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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2833/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa NA SA CI Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa RI RL SS Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato l'11.10.2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 6912/2023, pubblicata il 6.9.2023 e notificata in data
11.9.2023 tra
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. e P.IVA ) rappresentate e difese dagli Parte_2 P.IVA_2
avv.ti Luca Filipponi (C.F. ) e Igor Benetazzo (C.F. C.F._1
pagina 1 di 24 ) presso il cui studio in Padova, Piazzale della Stazione n. C.F._2
6, sono elettivamente domiciliate
- appella nti-
e
C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_3
avv.ti Giovanni Penzo (C.F. ) Laura Ricci (C.F. C.F._3
), presso il cui studio, in Milano, Corso di Porta Vittoria C.F._4
n.9, è elettivamente domiciliata
-appellata-
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ad integrale riforma della sentenza n. 6912/2023 Sent. del Tribunale Ordinario di Milano, Sez. undicesima civile, pubblicata in data 06/09/2023, notificata in data 11/09/2023, rigettare integralmente la opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso condannare con Controparte_1 sede legale in Mantova, via Taliercio n. 3, C.F. e P.IVA in persona P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo complessivo di € 1.565.543,35, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo, così distinti: € 211.362,86 oltre interessi al tasso di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,
C.F. ; € 1.354.180,49 oltre interessi al tasso di mora ex D. Lgs. P.IVA_1
231/2002 dalle singole scadenze al saldo, in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via
[...]
Livio Cambi n. 5, C.F. e P.Iva n. il tutto oltre spese e compensi del P.IVA_2 procedimento monitorio, compresi oneri e accessori, tassa di registro, ed ogni spesa successiva occorrenda;
con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio di opposizione”
pagina 2 di 24 Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare, nel merito, in via principale: rigettare l'appello promosso da Parte_1
e per i motivi esposti in narrativa e negli atti
[...] Parte_3 del primo grado del giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
rigettare in ogni caso ogni domanda, eccezione, istanza avversaria per i motivi esposti in narrativa e negli atti del primo grado del giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite, maggiorate del 15% per spese generali ai sensi dell'art. 2, comma II, del D.M. 55/2014 e degli accessori di legge dovuti e condanna delle appellanti a rifondere a gli esborsi sostenuti Controparte_1 relativi al compenso liquidato a favore del CTU nominato dal Tribunale, dott.
, per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di Persona_1 causa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 2.9.2020 e Parte_1
chiedevano e ottenevano dal Tribunale di Milano Parte_3
ingiunzione di pagamento nei confronti di (di seguito anche Controparte_1
Cont solo della complessiva somma di euro 211.362,86 in favore di
[...]
(di seguito anche solo ) e di euro 1.354.180,49 in favore di Parte_1 Pt_1
(di seguito per corrispettivi di contratti di Parte_3 Parte_3
Cont somministrazione di gas stipulati tra ed . Pt_1
Avverso detto decreto ingiuntivo n. 30430/2020, ha proposto opposizione
[...]
contestando la fondatezza del preteso credito ed eccependone la CP_1
parziale prescrizione. Cont Più specificamente, deduceva:
- di essere una società a partecipazione pubblica, operativa nel settore della vendita di luce, gas e teleriscaldamento a privati nel territorio di Mantova
e Province limitrofe, previo approvvigionamento presso società grossiste c.d. SH, nel caso di specie;
Parte_1
pagina 3 di 24 - di aver sottoscritto, nell'ambito della predetta attività dal 25.9.2013 e fino al 2019, con diversi contratti di durata annuale (rectius di durata ad Pt_1
anno termico (che nel settore di riferimento corrisponde a 12 mesi compresi tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo) di somministrazione Cont di gas, come da docc. da 1) ad 8) del fascicolo di primo grado in forza dei quali si era obbligata a mettere giornalmente a disposizione di Pt_1
, presso il punto di consegna costituito dalle cabine denominate CP_1
REMI, numero 315.022 KW/365 metri cubi di gas al giorno per ciascun punto di prelievo;
- che il prezzo della somministrazione era determinato sulla base delle usuali formule contrattuali e, nella specie, tra le componenti del prezzo vi era anche la componente TF detta TERMINE FISSO, rappresentante una componente fissa del prezzo imputabile al solo ribaltamento dei costi di trasporto, calcolato mensilmente a fronte delle forniture del gas e determinato a mezzo dell'emissione da parte di delle ”FATTURE Pt_1
TERMINE FISSO”;
- che il prezzo veniva corrisposto in due fasi: una di acconto (calcolata entro il 10 di ogni mese sulla base della comunicazione effettuata da TEA a per la stima del gas prelevato) seguita dalla seconda fase di Pt_1
conguaglio (calcolata sulla base dei prelievi effettivi di Tea nonché sulla base di ogni emissione del trasportatore del gas in sede di sessione CP_2
di bilanciamento o Aggiustamento come da delibera 229/2012/R/gas e smi);
- che il 28.12.2018 procedeva ad emettere le fatture n. 5200007145, Pt_1
5200007149 e 7200007150, per un totale di € 826.713,51 comprendente sia gli importi derivanti dalle differenze dei valori di prelievo fisico relativi al periodo 1.1.2013 – 31 dicembre 2016 , emesse all'esito delle sessioni di aggiustamento di cui al Testo Integrato Settlement (TISG) allegato alla delibera 229/2012/R/GAS (DSK) sia la componente della c.d. Delta IO
pagina 4 di 24 fisiologico per gli anni 2013 – 2016 e cioè importi su quantitativi mai ritirati dalla società di vendita (cioè mai venduti dalla stessa ai clienti finali) in quanto costituenti differenze tra il gas immesso in rete e il gas prelevato dalla rete (principalmente perdite di rete o altre cause tecniche non individuabili o non risolvibili);
- che al ricevimento delle fatture di cui sopra TEA provvedeva al pagamento della minor somma di € 128.400,39 contestando con comunicazione in data
14.2.2019 (doc. 12) le fatture relative all'addebito del Delta IO fisiologico
(pari ad € 698.241,12) in quanto prive totalmente di rendicontazione, a differenza delle altre sessioni inerenti alle differenze tra prelievo presunto e prelievo effettuato;
- che , in risposta alla contestazione di affermava che le somme Pt_1
erano dovute in quanto in linea con le deliberazioni dell'ARERA (doc. 13
); Pt_1
- che, a fronte dell'ulteriore richiesta di chiarimenti di TEA, Pt_1
affermava di aver saldato a le fatture relative alle sessioni di CP_2
aggiustamento dei volumi gas e Delata IO per gli anni 2013 – 2016 che erano poi da addebitare alla stregua di costi passanti all'acquirente in forza delle delibere ARERA in materia di Settlement gas e degli artt. 6 del contratto 2018/2019 e del contratto 2018/2019 II (docc. 7) e 8 ) del fascicolo di primo grado ), clausola con efficacia retroattiva anche Pt_1
se non prevista negli altri contratti;
- che intimava a di procedere al pagamento della somma residua Pt_1
di € 698.241,12;
- che rimaneva sulla propria posizione e in data 1.7.2019 Pt_1
interrompeva la fornitura presso tutti i REMI di cui ai già menzionati contratti (ad eccezione di quelli di Bollate, Mantova e Reverbella) con preavviso di 48 ore e senza risolvere i contratti;
pagina 5 di 24 - che conseguentemente il 3.7.2019 decorso il termine di cui alla diffida del Contr 17 giugno 2018, risolveva i contratti ed era costretta a rifornirsi altrove con notevole aggravio di costi;
- che, pur a fronte delle contestazioni di tea, cedeva parte dei crediti Pt_1
ad dopo aver emesso ulteriori fatture per l'importo di € Parte_3
1.008.634,30 aventi per oggetto il TF e l'acconto volumi per la fornitura del gas per i mesi da luglio 2019 a settembre 2019 (cfr docc. da 16) a 27) del fascicolo monitorio);
- che provvedeva al pagamento del solo importo di € 36.658,90 di cui alla fattura n. 5200010546 oltre che all'integrale pagamento di altra fattura
(la n. 5200010545 infatti non azionata da in monitorio) Pt_1
riconoscendo la debenza effettiva del solo TF e dell'acconto sui volumi di gas prelevati nei tre REMI ove aveva mantenuto (rectius non Pt_1
interrotto) la fornitura per il mese di luglio del 2019;
- che emetteva altresì le fatture 5200012361 e 5200012362 per Pt_1
ulteriori € 375.614,86 relative alle differenze dei valori di prelievo per il periodo 1° gennaio 2014 31 dicembre 2017 emerse ad esito delle sessioni di aggiustamento e alla componente del c.d. fisiologico per gli CP_3
anni 2014 – 2017 (docc. 29 e 30 del fascicolo monitorio di ), a fronte Pt_1
Cont delle quali provvedeva al pagamento dell'importo di € 163.962,97 relativo alle sole differenze “fisiche” dei valori di prelievo, ritenendo non dovuto l'importo richiesto a titolo di;
CP_3
- che emetteva nel frattempo n. 4 note credito per un importo totale Pt_1
di € 287.487,96 aventi ad oggetto lo storno relativo ai volumi fatturati nel Cont mese di luglio del 2019 e mai prelevati da dopo l'interruzione della fornitura che emetteva nel frattempo;
Pt_1
- che il contrasto tra le parti portava all'emissione del d.i. di cui sopra, del Cont quale chiedeva la revoca.
pagina 6 di 24 Si sono ritualmente costituite in giudizio le società opposte, assumendo dal canto
Cont proprio, che la comunicazione inviata da a in data 28.06.2019 era da Pt_1
intendersi come avviso di risoluzione con effetto dal 1° luglio 2019, motivata dal mancato pagamento delle tre fatture per l'importo complessivo di euro
826.713,51.
Le società e hanno inoltre puntualizzato in diritto la correttezza Pt_1 Parte_3
delle loro richieste, in linea con la normativa di settore e con le clausole contrattuali, ed avanzate sulla scorta delle attestazioni concernenti la fornitura della materia prima da parte di Snam Rete Gas, attestazioni recepite nelle fatture Cont e non specificamente contestate da
Conclusivamente le società e hanno chiesto la concessione della Pt_1 Parte_3
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua conferma con Cont la condanna di al pagamento delle somme ingiunte.
In accoglimento dell'istanza, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione
Cont dell'opposto d.i. e provvedeva alla corresponsione degli importi ingiunti.
Ad esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Cont In questa sede in ragione dell'effettuato pagamento delle somme ingiunte, ha chiesto anche la restituzione di quanto corrisposto alle società e . Parte_3 Pt_1
Il Tribunale, con sentenza n. 6912/2023, ha accolto l'opposizione proposta dalla Cont
ha revocato il decreto ingiuntivo n. 30430/2020 e ha condannato le società
e alla restituzione delle somme versate in loro favore, in Parte_3 Pt_1
esecuzione della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso legale, nonché al pagamento di spese e competenze di lite. Cont Il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione proposta da con riferimento a tutte le poste indicate nel provvedimento monitorio.
