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/1990, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1990 |
Testo completo
3 347 6
AL MASSIMARIO
ITALIANA Udienza pubblica REPUBBLICA
del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 20.12.19
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE₁ PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1554
Dott. Presidente PASQUALE VINCENZO MOLINARI
1. Dott. GIORGIO BUOGO Consigliere REGISTRO GENERAL
2. >>> >>
-MARIO POMPA N. 21479/90
3. >>> >>> LO CI
4. >>>>>> TO LA PENNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale Militare
presso la Corte Militare d'Appello Sezione Distac-
cata di Verona nella causa
contro
:
Di PI LV n. a Palermo il 12 dicembre 1969
avverso la sentenza del Tribunale militare di Padova
in data 13 marzo 1990
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consiglierer. La Penna
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Militare dr. Bonagura
che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udit i difensor
Ritenuto in fatto
Nella causa
contro
LV Di PI, im-
outato del reato di cui all'art. 195 co. 2 C.p.m.p.
("oerchè, caporale nel 6ª Gr. Sqd. Cr. "Lancieri di
Aosta in Cervignano (UD), il 3 dicembre 1989, usa-
va violenza contro il soldato FR LL, col-
pendolo con un pugno e cagionandogli una ferita la cero contusa all'emiarcata dentaria superiore sini stra con avulsione parziale di 1-2 e con l'aggravan te dell'indebolimento dell'organo della masticazione"),
il Tribunale militare di Padova, con sentenza 13
marzo 1990. in accoglimento della richiesta delle parti art.ex 444 c.p.p. applicava con
- il concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante e con la diminuzione di cui allo stesso
art. 444, la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione militare, con i benefici previsti dagli e 445 c.p.p. artt. 163 e 175 c.p.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la
Sezione distaccata di Corte Militare d'Appello
-
Verona - deducendo, con unico articolato motivo, er-
ronea applicazione della legge penale per avere il
Tribunale ritenuto che il reato di violenza contro un inferiore con lesione personale grave previsto dall'art. 195 co. 2 c.p.m.p. costituisca un reato circostanziato, cioè un'ipotesi aggravata rispetto a quella di violenza generica prevista dal primo comma dello stesso articolo, anzichè una fattispecie autonoma di reato.
☐ Considerato in diritto
☐ La doglianza è fondata.
Il punto saliente della sentenza impugna - ta donde prende le mosse e sul quale deve concentrar 4
si il discorso critico è quello dove, premesso che
la disposizione del secondo comma dell'art. 195 C.
p.m.p. non descrive la condotta vietata e a questo fine s'integra con le corrispondenti norme comuni
(artt. 575, 583, 584, ecc. c. p.), si sostiene in contrapposizione all'opinione giurisprudenziale.
(Cass. Sez. 1^, 22 dicembre 1988, Della Zotta e
Passomai) per la quale l'ipotesi sanzionata dal detto secondo comma costituisce un'autonoma figura di reato "che la detta integrazione (di disposi-
zioni penali con altre della stessa natura) comporti che le norme recepite mantengano le loro originarie caratteristiche. Pertanto, come ad esempio si dovreb
де dire che la violenza contro inferiore mediante omicidio è นก reato autonomo rispetto alla previsio-
ne del 1° comma, così nella specie non si può non concludere nel senso che la violenza contro un infe riore mediante lesione grave è un reato aggravato".
Un siffatto ragionamento non può essere condiviso giacchè, trascurando di approfondire la peculiare autonomia dei reati di violenza contro un
inferiore (e di quelli consimili d'"insubordinazio-
ne con violenzad' di cui all'art. 186 c.p.m. p.), ri-
spetto sia ai reati contro la person a contenuti nel capo III del titolo quinto del c.p.m.p. sia ai delit 5
1 ti contro la vita e l'incolumità personale di cui al capo I del titolo dodicesimo del Cod.pen., pun-
tualmente specificati, perviene ad una sorta di frammentazione della struttura unitaria della norma,
ravvisandosi ora elementi di reato autonomo ora elementi meramente circostanziati, cioè figure di reato aggravato.
Invero, è compito sempre importante e, '
talune volte, anche difficile per l'interprete 10
stabilire se un elemento debba considerarsi costi -
tutivo del reato ovvero circostanziante: lo stabili- re, insomma, in primo luogo, se il reato sia venuto
o meno, in esistenza e, quindi, se trattasi d'un reato circostanziato о ci mutamento di titolo di reato, cioè d'un'autonoma figura di reato semplice.
