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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 30/09/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 738 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 18.10.2024 da:
(c.f. e numero di iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di TO ), società costituita in Italia, con sede P.IVA_1 legale in Rovereto (TN), via Cavour n. 15, a mezzo del Curatore Fallimentare,
Rappresentante dell'Impresa, dott. (c.f. ), Controparte_2 C.F._1 nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso il suo studio sito in Rovereto (TN), c.so Rosmini n. 38 (doc. 1); rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Filippo Tranquillini (ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mori (TN), via Gustavo Modena n. 4;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._2
05.10.1981 e c.f. ), nato a [...] Controparte_4 C.F._3
(TN) il 05.06.1981, entrambi residenti in Rovereto (TN), v.le Zugna n. 42/A; rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mauro Bondi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rovereto, via Dante n. 17;
(c.f. e p.iva ), in persona della Sindaca Parte_1 P.IVA_2 pro tempore arch. nella residenza municipale di Rovereto (TN), p.zza Persona_1 del Podestà n. 11, autorizzata al giudizio dalla deliberazione della Giunta Comunale
d.d. 14.01.2025 n. 05; rappresentato e difeso, giusta procura speciale d.d. 22.01.2025, dall'avv. Luca Barberi, assegnato all'Avvocatura comunale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via della Terra, n. 56:
1 CONVENUTI
In punto di: servitù
Conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta
In via principale:
- accertare se la sbarra di cui è causa, posizionata dai sigg.ri e CP_4
(doc. 6), risulti posizionata correttamente sulla loro proprietà (p.ed. CP_3
2025) e, in questo caso, costituire una servitù coattiva di passaggio carraio a favore del fondo di parte attrice (pp.ff. 1362/16, 1381/2, 1382/2 C.C. Rovereto), intercluso, ed a carico del fondo di proprietà (p.ed. 2025 C.C. Rovereto) Parte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 Codice civile, sulla stradina di penetrazione visibile sulla foto prodotta sub doc. 6, stabilendo la relativa indennità a favore del fondo servente;
- nel caso venisse accertato che la sbarra di cui è causa (doc. 6) risulta posizionata sul suolo di proprietà del Comune di Rovereto (p.f. 1362/2) condannare i signori
e a rimuovere con effetto immediato detta sbarra al fine di CP_4 CP_3 garantire a parte attrice l'esercizio della servitù di passaggio di cui al G.N.
2855/2009; con contestuale condanna dei sigg.ri e al CP_4 CP_3 risarcimento dei danni patiti da parte attrice nella misura che sarà quantificata in corso di causa e/o in via equitativa da Codesto Tribunale;
Ai fini di accertare quanto sopra e solo per tali finalità andrà accertata l'esatta consistenza dei confini tra i fondi p.ed. 2025 di proprietà e e CP_4 CP_3
p.f. 1362/2 di proprietà del , senza dar corso ad alcun Parte_1 regolamento giudiziale di tali confini.
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre a spese generali, IVA e CNPA come per legge, oltre a spese tecniche di CTU e
CTP, e spese, onorari di mediazione;
- dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria:
2 Si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale dei convenuti e si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, premesso “Vero che”:
Testi riservati
Si chiede altresì, fin d'ora, di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati dalla presente difesa sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
Si chiede fon d'ora venga disposta idonea CTU al fine di confermare le allegazioni di parte attrice.
Con ogni riserva istruttoria nei termini e nelle forme di legge”. (cfr. note di trattazione scritta del 25.09.2025 dep. il 26.09.2025).