Innanzitutto, il primo Giudice ha argomentato in merito alla disciplina del c.d.
Settlement, costituita dalla previsione di un'attività di aggiustamento di squilibri pagina 7 di 24 economici, derivanti dal fatto che la quantità di gas immessa nella rete di trasporto, senz'altro maggiore di quella effettivamente erogata e rilevata dai contatori delle singole utenze, è prevista dalle delibere dell'Autorità per la regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) n. 229/2012 e n. 782/2017.
Quest'ultima delibera “[…] rilevato che lo svolgimento delle sessioni di aggiustamento non può garantire una piena e completa riconciliazione tra partite allocate in immissione e quantitativi di gas prelevati dalla rete di distribuzione
[…]”, ha introdotto una componente addizionale della tariffa denominata CRV st. Detto supplemento, ad avviso del Tribunale, è posto dall'Autorità a carico degli utenti del servizio di trasporto, ossia dei grossisti come , dall'1.01.2013 al Pt_1
30.06.2018 in misura pari a zero e dall'1.07.2018 in misura pari a euro 0,0027/snc.
La medesima delibera stabilisce che la componente addizionale della tariffa di trasporto viene trasferita a carico degli utenti finali e applicata soltanto in vigenza dell'effettiva somministrazione e, quindi, nella fattispecie in esame, fino all'effettiva somministrazione e cioè fino al 3.7.2019, data in cui è intervenuta la sospensione dell'erogazione del gas, relativamente alla maggior parte dei punti di consegna.
Ha rilevato inoltre il Tribunale che anche la prospettazione della società , Pt_1
Cont circa gli addebiti a della componente non appariva fondata: le CP_4
Cont delibere ARERA confermano che nessun importo risulta dovuto da a Pt_1
per il cosiddetto “Delta Io fisiologico”, ovverosia per la differenza tra quantità di gas immesso nella rete e la quantità effettivamente consegnata ai clienti utenti finali. D'altro canto, all'art.
6.10 dei contratti 2018/2019 e 2018/2019II non poteva essere riconosciuta efficacia retroattiva con riferimento agli anni dal 2013 al 2016, posto che nei contratti relativi alle suddette annualità la clausola non era neppure contemplata.
Conseguentemente il Tribunale ha statuito che il pagamento dell'importo di euro
698.313,13 non risultava dovuto e, pertanto, l'interruzione della pagina 8 di 24 somministrazione di gas da parte di , determinata dal mancato pagamento Pt_1
dell'indicata somma, non appariva né giustificata, né tantomeno legittima.
La sentenza impugnata, infine, ha ritenuto non dovuta la somma di euro
655.758,34 relativa alla cosiddetta componente “Termine fisso”, costituita dai costi di trasporto del gas, con riferimento al periodo contrattuale, compreso tra l'illegittima interruzione della somministrazione del gas, avvenuta il 1° luglio
2019, e la fine naturale dello stesso.
Ed invero il Tribunale ha, sul punto, respinto l'argomentazione della società
secondo la quale la componente del corrispettivo di somministrazione del Pt_1
gas, pattuita in anticipo per tutta la durata del contratto, era comunque dovuta, a prescindere dalla vigenza o meno dello stesso, ed il primo Giudice ha altresì affermato che la pattuizione in misura fissa non era destinata a far venir meno la natura di corrispettivo della somministrazione, il cui pagamento trovava la giustificazione soltanto a fronte dell'effettiva erogazione del gas.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
fondato su plurimi motivi di diritto e di fatto di seguito riportati. Parte_3
Con il primo motivo le società appellanti contestano l'errore in fatto e violazione della disciplina regolamentare di cui alle Delibere di ARERA n. 670/2017/R/gas,
n. 782/2017/R/gas per avere il Tribunale ritenuto che l'oggetto del contenzioso fosse riferito esclusivamente al c.d. “fisiologico” (perdite di rete), e CP_4
per avere ritenuto quest'ultimo non addebitabile a quale Utente Controparte_1
della Distribuzione.
Le appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il
Delta In-Out fisiologico (cioè, la differenza tra il gas immesso in rete e quello effettivamente prelevato) non fosse addebitabile a : secondo il CP_1
Giudice di primo grado, queste differenze erano “fisiologiche” e quindi non dovevano generare costi per il grossista addebitabili in fattura al venditore al consumo. sostiene peraltro che il Tribunale avrebbe per tal modo confuso Pt_1
la natura del il quale, lungi dall'essere un errore tecnico o una CP_4
pagina 9 di 24 perdita casuale, si sostanzia in un costo regolato per mantenere l'equilibrio del sistema gas e precisa che le delibere ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente) prevedono che il sia un costo di CP_4
bilanciamento che deve essere ripartito tra gli operatori;
quindi, legittimamente addebitato al grossista e da questa altrettanto legittimamente fatturato in Pt_1
Cont conguaglio a
Ed invero, le fatture di conguaglio si basano sulle delibere ARERA (670/2017 e
782/2017) e sul meccanismo di Settlement gas, che impone il recupero dei costi effettivi di bilanciamento. Questo sistema imporrebbe agli operatori all'ingrosso di recuperare i costi effettivi di bilanciamento sostenuti, al fine di garantire la corretta allocazione dei volumi e la stabilità del mercato. Pertanto, il credito azionato non era frutto di una scelta discrezionale di , ma dell'applicazione Pt_1
di un obbligo di regolazione imposto dall'Autorità.
Inoltre, il Giudice avrebbe applicato in modo errato la normativa che fino al 2019 prevedeva che il fosse gestito tramite conguagli contrattuali. CP_4
Le società appellanti, poi, con il secondo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione della disciplina regolamentare di cui alle Delibere di ARERA n.
670/2017/R/gas, n. 782/2017/R/gas e n. 148/2019/R/gas per avere erroneamente statuito che il per il periodo pregresso 2013-2019, fatturato da Snam CP_4
Rete Gas agli Utenti del Bilanciamento sia stato da questi ultimi recuperato ex post grazie alla componente tariffaria CP_5
ed assumono che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato Pt_1 Parte_3
la disciplina nuova (introdotta dal 2020 con la componente tariffaria con CP_5
effetto retroattivo anche per gli anni 2013-2018, ritenendo, quindi, che non Pt_1
potesse addebitare certi costi (Delta In-Out) perché oggi sarebbero coperti dal
CP_5
In sostanza con il secondo dei motivi di appello, le società si dolgono del fatto che il Tribunale avrebbe deciso sulla base di un'errata interpretazione della componente tariffaria assume che la era stata introdotta CP_5 Pt_1 CP_5
pagina 10 di 24 solo dal 2020 per coprire i costi di sbilanciamento, mentre prima del 2020, la normativa ARERA prevedeva che questi costi fossero a carico degli utenti del Cont bilanciamento;
quindi, li aveva addebitati correttamente a Pt_1
Il primo giudice avrebbe quindi sbagliato nel considerare la come CP_5
compensativa degli oneri pregressi, dal momento che essa deve essere applicata solo al nuovo sistema di Settlement introdotto dal 2020; pertanto, non poteva esplicare alcun effetto sulle fatturazioni relative al periodo 2013-2016. In sintesi, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la componente CRVst era destinata a compensare gli oneri pregressi derivanti dal Settlement, con la conseguenza di escludere la debenza delle fatture di conguaglio.
Ad avviso delle appellanti, invece, la i applicherebbe esclusivamente al CP_5
nuovo sistema di Settlement introdotto dal 2020 e non avrebbe alcuna incidenza sulle partite economiche relative agli anni 2013-2016. Il Tribunale avrebbe confuso due regimi normativi: il vecchio regime (fino al 2019): conguagli contrattuali tra grossista e fornitore ed il nuovo regime (dal 2020): componente tariffaria CRVst che socializza il costo;
finendo, così, per attribuire alla CP_5
una funzione retroattiva che non le apparterrebbe.
Nella ricostruzione normativa operata da in appello, vi andrebbe Pt_1
individuata una prima fase fino al 2019, nella quale il Settlement gas serviva a calcolare le differenze tra gas immesso e prelevato ed i costi di CP_4
sbilanciamento erano a carico degli utenti del bilanciamento (grossisti come
). Al riguardo, le regole ARERA prevedevano conguagli contrattuali tra Pt_1
fornitore e grossista. In una seconda fase di transizione tra la vecchia normativa e la nuova, ARERA aveva peraltro avviato una riforma per rendere più trasparente e stabile il sistema, introducendo nuove componenti tariffarie per ridurre la volatilità dei costi. Infine, dal 2020, con il nuovo regime è stata introdotta la componente CRVst con la funzione di socializzare i costi di sbilanciamento tra tutti gli utenti, eliminando la necessità di conguagli contrattuali per il CP_6
pagina 11 di 24 Out, con l'obiettivo di semplificare e conferire maggiore equità nel riparto dei costi.
In base alla prospettazione degli appellanti la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la regola del 2020 (CRVst) ai contratti del 2013-2018, in un periodo in cui vigeva il vecchio sistema.
Con il terzo motivo le società appellanti eccepiscono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.: ad avviso degli appellanti il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le clausole contrattuali (artt.
6.8 b e 6.10), ritenendo la retroattività le clausole sui conguagli e cioè ritenendole CP_4
applicabili anche a periodi precedenti alla loro introduzione, con la conseguenza di considerare illegittimi gli addebiti di per partite pregresse. Ad avviso Pt_1
degli appellanti la ricostruzione del Tribunale non appare corretta, atteso che tali clausole si riferiscono ai rapporti pendenti e non introducono una retroattività, come tale illegittima, limitandosi a regolare le modalità di calcolo dei volumi effettivamente forniti e dei relativi corrispettivi, in conformità alle regole di mercato e alle disposizioni dell'Autorità.
Secondo , le clausole non hanno efficacia retroattive, essendo tese a Pt_1
disciplinare rapporti pendenti (partite sospese) al momento della stipula. In base alla prospettazione degli appellanti, un contratto normalmente regola conguagli relativi a consumi già avvenuti, se non ancora definiti;
pertanto, il giudice di prime cure avrebbe confuso la retroattività (vietata) con la regolazione a conguaglio di rapporti in corso (consentita).
Subordinatamente all'eventuale rigetto del terzo motivo di appello,
[...]
e con il quarto motivo di gravame, Parte_1 Parte_3
denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. per avere erroneamente dichiarato la illegittimità della clausola in quanto retroattiva.
