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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27381 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SO TO nato a [...] il [...] NT ZO nato a [...] il [...] AR HE nato a [...] il [...] LU AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. Francesco Americo in difesa di NC AN e BO LE si riportava i motivi di ricorso e ne chiedeva raccoglimento;
l'Avv. Antonio Giacchetta in difesa di NA SS chiedeva l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Luigi Taumaturgo in difesa di RO MB chiedeva l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27381 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Bari, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità di NC AN e LE BO per il reato di rapina e quella di NA SS ed RO MB per il reato di favoreggiamento, riducendo le rispettive pene. Si contestava a AN e BO di avere organizzato la rapina predisponendo i mezzi, a SS di avere favoreggiato i correi mettendo a disposizione l'officina e a MB di essersi adoperato per riparare uno dei mezzi utilizzati per consumare la rapina 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NA SS che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 384 cod. pen.) e correlato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen.. 2.1.1. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità venivano dedotte tardivamente solo con il ricorso per cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271). 3. Ricorreva il difensore di NC AN, che deduceva: 3.1. vizio di motivazione: sarebbe stato travisato il contenuto della conversazione n. 1717 del 2019 che era una telefonata intercorrente tar un meccanico ed una persona che svolge una attività lavorativa lecita, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello;
non sarebbe stato considerato il contenuto dell'interrogatorio del ricorrente dal 2 quale si ricaverebbe una plausibile spiegazione in ordine al possesso delle autovetture utilizzate per la rapina, oggetto di una trattativa di compravendita con un cittadino bulgaro. 3.1.1. La doglianza non è consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e, segnatamente, delle intercettazioni, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, AP e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 3.2. Violazione di legge (art. 378 cod. pen.): la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata come favoreggiamento non essendo emersi elementi idonei a dimostrare la partecipazione di NC AN alla consumazione della rapina. 3.2.1. La doglianza reitera analoghe censure proposte con la prima impugnazione che sono state affrontate e respinte - con motivazione ineccepibile - dalla Corte territoriale che ha ritenuto che il ricorrente non si fosse limitato ad assistere gli autori della rapina, dopo la sua consumazione, ma avese assunto il ruolo di organizzatore, avendo conseguito la disponibilità degli automezzi, ed in particolare del furgone Daily, nei giorni precedenti la consumazione del reato, in tal modo manifestando una consapevole adesione alla pianificazione esecutiva reato, secondo il modello del concorso previsto dall'articolo 110 cod. pen., che consente la punizione anche di condotte atipiche rispetto a quelle descritte la fattispecie incriminatrice (pag. 5 della sentenza impugnata). 3 3.3. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non concesse nonostante la assenza di precedenti relativi a reati contro il patrimonio e la risalenza nel tempo delle condotte oggetto delle precedenti condanne. 3.3.1. In materia il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello negava la concessione nelle circostanze atipiche rilevando come fosse emersa una significativa gravità della condotta che, tra l'altro, aveva comportato di fatto l'immobilizzazione cruenta della vittima (pag. 8 della sentenza impugnata). 4.Ricorreva per cassazione il difensore di LE BO che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato erroneamente valutato il compendio probatorio - dichiarativo e tecnico - raccolto nella fase delle indagini e posto a fondamento del giudizio di responsabilità, ignorando i rilievi difensivi allegati con la prima impugnazione;
si segnalava in particolare l'omessa considerazione della conversazione tra il ricorrente e la madre del 14 gennaio 2020. 4.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente denuncia il travisamento per omissione di una prova, che lo stesso ritiene decisiva, senza allegarla al ricorso incorrendo nel mancato adempimento dell'onere di allegazione. Sul punto il collegio ribadisce che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid Rv. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). 4 Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'ad. 165-bis,comnna 2 ,disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019,Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato, né indicato la prova in ipotesi travisata, essendosi limitato a chiedere rivalutazione della sua capacità dimostrativa attraverso una interpretazione antagonista a quella fatta propria dai giudici di merito, invocando l'espletamento di un'attività esclusa dalla competenza della Corte di legittimità. 