Molto spesso è la stessa legge ad indica-
nella rubrica ° con le formule d'uso ("la pena re
è aumentata", "la pena è diminuità")
- che si trat-
ta di circostanza, pur se non può sempre attribuirsi alla nomenclatura legislativa valore decisivo.
nei casi in cui le indicazioni legisla- tive non ☑sistono o sono insufficienti od oscure
epperò non sembrano risolutive, bisogna far ricorso ad altri criteri esegetici e logici.
6 - Posto che insoddisfacenti appaiono, a ben
guardare, i criteri elaborati dal dibattito dottri-
nario per risolvere i casi dubbi, l'unico valido è
il criterio per cui, in siffatti casi, si deve dare
la preferenza alla figura autonoma di reato in for- za del principio che la responsabilità colpevole è
la regola, mentre quella prevista sotto altri aspet-
ti è eccezionale: e ciò in quanto, a differenza de-
gli elementi costitutivi che devono rientrare "nel fuoco della colpevolezza", le circostanze dopo la sostituzione del comma 19 dell'art. 59 c.p. (art. 1 legge 7.2.1990, n. 19), anche se non più oggettiva-*
"se ignorate per mente, sono pur sempre ascrivibili colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
Ciò posto, il processo esegetico degli artt. 186 e 195 c.p.m.p; (come sostituiti rispetti-
vamente dagli artt. 1 e 5 della legge 26 novembre 1985 n. 689 emanata a seguito della sentenza 27 mag-
gio 1982 n. 103 della Corte Costituzionale) ha come imprescindibil presupposto il richiamo all'art.
43 dello stesso codice che, nel capo I del titolo
III attinente al "Reato militare”, fissa la "nozio- ne di violenza" comprendendovi "1'omicidio, ancorchè
tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentati- - 7 -
vo di offendere con armi".
E' facile dedurre allora che sia l'una che l'altra disposizione in discorso, nella neces-
saria naturale correlazione con l'art. 43 ora detto,
comprende due distinti gruppi di reati, con tratta-
sanzionatori diversificati, e cioè nel primo menti ciascun tipo autonomo di reato, punibile comma, con la pena da uno a tre anni, le percosse, le le-
sioni personali lievi e lievissime, i maltrattamen-
ti e qualsiasi tentativo di offendere con le armi:
secondo comma, pure ciascuno come tipo autono- nel di reato, l'omicidio volontario, consumato ° mo tentato, l'omicidio preterintenzionale, la lesione
personale grave, la lesione personale gravissima:
con un trattamento sanzionatoric necessariamente di versificato in rapporto alla differente gravità dei delitti, cioè con le pene stabilite dagli artt. 575, 56 € 575, 584, 583 c.p.
E ' bensì esatto che il secondo comma del-
l'art. 186 come dell'art. 195 contiene il richiamo esplicito alle disposizioni or ora specificate del codice penale comune, non per recepirne e incorpo-
rarne gli elementi costitutivi o circostanziati, ma solo ed esclusivamente con riferimento alla misura 8
-
della pena.
E ciò perchè, salva restando la peculiare autonomia di ciascun tipo di reato, d'insubordina-
zione con violenza ovvero di violenza contro un inferiore - l'uno e l'altro di natura plurioffen-
siva, cioè contro la disciplina militare, nella
forma rispettivamente dell'insubordinazione e dello
abuso di autorità, ma insieme contro la persona rispetto ai corrispondenti delitti del codice pena- le comune e, quanto alle lesioni personali, persi-
no rispetto alla fattispecie di cui agli artt. 222,
223, 224 e 225 c.p.m.D. il legislatore ha ragio-
nevolmente ritenuto quistione di politica crimi-
- di punire i reati autonomi in questione con nale le pene previste dal codice penale comune.
Un'ulteriore ragione a favore della tesi
qui sostenuta secondo cui ciascuna delle ipotesi previste dal secondo comma degli artt. 186 e 195
c.p.m.p. integra un tipo autonomo di reato può
trarsi dal rilevamento della serie di circostanze aggravanti e dalla circostanza attenuante rispetto alle predette fattispecie semplici: le prime sono quelle previste dall'ultima parte dello stesso se-
condo comma e dell'art. 187 c.p.m.p., l'altra è da-
ta dall'art. 198 stesso codice. Le svolte considerazioni conducono allo annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio a detto giudice che si individua nel Tribunale mi-
litare di Verona per un nuovo giudizio nel rigoro so rispetto dei principi sopra chiariti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale militare di Verona.
Roma, 20 dicembre 1990.