Le appellanti in buona sostanza richiamano quanto già sopra esposto ai fini di escludere la ritenuta retroattività delle clausole in esame e contestano i capi della sentenza con i quali e sono state Parte_1 Parte_3
pagina 12 di 24 condannate a restituire a le somme dalla stessa versate in Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Cont L'ingiunzione era legittima e aveva provveduto al pagamento di somme in conformità alla normativa di settore e alle prassi consolidate nel mercato del gas, per le partite non ancora definite e per rapporti non ancora esauriti, trattandosi del conguaglio dei volumi in base ai dati definitivi, come previsto dalle delibere
ARERA.
Con il quinto motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1362 e ss. c.c. per avere il Tribunale erroneamente interpretato gli artt. 1, 3, 7.1
A), 8.3 e 8.4 dei Contratti del 2018 e aver conseguentemente escluso la debenza del pagamento della “Quota fissa TF” per il periodo successivo alla risoluzione contrattuale, ritenendo che essa fosse collegata alla fornitura di gas. Secondo il
Giudice, una volta cessato il rapporto, non si possono applicare costi fissi, al contrario contesta l'interpretazione sostenendo che tale quota è dovuta per Pt_1
la capacità giornaliera prenotata, indipendentemente dalla cessazione del rapporto e/o dall'effettivo consumo. Tale obbligo ad avviso di permane anche dopo Pt_1
la risoluzione, in quanto deriva da impegni contrattuali assunti dall'utente e non è condizionato alla prosecuzione della fornitura.
Ed invero, il contratto prevedeva espressamente che la quota fissa TF fosse dovuta anche in caso di cessazione anticipata, trattandosi di quota non legata al consumo di gas, bensì costituendo la medesima un corrispettivo per la disponibilità del servizio e per la gestione del contratto. Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare operante tale clausola contrattuale, applicando al caso di specie un principio non previsto dalle parti.
Con il sesto motivo, infine, le appellanti denunciano l'errore in fatto per avere il
Tribunale ritenuto sussistere un addebito per “acconto volumi”: ad avviso del Cont primo giudice, avrebbe addebitato a un “acconto volumi” (cioè, un Pt_1
pagamento anticipato per quantità di gas) non dovuto, considerando lo stesso come un ulteriore elemento di illegittimità degli addebiti.
pagina 13 di 24 In particolare, le società appellanti assumono che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente un addebito per acconto volumi, in realtà mai fatturato, utilizzandolo come elemento per valutare la condotta di . Pt_1
Sul punto, evidenziano che tale voce non è mai stata richiesta, né ricompresa nelle fatture, sicché la motivazione della sentenza si fonderebbe su un presupposto di fatto inesistente.
In sintesi, la sentenza, attraverso un'erronea interpretazione dei documenti di causa, avrebbe confuso questa voce con altre componenti contrattuali (Delta In-
Out o quota fissa TF).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, gli appellanti chiedono la riforma integrale della sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento di € 1.565.543,35 oltre interessi e spese. Controparte_1
Si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la conferma Controparte_7
della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna alle spese e competenze di lite.
nel contrastare l'appello proposto da e CP_1 Parte_1 Parte_3
, fonda la propria difesa su una serie di argomentazioni giuridiche e
[...]
fattuali volte a confermare la correttezza della sentenza di primo grado e a dimostrare l'infondatezza delle pretese creditorie delle appellanti.
In primis, la parte appellata assume che le pretese di non trovano Pt_1
fondamento in alcuna norma o contratto, risultando anzi in contrasto con il quadro regolatorio vigente.
Nello specifico, le delibere ARERA non impongono alle società di vendita (UD) di pagare il Delta IO (In-Out) fisiologico né il Termine Fisso dopo la cessazione del contratto.
Inoltre, in disparte la considerazione che non ha fornito rendicontazione Pt_1
chiara e dettagliata sul calcolo del Delta IO, in violazione dei principi di trasparenza e correttezza contrattuale, non vi sarebbe alcun obbligo normativo per pagina 14 di 24 dette società di vendita (UD) di pagare il gas disperso o non venduto, il cui costo deve gravare sui soggetti responsabili del bilanciamento.
Le differenze, infatti, tra gas immesso e prelevato sarebbero fisiologiche e, rientrando nella gestione tecnica della rete, non sarebbero trasferibili nella sfera di responsabilità del venditore;
pertanto, le fatture emesse da per il Pt_1 CP_3
[..
sarebbero prive di titolo giuridico.
Ciò posto, venendo all'ulteriore questione sollevata con l'atto d'appello, relativa
Contr alla componente CRVst, precisa che non è legittimo dare corso all'applicazione di regole introdotte successivamente agli anni in contestazione per giustificare le pretese economiche. Ed invero, tale componete sarebbe stata pari a zero fino al 30.6.2018, conseguentemente non può costituire base per alcun addebito.
L'interpretazione proposta dalle appellanti è ritenuta forzata e priva di riscontro normativo. L'appellata ribadisce che le clausole contrattuali invocate da Pt_1
(6.8b e 6.10) sono state introdotte nel 2018 (in particolare quelle che Pt_1
invoca per sostenere l'obbligo di pagamento di costi pendenti) e non possono pertanto essere interpretate con efficacia retroattiva con riguardo ai contratti stipulati in precedenza. Cont rileva, ancora che il cosiddetto “Termine Fisso” è una componente del prezzo correlata alla somministrazione del gas e ai costi di trasporto. Di conseguenza la fatturazione del TF (Termine Fisso), avvenuta dopo la risoluzione del contratto tra le parti in causa (luglio 2019), è da considerarsi illegittima, dal momento che non sarebbe dovuto il pagamento del TF in mancanza di somministrazione del gas. Una volta risolto il contratto e cessata la fornitura, tale voce non è più dovuta. Cont Ad avviso di ha interrotto la fornitura prima della scadenza Pt_1
costringendo, quindi, l'appellata a risolvere i contratti per grave inadempimento.
Sulla scorta delle esposte argomentazioni la società ha Controparte_7
concluso come in epigrafe.
pagina 15 di 24 La Corte, all'udienza del 23 gennaio 2024, ha rinviato la causa all'udienza del 5 novembre per la rimessione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
All'esito, ritenuta la necessità di dare corso all'espletamento di una la CTU, la
Corte, con ordinanza del 18 novembre 2024, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, ha assegnato alle parti termine fino al 28.11.2024 per il deposito di note contenenti la bozza del quesito peritale e ha nominato il consulente, fissando l'udienza del 3.12.2024 innanzi al Consigliere Istruttore per il conferimento dell'incarico.
Espletata la CTU, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione con ordinanza del consigliere istruttore dell'11.11.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 17.11.2025.
&&&
L'appello è globalmente infondato e, come tale va rigettato.
In primo luogo, non può che richiamarsi l'orientamento già espresso da questa Cont Corte, da ultimo con la sentenza in atti prodotta da pronunziata da questa stessa sezione della Corte in data 1.7.2024 , ), CP_8 Controparte_9
che qui si condivide a conforto della presente decisione in particolare per quanto concerne i seguenti principi:
1) la disciplina del Settlement del gas introdotta dall'ARERA con il TISG di cui all'allegato A, la Delibera 229/2012 ripresa, poi con le Delibere del
2017, la 670 e la 782/R/gasa è una disciplina cogente solo per AM Rete
Gas e per le società c.d. SH (nel caso di specie ); Pt_1
2) la previsione contrattuale in forza della quale “qualora l'autorità dovesse prevedere l'introduzione di nuove componenti tariffarie o variazioni di quelle esistenti (omissis il grossista NDA) potrà applicare a decorrere dalla data di introduzione/variazione di tali componenti ovvero dal 1° dicembre
pagina 16 di 24 2012 qualora successivo, in coerenza con i nuovi elementi del quadro normativo e tariffario, un corrispondente adeguamento del prezzo definito all'art. 3 delle condizioni particolari” è riferibile solo alla componente del prezzo di vendita e non a quella straordinaria degli aggiustamenti pluriennali che incidono non sul prezzo ma sul quantitativo di gas immesso e prelevato dagli DB;
3) conseguentemente – e ciò vale anche a confutazione di ogni contraria asserzione delle odierne appellanti che non dovesse ritenersi esaminata per quanto si andrà di seguito ad esporre – il richiamo operato da (e da Pt_1
alle delibere ARERA a fondamento della pretesa creditoria va Parte_3
ritenuto infondato;
4) come affermato dal Giudice di primo grado, in forza dell'art. 6 della
Delibera n. 782/2017, l'inserzione automatica della componente tariffaria
“CRVst” nel contratto di somministrazione, in virtù del quale ha Pt_1
Cont erogato gas a favore di nel periodo qui oggetto di causa, non determina Co alcun credito di in favore di per sovrapprezzo derivante da tale Pt_1
componente tariffaria, in quanto l'ARERA medesima ha stabilito che tale componente tariffaria è pari a “zero” per il periodo 1.1.2013 – 30.6.2018 ed è pari ad € 0,0027/smc per gas erogato dall'1.7.2018 in poi.
Chiarito quanto sopra, peraltro, trattandosi di materia di notevole complessità, si
è rivelato necessario dare corso ad un accertamento peritale ed i motivi di appello possono trovare contestuale disamina, a mezzo del richiamo degli esiti del suddetto accertamento.