4.2. Violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.): vi sarebbe difetto di correlazione tra accusa e sentenza in quanto nel capo di imputazione era contestata una condotta concorsuale alla rapina senza alcun riferimento alla attività di progettazione della condotta criminosa imputata al ricorrente 4.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il collegio ribadisce che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Più' specificamente con riguardo al concorso di persone nel reato la Cassazione ha affermato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, 5 qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180). La Corte territoriale analizzando analoga doglianza proposta con la prima impugnazione riteneva che la specificazione del ruolo concorsuale del ricorrente non incidesse sul principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il ruolo di organizzatore della rapina contestato - emerso in un momento anteriore rispetto in cui quello in cui la rapina è stata consumata - si era protratto anche nel giorno in cui questa è stata attuata. Ma quello che più conta, secondo la Corte territoriale, era che la precisazione del ruolo del ricorrente non aveva inciso in alcun modo sulle sue prerogative difensive, dato che la difesa aveva sempre sostenuto la competa estraneità di LE BO sia alla fase organizzativa che a quella esecutiva della rapina (pag. 6 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 4.3. Violazione di legge (art. 378 cod. pen.): la condotta avrebbe dovuta essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 378 cod. pen. Si deduceva che l'aiuto prestato dal ricorrente non si configurava come condotta concorsuale, dato che lo stesso non avrebbe voluto consumare la rapina, ma solo porre in essere una attività di favoreggiamento. 4.3.1. La doglianza si prospetta reiterativa e non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la condotta posta in essere da BO, ovvero la sua collaborazione nella predisposizione dei mezzi (con particolare riferimento alla realizzazione della targa falsa da apporre sul furgone Iveco Daily e alla dotazione della targa di prova di cui munire la Volkswagen Bora), configurava un apporto "precedente", e non "successivo" alla consumazione della rapina e quindi del tutto incompatibile con la invocata qualifica di favoreggiamento personale. 4.4. Violazione di legge (art. 114 cod. pen.) sarebbe stato illegittimo il dinego dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., tenuto conto della marginalità del contributo offerto dal ricorrente, 4.4.1. Anche questa doglianza non supera il vaglio di ammissibilità e si profila manifestamente infondata tenuto in considerazione che la Corte territoriale, con motivazione persuasiva ed esaustiva, riteneva di non riconoscere in favore di LE BO la circostanza invocata, non potendosi in alcun modo sostenersi, dalla disamina degli elementi di prova raccolti nel corso del processo la marginalità del ruolo del 6 ricorrente, tenuto conto che era emerso, al contrario, che lo stesso aveva assunto la veste di organizzatore del reato contestato (pag. 8 della sentenza impugnata). 4.5. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute tenuto conto delle modalità della condotta. 4.5.1. La doglianza è manifestamente infondata. Si richiamano al riguardo le indicazioni giurisprudenziali richiamate sub § 3.1.1. che hanno guidato la Corte di appello nell'escludere la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta, connotata dalla cruenta neutralizzazione fisica della vittima (pag. 8 della sentenza impugnata). 5. Ricorreva per cassazione il difensore di RO MB che deduceva: 5.1. violazione di legge e vizio di motivazione: gli elementi posti a fondamento della condanna per il reato di favoreggiamento sarebbero insufficienti;
mancherebbero acquisizioni decisive, come la acquisizione dei filmati di videosorveglianza, le modalità di apprendimento del furgone Daily, il mancato approfondimento della posizione del ricorrente durante lo svolgimento dell'interrogatorio del coimputato SS. 5.1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella non consentita proposta di rivalutazione delle emergenze processuali senza (a) l'individuazione di fratture logiche decisive del percorso motivazionale, emergente dalle due sentenze conformi di merito, (b) l'indicazione discrasie, altrettanto decisive, tra prove raccolte e prove poste a sostegno della conferma di responsabilità. Si richiama al riguardo la giurisprudenza richiamata sub § 3.1.1. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la valutazione in ordine alla conferma della responsabilità di RO MB veniva accettata con motivazione persuasiva e priva di fratture logiche. La Corte territoriale riteneva che le doglianze difensive del tutto analoghe a quelle proposte con il ricorso per Cassazione fossero inidonee a destrutturare la valutazione emergente dalle valutazioni conformi dei giudici dei due gradi di merito in ordine sussistenza della responsabilità per il reato di favoreggiamento: si ribadiva - con motivazione logicamente ineccepibile - che non poteva addursi come ragione giustificatrice la mancata predisposizione di prove funzionali a dimostrare la estraneità delittuosa alla consumazione del reato contestato (pag. 7 della sentenza impugnata). 6.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila . 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. Francesco Americo in difesa di NC AN e BO LE si riportava i motivi di ricorso e ne chiedeva raccoglimento;
