Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cipo s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante sig.ra LE AB, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari 4, presso l'avv. Luigi Laurita Longo, che, unitamente all'avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 401/01 del 22 febbraio 2001, depositata il 13 marzo 2001, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 giugno 1997 la società Cipo s.r.l. (già La Finanziaria Investimenti S.p.A.) conveniva avanti al Tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze per ivi sentirlo condannare al rimborso delle somme pagate dalla attrice per gli anni dal 1987 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società, oltre alla rivalutazione e agli interessi dalla data del pagamento al saldo, in ragione del contrasto della disposizione impositiva con il diritto comunitario.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1240/98 del 2 aprile 1998, depositata il 5 maggio 1998, condannava l'Amministrazione finanziaria a rimborsare alla società attrice la somma di L. 36.500.000, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, ritenendo intervenuta la decadenza rispetto alle ulteriori somme richieste con la domanda. La sentenza veniva impugnava dal Ministero delle Finanze, il quale insisteva sulla intervenuta decadenza rispetto all'intero importo richiesto a rimborso dalla società ed eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al quantum degli interessi alla luce dello ius superveniens rappresentato dall'art. 11 della L. n. 448/1998. La società Cipo s.r.l. a sua volta proponeva appello incidentale lamentando che il giudice di primo grado avesse determinato in L. 36.500.000 e non in L. 37.500.000 la somma da rimborsare e avesse fatto decorrere gli interessi legali dalla domanda anziché dalla data di presentazione delle domande di rimborso in via amministrativa.
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione sia l'appello principale che l'appello incidentale condannando l'Amministrazione a rimborsare la somma di L. 37.500.000, oltre gli interessi secondo quanto stabilito dalla L. n. 29/1961 e successive modificazioni. Avverso tale sentenza la società Cipo s.r.l., con atto notificato il 26 aprile 2002, propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il Ministero delle Finanze non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 324, 329 c.p.c. e 2090 c.c., in quanto pur in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto da parte della Amministrazione appellante principale, la Corte d'appello di Venezia avrebbe rideterminato a norma della L. n. 29/1961 gli interessi sulle somme ammesse a rimborso, con decorrenza dalla istanza in via amministrativa. Ad avviso della ricorrente l'Amministrazione finanziaria, nel proprio atto di appello, si sarebbe limitata a chiedere, relativamente agli interessi, l'applicazione dello ius superveniens, senza tuttavia censurare, sotto alcun altro profilo, il capo della sentenza impugnata concernente la determinazione degli interessi: la Corte di merito, pur avendo ritenuto correttamente inapplicabile lo ius superveniens per contrasto con il diritto comunitario, avrebbe, tuttavia, determinato la misura degli interessi non secondo il tasso legale, come deciso dal primo giudice, ma secondo la particolare disciplina di cui alla L. n. 29/1961. Tale decisione, in assenza di una specifica impugnazione sulle statuizioni del giudice di primo grado in ordine al tasso degli interessi da applicare alle somme da rimborsare, violerebbe, ad avviso della ricorrente, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), il principio devolutivo dell'appello (art. 342 c.p.c.), il principio del giudicato (art. 324 c.p.c. e 2090 c.c.) e il principio della acquiescenza parziale (art. 329 c.p.c.). Il motivo non è fondato. In primo luogo si deve rilevare che l'interpretazione dell'effettivo contenuto del gravame è compito che appartiene al giudice del merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per incongruenza logica e per incompiutezza di valutazione delle proposte censure: ma nessuna censura della sentenza impugnata è, sotto questo profilo, dedotta nel ricorso in esame. Nè risulta da tale ricorso che la società appellata (oggi ricorrente per cassazione) avesse eccepito, nel costituirsi in sede di gravame, la formazione del giudicato interno - che ora pretende di eccepire in questa sede di legittimità - circa la determinazione della misura degli interessi operata del giudice di primo grado.
In secondo luogo, non è difficile comprendere, dalla lettura dello stesso ricorso e della sentenza impugnata, che sia l'appello principale che l'appello incidentale avevano censurato, sotto differenti profili, il capo della sentenza di primo grado relativo al regime degli interessi: l'appello principale in ordine al tasso applicabile, l'appello incidentale in ordine alla decorrenza. Sicché il giudice di appello era stato investito del riesame del capo impugnato, nella sua interezza, senza che potesse in proposito ostarvi in qualche modo il principio del tantum devolutum quantum appellatum, dato che "l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione" (Cass. n. 10734/2002; n. 397/2002). E di certo non può dirsi che il regime (con riferimento sia al tasso che alla decorrenza) degli interessi applicabili alle somme da rimborsare non fosse, nella sua sostanza, implicitamente compreso nelle complessive censure mosse dall'appello principale e dall'appello incidentale alla sentenza di primo grado: nemmeno può negarsi che la decisione relativa alle censure proposte dall'appellante principale e dall'appellante incidentale alla sentenza di primo grado circa il quantum e la decorrenza degli interessi, implicasse, come necessario antecedente logico e giuridico, la decisione sulla disciplina degli interessi applicabile nella fattispecie.
