Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 1
In tema di azione negatoria di servitù, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva, qualora il convenuto la contesti, la parte che agisce ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà nei confronti del convenuto.
Commentario • 1
- 1. La disciplina posta a tutela della privacy e diritto al copyrightPolicella E. Olimpia · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REINHART VOLGGER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GE LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, difeso dagli avvocati ANTONINO PAPA, NICOLA MODICA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 298/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 14/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE, per delega dell'Avvocato LUIGI MANZI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.12.1994 IS HE conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bolzano LU EI e, premesso che quest'ultimo aveva posto una conduttura d'acqua nella proprietà dell'esponente in Terlano approfittando degli scavi effettuati nel 1992 dal suddetto Comune, chiedeva accertarsi che tale tubatura era stata installata senza alcun titolo e condannarsi quindi il EI alla rimozione della medesima ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva in giudizio il convenuto ammettendo la posa della tubatura senza vantare alcun diritto di servitù, sostenendo peraltro la natura di strada consortile del fondo "de quo" e la presenza di una autorizzazione da parte del HE alla messa in opera della conduttura;
chiedeva inoltre in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca della suddetta autorizzazione, dichiarandosi disponibile alla rimozione della tubatura a spese del HE.
Con sentenza del 19.11.1997 il Pretore di Bolzano accoglieva le domande attrici e respingeva la domanda riconvenzionale. Proposto gravame avverso tale decisione da parte del EI, il Tribunale di Bolzano con sentenza del 14.4.1999 dichiarava il difetto di legittimazione processuale del HE e condannava quest'ultimo al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice d'appello, premesso che il Pretore di Bolzano aveva ritenuto che fosse emersa la prova della proprietà da parte del HE della particella 1947/2 dove era stata collocata la tubatura, rilevava che in realtà doveva giungersi alla conclusione opposta, considerato che dai documenti prodotti non risultava alcun estratto tavolare relativo alla menzionata particella con conseguente difetto di legittimazione processuale del HE rispetto alla domanda formulata;
invero, aggiungeva il Tribunale, l'azione negatoria presuppone la prova, da parte del soggetto che intenda avvalersene, della titolarità della proprietà o di altro diritto reale, che nel sistema tavolare si acquista esclusivamente con l'iscrizione nel libro fondiario.
Per la cassazione di tale sentenza il HE ha proposto un ricorso basato su due motivi;
resiste con controricorso il EI;
entrambe le parti hanno successivamente presentato delle memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando nullità della sentenza per violazione ed errata interpretazione dell'art. 2697 c.c., censura il convincimento del giudice di appello in ordine al ritenuto difetto di legittimazione processuale dell'esponente per non aver provato, mediante produzione di un estratto tavolare, di essere proprietario del fondo in relazione al quale aveva esperito l'azione negatoria;
in realtà tale statuizione non avrebbe considerato che il convenuto EI non solo non aveva mai contestato il diritto di proprietà dell'attore, ma lo aveva anzi implicitamente riconosciuto, avendo dedotto di aver avuto espressa autorizzazione da parte del HE alla posa del tubo dell'acqua di cui era stata chiesta la rimozione;
il giudice di appello non avrebbe quindi valutato ne' tale confessione ne' le altre prove (quali la documentazione prodotta ed una deposizione testimoniale) che dimostravano la titolarità del diritto di proprietà del fondo in questione in favore dell'attuale ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo nullità della sentenza per violazione e falsa interpretazione degli articoli 81 e 99 c.p.c., assume che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto il difetto di legittimazione processuale dell'esponente in relazione alla domanda proposta: invero, avendo rilevato che il HE non aveva fornito la prova di essere il proprietario del fondo in ordine al quale aveva esperito l'azione negatoria, il giudice di appello aveva evidenziato l'insussistenza della titolarità attiva del rapporto giuridico controverso che peraltro, attenendo al merito, non era rilevabile d'ufficio.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Occorre premettere che erroneamente il giudice di appello ha configurato come difetto di legittimazione processuale la mancata prova, da parte del HE, della proprietà dell'immobile in riferimento al quale aveva proposto l'azione negatoria. Invero tale questione, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, e dunque al merito della lite, attiene alla titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e come tale non è rilevabile d'ufficio (a differenza della "legitimatio ad causam", intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole), ma deve essere tempestivamente eccepita (vedi tra le più recenti decisioni in tal senso Cass.
3.7.1999 n. 6894; Cass. 10.1.2000 n. 176). Così corretta sul tale punto la motivazione della sentenza impugnata, deve peraltro aggiungersi che la decisione assunta è conforme al diritto, atteso che, come evidenziato nella parte narrativa della sentenza medesima, e contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il EI, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva eccepito anzitutto la natura di strada consortile del fondo per cui è causa, oltre ad aver dedotto la sussistenza di una esplicita autorizzazione da parte del HE alla presa della tubatura. In presenza di tale specifica deduzione in ordine alla appartenenza del suddetto fondo ad un consorzio e quindi di una contestazione della proprietà di esso da parte del HE, incombeva a quest'ultimo che agiva in "negatoria servitutis" provare la sua qualità di proprietario nei confronti del convenuto (Cass. 16.1.1996 n. 301; Cass. 29.5.1998 n. 5299); ed a tal riguardo deve osservarsi che non è stata censurata in questa sede la statuizione del giudice di appello secondo cui nel sistema tavolare la titolarità della proprietà o di un altro diritto reale si acquista esclusivamente con l'iscrizione nel libro fondario (salve le ipotesi di acquisto per usucapione o "mortis causa").
È pur vero che nel giudizio di appello il EI non sembra aver insistito su tale contestazione specifica in ordine alla proprietà del fondo da parte del HE;
e tuttavia l'eventuale vizio di extrapetizione della sentenza impugnata per aver tenuto conto di una eccezione non riproposta, almeno espressamente, nel giudizio di secondo grado, non essendo stato denunciato in questa sede (laddove il ricorrente, come si è esposto, censura sotto diverso profilo la sentenza impugnata per aver trascurato la mancata contestazione da parte del EI del diritto di proprietà del HE in ordine al fondo "de quo", contestazione che invece nel giudizio di primo grado è stata formulata, secondo quanto più sopra chiarito), non è rilevabile d'ufficio conformemente all'orientamento in proposito più volte espresso da questa Corte (Cass.
4.1.2000 n. 21; Cass. 11.4.2000 n. 4592). Il ricorso deve quindi essere rigettato;
ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 31 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2002