l'Avv. Antonio Giacchetta in difesa di NA SS chiedeva l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Luigi Taumaturgo in difesa di RO MB chiedeva l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27381 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Bari, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità di NC AN e LE BO per il reato di rapina e quella di NA SS ed RO MB per il reato di favoreggiamento, riducendo le rispettive pene. Si contestava a AN e BO di avere organizzato la rapina predisponendo i mezzi, a SS di avere favoreggiato i correi mettendo a disposizione l'officina e a MB di essersi adoperato per riparare uno dei mezzi utilizzati per consumare la rapina 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NA SS che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 384 cod. pen.) e correlato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen.. 2.1.1. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità venivano dedotte tardivamente solo con il ricorso per cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271). 3. Ricorreva il difensore di NC AN, che deduceva: 3.1. vizio di motivazione: sarebbe stato travisato il contenuto della conversazione n. 1717 del 2019 che era una telefonata intercorrente tar un meccanico ed una persona che svolge una attività lavorativa lecita, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello;
non sarebbe stato considerato il contenuto dell'interrogatorio del ricorrente dal 2 quale si ricaverebbe una plausibile spiegazione in ordine al possesso delle autovetture utilizzate per la rapina, oggetto di una trattativa di compravendita con un cittadino bulgaro. 3.1.1. La doglianza non è consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e, segnatamente, delle intercettazioni, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, AP e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 3.2. Violazione di legge (art. 378 cod. pen.): la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata come favoreggiamento non essendo emersi elementi idonei a dimostrare la partecipazione di NC AN alla consumazione della rapina. 3.2.1. La doglianza reitera analoghe censure proposte con la prima impugnazione che sono state affrontate e respinte - con motivazione ineccepibile - dalla Corte territoriale che ha ritenuto che il ricorrente non si fosse limitato ad assistere gli autori della rapina, dopo la sua consumazione, ma avese assunto il ruolo di organizzatore, avendo conseguito la disponibilità degli automezzi, ed in particolare del furgone Daily, nei giorni precedenti la consumazione del reato, in tal modo manifestando una consapevole adesione alla pianificazione esecutiva reato, secondo il modello del concorso previsto dall'articolo 110 cod. pen., che consente la punizione anche di condotte atipiche rispetto a quelle descritte la fattispecie incriminatrice (pag. 5 della sentenza impugnata). 3 3.3. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non concesse nonostante la assenza di precedenti relativi a reati contro il patrimonio e la risalenza nel tempo delle condotte oggetto delle precedenti condanne. 3.3.1. In materia il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello negava la concessione nelle circostanze atipiche rilevando come fosse emersa una significativa gravità della condotta che, tra l'altro, aveva comportato di fatto l'immobilizzazione cruenta della vittima (pag. 8 della sentenza impugnata). 4.Ricorreva per cassazione il difensore di LE BO che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato erroneamente valutato il compendio probatorio - dichiarativo e tecnico - raccolto nella fase delle indagini e posto a fondamento del giudizio di responsabilità, ignorando i rilievi difensivi allegati con la prima impugnazione;
si segnalava in particolare l'omessa considerazione della conversazione tra il ricorrente e la madre del 14 gennaio 2020. 4.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente denuncia il travisamento per omissione di una prova, che lo stesso ritiene decisiva, senza allegarla al ricorso incorrendo nel mancato adempimento dell'onere di allegazione. Sul punto il collegio ribadisce che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid Rv. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). 4 Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'ad. 165-bis,comnna 2 ,disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019,Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato, né indicato la prova in ipotesi travisata, essendosi limitato a chiedere rivalutazione della sua capacità dimostrativa attraverso una interpretazione antagonista a quella fatta propria dai giudici di merito, invocando l'espletamento di un'attività esclusa dalla competenza della Corte di legittimità. 4.2. Violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.): vi sarebbe difetto di correlazione tra accusa e sentenza in quanto nel capo di imputazione era contestata una condotta concorsuale alla rapina senza alcun riferimento alla attività di progettazione della condotta criminosa imputata al ricorrente 4.