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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1768/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10831/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009295942000 TASSA AUTOMOB. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1705/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di giustizia di primo grado di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250009295942000 per tassa auto 2019, deducendo, tra l'altro, la mancanza della notifica dell'avviso.
Si sono costituiti i resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto atteso che, effettivamente, non si rinviene rituale notifica degli atti presupposti, posto che dalla produzione della relata di notifica di posta privata non vi è prova tranquillizzante della completezza del procedimento.
La cartella va quindi annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10831/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009295942000 TASSA AUTOMOB. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1705/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di giustizia di primo grado di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250009295942000 per tassa auto 2019, deducendo, tra l'altro, la mancanza della notifica dell'avviso.
Si sono costituiti i resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto atteso che, effettivamente, non si rinviene rituale notifica degli atti presupposti, posto che dalla produzione della relata di notifica di posta privata non vi è prova tranquillizzante della completezza del procedimento.
La cartella va quindi annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.