Pertanto, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, il giudice di appello non ha violato il principio del tantum devolutum quantum appellatimi: infatti, egli ha fondato la propria decisione su ragioni che, se pur si volesse ammettere che non fossero state specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiono, "nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico" (Cass. n. 10734/2002; n. 397/2002; n. 3905/1999; n. 12911/1995; n. 7851/1993). Peraltro, non sembra che nel caso di specie possa parlarsi, come vorrebbe invece la società ricorrente, di acquiescenza parziale dell'Amministrazione alla sentenza di primo grado circa la determinazione degli interessi nella misura legale. Intanto, l'acquiescenza parziale esige un elemento soggettivo - costituito dalla volontà di impugnare solo una parte della sentenza -, che nel caso di specie, è evidentemente assente, come convince la semplice lettura, nell'epigrafe della sentenza impugnata, delle conclusioni rassegnate dall'appellante principale: questi chiede "la riforma" e non la "parziale riforma" della sentenza oggetto del gravame. L'acquiescenza parziale esige, inoltre, un elemento oggettivo - costituito dall'autonomia, nel fondamento logico e nell'efficacia giuridica, della parte impugnata e della parte (eventualmente) non impugnata -, che è altrettanto assente, nel caso di specie, poiché è chiaro che oggetto della censura mossa dall'appellante principale fosse la misura degli interessi determinata dal primo giudice, ritenuta non corretta: è poi compito precipuo del giudice d'appello individuare la normativa applicabile, quale che sia in proposito l'opinione della parte, ai fini della corretta determinazione della misura e della decorrenza degli interessi. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte si deve ritenere che nemmeno sussista nel caso di specie una violazione da parte del giudice d'appello del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In verità, il ricorso sembra far riferimento, più che ad una ipotesi nella quale si lamenti una pronuncia su domanda non proposta, ad una ipotesi nella quale si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: in questo secondo caso non si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto, come si è già rilevato, l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 12259/2002). Tuttavia, anche qualora si volesse ammettere che il ricorso concerna effettivamente una ipotesi di violazione dell'art. 112 c.p.c. nel senso dianzi precisato, resta sempre il fatto che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice d'appello operi una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti, o renda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata, e criticata dalle parti, oppure faccia applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante: il limite posto dalla norma attiene "al divieto del giudice stesso di attribuire un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa e che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contrad-dittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice" (Cass. n. 16898/2002; n. 14734/2002; n. 10542/2002; n. 8479/2002). Nel caso di specie, il giudice d'appello non ha ne' attribuito un "bene non richiesto", ne' ha emesso "una statuizione priva di corrispondenza nei fatti di causa e basata su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice": ha semplicemente "fatto applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'appellante", individuando quale fosse la disciplina applicabile per la determinazione degli interessi - relativamente al quantum ed alla decorrenza - per il rimborso delle somme (indebitamente) pagate dalla società a titolo di tassa di concessione governativa. Coerentemente con l'orientamento espresso da questa Suprema Corte, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che sulle somme versate per il pagamento della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, non dovuta perché in contrasto con il diritto comunitario, spettano al contribuente, a decorrere dalla data della domanda di rimborso (in via amministrativa), gli interessi di mora nella misura stabilita dalla L. n. 29/1961 e successive modificazioni (cfr. Cass. n. 8658/1998). Peraltro, la stessa censura proposta alla sentenza di primo grado dalla odierna ricorrente (allora appellante incidentale), circa la decorrenza degli interessi dalla domanda di rimborso in via amministrativa e non in via giudiziale potrebbe costituire a sua volta un fondamento per l'applicazione nel caso della L. n. 29/1961. È, infatti, l'art. 5 della L. n. 29/1961 a prevedere che gli interessi dovuti al contribuente nel caso di tributi indebitamente pagati decorrono dalla domanda di rimborso in via amministrativa: mentre la disciplina dell'indebito oggettivo, della quale presumibilmente (ma non correttamente) ha fatto applicazione il giudice di primo grado, prevede che gli interessi (dovuti nella misura legale) decorrano dalla domanda giudiziale (cfr. in questo senso Cass. n. 11259/2002). Pertanto il ricorso deve essere rigettato. In ragione della mancata costituzione dell'Amministrazione non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004