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il collegio ribadisce che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Più' specificamente con riguardo al concorso di persone nel reato la Cassazione ha affermato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, 5 qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180). La Corte territoriale analizzando analoga doglianza proposta con la prima impugnazione riteneva che la specificazione del ruolo concorsuale del ricorrente non incidesse sul principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il ruolo di organizzatore della rapina contestato - emerso in un momento anteriore rispetto in cui quello in cui la rapina è stata consumata - si era protratto anche nel giorno in cui questa è stata attuata. Ma quello che più conta, secondo la Corte territoriale, era che la precisazione del ruolo del ricorrente non aveva inciso in alcun modo sulle sue prerogative difensive, dato che la difesa aveva sempre sostenuto la competa estraneità di LE BO sia alla fase organizzativa che a quella esecutiva della rapina (pag. 6 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 4.3. Violazione di legge (art. 378 cod. pen.): la condotta avrebbe dovuta essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 378 cod. pen. Si deduceva che l'aiuto prestato dal ricorrente non si configurava come condotta concorsuale, dato che lo stesso non avrebbe voluto consumare la rapina, ma solo porre in essere una attività di favoreggiamento. 4.3.1. La doglianza si prospetta reiterativa e non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la condotta posta in essere da BO, ovvero la sua collaborazione nella predisposizione dei mezzi (con particolare riferimento alla realizzazione della targa falsa da apporre sul furgone Iveco Daily e alla dotazione della targa di prova di cui munire la Volkswagen Bora), configurava un apporto "precedente", e non "successivo" alla consumazione della rapina e quindi del tutto incompatibile con la invocata qualifica di favoreggiamento personale. 4.4. Violazione di legge (art. 114 cod. pen.) sarebbe stato illegittimo il dinego dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., tenuto conto della marginalità del contributo offerto dal ricorrente, 4.4.1. Anche questa doglianza non supera il vaglio di ammissibilità e si profila manifestamente infondata tenuto in considerazione che la Corte territoriale, con motivazione persuasiva ed esaustiva, riteneva di non riconoscere in favore di LE BO la circostanza invocata, non potendosi in alcun modo sostenersi, dalla disamina degli elementi di prova raccolti nel corso del processo la marginalità del ruolo del 6 ricorrente, tenuto conto che era emerso, al contrario, che lo stesso aveva assunto la veste di organizzatore del reato contestato (pag. 8 della sentenza impugnata). 4.5. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute tenuto conto delle modalità della condotta. 4.5.1. La doglianza è manifestamente infondata. Si richiamano al riguardo le indicazioni giurisprudenziali richiamate sub § 3.1.1. che hanno guidato la Corte di appello nell'escludere la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta, connotata dalla cruenta neutralizzazione fisica della vittima (pag. 8 della sentenza impugnata). 5. Ricorreva per cassazione il difensore di RO MB che deduceva: 5.1. violazione di legge e vizio di motivazione: gli elementi posti a fondamento della condanna per il reato di favoreggiamento sarebbero insufficienti;
mancherebbero acquisizioni decisive, come la acquisizione dei filmati di videosorveglianza, le modalità di apprendimento del furgone Daily, il mancato approfondimento della posizione del ricorrente durante lo svolgimento dell'interrogatorio del coimputato SS. 5.1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella non consentita proposta di rivalutazione delle emergenze processuali senza (a) l'individuazione di fratture logiche decisive del percorso motivazionale, emergente dalle due sentenze conformi di merito, (b) l'indicazione discrasie, altrettanto decisive, tra prove raccolte e prove poste a sostegno della conferma di responsabilità. Si richiama al riguardo la giurisprudenza richiamata sub § 3.1.1. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la valutazione in ordine alla conferma della responsabilità di RO MB veniva accettata con motivazione persuasiva e priva di fratture logiche. La Corte territoriale riteneva che le doglianze difensive del tutto analoghe a quelle proposte con il ricorso per Cassazione fossero inidonee a destrutturare la valutazione emergente dalle valutazioni conformi dei giudici dei due gradi di merito in ordine sussistenza della responsabilità per il reato di favoreggiamento: si ribadiva - con motivazione logicamente ineccepibile - che non poteva addursi come ragione giustificatrice la mancata predisposizione di prove funzionali a dimostrare la estraneità delittuosa alla consumazione del reato contestato (pag. 7 della sentenza impugnata). 6.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila . 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023.