IL PRESIDENTE
Dr. Pasquale V. Molinari
Fullosar
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dr. Antonio La PennaMonic
Depositato in Cancelleria
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 27 MOR 1991 il
Battiste nocenzo
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Baltisla Rocenzo
AL MASSIMARIO
ITALIANA Udienza pubblica REPUBBLICA
del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 20.12.19
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE₁ PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1554
Dott. Presidente PASQUALE VINCENZO MOLINARI
1. Dott. GIORGIO BUOGO Consigliere REGISTRO GENERAL
2. >>> >>
-MARIO POMPA N. 21479/90
3. >>> >>> LO CI
4. >>>>>> TO LA PENNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale Militare
presso la Corte Militare d'Appello Sezione Distac-
cata di Verona nella causa
contro
:
Di PI LV n. a Palermo il 12 dicembre 1969
avverso la sentenza del Tribunale militare di Padova
in data 13 marzo 1990
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consiglierer. La Penna
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Militare dr. Bonagura
che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udit i difensor
Ritenuto in fatto
Nella causa
contro
LV Di PI, im-
outato del reato di cui all'art. 195 co. 2 C.p.m.p.
("oerchè, caporale nel 6ª Gr. Sqd. Cr. "Lancieri di
Aosta in Cervignano (UD), il 3 dicembre 1989, usa-
va violenza contro il soldato FR LL, col-
pendolo con un pugno e cagionandogli una ferita la cero contusa all'emiarcata dentaria superiore sini stra con avulsione parziale di 1-2 e con l'aggravan te dell'indebolimento dell'organo della masticazione"),
il Tribunale militare di Padova, con sentenza 13
marzo 1990. in accoglimento della richiesta delle parti art.ex 444 c.p.p. applicava con
- il concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante e con la diminuzione di cui allo stesso
art. 444, la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione militare, con i benefici previsti dagli e 445 c.p.p. artt. 163 e 175 c.p.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la
Sezione distaccata di Corte Militare d'Appello
-
Verona - deducendo, con unico articolato motivo, er-
ronea applicazione della legge penale per avere il
Tribunale ritenuto che il reato di violenza contro un inferiore con lesione personale grave previsto dall'art. 195 co. 2 c.p.m.p. costituisca un reato circostanziato, cioè un'ipotesi aggravata rispetto a quella di violenza generica prevista dal primo comma dello stesso articolo, anzichè una fattispecie autonoma di reato.
☐ Considerato in diritto
☐ La doglianza è fondata.
Il punto saliente della sentenza impugna - ta donde prende le mosse e sul quale deve concentrar 4
si il discorso critico è quello dove, premesso che
la disposizione del secondo comma dell'art. 195 C.
p.m.p. non descrive la condotta vietata e a questo fine s'integra con le corrispondenti norme comuni
(artt. 575, 583, 584, ecc. c. p.), si sostiene in contrapposizione all'opinione giurisprudenziale.
(Cass. Sez. 1^, 22 dicembre 1988, Della Zotta e
Passomai) per la quale l'ipotesi sanzionata dal detto secondo comma costituisce un'autonoma figura di reato "che la detta integrazione (di disposi-
zioni penali con altre della stessa natura) comporti che le norme recepite mantengano le loro originarie caratteristiche. Pertanto, come ad esempio si dovreb
де dire che la violenza contro inferiore mediante omicidio è นก reato autonomo rispetto alla previsio-
ne del 1° comma, così nella specie non si può non concludere nel senso che la violenza contro un infe riore mediante lesione grave è un reato aggravato".
Un siffatto ragionamento non può essere condiviso giacchè, trascurando di approfondire la peculiare autonomia dei reati di violenza contro un
inferiore (e di quelli consimili d'"insubordinazio-
ne con violenzad' di cui all'art. 186 c.p.m. p.), ri-
spetto sia ai reati contro la person a contenuti nel capo III del titolo quinto del c.p.m.p. sia ai delit 5
1 ti contro la vita e l'incolumità personale di cui al capo I del titolo dodicesimo del Cod.pen., pun-
tualmente specificati, perviene ad una sorta di frammentazione della struttura unitaria della norma,
ravvisandosi ora elementi di reato autonomo ora elementi meramente circostanziati, cioè figure di reato aggravato.
Invero, è compito sempre importante e, '
talune volte, anche difficile per l'interprete 10
stabilire se un elemento debba considerarsi costi -
tutivo del reato ovvero circostanziante: lo stabili- re, insomma, in primo luogo, se il reato sia venuto
o meno, in esistenza e, quindi, se trattasi d'un reato circostanziato о ci mutamento di titolo di reato, cioè d'un'autonoma figura di reato semplice.