In particolare, sulla base del combinato disposto del contenuto dei quesiti formulati dalle parti e demandati dal Consigliere Istruttore alla disamina del CTU, oggetto dell'indagine peritale è stato:
1. la definizione del quantum addebitato da a il Parte_1 CP_1
CTU, nella propria relazione definitiva, depositata a seguito di attento vaglio dei rilievi del ctp, con conclusione dalla quale la Corte non ha alcuna pagina 17 di 24 ragione di discostarsi, ha accertato che le fatture – con riferimento Pt_1
alla Componente Delta IO – sono state emesse sulla base dei reports rilasciati da AM Rete Gas ed emesse in considerazione del prezzo regolatorio e che dalla documentazione prodotta da emerge Parte_1
che la stessa ha pagato a tutti gli importi da quest'ultimo fatturati CP_2
(pag. 42 elaborato peritale);
2. valutazioni in merito agli addebiti della componente : il CTU ha CP_3
concluso che l'attività di bilanciamento della componente vede CP_3
coinvolte da un lato Snam rete Gas e, dall'altro, i singoli DB (Utenti del
Bilanciamento) e non concerne gli UD (utenti di distribuzione), per espressa disposizione dell'ARERA si tratta di oneri che rientrano nella gestione esclusiva dei rapporti economici tra RD (nella specie ) e CP_2
Parte
(nella specie ), e non si tratta di oneri a carico degli UD (nella Pt_1
Cont specie in assenza di eventuali espresse previsioni contrattuali (nella specie non stipulate) (pagg. 42 e 43 elaborato peritale);
3. valutazione in merito agli addebiti della componente : il CTU Parte_5
ha rilevato che ha indirizzato le proprie fatture a e non CP_2 Parte_1
già ad e, come se ciò non bastasse per escludere che sia Parte_1
documentalmente comprovato il pagamento della componente da parte dell'odierna appellante il CTU ha evidenziato che non esiste alcuna clausola contrattuale che abbia imposto a la corresponsione ad CP_1
della quota componente fissa TF dopo la cessazione della Parte_1
somministrazione del gas a seguito in intervenuta risoluzione contrattuale
(pag. 50 dell'elaborato peritale definitivo). Afferma in particolare il CTU che indipendentemente dall'utilizzo della definizione fissa assegnata alla Par componente tariffaria quest'ultima non può che essere considerata parte integrante del corrispettivo (PREZZO) pattuito per la somministrazione del gas, così come specificato nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti
(per il periodo di riferimento 2018 – 2019/ 2018- 2019 II) e la diretta pagina 18 di 24 conseguenza è che, in mancanza di specifiche pattuizioni contrattuali la componente TF non può assumere valenza autonoma slegata dalla prestazione di somministrazione del gas in quanto parte del corrispettivo pattuito e quindi non può costituire presupposto per un addebito separato al Cont cliente (nella specie in assenza di esplicite pattuizioni contrattuali che ne definiscano la debenza (pag. 41 elaborato definitivo);
4. valutazioni in merito alla componente straordinaria si richiama CP_5
quanto già sopra esposto sub punto 4 della narrativa.
Ancora non va pretermesso che il CTU ha argomentato in merito al fatto che i valori del rappresentano una componente dei costi di bilanciamento CP_4
che gli utenti del sistema devono sostenere e sono calcolati al fine di garantire che il sistema di trasporto del gas rimanga in equilibrio con l'obiettivo di incentivare gli utenti a mantenere una gestione attenta tra le immissioni e i prelievi di gas.
Aggiunge che l'unico responsabile di tale attività è AM Rete Gas che assume il ruolo di responsabile del Bilanciamento (RD) e precisa che ARERA, nella sua delibera, ha sempre confermato: a) che il Codice Rete e le relative disposizioni Parte attuative si applicano soltanto ai rapporti tra e;
b) che non è mai CP_2
intervenuta a regolamentare rapporti contrattuali tra i DB e i sottostanti utenti di distribuzione (DB) rimandando la loro gestione agli accordi contrattuali stipulati tra le parti e aventi natura privatistica.
Il CTU osserva, poi, che, con la delibera ARERA n. 782/2017, è stata introdotta una nuova componente addizionale della tariffa di trasporto CRVst che trova applicazione nei rapporti esistenti tra Impresa di Trasporto ) e i relativi CP_2
utenti di bilanciamento (DB), dal momento che sono gli unici rapporti in cui le delibere dell'Autorità trovano applicazione obbligatoria. Viceversa, tra gli utenti di bilanciamento e gli UD le modalità di applicazione del supplemento vengono definite contrattualmente.
Cont Infine, per quanto concerne le fatture emesse da a carico di a titolo di Pt_1
quota fissa TF, la società ritiene che siffatta componente sia dovuta, a Pt_1
pagina 19 di 24 prescindere dalla vigenza del contratto, in quanto componente del gas stabilita in anticipo per tutta la durata del contratto. Contr La società , viceversa, ritiene che la tariffa TF sia una componente del corrispettivo che matura soltanto con la consegna del gas, pertanto, la stessa non
è dovuta in seguito alla risoluzione anticipata del contratto.
Così delineate le opposte tesi, il CTU ha concluso ritenendo che il TF sia applicabile soltanto in presenza dell'effettiva somministrazione del gas, e cioè fino al 3 luglio 2019.
Con le ultime difese gli appellanti e innanzitutto contestano Pt_1 Parte_3
l'elaborato peritale, assumendo che l'ausiliare ha affrontato e preteso di risolvere questioni giuridiche di esclusiva competenza del Collegio;
e ciò in quanto, dando Contr riscontro a un inammissibile quesito formulato da , è entrato nel merito dell'interpretazione giuridica delle disposizioni normative e contrattuali, con riferimento a tutte le poste oggetto del giudizio, e, in particolare, alla debenza a carico della società e del , con l'effetto di Controparte_10 Parte_5
compromettere la neutralità della perizia, trasformandola in un parere giuridico non richiesto, in violazione di quanto disposto dall'art. 194 c.p.c. che prescrive al consulente di limitarsi ai quesiti di natura tecnica senza invadere il campo riservato al Giudice.
Assume, infatti, la difesa di e che il consulente è manifestamente Pt_1 Parte_3
in errore allorquando afferma che l'art.
6.10 del contratto del 2018 introduce un'esplicita nuova pattuizione contrattuale, non inserita nei precedenti negozi e, quindi, non applicabile per il periodo precedente, in quanto avrebbe efficacia retroattiva.
Analogamente, ad avviso degli appellanti, il consulente è in errore allorquando, sostituendosi alla Corte, afferma che la componente tariffaria del Termine fisso, in mancanza di espresse pattuizioni contrattuali, possa costituire presupposto per un addebito, svincolato dall'effettiva prestazione della somministrazione del gas.
pagina 20 di 24 Ed invero, secondo la prospettazione delle società appellanti, il Termine Fisso è una quota predeterminata e invariabile, stabilita contrattualmente come parte del prezzo. Pertanto, dev'essere corrisposta integralmente, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto, perché rappresenta un corrispettivo fisso e non dipende dai volumi di consumo. Al contrario, la C.T.U. non avrebbe fornito una risposta tecnica chiara sulla correttezza della quantificazione del TF, limitandosi a valutazioni giuridiche e sconfinando dai limiti tecnici del proprio incarico.
Gli appellanti e evidenziano ancora che il C.T.U. avrebbe anche Pt_1 Parte_3
violato l'art. 195 c.p.c. che disciplina il contraddittorio, in quanto non avrebbe tenuto conto delle osservazioni e delle note critiche inviate dalle parti dopo il deposito della bozza di relazione e, in particolare, avrebbe ignorato le osservazioni tecniche che evidenziavano errori di metodo e di interpretazione.
Conclusivamente, per tutti questi motivi, ribadiscono che la valutazione giuridica dell'ausiliario dev'essere stralciata, atteso l'indebito sconfinamento in valutazioni giuridiche, mentre asseriscono che gli elementi tecnici, comunque evidenziati dal
C.T.U., depongono nel senso della fondatezza dell'appello proposto e, pertanto, insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Parta appellata, al contrario, sostiene che il CTU ha correttamente rilevato che le pretese di non hanno alcun fondamento tecnico, dal momento che il Pt_1 CP_3
[..
fisiologico non è dovuto da così come non è dovuto il Termine CP_1
Fisso, successivamente alla risoluzione anticipata del contratto tra le parti.
In particolare, dalla lettura della consulenza si evince, sempre ad avviso della società appellata, che la componente Delta IO fisiologico, ossia la differenza tra il gas immesso e quello prelevato, dovuta a dispersioni e bilanciamenti di rete, è regolata solo nel rapporto tra AM (RD) e gli DB (grossisti); quindi non esisterebbe alcuna previsione normativa o contrattuale che obblighi l'UD (TEA) Cont a sostenere questo costo. Sul punto, ribadisce che, come evidenziato nella relazione tecnica, le Delibere ARERA (229/2012, 670/2017, 782/2017) non Parte C attribuiscono agli il diritto di ribaltare il Delta sugli UD.
pagina 21 di 24 L'appellata chiarisce, in linea con i rilievi della CTU, che solo dal luglio 2018 è stata introdotta la componente tariffaria CRVst (pari a € 0,0027/Smc), ma che essa non ha effetto retroattivo e, pertanto, non giustifica richieste per periodi precedenti. In ogni caso, il contratto 2018-2019 non contiene alcuna menzione del
Delta IO fisiologico. In virtù delle argomentazioni svolte, il consulente confermerebbe che le clausole contrattuali non prevedono alcun obbligo di pagamento del , né la retroattività di altre eventuali componenti tariffarie. CP_3
Contr Conseguentemente, assume che il pagamento delle fatture nn. 5200007145,
5200007149 E 5200007150 del 28 dicembre 2018, con riferimento alle componenti del cosiddetto per gli anni dal 2013 al 2017 non sarebbe CP_4
dovuto. Pertanto, l'interruzione della fornitura di gas da parte di e la Pt_1
risoluzione dei contratti 2018/2019 e 2018/2019 II, sarebbe da ritenersi illegittima, alla luce sia della normativa di riferimento che delle disposizioni contrattuali.
Contr Infine, la società inferisce che anche la componente TF non è applicabile alla fattispecie in esame dal momento che è collegata all'effettiva somministrazione del gas, che, nella fattispecie in esame, non si è verificata, attesa l'anticipata interruzione della fornitura.
Ritiene la Corte che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, bene abbia operato il CTU nel fornire al Collegio tutti gli elementi documentali vagliati attentamente a seguito di approfondita analisi condotta nel pieno contraddittorio delle parti e dei loro periti.
Nessuno sconfinamento o motivo di nullità è dato evidenziare nell'operato del consulente d'ufficio che è pervenuto a rassegnare le proprie conclusioni che sono in linea con gli orientamenti già espressi, come si è detto, da questa Corte.
Del resto, la complessità della materia e delle previsioni tecniche giustifica a pieno le valutazioni del CTU.
pagina 22 di 24 I motivi di appello sono dunque tutti destituiti di fondamento e la pretesa monitoria avanzata da e da non trova alcun titolo giustificativo. Pt_1 Parte_3
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste, in via solidale, a carico delle parti appellanti: le stesse vengono liquidate ex D.M. 147/2002 in relazione all'attività difensionale svolta e alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi per cause di media complessità di valore compreso tra € 1.000.000,oo ed €
2.000.000,00, per tutte le fasi svolte.
Vanno inoltre poste in via definitiva a carico delle appellanti, sempre in via tra loro solidale, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa e di ctp di Cont parte
Va infine accertata la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle società appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 c. 1 quater e successive modifiche.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e nei confronti di Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. n. 6912/2023, Controparte_1
pubblicata il 6.9.2023 e notificata in data 11.9.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le società appellanti, in via tra loro solidale, a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano, in conformità alla notula depositata dal difensore, in ragione pagina 23 di 24 della complessiva somma di € 34.001,00 oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico solidale delle società attrici le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, e le spese di ctp di parte appellata;
4. accerta la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle società appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 c. 1 quater e successive modifiche.
