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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.5095 r.g. dell'anno 2024
TRA
e dif. dall'Avv. FERRARO ALESSANDRO con cui Parte_1
elettivamente domicilia
E
, in Controparte_1 persona del Ministro in carica, e in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'Avv.ROMANO VINCENZO con cui domiciliano elettivamente
OGGETTO: “RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI” – COMPENSO
ACCESSORIO IN BUSTA PAGA - IN RELAZIONE AI PERIODI DI SUPPLENZE BREVI E
SALTUARIE
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina1 di 9 Con ricorso depositato in data 29/02/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il e l' esponendo quanto segue: CP_1 CP_3
- di essere in servizio alle dipendenze del sino al Controparte_4
30.06.2024 presso l'istituto scolastico “I. C. 58 Kennedy” sito alla Via Monte Rosa 149,
80100 Napoli
- di avere svolto i seguenti incarichi:
• per 2 giorni dal 09.05.2019 al 10.05.2019, per un totale di 24 ore settimanali
• per 2 giorni dal 14.05.2019 al 15.05.2019, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 10 giorni dal 16.10.2019 al 25.10.2019, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE
(RMEE819013);
• per 7 giorni dal 26.10.2019 al 31.10.2019, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 5 giorni dal 01.11.2019 al 05.11.2019, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 17 giorni dal 06.11.2019 al 22.11.2019, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE
(RMEE819013);
• per 2 giorni dal 05.12.2019 al 06.12.2019, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 3 giorni dal 10.12.2019 al 11.12.2019, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 3 giorni dal 07.01.2020 al 09.01.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 1 giorni dal 10.01.2020 al 10.01.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 2 giorni dal 16.01.2020 al 17.01.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 2 giorni dal 27.01.2020 al 28.01.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 3 giorni dal 29.01.2020 al 31.01.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 3 giorni dal 03.02.2020 al 05.02.2020, per un totale di 24 ore settimanali pagina2 di 9 di supplenza presso Scuola Primaria IN LE ( ; C.F._1
• per 2 giorni dal 11.02.2020 al 12.02.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 2 giorni dal 13.02.2020 al 14.02.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 4 giorni dal 18.02.2020 al 21.02.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria IN LE (RMEE819013);
• per 4 giorni dal 28.10.2020 al 31.10.2020, per un totale di 24 ore settimanali di supplenza presso Scuola Primaria AF ( C.F._2
Rilevava che l'art. 4 della Legge 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 ( regolamento supplenze) individuano diverse “ tipologie” di supplenze : “ a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico”;
b) “ supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
"c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato dall'art. 7”;
- che, pertanto, vi sono supplenze sino al 31 agosto ( caso a.), supplenze fino al 30 giugno ( caso b.) e supplenze brevi ( caso c.) per il conferimento delle quali, ai sensi della richiamata normativa, si attinge alle graduatorie di Circolo e di Istituto ( richiamo art. 7 della L. 124/99) e che le supplenze svolte nei periodi indicati dalla ricorrente
[...]
rientrano tutte nel caso c) trattandosi di supplenze brevi e/o comunque di Parte_2
supplenze svolte in virtù di multipli e reiterati contratti a tempo determinato ( mai in virtù di un singolo contratto di supplenza sino al 30 giugno o al 31 agosto);
- che per i periodi indicati non ha percepito l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL Comparto Scuola, risultando omesso, in suo favore, il versamento della Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7- del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 ( poi confermata da successivi CCNL ed incrementata nel relativo importo);
- di avere diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), compenso accessorio quantificato in €418,32 per i periodi di supplenza breve oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (somma di cui chiede la condanna) –
pagina3 di 9 corrispondente a € 164 lordi al mese (per i periodi di supplenza sino al 28 febbraio 2018) e a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018), illegittimamente non corrisposto - come si evince dagli allegati cedolini stipendiali - per i contratti di supplenza breve e saltuaria, diversamente riconosciuto e quantificato, in busta paga, per i docenti di ruolo e per i colleghi con contratti al 30 giugno o 31 agosto;
- che tale richiesta si fonda su quanto recentemente ribadito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: l'art.7 del CCNL 153/2001, per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del “principio di non discriminazione” – sancito dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – attribuisce, al comma 1, la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
- che in molte decisione dei giudici del lavoro è stato sottolineato che l'emolumento in parola, che ha natura fissa e continuativa - non essendo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (c.f.r. in tal senso, fra le tante, Cass.
