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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16236 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ED AR ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato Andrea Petito che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha: a) parzialmente confermato la sentenza di condanna di RT NN emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 21/09/2022 per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati al ricorrente quale amministratore unico della società Black Security s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia in data 02/02/2016; b) ridotto la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione per la contestuale dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo c). Penale Sent. Sez. 5 Num. 16236 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA OS AN Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA Data Udienza: 28/01/2026 2 2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato, per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso, articolando nove motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e) e 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione per travisamento della prova sub specie di error in personam. Deduce, nello specifico, che la sentenza impugnata era incorsa in travisamento della prova laddove, richiamando passaggi della sentenza n. 2582/2024 del Tribunale di Foggia nei confronti di ZO GI, ha ritenuto che l'NN ivi citato fosse l'attuale ricorrente RT NN, quando invece si trattava di UR NN, persona del tutto diversa dal primo. Errore di persona che, in tesi, avrebbe inciso nella valutazione di attendibilità della prova nonché nella ricostruzione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A). 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 e 217 l.f., prospettando erronea qualificazione giuridica del fatto e carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo specifico. In concreto, il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata, a fronte di una contestazione di bancarotta documentale fraudolenta che lo richiedeva, non abbia dimostrato idoneamente il dolo specifico, essendosi al riguardo limitata a vuote formule nemmeno considerando elementi di segno contrario (quali la presentazione di concordato preventivo). 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla duplicazione delle contestazioni derivante da travisamento della prova. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe travisato la testimonianza del RE ST, come da verbale dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello del 12/06/2024, posto che, mentre questi aveva dichiarato che la distrazione aveva riguardato un importo complessivo di euro 652.150,00 di cui ben euro 452.195,00 erano in realtà stati trasferiti alle società riconducibili all'NN, la Corte aveva cumulato impropriamente i due importi, confermando una distrazione di euro 1.104.345,00. Ciò con incidenza in ordine alla valutazione della gravità dei fatti ed alla determinazione della pena. 2.4. Con il quarto motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei prelievi come legittimi compensi dell'amministratore. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, come evidenziato nella memoria difensiva ex art.121 3 cod. proc. pen., i prelievi effettuati dall'NN erano configurabili come legittimi compensi dell'amministratore, proporzionati al volume d'affari della società. 2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'affitto di ramo d'azienda. In particolare, il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato la vicenda dell'affitto di ramo d'azienda alla EC s.r.l.. omettendo di considerare che: a) la riduzione del canone era giustificata dall'inadempimento della Black Security rispetto all'obbligo di trasferire il TFR dei dipendenti (euro 432.598,76); b) i vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto ne diminuivano l'idoneità all'uso pattuito;
c) la transazione aveva permesso il soddisfacimento dei creditori privilegiati (ex dipendenti). 2.6. Con il sesto motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena principale nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente si duole che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche nonché nella commisurazione della pena, la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato elementi quali la gestione ventennale dell’impresa, la presentazione di domanda di concordato preventivo, la riduzione degli importi sottratti alla stregua di quanto addotto sull’elemento oggettivo del capo A). 2.7. Con il settimo motivo, deduce violazione di legge in relazione ai principi comunitari di proporzionalità e offensività e vizio di motivazione sulla qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la ricorrenza di una concreta lesività delle condotte di bancarotta e la sussistenza di un dolo specifico, così omettendo di procedere alla riqualificazione del fatto nella previsione di cui all’art. 217 l. fall. 2.8. Con l’ottavo motivo, prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione del comportamento dell'imputato. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente valutato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il comportamento dell’imputato che aveva richiesto il concordato preventivo con ciò attivando la procedura che aveva poi portato al fallimento. 4 9. Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, risultando i motivi nel loro complesso infondati. 2. Il primo motivo è per alcuni versi generico e per altri manifestamente infondato. 2.1. Come premesso, con la doglianza in oggetto, la difesa ha dedotto il travisamento della prova costituita dal verbale di esame testimoniale di UR NN assunto nel processo 99/22 RG Tribunale di Foggia, esitato nella sentenza n. 2582/24 emessa in data 14/06/2024 che aveva assolto, con la formula «il fatto non costituisce reato», ZO GI, dall’accusa di omesso pagamento di ritenute di imposta relative all’annata 2015 per i dipendenti della società EC s.r.l. di cui era legale rappresentante. L’errore a base del travisamento era individuato nel fatto che la Corte aveva ritenuto che il teste UR NN, in quella sede assunto, coincidesse con l’odierno ricorrente. Secondo la difesa, la circostanza, mentre era frutto di un chiaro travisamento, avrebbe avuto l’effetto di sviare l’argomentazione della sentenza impugnata laddove aveva «tratto dalle dichiarazioni di NN UR, Direttore del Personale della EC RL. e non legale rappresentante della Black Security RL., la fallace convinzione che la Black Security RL. avesse sopportato i costi d'impresa, e che, di converso, la EC RL. avesse incamerato i profitti dell'attività di impresa. Allorquando NN UR si riferiva all'attività d'impresa svolta, le sue dichiarazioni concernevano la EC RL., e non la Black Security RL., impresa del quale era legale rappresentante NN RT, parzialmente suo omonimo». 2.2. Seppure l’errore di persona sia intervenuto, il motivo si mostra del tutto scollegato dalla motivazione della sentenza e dallo stesso contenuto della prova di cui assume il travisamento. 2.2.1. Le coordinate entro cui deve essere esaminata la questione sono offerte dal fatto che la EC RL. viene in rilievo nella imputazione come società cui la fallita aveva affittato il ramo di azienda con scrittura in data 23/09/2014 e nei cui confronti aveva peraltro omesso di riscuotere i canoni maturati per i primi due anni, integrando così quella che è contestata quale condotta distrattiva. 