TAR Roma, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 2110
TAR
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
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Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio di concorrenza

    Il decreto subordina l'organizzazione dei corsi e il rilascio dei brevetti alla presenza di tecnici abilitati dalla FIN, unico ente riconosciuto dal CONI per il salvamento. Questo crea una posizione di dipendenza funzionale per gli altri enti, senza una valutazione comparativa dei percorsi formativi alternativi e senza giustificazioni proporzionate.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di imparzialità

    L'amministrazione ha operato un'equiparazione meccanica tra ambito sportivo e professionale, senza considerare le specificità del salvamento come attività di pubblica sicurezza. La delega funzionale a un soggetto privato, senza controlli o alternative, viola il ruolo imparziale dell'amministrazione.

  • Accolto
    Difetto di proporzionalità e ragionevolezza

    L'amministrazione avrebbe potuto prevedere sistemi di accreditamento aperti, esami nazionali unici o riconoscimenti di titoli pregressi, anziché imporre un unico percorso tecnico-formativo legato all'ordinamento sportivo.

  • Accolto
    Disciplina transitoria inadeguata

    La disciplina transitoria non prevede percorsi agevolati di adattamento o riconoscimento di titoli pregressi, configurandosi come un mero differimento dell'effetto escludente.

  • Accolto
    Vincoli organizzativi e finanziari non proporzionati

    Le disposizioni relative ai requisiti territoriali, finanziari e assicurativi sono state annullate in quanto soglie fisse non correlate alla qualità o sicurezza del servizio, e non graduate in relazione all'attività concreta degli enti.

  • Accolto
    Requisito tecnico-professionale escludente

    La disposizione che subordina l'attività didattica alla disponibilità esclusiva di allenatori SNaQ è stata annullata per limitazione ingiustificata dell'accesso al sistema formativo.

  • Accolto
    Composizione delle commissioni d'esame restrittiva

    La disposizione che richiede un tecnico SNaQ nelle commissioni d'esame è stata annullata per rafforzare il vincolo di dipendenza da un unico operatore.

  • Accolto
    Rinnovo dei brevetti vincolato a qualifica SNaQ

    La disposizione che subordina la verifica per il rinnovo dei brevetti a un tecnico SNaQ è stata annullata per rendere permanente l'effetto escludente.

  • Accolto
    Connessione con il decreto impugnato

    Gli atti presupposti, coordinati e consequenziali, inclusi il decreto ministeriale 29.7.2016 n. 206, sono stati annullati in quanto viziati in via derivata o per effetto della pronuncia sul decreto principale.

  • Rigettato
    Legittimità della previsione di personale medico specializzato

    La previsione di personale medico specializzato è ritenuta giustificata dalla natura dell'attività e non è dimostrato un onere insostenibile per gli enti.

  • Rigettato
    Ragionevolezza del limite minimo di età di 18 anni

    La soglia dei 18 anni è considerata un criterio oggettivo idoneo a presidiare la maturità necessaria per svolgere un'attività delicata e rilevante per la sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Proporzionalità della durata minima dei percorsi formativi

    La determinazione del carico orario rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed è ritenuta proporzionata alla complessità delle competenze richieste.

  • Rigettato
    Invarianza finanziaria del regolamento

    La ricorrente non ha fornito elementi per dimostrare un onere aggiuntivo incompatibile con le risorse esistenti; la scelta di contenere la spesa rientra nella legittima valutazione programmatoria del bilancio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 2110
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2110
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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