Parte convenuta e Controparte_3 Controparte_4
Voglia il Tribunale adito, senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate in corso di causa: in via preliminare: dichiarare le richieste di controparte inammissibili per carenza di legittimazione attiva e passiva;
- sempre in via preliminare: dichiarare la inammissibilità delle domande attoree per la eccepita modifica della domanda svolta in citazione laddove è venuta a mancare la domanda principale contraddistinta dal punto 1. relativa ad “accertare l'esatta consistenza dei confini tra i fondi p.ed. 2025 di proprietà e e CP_4 CP_3
p. f 1362/2 di proprietà del ”, così come manca anche l'incipit Parte_1 della prima parte del punto 2. “all'esito di quanto accertato al punto 1” accertare…"ecc.., residuando esclusivamente le subordinate di cui al punto 2; ed ancora: dichiarare la inammissibilità delle domande attoree per la eccepita mancata riproposizione della domanda principale con la conseguente eliminazione della domanda di cui al punto 2) delle conclusioni avversarie essendo stata privata della premessa “all'esito di quanto accertato al punto 1”;
- nel merito: respingere le domande di parte attrice in quanto del tutto infondate in fatto oltre che in diritto.
3 Condannare la alla rifusione delle spese (oltre 15% spese gen. Controparte_1
IVA e CNPA) oltre quelle di CTU e CTP” (cfr. note di trattazione scritta del
26.09.2025 dep. il 26.09.2025).
Parte convenuta : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale, previa valutazione della sussistenza dell'azione di regolamento dei confini e della legittimazione attiva in capo alla
[...]
a promuovere tale azione avente ad Parte_3 oggetto i fondi di proprietà dei terzi convenuti e signori Parte_1 [...]
e CP_3 Controparte_4
- nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini e delle domande conseguenti;
- nell'ipotesi di ritenuta sussistenza dei presupposti e di ammissibilità dell'azione di regolamento dei confini, - e/o in caso di ritenuta legittimità dell'azione di accertamento comunque qualificata e delle domande conseguenti, ogni contraria domanda, eccezione, istanza disattesa, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del nel presente giudizio accertato che tutte le domande Parte_1 in esso dispiegate non risultano formulate nei confronti dell'amministrazione comunale ma degli altri soggetti convenuti, sia con riferimento alla costituzione della servitù coattiva di passaggio carraio a favore del fondo attoreo (pp.ff. 1362/16,
1381/2, 1382/2 C.C. Rovereto) ed a carico del fondo p.ed. 2025 C.C. Rovereto di proprietà dei signori e che di condanna alla Controparte_3 Controparte_4 rimozione immediata della sbarra per garantire alla società attrice l'esercizio della servitù di passaggio di cui al contratto GN 2855/2009 nonché al risarcimento dei danni patiti, espressamente rivolte nei confronti dei convenuti signori
[...]
e con conseguente estromissione dell'Ente dal CP_3 Controparte_4 presente giudizio;
- sempre con il favore delle spese e dei compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge (segnatamente oneri riflessi quale procuratore dell'Ente pubblico)” (cfr. note di trattazione scritta del 28.09.2025 dep. il
28.09.2025).
Fatto e diritto
4 1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 18.10.2024 Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo ha citato in giudizio
[...] Controparte_1
i convenuti indicati in epigrafe esponendo:
- di essere proprietaria delle pp.ff. 1362/16, 1381/2 e 1382/2 in C.C. Rovereto a favore delle quali sarebbe intavolata una servitù di passo, a piedi e con mezzi, a carico della contigua p.f. 1362/2 in C.C. Rovereto di proprietà del Parte_1
;
[...]
- che l'accesso alle loro particelle sarebbe impedito dalla presenza di una stanga posizionata da e comproprietari della p.ed. 2025 in C.C. CP_3 CP_4
Rovereto;
- che, stando alle indicazioni ricevute dal proprio tecnico, non sarebbe chiaro se la sbarra sia stata posizionata sul fondo servente in titolarità al (p.f. 1362/2) o Pt_1 sulla proprietà di (p.ed. 2025), non gravata da alcuna servitù. Controparte_5
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Controparte_1
Rovereto di accertare preliminarmente l'esatta consistenza dei confini fra la p.f.