5 La sentenza d’appello, confermando quanto accertato in primo grado, ha ricostruito il contesto dell’operazione, evidenziando che l’affitto di azienda aveva di fatto svuotato l’azienda nel quadro in cui, alcuni mesi prima, in data 17 gennaio 2014, secondo quanto attestato da una scrittura privata (rinvenuta il 10 luglio 2014, in sede di verifica, all'interno dell'autovettura dell'imputato), l’attuale ricorrente si era assicurato il pacchetto di maggioranza pari al 51% delle quote sociali della PROTECT RL, contestualmente disponendo l'intestazione fiduciaria delle sue quote in favore di GI ZO, legale rappresentante ed amministratore unico della medesima PROTECT s.r.l. Era stato poi accertato che la società fallita non aveva «mai riscosso neanche 1 euro a titolo di canone per l'utilizzo del ramo d'azienda». 2.2.2. Il prospettato travisamento della prova si innesta nella allegazione difensiva volta a contrastare la contestazione di distrazione relativa alla mancata riscossione da parte della fallita del canone di affitto nei confronti della EC s.r.l. In particolare, secondo la difesa, doveva essere considerato il carattere transattivo di una scrittura che aveva visto la riduzione del canone da 180.000 a 60.000 euro a fronte del fatto che la fallita non aveva corrisposto il TFR per euro 432.598,76 e dei vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto d'azienda che ne diminuivano l'idoneità all'uso pattuito. 2.2.3. Emerge pianamente dai passaggi esposti il fatto che il richiamato travisamento non ha in alcun modo inciso sul nucleo essenziale che sorregge il tema della distrazione unicamente qui in rilievo. Contrariamente all’allegazione difensiva, la sentenza impugnata non ha dedotto le cointeressenze dell’imputato dal fraintendimento della deposizione di NN UR. In primo luogo, in effetti, nulla in tal senso si rileva dalla motivazione né si poteva rilevare posto che l’esame dibattimentale in rilievo nemmeno contiene alcun riferimento suscettibile del fraintendimento dedotto dalla difesa. Vero è, invece, che la motivazione dà chiaramente conto del fatto di avere individuato le cointeressenze dell’imputato nella EC s.r.l. nella scrittura redatta in data 17 gennaio 2014, con la quale RT NN si assicurava il pacchetto di maggioranza acquisendo il 51% delle quote sociali di quella società, contestualmente disponendo l'intestazione fiduciaria delle sue quote in favore di GI ZO, legale rappresentante ed amministratore unico della medesima EC s.r.l. 6 2.2.4. Già la Corte territoriale, pur incorrendo nell’errore menzionato, d’altro canto, ha osservato che le vicende oggetto della sentenza 2582/24 si mostravano del tutto estranee all’unico fatto contestato ed accertato, quello dell’omesso pagamento delle annate di canone di affitto, a prescindere dalla sua riduzione e dalla sua eventuale valenza transattiva. A margine, anzi, assumeva che la sentenza prodotta riscontrava «come tutti gli oneri - anche previdenziali- fossero stati lasciati in capo alla Black Security, mentre l'attività commerciale ed i profitti facevano capo alla EC ». Ciò per il fatto che la EC s.r.l. non aveva in alcun modo provveduto ai pagamenti di ritenute per i dipendenti della azienda, accampando crisi aziendali che avevano appunto condotto al proscioglimento del FI con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Si tratta di profili, appunto, che evidenziano la totale estraneità della prova travisata al percorso motivazionale qui in rilievo. Percorso con cui il motivo nemmeno si confronta, tanto da risultare radicalmente aspecifico sul piano estrinseco. 2.3. Il motivo, quindi, risulta generico oltre che manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza non abbia valutato e dimostrato, come necessario in relazione alla fattispecie contestata, la ricorrenza del dolo specifico e non abbia riqualificato il fatto come bancarotta documentale semplice. 3.2. Come noto, l’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., distingue due tipi di bancarotta fraudolenta documentale, ovvero la bancarotta specifica, descritta dalla prima parte della disposizione, e quella generale, descritta dalla seconda parte. 3.2.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degli organi fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri e nelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata e giuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori alla conoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinato a soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale del 7 debitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212). I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo delle rispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene così individuato. 3.2.2. Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture che sono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenuti e modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente al rilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante un falso ideologico, il dolo richiesto è quello generico. Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) » (Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione). 3.2.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedire l’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta al paradigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta dal dolo specifico indicato. È, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui « In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima 8 integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01). Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentale specifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffatto elemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplice. È stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al fine in esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n. 42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione). 3.2.4. La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale si attua attraverso il falso ideologico in scritture tenute e quella specifica, invece, mediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degli organi fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01), guida anche la qualificazione di vicende particolari. È stato così chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, nella cui motivazione è stato efficacemente chiarito che «nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico;
mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale 9 della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale"). 3.3. Alla stregua delle illustrate premesse, risulta che la bancarotta documentale è qui contestata come fraudolenta generale e non specifica, posto che si imputa all’NN il fatto che «teneva i libri e le altre scritture contabili non aggiornati e tali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari;