Così deciso in Milano il 17.11.2025
Il cons rel
La Presidente
RI RL SS
NA SA CI
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa NA SA CI Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa RI RL SS Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato l'11.10.2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 6912/2023, pubblicata il 6.9.2023 e notificata in data
11.9.2023 tra
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. e P.IVA ) rappresentate e difese dagli Parte_2 P.IVA_2
avv.ti Luca Filipponi (C.F. ) e Igor Benetazzo (C.F. C.F._1
pagina 1 di 24 ) presso il cui studio in Padova, Piazzale della Stazione n. C.F._2
6, sono elettivamente domiciliate
- appella nti-
e
C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_3
avv.ti Giovanni Penzo (C.F. ) Laura Ricci (C.F. C.F._3
), presso il cui studio, in Milano, Corso di Porta Vittoria C.F._4
n.9, è elettivamente domiciliata
-appellata-
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ad integrale riforma della sentenza n. 6912/2023 Sent. del Tribunale Ordinario di Milano, Sez. undicesima civile, pubblicata in data 06/09/2023, notificata in data 11/09/2023, rigettare integralmente la opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso condannare con Controparte_1 sede legale in Mantova, via Taliercio n. 3, C.F. e P.IVA in persona P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo complessivo di € 1.565.543,35, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo, così distinti: € 211.362,86 oltre interessi al tasso di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,
C.F. ; € 1.354.180,49 oltre interessi al tasso di mora ex D. Lgs. P.IVA_1
231/2002 dalle singole scadenze al saldo, in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via
[...]
Livio Cambi n. 5, C.F. e P.Iva n. il tutto oltre spese e compensi del P.IVA_2 procedimento monitorio, compresi oneri e accessori, tassa di registro, ed ogni spesa successiva occorrenda;
con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio di opposizione”
pagina 2 di 24 Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare, nel merito, in via principale: rigettare l'appello promosso da Parte_1
e per i motivi esposti in narrativa e negli atti
[...] Parte_3 del primo grado del giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
rigettare in ogni caso ogni domanda, eccezione, istanza avversaria per i motivi esposti in narrativa e negli atti del primo grado del giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite, maggiorate del 15% per spese generali ai sensi dell'art. 2, comma II, del D.M. 55/2014 e degli accessori di legge dovuti e condanna delle appellanti a rifondere a gli esborsi sostenuti Controparte_1 relativi al compenso liquidato a favore del CTU nominato dal Tribunale, dott.
, per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di Persona_1 causa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 2.9.2020 e Parte_1
chiedevano e ottenevano dal Tribunale di Milano Parte_3
ingiunzione di pagamento nei confronti di (di seguito anche Controparte_1
Cont solo della complessiva somma di euro 211.362,86 in favore di
[...]
(di seguito anche solo ) e di euro 1.354.180,49 in favore di Parte_1 Pt_1
(di seguito per corrispettivi di contratti di Parte_3 Parte_3
Cont somministrazione di gas stipulati tra ed . Pt_1
Avverso detto decreto ingiuntivo n. 30430/2020, ha proposto opposizione
[...]
contestando la fondatezza del preteso credito ed eccependone la CP_1
parziale prescrizione. Cont Più specificamente, deduceva:
- di essere una società a partecipazione pubblica, operativa nel settore della vendita di luce, gas e teleriscaldamento a privati nel territorio di Mantova
e Province limitrofe, previo approvvigionamento presso società grossiste c.d. SH, nel caso di specie;
Parte_1
pagina 3 di 24 - di aver sottoscritto, nell'ambito della predetta attività dal 25.9.2013 e fino al 2019, con diversi contratti di durata annuale (rectius di durata ad Pt_1
anno termico (che nel settore di riferimento corrisponde a 12 mesi compresi tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo) di somministrazione Cont di gas, come da docc. da 1) ad 8) del fascicolo di primo grado in forza dei quali si era obbligata a mettere giornalmente a disposizione di Pt_1
, presso il punto di consegna costituito dalle cabine denominate CP_1
REMI, numero 315.022 KW/365 metri cubi di gas al giorno per ciascun punto di prelievo;
- che il prezzo della somministrazione era determinato sulla base delle usuali formule contrattuali e, nella specie, tra le componenti del prezzo vi era anche la componente TF detta TERMINE FISSO, rappresentante una componente fissa del prezzo imputabile al solo ribaltamento dei costi di trasporto, calcolato mensilmente a fronte delle forniture del gas e determinato a mezzo dell'emissione da parte di delle ”FATTURE Pt_1
TERMINE FISSO”;
- che il prezzo veniva corrisposto in due fasi: una di acconto (calcolata entro il 10 di ogni mese sulla base della comunicazione effettuata da TEA a per la stima del gas prelevato) seguita dalla seconda fase di Pt_1
conguaglio (calcolata sulla base dei prelievi effettivi di Tea nonché sulla base di ogni emissione del trasportatore del gas in sede di sessione CP_2
di bilanciamento o Aggiustamento come da delibera 229/2012/R/gas e smi);
- che il 28.12.2018 procedeva ad emettere le fatture n. 5200007145, Pt_1
5200007149 e 7200007150, per un totale di € 826.713,51 comprendente sia gli importi derivanti dalle differenze dei valori di prelievo fisico relativi al periodo 1.1.2013 – 31 dicembre 2016 , emesse all'esito delle sessioni di aggiustamento di cui al Testo Integrato Settlement (TISG) allegato alla delibera 229/2012/R/GAS (DSK) sia la componente della c.d. Delta IO
pagina 4 di 24 fisiologico per gli anni 2013 – 2016 e cioè importi su quantitativi mai ritirati dalla società di vendita (cioè mai venduti dalla stessa ai clienti finali) in quanto costituenti differenze tra il gas immesso in rete e il gas prelevato dalla rete (principalmente perdite di rete o altre cause tecniche non individuabili o non risolvibili);
- che al ricevimento delle fatture di cui sopra TEA provvedeva al pagamento della minor somma di € 128.400,39 contestando con comunicazione in data
14.2.2019 (doc. 12) le fatture relative all'addebito del Delta IO fisiologico
(pari ad € 698.241,12) in quanto prive totalmente di rendicontazione, a differenza delle altre sessioni inerenti alle differenze tra prelievo presunto e prelievo effettuato;
- che , in risposta alla contestazione di affermava che le somme Pt_1
erano dovute in quanto in linea con le deliberazioni dell'ARERA (doc. 13
); Pt_1
- che, a fronte dell'ulteriore richiesta di chiarimenti di TEA, Pt_1
affermava di aver saldato a le fatture relative alle sessioni di CP_2
aggiustamento dei volumi gas e Delata IO per gli anni 2013 – 2016 che erano poi da addebitare alla stregua di costi passanti all'acquirente in forza delle delibere ARERA in materia di Settlement gas e degli artt. 6 del contratto 2018/2019 e del contratto 2018/2019 II (docc. 7) e 8 ) del fascicolo di primo grado ), clausola con efficacia retroattiva anche Pt_1
se non prevista negli altri contratti;
- che intimava a di procedere al pagamento della somma residua Pt_1
di € 698.241,12;
- che rimaneva sulla propria posizione e in data 1.7.2019 Pt_1
interrompeva la fornitura presso tutti i REMI di cui ai già menzionati contratti (ad eccezione di quelli di Bollate, Mantova e Reverbella) con preavviso di 48 ore e senza risolvere i contratti;
pagina 5 di 24 - che conseguentemente il 3.7.2019 decorso il termine di cui alla diffida del Contr 17 giugno 2018, risolveva i contratti ed era costretta a rifornirsi altrove con notevole aggravio di costi;
- che, pur a fronte delle contestazioni di tea, cedeva parte dei crediti Pt_1
ad dopo aver emesso ulteriori fatture per l'importo di € Parte_3
1.008.634,30 aventi per oggetto il TF e l'acconto volumi per la fornitura del gas per i mesi da luglio 2019 a settembre 2019 (cfr docc. da 16) a 27) del fascicolo monitorio);
- che provvedeva al pagamento del solo importo di € 36.658,90 di cui alla fattura n. 5200010546 oltre che all'integrale pagamento di altra fattura
(la n. 5200010545 infatti non azionata da in monitorio) Pt_1
riconoscendo la debenza effettiva del solo TF e dell'acconto sui volumi di gas prelevati nei tre REMI ove aveva mantenuto (rectius non Pt_1
interrotto) la fornitura per il mese di luglio del 2019;
- che emetteva altresì le fatture 5200012361 e 5200012362 per Pt_1
ulteriori € 375.614,86 relative alle differenze dei valori di prelievo per il periodo 1° gennaio 2014 31 dicembre 2017 emerse ad esito delle sessioni di aggiustamento e alla componente del c.d. fisiologico per gli CP_3
anni 2014 – 2017 (docc. 29 e 30 del fascicolo monitorio di ), a fronte Pt_1
Cont delle quali provvedeva al pagamento dell'importo di € 163.962,97 relativo alle sole differenze “fisiche” dei valori di prelievo, ritenendo non dovuto l'importo richiesto a titolo di;
CP_3
- che emetteva nel frattempo n. 4 note credito per un importo totale Pt_1
di € 287.487,96 aventi ad oggetto lo storno relativo ai volumi fatturati nel Cont mese di luglio del 2019 e mai prelevati da dopo l'interruzione della fornitura che emetteva nel frattempo;
Pt_1
- che il contrasto tra le parti portava all'emissione del d.i. di cui sopra, del Cont quale chiedeva la revoca.
pagina 6 di 24 Si sono ritualmente costituite in giudizio le società opposte, assumendo dal canto
Cont proprio, che la comunicazione inviata da a in data 28.06.2019 era da Pt_1
intendersi come avviso di risoluzione con effetto dal 1° luglio 2019, motivata dal mancato pagamento delle tre fatture per l'importo complessivo di euro
826.713,51.
Le società e hanno inoltre puntualizzato in diritto la correttezza Pt_1 Parte_3
delle loro richieste, in linea con la normativa di settore e con le clausole contrattuali, ed avanzate sulla scorta delle attestazioni concernenti la fornitura della materia prima da parte di Snam Rete Gas, attestazioni recepite nelle fatture Cont e non specificamente contestate da
Conclusivamente le società e hanno chiesto la concessione della Pt_1 Parte_3
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua conferma con Cont la condanna di al pagamento delle somme ingiunte.
In accoglimento dell'istanza, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione
Cont dell'opposto d.i. e provvedeva alla corresponsione degli importi ingiunti.
Ad esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Cont In questa sede in ragione dell'effettuato pagamento delle somme ingiunte, ha chiesto anche la restituzione di quanto corrisposto alle società e . Parte_3 Pt_1
Il Tribunale, con sentenza n. 6912/2023, ha accolto l'opposizione proposta dalla Cont
ha revocato il decreto ingiuntivo n. 30430/2020 e ha condannato le società
e alla restituzione delle somme versate in loro favore, in Parte_3 Pt_1
esecuzione della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso legale, nonché al pagamento di spese e competenze di lite. Cont Il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione proposta da con riferimento a tutte le poste indicate nel provvedimento monitorio.