1362/2 e la p.ed. 2025 al fine di chiarire ove sia stata collocata la sbarra e quindi, alternativamente:
- di condannare e a rimuovere la sbarra, ove questa risultasse CP_3 CP_4 indebitamente posizionata sul fondo servente p.f. 1362/2 di proprietà del Pt_1 condannando altresì i convenuti al risarcimento dei danni patiti nella misura che sarà quantificata in corso di causa;
- ovvero di costituire, ai sensi dell'art. 1051 c.c., servitù coattiva di passo, a carico della p.ed. 2025 e a favore delle proprie particelle, allorché la sbarra risultasse correttamente posizionata sulla proprietà di stante Controparte_5
l'interclusione del proprio fondo;
- di condannare i convenuti tutti alla rifusione delle spese del giudizio.
1.2. In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. la domanda di regolamento dei confini fra i fondi delle parti convenute è stata abbandonata.
2. Con comparsa depositata il 22.01.2025 si sono costituiti in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto, in rito e comunque nel merito, CP_3 Controparte_4
5 delle domande formulate da parte attrice con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di causa.
2.1. In particolare, i convenuti e hanno eccepito, in via CP_3 CP_4 preliminare, l'inammissibilità della domanda di regolamento dei confini:
- stante l'insussistenza di alcuna incertezza (né soggettiva, né oggettiva) del confine fra p.ed. 2025 e p.f. 1362/2;
- per difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, non titolare di alcuno dei fondi il cui confine si chiede di accertare;
- per difetto della propria legittimazione passiva a favore del unico soggetto Pt_1 legittimato passivo.
2.2. Nel merito e insistono per l'infondatezza dell'azione di CP_3 CP_4 regolamento del confine, per nulla incerto, nonché delle ulteriori domande, dal momento che:
- la stanga sarebbe legittimamente posizionata sulla loro proprietà (come riconosciuto dal Comune in sede di mediazione) e il fondo di parte attrice non sarebbe affatto intercluso;
- i danni reclamati non sarebbero stati né allegati né provati.
3. Con comparsa depositata il 04.02.2025 si è costituito in giudizio il Parte_1
, che ha contestato:
[...]
- la legittimazione attiva in capo all'attrice in relazione della domanda di accertamento del confine per la medesima ragione indicata da Parte_2
[...]
- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle altre domande formulate da parte attrice (ossia la domanda di costituzione di servitù coattiva, la domanda di condanna alla rimozione della stanga e la domanda di risarcimento dei danni), in quanto tutte rivolte a Controparte_5
3.1. Sulla base di quanto esposto il chiede all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della domanda di regolamento dei confini ovvero, laddove ritenuta ammissibile, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle altre domande attoree, il tutto con il favore delle spese di lite.
6 4. Tanto premesso, va anzitutto precisato che la domanda di regolamentazione di confine è stata rinunciata da parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., laddove ha chiarito che l'accertamento relativo ai confini andava inteso unicamente come operazione preliminare al fine di comprendere su quale fondo insista la stanga.
4.1. Poiché tale domande era l'unica proposta nei confronti del , Parte_1
a fronte della sua rinuncia le spese di causa riferite al rapporto processuale
[...]
e , andranno integralmente poste a carico di parte Controparte_1 Parte_1 attrice in ragione del principio di causalità.
4.2. Si condanna pertanto al pagamento a favore Controparte_1 CP_1 di delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo Parte_1
(avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di bassa difficoltà, di valore indeterminato e indeterminabile non essendo noto il reddito dominicale delle particelle, né emergendo dagli atti il valore della causa -art. 15 c.p.c.).
4.3. Preme precisare, in via incidentale, che quand'anche la domanda non fosse stata rinunciata, comunque essa sarebbe stata inammissibile, dal momento che la legittimati alla proposizione dell'azione di regolamento di confini sono solo i proprietari dei fondi confinanti (cfr. Cass. Sez. 2, 10/10/2007, n. 21245, Rv. 599245
– 01).