Molto spesso è la stessa legge ad indica-
nella rubrica ° con le formule d'uso ("la pena re
è aumentata", "la pena è diminuità")
- che si trat-
ta di circostanza, pur se non può sempre attribuirsi alla nomenclatura legislativa valore decisivo.
nei casi in cui le indicazioni legisla- tive non ☑sistono o sono insufficienti od oscure
epperò non sembrano risolutive, bisogna far ricorso ad altri criteri esegetici e logici.
6 - Posto che insoddisfacenti appaiono, a ben
guardare, i criteri elaborati dal dibattito dottri-
nario per risolvere i casi dubbi, l'unico valido è
il criterio per cui, in siffatti casi, si deve dare
la preferenza alla figura autonoma di reato in for- za del principio che la responsabilità colpevole è
la regola, mentre quella prevista sotto altri aspet-
ti è eccezionale: e ciò in quanto, a differenza de-
gli elementi costitutivi che devono rientrare "nel fuoco della colpevolezza", le circostanze dopo la sostituzione del comma 19 dell'art. 59 c.p. (art. 1 legge 7.2.1990, n. 19), anche se non più oggettiva-*
"se ignorate per mente, sono pur sempre ascrivibili colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
Ciò posto, il processo esegetico degli artt. 186 e 195 c.p.m.p; (come sostituiti rispetti-
vamente dagli artt. 1 e 5 della legge 26 novembre 1985 n. 689 emanata a seguito della sentenza 27 mag-
gio 1982 n. 103 della Corte Costituzionale) ha come imprescindibil presupposto il richiamo all'art.
43 dello stesso codice che, nel capo I del titolo
III attinente al "Reato militare”, fissa la "nozio- ne di violenza" comprendendovi "1'omicidio, ancorchè
tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentati- - 7 -
vo di offendere con armi".
E' facile dedurre allora che sia l'una che l'altra disposizione in discorso, nella neces-
saria naturale correlazione con l'art. 43 ora detto,
comprende due distinti gruppi di reati, con tratta-
sanzionatori diversificati, e cioè nel primo menti ciascun tipo autonomo di reato, punibile comma, con la pena da uno a tre anni, le percosse, le le-
sioni personali lievi e lievissime, i maltrattamen-
ti e qualsiasi tentativo di offendere con le armi:
secondo comma, pure ciascuno come tipo autono- nel di reato, l'omicidio volontario, consumato ° mo tentato, l'omicidio preterintenzionale, la lesione
personale grave, la lesione personale gravissima:
con un trattamento sanzionatoric necessariamente di versificato in rapporto alla differente gravità dei delitti, cioè con le pene stabilite dagli artt. 575, 56 € 575, 584, 583 c.p.
E ' bensì esatto che il secondo comma del-
l'art. 186 come dell'art. 195 contiene il richiamo esplicito alle disposizioni or ora specificate del codice penale comune, non per recepirne e incorpo-
rarne gli elementi costitutivi o circostanziati, ma solo ed esclusivamente con riferimento alla misura 8
-
della pena.
E ciò perchè, salva restando la peculiare autonomia di ciascun tipo di reato, d'insubordina-
zione con violenza ovvero di violenza contro un inferiore - l'uno e l'altro di natura plurioffen-
siva, cioè contro la disciplina militare, nella
forma rispettivamente dell'insubordinazione e dello
abuso di autorità, ma insieme contro la persona rispetto ai corrispondenti delitti del codice pena- le comune e, quanto alle lesioni personali, persi-
no rispetto alla fattispecie di cui agli artt. 222,
223, 224 e 225 c.p.m.D. il legislatore ha ragio-
nevolmente ritenuto quistione di politica crimi-
- di punire i reati autonomi in questione con nale le pene previste dal codice penale comune.
Un'ulteriore ragione a favore della tesi
qui sostenuta secondo cui ciascuna delle ipotesi previste dal secondo comma degli artt. 186 e 195
c.p.m.p. integra un tipo autonomo di reato può
trarsi dal rilevamento della serie di circostanze aggravanti e dalla circostanza attenuante rispetto alle predette fattispecie semplici: le prime sono quelle previste dall'ultima parte dello stesso se-
condo comma e dell'art. 187 c.p.m.p., l'altra è da-
ta dall'art. 198 stesso codice. Le svolte considerazioni conducono allo annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio a detto giudice che si individua nel Tribunale mi-
litare di Verona per un nuovo giudizio nel rigoro so rispetto dei principi sopra chiariti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale militare di Verona.
Roma, 20 dicembre 1990.
IL PRESIDENTE
Dr. Pasquale V. Molinari
Fullosar
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dr. Antonio La PennaMonic
Depositato in Cancelleria
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 27 MOR 1991 il
Battiste nocenzo
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Baltisla Rocenzo