Innanzitutto, il primo Giudice ha argomentato in merito alla disciplina del c.d.
Settlement, costituita dalla previsione di un'attività di aggiustamento di squilibri pagina 7 di 24 economici, derivanti dal fatto che la quantità di gas immessa nella rete di trasporto, senz'altro maggiore di quella effettivamente erogata e rilevata dai contatori delle singole utenze, è prevista dalle delibere dell'Autorità per la regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) n. 229/2012 e n. 782/2017.
Quest'ultima delibera “[…] rilevato che lo svolgimento delle sessioni di aggiustamento non può garantire una piena e completa riconciliazione tra partite allocate in immissione e quantitativi di gas prelevati dalla rete di distribuzione
[…]”, ha introdotto una componente addizionale della tariffa denominata CRV st. Detto supplemento, ad avviso del Tribunale, è posto dall'Autorità a carico degli utenti del servizio di trasporto, ossia dei grossisti come , dall'1.01.2013 al Pt_1
30.06.2018 in misura pari a zero e dall'1.07.2018 in misura pari a euro 0,0027/snc.
La medesima delibera stabilisce che la componente addizionale della tariffa di trasporto viene trasferita a carico degli utenti finali e applicata soltanto in vigenza dell'effettiva somministrazione e, quindi, nella fattispecie in esame, fino all'effettiva somministrazione e cioè fino al 3.7.2019, data in cui è intervenuta la sospensione dell'erogazione del gas, relativamente alla maggior parte dei punti di consegna.
Ha rilevato inoltre il Tribunale che anche la prospettazione della società , Pt_1
Cont circa gli addebiti a della componente non appariva fondata: le CP_4
Cont delibere ARERA confermano che nessun importo risulta dovuto da a Pt_1
per il cosiddetto “Delta Io fisiologico”, ovverosia per la differenza tra quantità di gas immesso nella rete e la quantità effettivamente consegnata ai clienti utenti finali. D'altro canto, all'art.
6.10 dei contratti 2018/2019 e 2018/2019II non poteva essere riconosciuta efficacia retroattiva con riferimento agli anni dal 2013 al 2016, posto che nei contratti relativi alle suddette annualità la clausola non era neppure contemplata.
Conseguentemente il Tribunale ha statuito che il pagamento dell'importo di euro
698.313,13 non risultava dovuto e, pertanto, l'interruzione della pagina 8 di 24 somministrazione di gas da parte di , determinata dal mancato pagamento Pt_1
dell'indicata somma, non appariva né giustificata, né tantomeno legittima.
La sentenza impugnata, infine, ha ritenuto non dovuta la somma di euro
655.758,34 relativa alla cosiddetta componente “Termine fisso”, costituita dai costi di trasporto del gas, con riferimento al periodo contrattuale, compreso tra l'illegittima interruzione della somministrazione del gas, avvenuta il 1° luglio
2019, e la fine naturale dello stesso.
Ed invero il Tribunale ha, sul punto, respinto l'argomentazione della società
secondo la quale la componente del corrispettivo di somministrazione del Pt_1
gas, pattuita in anticipo per tutta la durata del contratto, era comunque dovuta, a prescindere dalla vigenza o meno dello stesso, ed il primo Giudice ha altresì affermato che la pattuizione in misura fissa non era destinata a far venir meno la natura di corrispettivo della somministrazione, il cui pagamento trovava la giustificazione soltanto a fronte dell'effettiva erogazione del gas.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
fondato su plurimi motivi di diritto e di fatto di seguito riportati. Parte_3
Con il primo motivo le società appellanti contestano l'errore in fatto e violazione della disciplina regolamentare di cui alle Delibere di ARERA n. 670/2017/R/gas,
n. 782/2017/R/gas per avere il Tribunale ritenuto che l'oggetto del contenzioso fosse riferito esclusivamente al c.d. “fisiologico” (perdite di rete), e CP_4
per avere ritenuto quest'ultimo non addebitabile a quale Utente Controparte_1
della Distribuzione.
Le appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il
Delta In-Out fisiologico (cioè, la differenza tra il gas immesso in rete e quello effettivamente prelevato) non fosse addebitabile a : secondo il CP_1
Giudice di primo grado, queste differenze erano “fisiologiche” e quindi non dovevano generare costi per il grossista addebitabili in fattura al venditore al consumo. sostiene peraltro che il Tribunale avrebbe per tal modo confuso Pt_1
la natura del il quale, lungi dall'essere un errore tecnico o una CP_4
pagina 9 di 24 perdita casuale, si sostanzia in un costo regolato per mantenere l'equilibrio del sistema gas e precisa che le delibere ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente) prevedono che il sia un costo di CP_4
bilanciamento che deve essere ripartito tra gli operatori;
quindi, legittimamente addebitato al grossista e da questa altrettanto legittimamente fatturato in Pt_1
Cont conguaglio a
Ed invero, le fatture di conguaglio si basano sulle delibere ARERA (670/2017 e
782/2017) e sul meccanismo di Settlement gas, che impone il recupero dei costi effettivi di bilanciamento. Questo sistema imporrebbe agli operatori all'ingrosso di recuperare i costi effettivi di bilanciamento sostenuti, al fine di garantire la corretta allocazione dei volumi e la stabilità del mercato. Pertanto, il credito azionato non era frutto di una scelta discrezionale di , ma dell'applicazione Pt_1
di un obbligo di regolazione imposto dall'Autorità.
Inoltre, il Giudice avrebbe applicato in modo errato la normativa che fino al 2019 prevedeva che il fosse gestito tramite conguagli contrattuali. CP_4
Le società appellanti, poi, con il secondo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione della disciplina regolamentare di cui alle Delibere di ARERA n.
670/2017/R/gas, n. 782/2017/R/gas e n. 148/2019/R/gas per avere erroneamente statuito che il per il periodo pregresso 2013-2019, fatturato da Snam CP_4
Rete Gas agli Utenti del Bilanciamento sia stato da questi ultimi recuperato ex post grazie alla componente tariffaria CP_5
ed assumono che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato Pt_1 Parte_3
la disciplina nuova (introdotta dal 2020 con la componente tariffaria con CP_5
effetto retroattivo anche per gli anni 2013-2018, ritenendo, quindi, che non Pt_1
potesse addebitare certi costi (Delta In-Out) perché oggi sarebbero coperti dal
CP_5
In sostanza con il secondo dei motivi di appello, le società si dolgono del fatto che il Tribunale avrebbe deciso sulla base di un'errata interpretazione della componente tariffaria assume che la era stata introdotta CP_5 Pt_1 CP_5
pagina 10 di 24 solo dal 2020 per coprire i costi di sbilanciamento, mentre prima del 2020, la normativa ARERA prevedeva che questi costi fossero a carico degli utenti del Cont bilanciamento;
quindi, li aveva addebitati correttamente a Pt_1
Il primo giudice avrebbe quindi sbagliato nel considerare la come CP_5
compensativa degli oneri pregressi, dal momento che essa deve essere applicata solo al nuovo sistema di Settlement introdotto dal 2020; pertanto, non poteva esplicare alcun effetto sulle fatturazioni relative al periodo 2013-2016. In sintesi, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la componente CRVst era destinata a compensare gli oneri pregressi derivanti dal Settlement, con la conseguenza di escludere la debenza delle fatture di conguaglio.
Ad avviso delle appellanti, invece, la i applicherebbe esclusivamente al CP_5
nuovo sistema di Settlement introdotto dal 2020 e non avrebbe alcuna incidenza sulle partite economiche relative agli anni 2013-2016. Il Tribunale avrebbe confuso due regimi normativi: il vecchio regime (fino al 2019): conguagli contrattuali tra grossista e fornitore ed il nuovo regime (dal 2020): componente tariffaria CRVst che socializza il costo;
finendo, così, per attribuire alla CP_5
una funzione retroattiva che non le apparterrebbe.
Nella ricostruzione normativa operata da in appello, vi andrebbe Pt_1
individuata una prima fase fino al 2019, nella quale il Settlement gas serviva a calcolare le differenze tra gas immesso e prelevato ed i costi di CP_4
sbilanciamento erano a carico degli utenti del bilanciamento (grossisti come
). Al riguardo, le regole ARERA prevedevano conguagli contrattuali tra Pt_1
fornitore e grossista. In una seconda fase di transizione tra la vecchia normativa e la nuova, ARERA aveva peraltro avviato una riforma per rendere più trasparente e stabile il sistema, introducendo nuove componenti tariffarie per ridurre la volatilità dei costi. Infine, dal 2020, con il nuovo regime è stata introdotta la componente CRVst con la funzione di socializzare i costi di sbilanciamento tra tutti gli utenti, eliminando la necessità di conguagli contrattuali per il CP_6
pagina 11 di 24 Out, con l'obiettivo di semplificare e conferire maggiore equità nel riparto dei costi.
In base alla prospettazione degli appellanti la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la regola del 2020 (CRVst) ai contratti del 2013-2018, in un periodo in cui vigeva il vecchio sistema.
Con il terzo motivo le società appellanti eccepiscono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.: ad avviso degli appellanti il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le clausole contrattuali (artt.
6.8 b e 6.10), ritenendo la retroattività le clausole sui conguagli e cioè ritenendole CP_4
applicabili anche a periodi precedenti alla loro introduzione, con la conseguenza di considerare illegittimi gli addebiti di per partite pregresse. Ad avviso Pt_1
degli appellanti la ricostruzione del Tribunale non appare corretta, atteso che tali clausole si riferiscono ai rapporti pendenti e non introducono una retroattività, come tale illegittima, limitandosi a regolare le modalità di calcolo dei volumi effettivamente forniti e dei relativi corrispettivi, in conformità alle regole di mercato e alle disposizioni dell'Autorità.
Secondo , le clausole non hanno efficacia retroattive, essendo tese a Pt_1
disciplinare rapporti pendenti (partite sospese) al momento della stipula. In base alla prospettazione degli appellanti, un contratto normalmente regola conguagli relativi a consumi già avvenuti, se non ancora definiti;
pertanto, il giudice di prime cure avrebbe confuso la retroattività (vietata) con la regolazione a conguaglio di rapporti in corso (consentita).
Subordinatamente all'eventuale rigetto del terzo motivo di appello,
[...]
e con il quarto motivo di gravame, Parte_1 Parte_3
denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. per avere erroneamente dichiarato la illegittimità della clausola in quanto retroattiva.