4.3.1. Parte attrice, infatti, in luogo dell'azione di cui all'art. 950 c.c., avrebbe dovuto limitarsi a proporre le ulteriori domande, e quindi la domanda di rimozione della sbarra e la domanda di servitù coattiva (oltre all'accessoria domanda di risarcimento del danno), formulandole in via alternativa a seconda di dove risultasse posizionata la stanga (sul fondo comunale ovvero sul fondo di . Controparte_5
5. Vanno ora esaminate le ulteriori domande formulate da parte attrice nei confronti dei soli convenuti Controparte_5
6. Preliminarmente va però precisato che costoro nei propri atti, così come all'udienza del 07.05.2025, hanno chiarito che la stanga si trova sulla loro proprietà
(p.ed. 2025), pertanto viene in rilevo la domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c.
7 6.1. Sostiene parte attrice che i propri fondi sarebbero interclusi e che l'unico accesso sarebbe quello che passa sulla p.f. 1362/2 di proprietà del Comune , già Parte_1 gravata da servitù a favore delle proprie realità, e che prosegue sulla p.ed. 2025 in
C.C. Rovereto.
6.2. contestano l'asserita interclusione. Controparte_5
6.3. Il consulente nominato, geom. nel proprio elaborato d.d. Persona_2
01.07.2025, depositato in data 14.07.2025, ha chiarito che le proprietà di
[...] dispongono di un accesso pedonale direttamente dalla via pubblica Controparte_1 sebbene non ancora realizzato (e tuttavia già previsto negli elaborati tecnici relativi al progetto edificatorio riguardante le particelle attoree).
6.4. Tale accertamento è di assoluta centralità, dal momento che la fattispecie di servitù coattiva che potrebbe semmai venire in gioco, sarebbe quella di cui all'art. 1052 c.c., che ricorre quando il fondo abbia un accesso proprio alla via pubblica, senza necessità di passare su fondi altrui, tuttavia tale accesso sia “inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo” (art. 1052, comma 1 c.c.).
6.5. La fattispecie astratta appena richiamata differisce per presupposti da quella di cui all'art. 1051 c.c., dal momento che al secondo comma l'art. 1052 c.c. si precisa che “Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.
6.5.1. Proprio in ragione di ciò la Corte di Cassazione, con sentenza n. 30317/2017, ha precisato che: “Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3,
c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.). Ne consegue che l'accoglimento di
8 una domanda in luogo dell'altra “ab origine” proposta comporta un'inammissibile
“mutatio libelli”” (analogamente si veda Cass. n. 9643/1994 e Cass. n. 6673/2005).
6.6. Nel caso di specie parte attrice insiste per la costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c., mentre mai ha menzionato l'art. 1052 c.c., di cui in ogni caso non ha allegato i presupposti previsti dal secondo comma.
6.7. Si rigetta pertanto la domanda di costituzione di servitù coattiva formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 1051 c.c. perché infondata.
7. Le spese del giudizio relative al rapporto processuale fra e Controparte_1
i convenuti vanno poste a carico di parte attrice in ragione Controparte_5 della sua integrale soccombenza: si condanna pertanto Controparte_1
al pagamento a favore di e delle spese
[...] Controparte_3 Controparte_4 del giudizio nella misura complessiva liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di bassa difficoltà, di valore indeterminato e indeterminabile non essendo noto il reddito dominicale delle particelle, né emergendo dagli atti il valore della causa ex art. 15
c.p.c.).
8. Le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata e decurtata di eventuali acconti già versati, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_6
, posto che la consulenza è stata disposta nel suo interesse e comunque la
[...] pretesa che l'ha resa necessaria è risultata infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di costituzione di servitù coattiva di passo a favore delle pp.ff. 1362/16, 1381/2 e 1382/2 e a carico di parte della p.ed. 2025, tutte in
C.C. Rovereto;
2. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1
delle spese del giudizio liquidate in € 3.809,00 per compensi, Parte_1 oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1
e delle spese del giudizio liquidate Controparte_3 Controparte_4
9 complessivamente in € 3.809,00 per compensi per spese, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata e decurtata di eventuali acconti già versati, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Rovereto 30/09/2025.
