Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ee 67076 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU ENA DI CASSAZIONE04 yCA'S ALONE Oggetto Tributi SEZIONE TRIBUTARI】 volazioni "prima casa?" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23523/99 - Presidente- Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 9537 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 19/09/02 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DEL REGISTRO DI VOLTERRA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 121 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
. N - ricorrente
contro
ST AL, LE AN, CU AN;
- intimati -
2002 della Commissione avversO la sentenza n. 186/98 3233 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 23/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre
contro
ST ER, LE DR e IC AN, per la cassazio- ne della sentenza specificata in epigrafe. Nessuna at- tività processuale hanno svolto gli intimati.
1.2. In fatto, gli odierni intimati hanno impugna- to, originariamente, gli avvisi di liquidazione, emessi dal competente ufficio del registro per il recupero dell'invim e delle imposte di registro e catastale, in relazione ad una compravendita immobiliare, per la qua- le non erano stati ritenuti sussistenti i presupposti per le agevolazioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 12/1985 (conv. In legge n. 118/85), richieste dai con- tribuenti. Le Commissione Tributarie in entrambi i gra- di di merito hanno accolto le istanze dei contribuenti sulla base di una perizia tecnica di parte che aveva indicato in circa mq 220 la superficie 2 dell'appartamento oggetto della compravendita, in con- trapposizione ad una stima UTE che, invece, aveva quan- tificato la medesima superficie in mq. 340 (con conse- guente inquadramento nella categoria delle abitazioni "di lusso", cui non spettavano le agevolazioni richie- ste).
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero eccepisce a) il vizio di motivazione e b) la violazione delle di- sposizioni di legge sulle agevolazioni richieste dai contribuenti.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato in relazione alla prima delle due censure prospettate, con assorbimento della seconda.
2.2. Infatti, con il primo motivo, il Ministero ri- corrente eccepisce che la Commissione Tributaria Regio- nale ha totalmente ignorato le risultanze della stima UTE specificamente invocate dall'ufficio anche in sede di appello. In particolare, il Ministero, con il ricor- SO in esame, indica specificamente le aree che non sa- rebbero state calcolate dal perito di parte (piano ter- ra: ingresso disimpegno, scale e tinello, corridoio di- simpegno;
primo piano: disimpegno a forma di "L", oltre alle pertinenze del fabbricato). Dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'Ufficio ha specifi- 3 camente rappresentato ai giudici di appello che, dopo il deposito della relazione del tecnico di parte, l'UTE ha effettuato un sopralluogo evidenziando, appunto, che non erano state calcolate le superfici sopra specifica- 2 dell'appello) oltre allete (v. in particolare a p. pertinenze (p. 3 dell'appello). Su tali specifiche con- testazioni, la sentenza impugnata tace totalmente, li- quidando l'appello dell'ufficio con la generica quanto inutile affermazione (che potrebbe essere posta a base di qualsiasi decisione) che "l'ufficio appellante non ha apportato elementi utili tali da inficiare, anche parzialmente, la sentenza richiamata". A sostegno di tale "vuota” affermazione viene, poi, aggiunta un'altra frase "in bianco", una sorta di motivazione per rela- tionem, con rinvio alle argomentazioni di parte, che, in forza del rinvio, dovrebbero diventare le motivazio- ni della sentenza (considerata la "memoria illustra- tiva" dei contribuenti che hanno evidenziato >>). In- fine, a conclusione di un ragionamento che non c'è, il Collegio "fotocopia", ma solo idealmente, la sentenza di primo grado in quanto, assume, "è venuto nella de- terminazione di considerare qui trascritta la sentenza dei giudici di prime cure condividendone integralmente le motivazioni addotte". Con buona pace dell'obbligo della motivazione specifica riferita alle singole cen- 4 sure prospettata con i motivi di appello.
2.3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per la totale carenza di mo- tivazione. Il giudice del rinvio dovrà rinnovare il giudizio procedendo alla valutazione dei singoli motivi di appello, provvedendo per le spese relative al giudi- zio di legittimità.
2.4. E' evidente che l'acclarata inesistenza della motivazione assorbe il secondo motivo di ricorso che presuppone una compiuta ricostruzione della vicenda in punto di fatto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as- sorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, ad altra sezione della Commis- sione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma il 1 19 settembre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore for. Bruno Saccucci) (dr. Antonio Merone) мно лёгист IL CANCELLIERE C D IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 2.5 MAR. 2003Oggi I IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Aspanio 5