in particolare, nelle scritture contabili - aggiornate alla data del 31.12.2013 - i saldi dei singoli "conti di mastro" non corrispondono ai dati riportati nel bilancio relativo all'esercizio 2013 (ultimo bilancio approvato) ed a quelli riportati nella dichiarazione fiscale del 2014 (riferiti all'esercizio 2013)». Le sentenze conformi hanno accertato, appunto, in termini qui nemmeno controversi, una realtà contabile in cui le omesse annotazioni si combinano con ampie irregolarità, così evidenziando la declinazione decettiva del risultante apparato contabile. In altri termini, a fronte di una apparente continuità contabile, le annotazioni esistenti non rispondevano ai dati complessivamente risultanti. La sentenza impugnata, al riguardo, concludeva che «(l)'annotazione di attività patrimoniali inesistenti o inesigibili, l'indicazione di passività per importi notevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato, soprattutto in materia fiscale e contributiva nonché l'estrema genericità delle annotazioni contabili erano emersi come espedienti per occultare lo stato di insolvenza. rendendo in sostanza impossibile la ricostruzione delle vicende societarie ». 3.4. Nel quadro così definito, che correttamente vede la verifica operata secondo i criteri della bancarotta fraudolenta documentale generale, nemmeno controverso l’elemento oggettivo, la sentenza impugnata ha operato una esaustiva ricognizione dell’elemento soggettivo scrutinato secondo i caratteri propri del dolo generico qui in rilievo. Ha così rimarcato che le alterazioni e le omissioni erano volte a coprire il risalente stato di insolvenza (cfr. p. 4 della motivazione: “L'annotazione di attività patrimoniali inesistenti o inesigibili, l'indicazione di passività per importi notevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato, soprattutto in materia fiscale e contributiva. nonché l'estrema genericità delle annotazioni contabili erano emersi come espedienti per occultare lo stato di insolvenza. rendendo in sostanza impossibile la ricostruzione delle vicende societarie”). Si tratta appunto di adeguata ricognizione del contenuto di un atteggiamento della volontà che cade sull’elemento oggettivo intrinsecamente connotato dalla capacità 10 di decezione o di occultamento della realtà contabile che è insita nel fatto stesso di tenere le scritture contabili «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Così inquadrata la vicenda, rimane fuori campo l’argomento che il ricorso pretende di desumere dalla promozione del concordato, da cui dovrebbe inferirsi, sempre secondo l’allegazione, un indice contrario al dolo specifico. Detto di come, avuto riguardo alla fattispecie individuata, non sia qui richiesto il dolo specifico, è persino superfluo rimarcare come la sentenza impugnata abbia evidenziato che la proposizione del concordato aveva avuto in concreto mera funzione dilatoria, in nessun modo indicativa di una attenzione alle sorti della massa. 3.5. Il motivo di ricorso, quindi, da un lato non è coerente con la consolidata giurisprudenza per cui, nel tipo di bancarotta documentale in esame, è sufficiente il dolo generico, dall’altro non si confronta con la motivazione della sentenza che, sul punto, offre una argomentazione coerente alle indicazioni nomofilattiche e priva di contraddizioni logiche. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Con la doglianza in esame il ricorso deduce, sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione, l’assunto secondo cui la sentenza avrebbe duplicato gli importi distratti per effetto di travisamento della prova e, specificamente, della testimonianza del RE ST, come da verbale dell'udienza d'appello del 12/06/2024. In particolare, secondo la prospettazione qui in rilievo, mentre questi aveva dichiarato che la distrazione aveva riguardato un importo complessivo di euro 652.150,00 di cui ben euro 452.195,00 erano in realtà stati trasferiti alle società riconducibili all'NN, la Corte aveva cumulato impropriamente i due importi, confermando una distrazione di euro 1.104.345,00. Ciò con incidenza in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e sulla determinazione della pena 4.2. Non si verte al cospetto di travisamento della prova bensì di differente interpretazione delle complessive risultanze sul profilo individuato. E, invero, sul tema, a seguito di acquisizione della deposizione del ST e di produzione documentale, solo in parte richiamata nello stesso ricorso, la Corte ha ricostruito un flusso ampio e ingiustificato di risorse dai conti della fallita a quelli di varie società, tra cui quelle indicate nell’imputazione, concludendo che «emergeva che negli anni dal 2012 al giugno 2014 ANRELLI aveva distratto somme per l'importo complessivo di 1.879.097,21 euro. Di tale importo 11 complessivo, la contestata minor cifra di 652.150,00 euro per "esigenze personali" costituiva soltanto una parte delle complessive sottrazioni in danno della società. In ordine a tale distrazione di denaro dalle casse sociali nessuna giustificazione ha mai fornito l'imputato» . Con siffatto ordine di argomentazione il ricorso non si confronta, mentre nemmeno adduce idoneamente il complesso degli elementi documentali che, richiamati nella deposizione del ST, dovrebbero integrarne il contenuto ai fini della verifica qui richiesta. 4.3. In conclusione, non si apprezza compiutamente alcun travisamento né è dedotto differente vizio di motivazione che individui carenze, manifeste illogicità o contraddizioni nella argomentazione. 5. Il quarto motivo è inammissibile. 5.1. Si tratta di motivo introdotto per la prima volta con la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. datata 30 ottobre 2024 per l’udienza del 20.11.2024, motivo di cui già la sentenza impugnata (cfr. p.7) aveva rilevato la tardività, con conseguente inammissibilità. 5.2. Il motivo è, quindi, inammissibile sia in quanto, non confrontandosi con la sentenza impugnata, si manifesta aspecifico, sia in quanto ripropone un punto precluso siccome non correttamente devoluto in appello. 6. Il quinto motivo è inammissibile. 6.1. Il ricorso deduce qui violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente scrutinato la vicenda dell'affitto di ramo d'azienda alla EC s.r.l., in particolare omettendo di considerare che: a) la riduzione del canone era giustificata dall'inadempimento della Black Security rispetto all'obbligo di trasferire il TFR dei dipendenti (euro 432.598,76); b) i vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto ne diminuivano l'idoneità all'uso pattuito;
c) la transazione aveva permesso il soddisfacimento dei creditori privilegiati (ex dipendenti). 6.2. Come già evidenziato nella sentenza impugnata, il motivo (come già formulato in sede di appello) non si confronta con il fatto che non è qui nemmeno in rilievo la riduzione del canone di affitto che il ricorrente assume di spiegare con il bilanciamento dei vantaggi transattivi, bensì il tema, affatto differente, 12 dell’omesso pagamento del canone medesimo, come dovuto anche a seguito della riduzione. La doglianza, che non si confronta nemmeno con l’indicazione della motivazione della sentenza impugnata, risulta ripetitiva di un motivo già connotato da genericità in sede di appello. 7. Il sesto motivo è infondato. 7.1. Il ricorrente lamenta che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e nella commisurazione della pena, la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato elementi quali la gestione ventennale dell’impresa da parte dell’imputato, la presentazione di domanda di concordato preventivo, la riduzione degli importi sottratti alla stregua di quanto addotto sull’elemento oggettivo del capo A). 