Le appellanti in buona sostanza richiamano quanto già sopra esposto ai fini di escludere la ritenuta retroattività delle clausole in esame e contestano i capi della sentenza con i quali e sono state Parte_1 Parte_3
pagina 12 di 24 condannate a restituire a le somme dalla stessa versate in Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Cont L'ingiunzione era legittima e aveva provveduto al pagamento di somme in conformità alla normativa di settore e alle prassi consolidate nel mercato del gas, per le partite non ancora definite e per rapporti non ancora esauriti, trattandosi del conguaglio dei volumi in base ai dati definitivi, come previsto dalle delibere
ARERA.
Con il quinto motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1362 e ss. c.c. per avere il Tribunale erroneamente interpretato gli artt. 1, 3, 7.1
A), 8.3 e 8.4 dei Contratti del 2018 e aver conseguentemente escluso la debenza del pagamento della “Quota fissa TF” per il periodo successivo alla risoluzione contrattuale, ritenendo che essa fosse collegata alla fornitura di gas. Secondo il
Giudice, una volta cessato il rapporto, non si possono applicare costi fissi, al contrario contesta l'interpretazione sostenendo che tale quota è dovuta per Pt_1
la capacità giornaliera prenotata, indipendentemente dalla cessazione del rapporto e/o dall'effettivo consumo. Tale obbligo ad avviso di permane anche dopo Pt_1
la risoluzione, in quanto deriva da impegni contrattuali assunti dall'utente e non è condizionato alla prosecuzione della fornitura.
Ed invero, il contratto prevedeva espressamente che la quota fissa TF fosse dovuta anche in caso di cessazione anticipata, trattandosi di quota non legata al consumo di gas, bensì costituendo la medesima un corrispettivo per la disponibilità del servizio e per la gestione del contratto. Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare operante tale clausola contrattuale, applicando al caso di specie un principio non previsto dalle parti.
Con il sesto motivo, infine, le appellanti denunciano l'errore in fatto per avere il
Tribunale ritenuto sussistere un addebito per “acconto volumi”: ad avviso del Cont primo giudice, avrebbe addebitato a un “acconto volumi” (cioè, un Pt_1
pagamento anticipato per quantità di gas) non dovuto, considerando lo stesso come un ulteriore elemento di illegittimità degli addebiti.
pagina 13 di 24 In particolare, le società appellanti assumono che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente un addebito per acconto volumi, in realtà mai fatturato, utilizzandolo come elemento per valutare la condotta di . Pt_1
Sul punto, evidenziano che tale voce non è mai stata richiesta, né ricompresa nelle fatture, sicché la motivazione della sentenza si fonderebbe su un presupposto di fatto inesistente.
In sintesi, la sentenza, attraverso un'erronea interpretazione dei documenti di causa, avrebbe confuso questa voce con altre componenti contrattuali (Delta In-
Out o quota fissa TF).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, gli appellanti chiedono la riforma integrale della sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento di € 1.565.543,35 oltre interessi e spese. Controparte_1
Si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la conferma Controparte_7
della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna alle spese e competenze di lite.
nel contrastare l'appello proposto da e CP_1 Parte_1 Parte_3
, fonda la propria difesa su una serie di argomentazioni giuridiche e
[...]
fattuali volte a confermare la correttezza della sentenza di primo grado e a dimostrare l'infondatezza delle pretese creditorie delle appellanti.
In primis, la parte appellata assume che le pretese di non trovano Pt_1
fondamento in alcuna norma o contratto, risultando anzi in contrasto con il quadro regolatorio vigente.
Nello specifico, le delibere ARERA non impongono alle società di vendita (UD) di pagare il Delta IO (In-Out) fisiologico né il Termine Fisso dopo la cessazione del contratto.
Inoltre, in disparte la considerazione che non ha fornito rendicontazione Pt_1
chiara e dettagliata sul calcolo del Delta IO, in violazione dei principi di trasparenza e correttezza contrattuale, non vi sarebbe alcun obbligo normativo per pagina 14 di 24 dette società di vendita (UD) di pagare il gas disperso o non venduto, il cui costo deve gravare sui soggetti responsabili del bilanciamento.
Le differenze, infatti, tra gas immesso e prelevato sarebbero fisiologiche e, rientrando nella gestione tecnica della rete, non sarebbero trasferibili nella sfera di responsabilità del venditore;
pertanto, le fatture emesse da per il Pt_1 CP_3
[..
sarebbero prive di titolo giuridico.
Ciò posto, venendo all'ulteriore questione sollevata con l'atto d'appello, relativa
Contr alla componente CRVst, precisa che non è legittimo dare corso all'applicazione di regole introdotte successivamente agli anni in contestazione per giustificare le pretese economiche. Ed invero, tale componete sarebbe stata pari a zero fino al 30.6.2018, conseguentemente non può costituire base per alcun addebito.
L'interpretazione proposta dalle appellanti è ritenuta forzata e priva di riscontro normativo. L'appellata ribadisce che le clausole contrattuali invocate da Pt_1
(6.8b e 6.10) sono state introdotte nel 2018 (in particolare quelle che Pt_1
invoca per sostenere l'obbligo di pagamento di costi pendenti) e non possono pertanto essere interpretate con efficacia retroattiva con riguardo ai contratti stipulati in precedenza. Cont rileva, ancora che il cosiddetto “Termine Fisso” è una componente del prezzo correlata alla somministrazione del gas e ai costi di trasporto. Di conseguenza la fatturazione del TF (Termine Fisso), avvenuta dopo la risoluzione del contratto tra le parti in causa (luglio 2019), è da considerarsi illegittima, dal momento che non sarebbe dovuto il pagamento del TF in mancanza di somministrazione del gas. Una volta risolto il contratto e cessata la fornitura, tale voce non è più dovuta. Cont Ad avviso di ha interrotto la fornitura prima della scadenza Pt_1
costringendo, quindi, l'appellata a risolvere i contratti per grave inadempimento.
Sulla scorta delle esposte argomentazioni la società ha Controparte_7
concluso come in epigrafe.
pagina 15 di 24 La Corte, all'udienza del 23 gennaio 2024, ha rinviato la causa all'udienza del 5 novembre per la rimessione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
All'esito, ritenuta la necessità di dare corso all'espletamento di una la CTU, la
Corte, con ordinanza del 18 novembre 2024, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, ha assegnato alle parti termine fino al 28.11.2024 per il deposito di note contenenti la bozza del quesito peritale e ha nominato il consulente, fissando l'udienza del 3.12.2024 innanzi al Consigliere Istruttore per il conferimento dell'incarico.
Espletata la CTU, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione con ordinanza del consigliere istruttore dell'11.11.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 17.11.2025.
&&&
L'appello è globalmente infondato e, come tale va rigettato.
In primo luogo, non può che richiamarsi l'orientamento già espresso da questa Cont Corte, da ultimo con la sentenza in atti prodotta da pronunziata da questa stessa sezione della Corte in data 1.7.2024 , ), CP_8 Controparte_9
che qui si condivide a conforto della presente decisione in particolare per quanto concerne i seguenti principi:
1) la disciplina del Settlement del gas introdotta dall'ARERA con il TISG di cui all'allegato A, la Delibera 229/2012 ripresa, poi con le Delibere del
2017, la 670 e la 782/R/gasa è una disciplina cogente solo per AM Rete
Gas e per le società c.d. SH (nel caso di specie ); Pt_1
2) la previsione contrattuale in forza della quale “qualora l'autorità dovesse prevedere l'introduzione di nuove componenti tariffarie o variazioni di quelle esistenti (omissis il grossista NDA) potrà applicare a decorrere dalla data di introduzione/variazione di tali componenti ovvero dal 1° dicembre
pagina 16 di 24 2012 qualora successivo, in coerenza con i nuovi elementi del quadro normativo e tariffario, un corrispondente adeguamento del prezzo definito all'art. 3 delle condizioni particolari” è riferibile solo alla componente del prezzo di vendita e non a quella straordinaria degli aggiustamenti pluriennali che incidono non sul prezzo ma sul quantitativo di gas immesso e prelevato dagli DB;
3) conseguentemente – e ciò vale anche a confutazione di ogni contraria asserzione delle odierne appellanti che non dovesse ritenersi esaminata per quanto si andrà di seguito ad esporre – il richiamo operato da (e da Pt_1
alle delibere ARERA a fondamento della pretesa creditoria va Parte_3
ritenuto infondato;
4) come affermato dal Giudice di primo grado, in forza dell'art. 6 della
Delibera n. 782/2017, l'inserzione automatica della componente tariffaria
“CRVst” nel contratto di somministrazione, in virtù del quale ha Pt_1
Cont erogato gas a favore di nel periodo qui oggetto di causa, non determina Co alcun credito di in favore di per sovrapprezzo derivante da tale Pt_1
componente tariffaria, in quanto l'ARERA medesima ha stabilito che tale componente tariffaria è pari a “zero” per il periodo 1.1.2013 – 30.6.2018 ed è pari ad € 0,0027/smc per gas erogato dall'1.7.2018 in poi.
Chiarito quanto sopra, peraltro, trattandosi di materia di notevole complessità, si
è rivelato necessario dare corso ad un accertamento peritale ed i motivi di appello possono trovare contestuale disamina, a mezzo del richiamo degli esiti del suddetto accertamento.