La giudice
Giulia Paoli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 738 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 18.10.2024 da:
(c.f. e numero di iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di TO ), società costituita in Italia, con sede P.IVA_1 legale in Rovereto (TN), via Cavour n. 15, a mezzo del Curatore Fallimentare,
Rappresentante dell'Impresa, dott. (c.f. ), Controparte_2 C.F._1 nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso il suo studio sito in Rovereto (TN), c.so Rosmini n. 38 (doc. 1); rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Filippo Tranquillini (ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mori (TN), via Gustavo Modena n. 4;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._2
05.10.1981 e c.f. ), nato a [...] Controparte_4 C.F._3
(TN) il 05.06.1981, entrambi residenti in Rovereto (TN), v.le Zugna n. 42/A; rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mauro Bondi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rovereto, via Dante n. 17;
(c.f. e p.iva ), in persona della Sindaca Parte_1 P.IVA_2 pro tempore arch. nella residenza municipale di Rovereto (TN), p.zza Persona_1 del Podestà n. 11, autorizzata al giudizio dalla deliberazione della Giunta Comunale
d.d. 14.01.2025 n. 05; rappresentato e difeso, giusta procura speciale d.d. 22.01.2025, dall'avv. Luca Barberi, assegnato all'Avvocatura comunale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via della Terra, n. 56:
1 CONVENUTI
In punto di: servitù
Conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta
In via principale:
- accertare se la sbarra di cui è causa, posizionata dai sigg.ri e CP_4
(doc. 6), risulti posizionata correttamente sulla loro proprietà (p.ed. CP_3
2025) e, in questo caso, costituire una servitù coattiva di passaggio carraio a favore del fondo di parte attrice (pp.ff. 1362/16, 1381/2, 1382/2 C.C. Rovereto), intercluso, ed a carico del fondo di proprietà (p.ed. 2025 C.C. Rovereto) Parte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 Codice civile, sulla stradina di penetrazione visibile sulla foto prodotta sub doc. 6, stabilendo la relativa indennità a favore del fondo servente;
- nel caso venisse accertato che la sbarra di cui è causa (doc. 6) risulta posizionata sul suolo di proprietà del Comune di Rovereto (p.f. 1362/2) condannare i signori
e a rimuovere con effetto immediato detta sbarra al fine di CP_4 CP_3 garantire a parte attrice l'esercizio della servitù di passaggio di cui al G.N.
2855/2009; con contestuale condanna dei sigg.ri e al CP_4 CP_3 risarcimento dei danni patiti da parte attrice nella misura che sarà quantificata in corso di causa e/o in via equitativa da Codesto Tribunale;
Ai fini di accertare quanto sopra e solo per tali finalità andrà accertata l'esatta consistenza dei confini tra i fondi p.ed. 2025 di proprietà e e CP_4 CP_3
p.f. 1362/2 di proprietà del , senza dar corso ad alcun Parte_1 regolamento giudiziale di tali confini.
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre a spese generali, IVA e CNPA come per legge, oltre a spese tecniche di CTU e
CTP, e spese, onorari di mediazione;
- dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria:
2 Si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale dei convenuti e si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, premesso “Vero che”:
Testi riservati
Si chiede altresì, fin d'ora, di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati dalla presente difesa sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
Si chiede fon d'ora venga disposta idonea CTU al fine di confermare le allegazioni di parte attrice.
Con ogni riserva istruttoria nei termini e nelle forme di legge”. (cfr. note di trattazione scritta del 25.09.2025 dep. il 26.09.2025).