7.2. A fronte di un motivo di appello generico sul punto, la sentenza impugnata ha motivato in sequenza su entrambi gli aspetti in esame osservando come, da un lato, si apprezzasse la gravità dei fatti, «alla luce degli importi elevati delle somme distratte e della pervicacia dei comportamenti di dissoluzione del patrimonio societario, perseverati a fini personali nonostante i sequestri penali già intervenuti ed anzi elaborando meccanismi idonei ad eludere il vincolo già disposto dall'autorità giudiziaria», dall’altro dovesse constatarsi che «l'imputato ha manifestato totale indifferenza per le sorti dei creditori e tra questi in particolare dello Stato che già vantava un credito tributario pervenuto a 13 milioni di euro ». La Corte non solo nemmeno ha, poi, trascurato l’argomento al riguardo dedotto dalla difesa con riguardo alla proposizione del concordato da parte del ricorrente, ma ne ha, al contrario, colto in modo del tutto convincente il carattere strumentale e svantaggioso per la fallita, osservando che la procedura minore era stata introdotta «in bianco», in difetto dei presupposti di legge. Percorso motivazionale, quello illustrato, che sostiene in termini esaustivi e logici la conclusione che non si apprezzavano «i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche non essendo emerso alcun elemento positivamente valutabile a favore dell’NN, il quale non ha mai mostrato alcuna resipiscenza per le condotte delittuose poste in essere ». 7.3. In particolare, è pacifico, in giurisprudenza, che, «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., 13 considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie la Corte di appello ha tracciato un iter argomentativo che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. 7.4. Analoghe considerazioni debbono spendersi con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio principale oggetto del presente motivo, posto che l’argomentazione adottata dalla sentenza impugnata non si espone a censure nella presente sede di legittimità. In particolare, la discrezionalità riconosciuta in materia al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità in assenza di illogicità manifeste, è stata correttamente esercitata, avendo la Corte di appello osservato che «la sanzione determinata in anni 5 di reclusione, cioè in misura "inferiore alla media edittale per il più grave reato di cui al capo a), è pienamente giustificata alla luce degli importi elevati delle somme distratte e della pervicacia dei comportamenti di dissoluzione del patrimonio societario, perseverati a fini personali nonostante i sequestri penali già intervenuti ed anzi elaborando meccanismi idonei ad eludere il vincolo già disposto dall'autorità giudiziaria. L'imputato ha manifestato totale indifferenza per le sorti dei creditori e tra questi in particolare dello Stato che già vantava un credito tributario pervenuto a 13 milioni di euro». 8. Il settimo motivo è inammissibile. 8.1. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la ricorrenza di una concreta lesività delle condotte di bancarotta e la sussistenza di un dolo specifico, così omettendo di procedere alla riqualificazione del fatto nella previsione di cui all’art. 217 L. Fall. 8.2. Il motivo è affetto da assoluta genericità intrinseca tanto che nemmeno si comprende se la censura sia riferita alla sola bancarotta documentale o (anche) a quella patrimoniale. È, comunque, dato osservare che vengono prospettate generiche censure in base ai principi di offensività e proporzionalità, anche in base a non meglio determinata giurisprudenza della CEDU, quando qui si verte al cospetto di fatti di bancarotta documentale e patrimoniale che, oltre alla tipicità, esibiscono l’offensività intrinsecamente propria alle rispettive fattispecie astratte, oltretutto declinata in 14 termini di specifica gravità avuto riguardo al significativo vulnus portato agli interessi specificamente protetti, secondo quanto già sopra argomentato. 9. L’ottavo motivo è inammissibile. 9.1. Il ricorrente, riprendendo sotto altro profilo, un tema già toccato con il sesto motivo, si duole del fatto che la sentenza impugnata, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non abbia adeguatamente apprezzato – ritenendolo anzi “risibile” – l’argomento fondato sul comportamento dell’imputato che, richiedendo il concordato preventivo, aveva anche posto la premessa procedurale che aveva agevolato la dichiarazione di fallimento. 9.2. Anche in questo caso, il ricorso non si confronta minimamente con la puntuale argomentazione addotta sul punto dalla sentenza impugnata già sopra riferita. Non si vede, peraltro, quale merito possa riconoscersi al ricorrente in ragione del fatto che, invece di richiedere il fallimento come la situazione di manifesta e disastrata insolvenza della società da tempo avrebbe richiesto, ha introdotto una procedura concordataria in bianco, in assenza dei relativi presupposti, in modo che ha ritardato ulteriormente l’esito scontato del fallimento alla fine intervenuto solo dopo che l’amministratore giudiziario aveva provveduto a ritirare la domanda. La doglianza, affetta da intrinseca illogicità, comunque nemmeno concretamente si confronta con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha dato ampiamente conto di come la circostanza evocata dal ricorrente non potesse portare alcun elemento da valutare a suo favore, saldandosi anzi con il quadro di segno opposto che attraversava le diverse imputazioni. 9.3. Il motivo trae, quindi, la inammissibilità da genericità e manifesta infondatezza. 10. Il nono motivo è infondato. 10.1. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie. 10.2. A fronte della sentenza di primo grado che aveva determinato le pene accessorie della interdizione dai PP.UU. per anni 5 nonché quella della interdizione ed incapacità di cui all'art. 216 cit., per anni 8, la sentenza della Corte di appello, sul punto, dopo avere ridotto la pena principale da anni 4 di reclusione ad anni tre 15 mesi 10 di reclusione per effetto della estinzione del reato di cui al capo C), risulta avere stabilito che «per la medesima durata vanno rideterminate le pene accessorie ». 10.3. È appena il caso di premettere che, diversamente da quanto originariamente richiesto nell’atto di appello, che aveva riguardo anche alla durata della interdizione dai pp.uu., la questione si circoscrive necessariamente alle sole sanzioni della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, previste dall’art. 216 ult. comma l. fall. che le sentenze più o meno precisamente richiamano, posto che la durata della misura di cui all’art. 29 cod. pen. è fissa, seppure diversificata in relazione a quella della pena principale. 10.4. Quanto alle misure accessorie di cui all’ultimo comma art. 216 l. fall., la Corte territoriale ne ha ridotto la durata sino alla misura pari alla pena principale contestualmente ridotta. La riduzione operata costituisce di per sé risposta allo specifico motivo di appello, tanto più assorbente nel quadro nel quale è incontrastato l’orientamento secondo cui la motivazione è qui necessaria in modo specifico soltanto se la durata supera significativamente la media edittale (Sez. 5 - , Sentenza n. 1947 del 03/11/2020 -dep. 18/01/2021- Rv. 280668 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 11329 del 09/12/2019 -dep. 03/04/2020- Rv. 278788 – 01), soglia al di sotto della quale si collocano le pene accessorie qui inflitte. 11. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ED AR ER GR SA AN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere ED AR ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato Andrea Petito che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha: a) parzialmente confermato la sentenza di condanna di RT NN emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 21/09/2022 per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati al ricorrente quale amministratore unico della società Black Security s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia in data 02/02/2016; b) ridotto la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione per la contestuale dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo c). Penale Sent. Sez. 5 Num. 16236 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA OS AN Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA Data Udienza: 28/01/2026 2 2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato, per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso, articolando nove motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e) e 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione per travisamento della prova sub specie di error in personam. Deduce, nello specifico, che la sentenza impugnata era incorsa in travisamento della prova laddove, richiamando passaggi della sentenza n. 2582/2024 del Tribunale di Foggia nei confronti di ZO GI, ha ritenuto che l'NN ivi citato fosse l'attuale ricorrente RT NN, quando invece si trattava di UR NN, persona del tutto diversa dal primo. Errore di persona che, in tesi, avrebbe inciso nella valutazione di attendibilità della prova nonché nella ricostruzione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A). 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 e 217 l.f., prospettando erronea qualificazione giuridica del fatto e carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo specifico. In concreto, il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata, a fronte di una contestazione di bancarotta documentale fraudolenta che lo richiedeva, non abbia dimostrato idoneamente il dolo specifico, essendosi al riguardo limitata a vuote formule nemmeno considerando elementi di segno contrario (quali la presentazione di concordato preventivo). 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla duplicazione delle contestazioni derivante da travisamento della prova. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe travisato la testimonianza del RE ST, come da verbale dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello del 12/06/2024, posto che, mentre questi aveva dichiarato che la distrazione aveva riguardato un importo complessivo di euro 652.150,00 di cui ben euro 452.195,00 erano in realtà stati trasferiti alle società riconducibili all'NN, la Corte aveva cumulato impropriamente i due importi, confermando una distrazione di euro 1.104.345,00. Ciò con incidenza in ordine alla valutazione della gravità dei fatti ed alla determinazione della pena. 2.4. Con il quarto motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei prelievi come legittimi compensi dell'amministratore. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, come evidenziato nella memoria difensiva ex art.121 3 cod. proc. pen., i prelievi effettuati dall'NN erano configurabili come legittimi compensi dell'amministratore, proporzionati al volume d'affari della società. 2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'affitto di ramo d'azienda. In particolare, il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato la vicenda dell'affitto di ramo d'azienda alla EC s.r.l.. omettendo di considerare che: a) la riduzione del canone era giustificata dall'inadempimento della Black Security rispetto all'obbligo di trasferire il TFR dei dipendenti (euro 432.598,76); b) i vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto ne diminuivano l'idoneità all'uso pattuito;
c) la transazione aveva permesso il soddisfacimento dei creditori privilegiati (ex dipendenti). 2.6. Con il sesto motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena principale nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente si duole che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche nonché nella commisurazione della pena, la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato elementi quali la gestione ventennale dell’impresa, la presentazione di domanda di concordato preventivo, la riduzione degli importi sottratti alla stregua di quanto addotto sull’elemento oggettivo del capo A). 2.7. Con il settimo motivo, deduce violazione di legge in relazione ai principi comunitari di proporzionalità e offensività e vizio di motivazione sulla qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la ricorrenza di una concreta lesività delle condotte di bancarotta e la sussistenza di un dolo specifico, così omettendo di procedere alla riqualificazione del fatto nella previsione di cui all’art. 217 l. fall. 2.8. Con l’ottavo motivo, prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione del comportamento dell'imputato. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente valutato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il comportamento dell’imputato che aveva richiesto il concordato preventivo con ciò attivando la procedura che aveva poi portato al fallimento. 4 9. Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, risultando i motivi nel loro complesso infondati. 2. Il primo motivo è per alcuni versi generico e per altri manifestamente infondato. 2.1. Come premesso, con la doglianza in oggetto, la difesa ha dedotto il travisamento della prova costituita dal verbale di esame testimoniale di UR NN assunto nel processo 99/22 RG Tribunale di Foggia, esitato nella sentenza n. 2582/24 emessa in data 14/06/2024 che aveva assolto, con la formula «il fatto non costituisce reato», ZO GI, dall’accusa di omesso pagamento di ritenute di imposta relative all’annata 2015 per i dipendenti della società EC s.r.l. di cui era legale rappresentante. L’errore a base del travisamento era individuato nel fatto che la Corte aveva ritenuto che il teste UR NN, in quella sede assunto, coincidesse con l’odierno ricorrente. Secondo la difesa, la circostanza, mentre era frutto di un chiaro travisamento, avrebbe avuto l’effetto di sviare l’argomentazione della sentenza impugnata laddove aveva «tratto dalle dichiarazioni di NN UR, Direttore del Personale della EC RL. e non legale rappresentante della Black Security RL., la fallace convinzione che la Black Security RL. avesse sopportato i costi d'impresa, e che, di converso, la EC RL. avesse incamerato i profitti dell'attività di impresa. Allorquando NN UR si riferiva all'attività d'impresa svolta, le sue dichiarazioni concernevano la EC RL., e non la Black Security RL., impresa del quale era legale rappresentante NN RT, parzialmente suo omonimo». 2.2. Seppure l’errore di persona sia intervenuto, il motivo si mostra del tutto scollegato dalla motivazione della sentenza e dallo stesso contenuto della prova di cui assume il travisamento. 2.2.1. Le coordinate entro cui deve essere esaminata la questione sono offerte dal fatto che la EC RL. viene in rilievo nella imputazione come società cui la fallita aveva affittato il ramo di azienda con scrittura in data 23/09/2014 e nei cui confronti aveva peraltro omesso di riscuotere i canoni maturati per i primi due anni, integrando così quella che è contestata quale condotta distrattiva. 