Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3507
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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La parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice del merito sia incorso in un errore di diritto o in un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale, risultante dai documenti che la riproducono, non può limitarsi a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate od erroneamente applicate, ne' ad enunziare apoditticamente quello che ritiene essere il "nomen iuris" della fattispecie, ma deve specificare le ragioni di diritto così del denunziato errore del giudice, come della contrapposta tesi sostenuta, ed, in particolare, denunziare e dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica; diversamente, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la prospettazione di una difforme interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso, e sono, pertanto, inammissibili in sede di legittimità.

Il ricorso per cassazione notificato alle parti personalmente invece che presso il procuratore domiciliatario delle stesse nel giudizio di appello è ammissibile ove risulti provato che detto procuratore si sia, " medio tempore ", trasferito in altro distretto di Corte d'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3507
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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