Parte convenuta e Controparte_3 Controparte_4
Voglia il Tribunale adito, senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate in corso di causa: in via preliminare: dichiarare le richieste di controparte inammissibili per carenza di legittimazione attiva e passiva;
- sempre in via preliminare: dichiarare la inammissibilità delle domande attoree per la eccepita modifica della domanda svolta in citazione laddove è venuta a mancare la domanda principale contraddistinta dal punto 1. relativa ad “accertare l'esatta consistenza dei confini tra i fondi p.ed. 2025 di proprietà e e CP_4 CP_3
p. f 1362/2 di proprietà del ”, così come manca anche l'incipit Parte_1 della prima parte del punto 2. “all'esito di quanto accertato al punto 1” accertare…"ecc.., residuando esclusivamente le subordinate di cui al punto 2; ed ancora: dichiarare la inammissibilità delle domande attoree per la eccepita mancata riproposizione della domanda principale con la conseguente eliminazione della domanda di cui al punto 2) delle conclusioni avversarie essendo stata privata della premessa “all'esito di quanto accertato al punto 1”;
- nel merito: respingere le domande di parte attrice in quanto del tutto infondate in fatto oltre che in diritto.
3 Condannare la alla rifusione delle spese (oltre 15% spese gen. Controparte_1
IVA e CNPA) oltre quelle di CTU e CTP” (cfr. note di trattazione scritta del
26.09.2025 dep. il 26.09.2025).
Parte convenuta : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale, previa valutazione della sussistenza dell'azione di regolamento dei confini e della legittimazione attiva in capo alla
[...]
a promuovere tale azione avente ad Parte_3 oggetto i fondi di proprietà dei terzi convenuti e signori Parte_1 [...]
e CP_3 Controparte_4
- nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini e delle domande conseguenti;
- nell'ipotesi di ritenuta sussistenza dei presupposti e di ammissibilità dell'azione di regolamento dei confini, - e/o in caso di ritenuta legittimità dell'azione di accertamento comunque qualificata e delle domande conseguenti, ogni contraria domanda, eccezione, istanza disattesa, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del nel presente giudizio accertato che tutte le domande Parte_1 in esso dispiegate non risultano formulate nei confronti dell'amministrazione comunale ma degli altri soggetti convenuti, sia con riferimento alla costituzione della servitù coattiva di passaggio carraio a favore del fondo attoreo (pp.ff. 1362/16,
1381/2, 1382/2 C.C. Rovereto) ed a carico del fondo p.ed. 2025 C.C. Rovereto di proprietà dei signori e che di condanna alla Controparte_3 Controparte_4 rimozione immediata della sbarra per garantire alla società attrice l'esercizio della servitù di passaggio di cui al contratto GN 2855/2009 nonché al risarcimento dei danni patiti, espressamente rivolte nei confronti dei convenuti signori
[...]
e con conseguente estromissione dell'Ente dal CP_3 Controparte_4 presente giudizio;
- sempre con il favore delle spese e dei compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge (segnatamente oneri riflessi quale procuratore dell'Ente pubblico)” (cfr. note di trattazione scritta del 28.09.2025 dep. il
28.09.2025).
Fatto e diritto
4 1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 18.10.2024 Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo ha citato in giudizio
[...] Controparte_1
i convenuti indicati in epigrafe esponendo:
- di essere proprietaria delle pp.ff. 1362/16, 1381/2 e 1382/2 in C.C. Rovereto a favore delle quali sarebbe intavolata una servitù di passo, a piedi e con mezzi, a carico della contigua p.f. 1362/2 in C.C. Rovereto di proprietà del Parte_1
;
[...]
- che l'accesso alle loro particelle sarebbe impedito dalla presenza di una stanga posizionata da e comproprietari della p.ed. 2025 in C.C. CP_3 CP_4
Rovereto;
- che, stando alle indicazioni ricevute dal proprio tecnico, non sarebbe chiaro se la sbarra sia stata posizionata sul fondo servente in titolarità al (p.f. 1362/2) o Pt_1 sulla proprietà di (p.ed. 2025), non gravata da alcuna servitù. Controparte_5
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Controparte_1
Rovereto di accertare preliminarmente l'esatta consistenza dei confini fra la p.f.