5 La sentenza d’appello, confermando quanto accertato in primo grado, ha ricostruito il contesto dell’operazione, evidenziando che l’affitto di azienda aveva di fatto svuotato l’azienda nel quadro in cui, alcuni mesi prima, in data 17 gennaio 2014, secondo quanto attestato da una scrittura privata (rinvenuta il 10 luglio 2014, in sede di verifica, all'interno dell'autovettura dell'imputato), l’attuale ricorrente si era assicurato il pacchetto di maggioranza pari al 51% delle quote sociali della PROTECT RL, contestualmente disponendo l'intestazione fiduciaria delle sue quote in favore di GI ZO, legale rappresentante ed amministratore unico della medesima PROTECT s.r.l. Era stato poi accertato che la società fallita non aveva «mai riscosso neanche 1 euro a titolo di canone per l'utilizzo del ramo d'azienda». 2.2.2. Il prospettato travisamento della prova si innesta nella allegazione difensiva volta a contrastare la contestazione di distrazione relativa alla mancata riscossione da parte della fallita del canone di affitto nei confronti della EC s.r.l. In particolare, secondo la difesa, doveva essere considerato il carattere transattivo di una scrittura che aveva visto la riduzione del canone da 180.000 a 60.000 euro a fronte del fatto che la fallita non aveva corrisposto il TFR per euro 432.598,76 e dei vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto d'azienda che ne diminuivano l'idoneità all'uso pattuito. 2.2.3. Emerge pianamente dai passaggi esposti il fatto che il richiamato travisamento non ha in alcun modo inciso sul nucleo essenziale che sorregge il tema della distrazione unicamente qui in rilievo. Contrariamente all’allegazione difensiva, la sentenza impugnata non ha dedotto le cointeressenze dell’imputato dal fraintendimento della deposizione di NN UR. In primo luogo, in effetti, nulla in tal senso si rileva dalla motivazione né si poteva rilevare posto che l’esame dibattimentale in rilievo nemmeno contiene alcun riferimento suscettibile del fraintendimento dedotto dalla difesa. Vero è, invece, che la motivazione dà chiaramente conto del fatto di avere individuato le cointeressenze dell’imputato nella EC s.r.l. nella scrittura redatta in data 17 gennaio 2014, con la quale RT NN si assicurava il pacchetto di maggioranza acquisendo il 51% delle quote sociali di quella società, contestualmente disponendo l'intestazione fiduciaria delle sue quote in favore di GI ZO, legale rappresentante ed amministratore unico della medesima EC s.r.l. 6 2.2.4. Già la Corte territoriale, pur incorrendo nell’errore menzionato, d’altro canto, ha osservato che le vicende oggetto della sentenza 2582/24 si mostravano del tutto estranee all’unico fatto contestato ed accertato, quello dell’omesso pagamento delle annate di canone di affitto, a prescindere dalla sua riduzione e dalla sua eventuale valenza transattiva. A margine, anzi, assumeva che la sentenza prodotta riscontrava «come tutti gli oneri - anche previdenziali- fossero stati lasciati in capo alla Black Security, mentre l'attività commerciale ed i profitti facevano capo alla EC ». Ciò per il fatto che la EC s.r.l. non aveva in alcun modo provveduto ai pagamenti di ritenute per i dipendenti della azienda, accampando crisi aziendali che avevano appunto condotto al proscioglimento del FI con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Si tratta di profili, appunto, che evidenziano la totale estraneità della prova travisata al percorso motivazionale qui in rilievo. Percorso con cui il motivo nemmeno si confronta, tanto da risultare radicalmente aspecifico sul piano estrinseco. 2.3. Il motivo, quindi, risulta generico oltre che manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza non abbia valutato e dimostrato, come necessario in relazione alla fattispecie contestata, la ricorrenza del dolo specifico e non abbia riqualificato il fatto come bancarotta documentale semplice. 3.2. Come noto, l’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., distingue due tipi di bancarotta fraudolenta documentale, ovvero la bancarotta specifica, descritta dalla prima parte della disposizione, e quella generale, descritta dalla seconda parte. 3.2.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degli organi fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri e nelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata e giuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori alla conoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinato a soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale del 7 debitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212). I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo delle rispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene così individuato. 3.2.2. Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture che sono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenuti e modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente al rilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante un falso ideologico, il dolo richiesto è quello generico. Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) » (Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione). 3.2.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedire l’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta al paradigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta dal dolo specifico indicato. È, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui « In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima 8 integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01). Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentale specifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffatto elemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplice. È stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al fine in esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n. 42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione). 3.2.4. La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale si attua attraverso il falso ideologico in scritture tenute e quella specifica, invece, mediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degli organi fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01), guida anche la qualificazione di vicende particolari. È stato così chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, nella cui motivazione è stato efficacemente chiarito che «nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico;
mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale 9 della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale"). 3.3. Alla stregua delle illustrate premesse, risulta che la bancarotta documentale è qui contestata come fraudolenta generale e non specifica, posto che si imputa all’NN il fatto che «teneva i libri e le altre scritture contabili non aggiornati e tali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari;
