Articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 301
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 settembre 1998
Art. 5. Rappresentanti degli Stati
partecipanti presso la OSCE 1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della OSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni della OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, godono in Italia dei seguenti privilegi e immunita':
a) immunita' da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
b) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;
c) esenzione, personale e per il coniuge, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
d) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rappresentanti italiani ne' ai soggetti che abbiano rappresentato l'Italia presso la OSCE.
3. Agli effetti del presente articolo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.
Entrata in vigore il 8 settembre 1998