1362/2 e la p.ed. 2025 al fine di chiarire ove sia stata collocata la sbarra e quindi, alternativamente:
- di condannare e a rimuovere la sbarra, ove questa risultasse CP_3 CP_4 indebitamente posizionata sul fondo servente p.f. 1362/2 di proprietà del Pt_1 condannando altresì i convenuti al risarcimento dei danni patiti nella misura che sarà quantificata in corso di causa;
- ovvero di costituire, ai sensi dell'art. 1051 c.c., servitù coattiva di passo, a carico della p.ed. 2025 e a favore delle proprie particelle, allorché la sbarra risultasse correttamente posizionata sulla proprietà di stante Controparte_5
l'interclusione del proprio fondo;
- di condannare i convenuti tutti alla rifusione delle spese del giudizio.
1.2. In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. la domanda di regolamento dei confini fra i fondi delle parti convenute è stata abbandonata.
2. Con comparsa depositata il 22.01.2025 si sono costituiti in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto, in rito e comunque nel merito, CP_3 Controparte_4
5 delle domande formulate da parte attrice con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di causa.
2.1. In particolare, i convenuti e hanno eccepito, in via CP_3 CP_4 preliminare, l'inammissibilità della domanda di regolamento dei confini:
- stante l'insussistenza di alcuna incertezza (né soggettiva, né oggettiva) del confine fra p.ed. 2025 e p.f. 1362/2;
- per difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, non titolare di alcuno dei fondi il cui confine si chiede di accertare;
- per difetto della propria legittimazione passiva a favore del unico soggetto Pt_1 legittimato passivo.
2.2. Nel merito e insistono per l'infondatezza dell'azione di CP_3 CP_4 regolamento del confine, per nulla incerto, nonché delle ulteriori domande, dal momento che:
- la stanga sarebbe legittimamente posizionata sulla loro proprietà (come riconosciuto dal Comune in sede di mediazione) e il fondo di parte attrice non sarebbe affatto intercluso;
- i danni reclamati non sarebbero stati né allegati né provati.
3. Con comparsa depositata il 04.02.2025 si è costituito in giudizio il Parte_1
, che ha contestato:
[...]
- la legittimazione attiva in capo all'attrice in relazione della domanda di accertamento del confine per la medesima ragione indicata da Parte_2
[...]
- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle altre domande formulate da parte attrice (ossia la domanda di costituzione di servitù coattiva, la domanda di condanna alla rimozione della stanga e la domanda di risarcimento dei danni), in quanto tutte rivolte a Controparte_5
3.1. Sulla base di quanto esposto il chiede all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della domanda di regolamento dei confini ovvero, laddove ritenuta ammissibile, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle altre domande attoree, il tutto con il favore delle spese di lite.
6 4. Tanto premesso, va anzitutto precisato che la domanda di regolamentazione di confine è stata rinunciata da parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., laddove ha chiarito che l'accertamento relativo ai confini andava inteso unicamente come operazione preliminare al fine di comprendere su quale fondo insista la stanga.
4.1. Poiché tale domande era l'unica proposta nei confronti del , Parte_1
a fronte della sua rinuncia le spese di causa riferite al rapporto processuale
[...]
e , andranno integralmente poste a carico di parte Controparte_1 Parte_1 attrice in ragione del principio di causalità.
4.2. Si condanna pertanto al pagamento a favore Controparte_1 CP_1 di delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo Parte_1
(avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di bassa difficoltà, di valore indeterminato e indeterminabile non essendo noto il reddito dominicale delle particelle, né emergendo dagli atti il valore della causa -art. 15 c.p.c.).
4.3. Preme precisare, in via incidentale, che quand'anche la domanda non fosse stata rinunciata, comunque essa sarebbe stata inammissibile, dal momento che la legittimati alla proposizione dell'azione di regolamento di confini sono solo i proprietari dei fondi confinanti (cfr. Cass. Sez. 2, 10/10/2007, n. 21245, Rv. 599245
– 01).