in particolare, nelle scritture contabili - aggiornate alla data del 31.12.2013 - i saldi dei singoli "conti di mastro" non corrispondono ai dati riportati nel bilancio relativo all'esercizio 2013 (ultimo bilancio approvato) ed a quelli riportati nella dichiarazione fiscale del 2014 (riferiti all'esercizio 2013)». Le sentenze conformi hanno accertato, appunto, in termini qui nemmeno controversi, una realtà contabile in cui le omesse annotazioni si combinano con ampie irregolarità, così evidenziando la declinazione decettiva del risultante apparato contabile. In altri termini, a fronte di una apparente continuità contabile, le annotazioni esistenti non rispondevano ai dati complessivamente risultanti. La sentenza impugnata, al riguardo, concludeva che «(l)'annotazione di attività patrimoniali inesistenti o inesigibili, l'indicazione di passività per importi notevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato, soprattutto in materia fiscale e contributiva nonché l'estrema genericità delle annotazioni contabili erano emersi come espedienti per occultare lo stato di insolvenza. rendendo in sostanza impossibile la ricostruzione delle vicende societarie ». 3.4. Nel quadro così definito, che correttamente vede la verifica operata secondo i criteri della bancarotta fraudolenta documentale generale, nemmeno controverso l’elemento oggettivo, la sentenza impugnata ha operato una esaustiva ricognizione dell’elemento soggettivo scrutinato secondo i caratteri propri del dolo generico qui in rilievo. Ha così rimarcato che le alterazioni e le omissioni erano volte a coprire il risalente stato di insolvenza (cfr. p. 4 della motivazione: “L'annotazione di attività patrimoniali inesistenti o inesigibili, l'indicazione di passività per importi notevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato, soprattutto in materia fiscale e contributiva. nonché l'estrema genericità delle annotazioni contabili erano emersi come espedienti per occultare lo stato di insolvenza. rendendo in sostanza impossibile la ricostruzione delle vicende societarie”). Si tratta appunto di adeguata ricognizione del contenuto di un atteggiamento della volontà che cade sull’elemento oggettivo intrinsecamente connotato dalla capacità 10 di decezione o di occultamento della realtà contabile che è insita nel fatto stesso di tenere le scritture contabili «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Così inquadrata la vicenda, rimane fuori campo l’argomento che il ricorso pretende di desumere dalla promozione del concordato, da cui dovrebbe inferirsi, sempre secondo l’allegazione, un indice contrario al dolo specifico. Detto di come, avuto riguardo alla fattispecie individuata, non sia qui richiesto il dolo specifico, è persino superfluo rimarcare come la sentenza impugnata abbia evidenziato che la proposizione del concordato aveva avuto in concreto mera funzione dilatoria, in nessun modo indicativa di una attenzione alle sorti della massa. 3.5. Il motivo di ricorso, quindi, da un lato non è coerente con la consolidata giurisprudenza per cui, nel tipo di bancarotta documentale in esame, è sufficiente il dolo generico, dall’altro non si confronta con la motivazione della sentenza che, sul punto, offre una argomentazione coerente alle indicazioni nomofilattiche e priva di contraddizioni logiche. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Con la doglianza in esame il ricorso deduce, sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione, l’assunto secondo cui la sentenza avrebbe duplicato gli importi distratti per effetto di travisamento della prova e, specificamente, della testimonianza del RE ST, come da verbale dell'udienza d'appello del 12/06/2024. In particolare, secondo la prospettazione qui in rilievo, mentre questi aveva dichiarato che la distrazione aveva riguardato un importo complessivo di euro 652.150,00 di cui ben euro 452.195,00 erano in realtà stati trasferiti alle società riconducibili all'NN, la Corte aveva cumulato impropriamente i due importi, confermando una distrazione di euro 1.104.345,00. Ciò con incidenza in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e sulla determinazione della pena 4.2. Non si verte al cospetto di travisamento della prova bensì di differente interpretazione delle complessive risultanze sul profilo individuato. E, invero, sul tema, a seguito di acquisizione della deposizione del ST e di produzione documentale, solo in parte richiamata nello stesso ricorso, la Corte ha ricostruito un flusso ampio e ingiustificato di risorse dai conti della fallita a quelli di varie società, tra cui quelle indicate nell’imputazione, concludendo che «emergeva che negli anni dal 2012 al giugno 2014 ANRELLI aveva distratto somme per l'importo complessivo di 1.879.097,21 euro. Di tale importo 11 complessivo, la contestata minor cifra di 652.150,00 euro per "esigenze personali" costituiva soltanto una parte delle complessive sottrazioni in danno della società. In ordine a tale distrazione di denaro dalle casse sociali nessuna giustificazione ha mai fornito l'imputato» . Con siffatto ordine di argomentazione il ricorso non si confronta, mentre nemmeno adduce idoneamente il complesso degli elementi documentali che, richiamati nella deposizione del ST, dovrebbero integrarne il contenuto ai fini della verifica qui richiesta. 4.3. In conclusione, non si apprezza compiutamente alcun travisamento né è dedotto differente vizio di motivazione che individui carenze, manifeste illogicità o contraddizioni nella argomentazione. 5. Il quarto motivo è inammissibile. 5.1. Si tratta di motivo introdotto per la prima volta con la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. datata 30 ottobre 2024 per l’udienza del 20.11.2024, motivo di cui già la sentenza impugnata (cfr. p.7) aveva rilevato la tardività, con conseguente inammissibilità. 5.2. Il motivo è, quindi, inammissibile sia in quanto, non confrontandosi con la sentenza impugnata, si manifesta aspecifico, sia in quanto ripropone un punto precluso siccome non correttamente devoluto in appello. 6. Il quinto motivo è inammissibile. 6.1. Il ricorso deduce qui violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente scrutinato la vicenda dell'affitto di ramo d'azienda alla EC s.r.l., in particolare omettendo di considerare che: a) la riduzione del canone era giustificata dall'inadempimento della Black Security rispetto all'obbligo di trasferire il TFR dei dipendenti (euro 432.598,76); b) i vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto ne diminuivano l'idoneità all'uso pattuito;
c) la transazione aveva permesso il soddisfacimento dei creditori privilegiati (ex dipendenti). 6.2. Come già evidenziato nella sentenza impugnata, il motivo (come già formulato in sede di appello) non si confronta con il fatto che non è qui nemmeno in rilievo la riduzione del canone di affitto che il ricorrente assume di spiegare con il bilanciamento dei vantaggi transattivi, bensì il tema, affatto differente, 12 dell’omesso pagamento del canone medesimo, come dovuto anche a seguito della riduzione. La doglianza, che non si confronta nemmeno con l’indicazione della motivazione della sentenza impugnata, risulta ripetitiva di un motivo già connotato da genericità in sede di appello. 7. Il sesto motivo è infondato. 7.1. Il ricorrente lamenta che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e nella commisurazione della pena, la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato elementi quali la gestione ventennale dell’impresa da parte dell’imputato, la presentazione di domanda di concordato preventivo, la riduzione degli importi sottratti alla stregua di quanto addotto sull’elemento oggettivo del capo A). 