17773/2017) - dovrà essere imputato anche ai periodi di servizio statali brevi, corrispondenti a prestazioni del tutto equivalenti a quelle rese dal lavoratore
“temporaneamente sostituito”.
Tanto premesso la parte ricorrente concludeva chiedendo:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista e disciplinata dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche;
II. per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_4 favore della ricorrente della somma di €418,32 (quattrocentodiciotto/32) quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa o all'esito della fase istruttoria anche a seguito di CTU contabile che, in caso di contestazione dei conteggi indicati, fin d'ora chiede disporsi, oltre rivalutazione monetaria ed interesse legali dalla singola scadenza al saldo, il tutto entro il limite di valore di €1.100,00;
III. condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario e clausola come per legge con pagina4 di 9 maggiorazione del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis
(rubricato “tecniche avanzate di redazione degli atti telematici”)
Con memoria tempestivamente depositata, si costituivano il e l CP_1 CP_3
e nel merito chiedevano di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza del 06/03/2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza.
La domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata per quanto di ragione e merita, perciò, di essere accolta per le seguenti ragioni.
La scrivente ritiene di dove richiamare i precedenti pubblicati in altri Tribunali (in particolare presso il Tribunale di Torre Annunziata) e da questa stessa sezione del
Tribunale di Napoli emesse in fattispecie del tutto analoghe e similari (cfr. sentenza n.
2442/2022 pubblicata il 02/05/2022 emessa dal giudice Ciaramella nel procedimento RG
n. 16873/2021, e le recentissime sentenze n. 2313/2022 pubblicata il 26/04/2022 emessa dal giudice R. Manzon nell'ambito del procedimento avente RG n. 21212/2021, e la n.
3292/2022 pubblicata il 07/06/2022 emessa dal giudice Tomassi nell'ambito del procedimento avente NRG 383/2021) condividendo integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
Richiama, quindi, tali precedenti (in particolare la sentenza 3292/2022) anche ai sensi dell'art 118 disp att c.p.c. per la piena sovrapponibilità delle argomentazioni in diritto ed in fatto ivi svolte con quelle oggetto della presente disamina.
Si legge nella sentenza 3292/2022 (estensore giudice Tomassi):
“Va rilevato che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il pagina5 di 9 compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ".
Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio ”.
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato.
Il ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.
Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la pagina6 di 9 condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dalla parte ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente
“temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
Va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.20015/2018) secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
La tesi del , secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_4
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" .
pagina7 di 9 E' pacifico e documentato sulla base delle buste paga prodotte dalla parte ricorrente che il resistente non ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi – sopra CP_4
indicati - in cui la parte ricorrente ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
Pertanto il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente stessa alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti, per i periodi indicati in ricorso”.
La scrivente condivide integralmente le argomentazioni sopra riportate riguardante una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento.
Va, quindi, accertato il diritto di alla corresponsione della Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti (compenso accessorio in busta paga) – prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001- per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto con la conseguente condanna del al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_4
€418,32 per i periodi di supplenza breve oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma CP_1 appena indicata) – corrispondente a € 164 lordi al mese (per i periodi di supplenza sino al
28 febbraio 2018) e a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018), illegittimamente non corrisposto - derivanti dal riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, sopra dettagliatamente indicate.
Vanno, pertanto, condivisi i conteggi di cui al ricorso, redatti secondo corretti criteri contabili, non contestati e scevri da errori, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base alle tariffe professionali vigenti e al valore determinabile della causa, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente indicata in epigrafe alla corresponsione della retribuzione professionale docente dovuta per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati nella parte in fatto della presente motivazione;
pagina8 di 9 b) condanna conseguentemente il al pagamento in favore della Prof.ssa CP_4
della somma di €.418,32 derivante dal riconoscimento del suo diritto Parte_2
a percepire la Retribuzione Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicate in ricorso e richiamate in fatto - oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
c) Condanna per l'effetto il al Controparte_5 pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, spese liquidate in € 1.500,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 06/03/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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