4.3.1. Parte attrice, infatti, in luogo dell'azione di cui all'art. 950 c.c., avrebbe dovuto limitarsi a proporre le ulteriori domande, e quindi la domanda di rimozione della sbarra e la domanda di servitù coattiva (oltre all'accessoria domanda di risarcimento del danno), formulandole in via alternativa a seconda di dove risultasse posizionata la stanga (sul fondo comunale ovvero sul fondo di . Controparte_5
5. Vanno ora esaminate le ulteriori domande formulate da parte attrice nei confronti dei soli convenuti Controparte_5
6. Preliminarmente va però precisato che costoro nei propri atti, così come all'udienza del 07.05.2025, hanno chiarito che la stanga si trova sulla loro proprietà
(p.ed. 2025), pertanto viene in rilevo la domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c.
7 6.1. Sostiene parte attrice che i propri fondi sarebbero interclusi e che l'unico accesso sarebbe quello che passa sulla p.f. 1362/2 di proprietà del Comune , già Parte_1 gravata da servitù a favore delle proprie realità, e che prosegue sulla p.ed. 2025 in
C.C. Rovereto.
6.2. contestano l'asserita interclusione. Controparte_5
6.3. Il consulente nominato, geom. nel proprio elaborato d.d. Persona_2
01.07.2025, depositato in data 14.07.2025, ha chiarito che le proprietà di
[...] dispongono di un accesso pedonale direttamente dalla via pubblica Controparte_1 sebbene non ancora realizzato (e tuttavia già previsto negli elaborati tecnici relativi al progetto edificatorio riguardante le particelle attoree).
6.4. Tale accertamento è di assoluta centralità, dal momento che la fattispecie di servitù coattiva che potrebbe semmai venire in gioco, sarebbe quella di cui all'art. 1052 c.c., che ricorre quando il fondo abbia un accesso proprio alla via pubblica, senza necessità di passare su fondi altrui, tuttavia tale accesso sia “inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo” (art. 1052, comma 1 c.c.).
6.5. La fattispecie astratta appena richiamata differisce per presupposti da quella di cui all'art. 1051 c.c., dal momento che al secondo comma l'art. 1052 c.c. si precisa che “Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.
6.5.1. Proprio in ragione di ciò la Corte di Cassazione, con sentenza n. 30317/2017, ha precisato che: “Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3,
c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.). Ne consegue che l'accoglimento di
8 una domanda in luogo dell'altra “ab origine” proposta comporta un'inammissibile
“mutatio libelli”” (analogamente si veda Cass. n. 9643/1994 e Cass. n. 6673/2005).
6.6. Nel caso di specie parte attrice insiste per la costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c., mentre mai ha menzionato l'art. 1052 c.c., di cui in ogni caso non ha allegato i presupposti previsti dal secondo comma.
6.7. Si rigetta pertanto la domanda di costituzione di servitù coattiva formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 1051 c.c. perché infondata.
7. Le spese del giudizio relative al rapporto processuale fra e Controparte_1
i convenuti vanno poste a carico di parte attrice in ragione Controparte_5 della sua integrale soccombenza: si condanna pertanto Controparte_1
al pagamento a favore di e delle spese
[...] Controparte_3 Controparte_4 del giudizio nella misura complessiva liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di bassa difficoltà, di valore indeterminato e indeterminabile non essendo noto il reddito dominicale delle particelle, né emergendo dagli atti il valore della causa ex art. 15
c.p.c.).
8. Le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata e decurtata di eventuali acconti già versati, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_6
, posto che la consulenza è stata disposta nel suo interesse e comunque la
[...] pretesa che l'ha resa necessaria è risultata infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di costituzione di servitù coattiva di passo a favore delle pp.ff. 1362/16, 1381/2 e 1382/2 e a carico di parte della p.ed. 2025, tutte in
C.C. Rovereto;
2. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1
delle spese del giudizio liquidate in € 3.809,00 per compensi, Parte_1 oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1
e delle spese del giudizio liquidate Controparte_3 Controparte_4
9 complessivamente in € 3.809,00 per compensi per spese, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata e decurtata di eventuali acconti già versati, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Rovereto 30/09/2025.
La giudice
Giulia Paoli
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