7.2. A fronte di un motivo di appello generico sul punto, la sentenza impugnata ha motivato in sequenza su entrambi gli aspetti in esame osservando come, da un lato, si apprezzasse la gravità dei fatti, «alla luce degli importi elevati delle somme distratte e della pervicacia dei comportamenti di dissoluzione del patrimonio societario, perseverati a fini personali nonostante i sequestri penali già intervenuti ed anzi elaborando meccanismi idonei ad eludere il vincolo già disposto dall'autorità giudiziaria», dall’altro dovesse constatarsi che «l'imputato ha manifestato totale indifferenza per le sorti dei creditori e tra questi in particolare dello Stato che già vantava un credito tributario pervenuto a 13 milioni di euro ». La Corte non solo nemmeno ha, poi, trascurato l’argomento al riguardo dedotto dalla difesa con riguardo alla proposizione del concordato da parte del ricorrente, ma ne ha, al contrario, colto in modo del tutto convincente il carattere strumentale e svantaggioso per la fallita, osservando che la procedura minore era stata introdotta «in bianco», in difetto dei presupposti di legge. Percorso motivazionale, quello illustrato, che sostiene in termini esaustivi e logici la conclusione che non si apprezzavano «i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche non essendo emerso alcun elemento positivamente valutabile a favore dell’NN, il quale non ha mai mostrato alcuna resipiscenza per le condotte delittuose poste in essere ». 7.3. In particolare, è pacifico, in giurisprudenza, che, «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., 13 considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie la Corte di appello ha tracciato un iter argomentativo che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. 7.4. Analoghe considerazioni debbono spendersi con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio principale oggetto del presente motivo, posto che l’argomentazione adottata dalla sentenza impugnata non si espone a censure nella presente sede di legittimità. In particolare, la discrezionalità riconosciuta in materia al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità in assenza di illogicità manifeste, è stata correttamente esercitata, avendo la Corte di appello osservato che «la sanzione determinata in anni 5 di reclusione, cioè in misura "inferiore alla media edittale per il più grave reato di cui al capo a), è pienamente giustificata alla luce degli importi elevati delle somme distratte e della pervicacia dei comportamenti di dissoluzione del patrimonio societario, perseverati a fini personali nonostante i sequestri penali già intervenuti ed anzi elaborando meccanismi idonei ad eludere il vincolo già disposto dall'autorità giudiziaria. L'imputato ha manifestato totale indifferenza per le sorti dei creditori e tra questi in particolare dello Stato che già vantava un credito tributario pervenuto a 13 milioni di euro». 8. Il settimo motivo è inammissibile. 8.1. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la ricorrenza di una concreta lesività delle condotte di bancarotta e la sussistenza di un dolo specifico, così omettendo di procedere alla riqualificazione del fatto nella previsione di cui all’art. 217 L. Fall. 8.2. Il motivo è affetto da assoluta genericità intrinseca tanto che nemmeno si comprende se la censura sia riferita alla sola bancarotta documentale o (anche) a quella patrimoniale. È, comunque, dato osservare che vengono prospettate generiche censure in base ai principi di offensività e proporzionalità, anche in base a non meglio determinata giurisprudenza della CEDU, quando qui si verte al cospetto di fatti di bancarotta documentale e patrimoniale che, oltre alla tipicità, esibiscono l’offensività intrinsecamente propria alle rispettive fattispecie astratte, oltretutto declinata in 14 termini di specifica gravità avuto riguardo al significativo vulnus portato agli interessi specificamente protetti, secondo quanto già sopra argomentato. 9. L’ottavo motivo è inammissibile. 9.1. Il ricorrente, riprendendo sotto altro profilo, un tema già toccato con il sesto motivo, si duole del fatto che la sentenza impugnata, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non abbia adeguatamente apprezzato – ritenendolo anzi “risibile” – l’argomento fondato sul comportamento dell’imputato che, richiedendo il concordato preventivo, aveva anche posto la premessa procedurale che aveva agevolato la dichiarazione di fallimento. 9.2. Anche in questo caso, il ricorso non si confronta minimamente con la puntuale argomentazione addotta sul punto dalla sentenza impugnata già sopra riferita. Non si vede, peraltro, quale merito possa riconoscersi al ricorrente in ragione del fatto che, invece di richiedere il fallimento come la situazione di manifesta e disastrata insolvenza della società da tempo avrebbe richiesto, ha introdotto una procedura concordataria in bianco, in assenza dei relativi presupposti, in modo che ha ritardato ulteriormente l’esito scontato del fallimento alla fine intervenuto solo dopo che l’amministratore giudiziario aveva provveduto a ritirare la domanda. La doglianza, affetta da intrinseca illogicità, comunque nemmeno concretamente si confronta con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha dato ampiamente conto di come la circostanza evocata dal ricorrente non potesse portare alcun elemento da valutare a suo favore, saldandosi anzi con il quadro di segno opposto che attraversava le diverse imputazioni. 9.3. Il motivo trae, quindi, la inammissibilità da genericità e manifesta infondatezza. 10. Il nono motivo è infondato. 10.1. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie. 10.2. A fronte della sentenza di primo grado che aveva determinato le pene accessorie della interdizione dai PP.UU. per anni 5 nonché quella della interdizione ed incapacità di cui all'art. 216 cit., per anni 8, la sentenza della Corte di appello, sul punto, dopo avere ridotto la pena principale da anni 4 di reclusione ad anni tre 15 mesi 10 di reclusione per effetto della estinzione del reato di cui al capo C), risulta avere stabilito che «per la medesima durata vanno rideterminate le pene accessorie ». 10.3. È appena il caso di premettere che, diversamente da quanto originariamente richiesto nell’atto di appello, che aveva riguardo anche alla durata della interdizione dai pp.uu., la questione si circoscrive necessariamente alle sole sanzioni della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, previste dall’art. 216 ult. comma l. fall. che le sentenze più o meno precisamente richiamano, posto che la durata della misura di cui all’art. 29 cod. pen. è fissa, seppure diversificata in relazione a quella della pena principale. 10.4. Quanto alle misure accessorie di cui all’ultimo comma art. 216 l. fall., la Corte territoriale ne ha ridotto la durata sino alla misura pari alla pena principale contestualmente ridotta. La riduzione operata costituisce di per sé risposta allo specifico motivo di appello, tanto più assorbente nel quadro nel quale è incontrastato l’orientamento secondo cui la motivazione è qui necessaria in modo specifico soltanto se la durata supera significativamente la media edittale (Sez. 5 - , Sentenza n. 1947 del 03/11/2020 -dep. 18/01/2021- Rv. 280668 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 11329 del 09/12/2019 -dep. 03/04/2020- Rv. 278788 – 01), soglia al di sotto della quale si collocano le pene accessorie qui inflitte. 11. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ED AR ER GR SA AN IC