In particolare, sulla base del combinato disposto del contenuto dei quesiti formulati dalle parti e demandati dal Consigliere Istruttore alla disamina del CTU, oggetto dell'indagine peritale è stato:
1. la definizione del quantum addebitato da a il Parte_1 CP_1
CTU, nella propria relazione definitiva, depositata a seguito di attento vaglio dei rilievi del ctp, con conclusione dalla quale la Corte non ha alcuna pagina 17 di 24 ragione di discostarsi, ha accertato che le fatture – con riferimento Pt_1
alla Componente Delta IO – sono state emesse sulla base dei reports rilasciati da AM Rete Gas ed emesse in considerazione del prezzo regolatorio e che dalla documentazione prodotta da emerge Parte_1
che la stessa ha pagato a tutti gli importi da quest'ultimo fatturati CP_2
(pag. 42 elaborato peritale);
2. valutazioni in merito agli addebiti della componente : il CTU ha CP_3
concluso che l'attività di bilanciamento della componente vede CP_3
coinvolte da un lato Snam rete Gas e, dall'altro, i singoli DB (Utenti del
Bilanciamento) e non concerne gli UD (utenti di distribuzione), per espressa disposizione dell'ARERA si tratta di oneri che rientrano nella gestione esclusiva dei rapporti economici tra RD (nella specie ) e CP_2
Parte
(nella specie ), e non si tratta di oneri a carico degli UD (nella Pt_1
Cont specie in assenza di eventuali espresse previsioni contrattuali (nella specie non stipulate) (pagg. 42 e 43 elaborato peritale);
3. valutazione in merito agli addebiti della componente : il CTU Parte_5
ha rilevato che ha indirizzato le proprie fatture a e non CP_2 Parte_1
già ad e, come se ciò non bastasse per escludere che sia Parte_1
documentalmente comprovato il pagamento della componente da parte dell'odierna appellante il CTU ha evidenziato che non esiste alcuna clausola contrattuale che abbia imposto a la corresponsione ad CP_1
della quota componente fissa TF dopo la cessazione della Parte_1
somministrazione del gas a seguito in intervenuta risoluzione contrattuale
(pag. 50 dell'elaborato peritale definitivo). Afferma in particolare il CTU che indipendentemente dall'utilizzo della definizione fissa assegnata alla Par componente tariffaria quest'ultima non può che essere considerata parte integrante del corrispettivo (PREZZO) pattuito per la somministrazione del gas, così come specificato nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti
(per il periodo di riferimento 2018 – 2019/ 2018- 2019 II) e la diretta pagina 18 di 24 conseguenza è che, in mancanza di specifiche pattuizioni contrattuali la componente TF non può assumere valenza autonoma slegata dalla prestazione di somministrazione del gas in quanto parte del corrispettivo pattuito e quindi non può costituire presupposto per un addebito separato al Cont cliente (nella specie in assenza di esplicite pattuizioni contrattuali che ne definiscano la debenza (pag. 41 elaborato definitivo);
4. valutazioni in merito alla componente straordinaria si richiama CP_5
quanto già sopra esposto sub punto 4 della narrativa.
Ancora non va pretermesso che il CTU ha argomentato in merito al fatto che i valori del rappresentano una componente dei costi di bilanciamento CP_4
che gli utenti del sistema devono sostenere e sono calcolati al fine di garantire che il sistema di trasporto del gas rimanga in equilibrio con l'obiettivo di incentivare gli utenti a mantenere una gestione attenta tra le immissioni e i prelievi di gas.
Aggiunge che l'unico responsabile di tale attività è AM Rete Gas che assume il ruolo di responsabile del Bilanciamento (RD) e precisa che ARERA, nella sua delibera, ha sempre confermato: a) che il Codice Rete e le relative disposizioni Parte attuative si applicano soltanto ai rapporti tra e;
b) che non è mai CP_2
intervenuta a regolamentare rapporti contrattuali tra i DB e i sottostanti utenti di distribuzione (DB) rimandando la loro gestione agli accordi contrattuali stipulati tra le parti e aventi natura privatistica.
Il CTU osserva, poi, che, con la delibera ARERA n. 782/2017, è stata introdotta una nuova componente addizionale della tariffa di trasporto CRVst che trova applicazione nei rapporti esistenti tra Impresa di Trasporto ) e i relativi CP_2
utenti di bilanciamento (DB), dal momento che sono gli unici rapporti in cui le delibere dell'Autorità trovano applicazione obbligatoria. Viceversa, tra gli utenti di bilanciamento e gli UD le modalità di applicazione del supplemento vengono definite contrattualmente.
Cont Infine, per quanto concerne le fatture emesse da a carico di a titolo di Pt_1
quota fissa TF, la società ritiene che siffatta componente sia dovuta, a Pt_1
pagina 19 di 24 prescindere dalla vigenza del contratto, in quanto componente del gas stabilita in anticipo per tutta la durata del contratto. Contr La società , viceversa, ritiene che la tariffa TF sia una componente del corrispettivo che matura soltanto con la consegna del gas, pertanto, la stessa non
è dovuta in seguito alla risoluzione anticipata del contratto.
Così delineate le opposte tesi, il CTU ha concluso ritenendo che il TF sia applicabile soltanto in presenza dell'effettiva somministrazione del gas, e cioè fino al 3 luglio 2019.
Con le ultime difese gli appellanti e innanzitutto contestano Pt_1 Parte_3
l'elaborato peritale, assumendo che l'ausiliare ha affrontato e preteso di risolvere questioni giuridiche di esclusiva competenza del Collegio;
e ciò in quanto, dando Contr riscontro a un inammissibile quesito formulato da , è entrato nel merito dell'interpretazione giuridica delle disposizioni normative e contrattuali, con riferimento a tutte le poste oggetto del giudizio, e, in particolare, alla debenza a carico della società e del , con l'effetto di Controparte_10 Parte_5
compromettere la neutralità della perizia, trasformandola in un parere giuridico non richiesto, in violazione di quanto disposto dall'art. 194 c.p.c. che prescrive al consulente di limitarsi ai quesiti di natura tecnica senza invadere il campo riservato al Giudice.
Assume, infatti, la difesa di e che il consulente è manifestamente Pt_1 Parte_3
in errore allorquando afferma che l'art.
6.10 del contratto del 2018 introduce un'esplicita nuova pattuizione contrattuale, non inserita nei precedenti negozi e, quindi, non applicabile per il periodo precedente, in quanto avrebbe efficacia retroattiva.
Analogamente, ad avviso degli appellanti, il consulente è in errore allorquando, sostituendosi alla Corte, afferma che la componente tariffaria del Termine fisso, in mancanza di espresse pattuizioni contrattuali, possa costituire presupposto per un addebito, svincolato dall'effettiva prestazione della somministrazione del gas.
pagina 20 di 24 Ed invero, secondo la prospettazione delle società appellanti, il Termine Fisso è una quota predeterminata e invariabile, stabilita contrattualmente come parte del prezzo. Pertanto, dev'essere corrisposta integralmente, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto, perché rappresenta un corrispettivo fisso e non dipende dai volumi di consumo. Al contrario, la C.T.U. non avrebbe fornito una risposta tecnica chiara sulla correttezza della quantificazione del TF, limitandosi a valutazioni giuridiche e sconfinando dai limiti tecnici del proprio incarico.
Gli appellanti e evidenziano ancora che il C.T.U. avrebbe anche Pt_1 Parte_3
violato l'art. 195 c.p.c. che disciplina il contraddittorio, in quanto non avrebbe tenuto conto delle osservazioni e delle note critiche inviate dalle parti dopo il deposito della bozza di relazione e, in particolare, avrebbe ignorato le osservazioni tecniche che evidenziavano errori di metodo e di interpretazione.
Conclusivamente, per tutti questi motivi, ribadiscono che la valutazione giuridica dell'ausiliario dev'essere stralciata, atteso l'indebito sconfinamento in valutazioni giuridiche, mentre asseriscono che gli elementi tecnici, comunque evidenziati dal
C.T.U., depongono nel senso della fondatezza dell'appello proposto e, pertanto, insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Parta appellata, al contrario, sostiene che il CTU ha correttamente rilevato che le pretese di non hanno alcun fondamento tecnico, dal momento che il Pt_1 CP_3
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fisiologico non è dovuto da così come non è dovuto il Termine CP_1
Fisso, successivamente alla risoluzione anticipata del contratto tra le parti.
In particolare, dalla lettura della consulenza si evince, sempre ad avviso della società appellata, che la componente Delta IO fisiologico, ossia la differenza tra il gas immesso e quello prelevato, dovuta a dispersioni e bilanciamenti di rete, è regolata solo nel rapporto tra AM (RD) e gli DB (grossisti); quindi non esisterebbe alcuna previsione normativa o contrattuale che obblighi l'UD (TEA) Cont a sostenere questo costo. Sul punto, ribadisce che, come evidenziato nella relazione tecnica, le Delibere ARERA (229/2012, 670/2017, 782/2017) non Parte C attribuiscono agli il diritto di ribaltare il Delta sugli UD.
pagina 21 di 24 L'appellata chiarisce, in linea con i rilievi della CTU, che solo dal luglio 2018 è stata introdotta la componente tariffaria CRVst (pari a € 0,0027/Smc), ma che essa non ha effetto retroattivo e, pertanto, non giustifica richieste per periodi precedenti. In ogni caso, il contratto 2018-2019 non contiene alcuna menzione del
Delta IO fisiologico. In virtù delle argomentazioni svolte, il consulente confermerebbe che le clausole contrattuali non prevedono alcun obbligo di pagamento del , né la retroattività di altre eventuali componenti tariffarie. CP_3
Contr Conseguentemente, assume che il pagamento delle fatture nn. 5200007145,
5200007149 E 5200007150 del 28 dicembre 2018, con riferimento alle componenti del cosiddetto per gli anni dal 2013 al 2017 non sarebbe CP_4
dovuto. Pertanto, l'interruzione della fornitura di gas da parte di e la Pt_1
risoluzione dei contratti 2018/2019 e 2018/2019 II, sarebbe da ritenersi illegittima, alla luce sia della normativa di riferimento che delle disposizioni contrattuali.
Contr Infine, la società inferisce che anche la componente TF non è applicabile alla fattispecie in esame dal momento che è collegata all'effettiva somministrazione del gas, che, nella fattispecie in esame, non si è verificata, attesa l'anticipata interruzione della fornitura.
Ritiene la Corte che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, bene abbia operato il CTU nel fornire al Collegio tutti gli elementi documentali vagliati attentamente a seguito di approfondita analisi condotta nel pieno contraddittorio delle parti e dei loro periti.
Nessuno sconfinamento o motivo di nullità è dato evidenziare nell'operato del consulente d'ufficio che è pervenuto a rassegnare le proprie conclusioni che sono in linea con gli orientamenti già espressi, come si è detto, da questa Corte.
Del resto, la complessità della materia e delle previsioni tecniche giustifica a pieno le valutazioni del CTU.
pagina 22 di 24 I motivi di appello sono dunque tutti destituiti di fondamento e la pretesa monitoria avanzata da e da non trova alcun titolo giustificativo. Pt_1 Parte_3
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste, in via solidale, a carico delle parti appellanti: le stesse vengono liquidate ex D.M. 147/2002 in relazione all'attività difensionale svolta e alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi per cause di media complessità di valore compreso tra € 1.000.000,oo ed €
2.000.000,00, per tutte le fasi svolte.
Vanno inoltre poste in via definitiva a carico delle appellanti, sempre in via tra loro solidale, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa e di ctp di Cont parte
Va infine accertata la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle società appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 c. 1 quater e successive modifiche.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e nei confronti di Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. n. 6912/2023, Controparte_1
pubblicata il 6.9.2023 e notificata in data 11.9.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le società appellanti, in via tra loro solidale, a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano, in conformità alla notula depositata dal difensore, in ragione pagina 23 di 24 della complessiva somma di € 34.001,00 oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico solidale delle società attrici le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, e le spese di ctp di parte appellata;
4. accerta la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle società appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 c. 1 quater e successive modifiche.
Così deciso in Milano il 17.11.2025
Il cons rel
La Presidente
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