Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 2
La parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice del merito sia incorso in un errore di diritto o in un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale, risultante dai documenti che la riproducono, non può limitarsi a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate od erroneamente applicate, ne' ad enunziare apoditticamente quello che ritiene essere il "nomen iuris" della fattispecie, ma deve specificare le ragioni di diritto così del denunziato errore del giudice, come della contrapposta tesi sostenuta, ed, in particolare, denunziare e dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica; diversamente, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la prospettazione di una difforme interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso, e sono, pertanto, inammissibili in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione notificato alle parti personalmente invece che presso il procuratore domiciliatario delle stesse nel giudizio di appello è ammissibile ove risulti provato che detto procuratore si sia, " medio tempore ", trasferito in altro distretto di Corte d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN GU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO PIRELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER EN, ON RM, ET IL, ON IV FO, IN NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1352/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 12/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato ID ROMANELLI, per delega dell'Avv. E. Romanelli, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e alle ore 12,10 deposita note di udienza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nel merito, l'accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri due.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 17.05.85, ID AV - premesso che era titolare di una servitù perpetua su porzione di terreno posta fra il fondo proprio ed altro appartenente ad EL LV;
che costei pretendeva di far passare i propri automezzi su detta porzione di terreno, della quale egli soltanto era beneficiario;
che la stessa, all'uopo, aveva aperto un accesso nel muro di cinta pur essendo titolare d'una servitù di passo su altro fondo, onde non poteva passare sulla porzione in oggetto, nonché, impegnatasi ad abolire la servitù illegittimamente esercitata, non aveva rispettato l'impegno assunto - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano EL LV, chiedendone, previa declaratoria dell'illegittimità dell'apertura, la condanna al ripristino dello stato dei luoghi e l'inibizione al passaggio sulla striscia di terreno de qua.
Costituendosi, la convenuta contestava la domanda, peraltro eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore per non essere questi proprietario della porzione di terreno in discussione ma solo beneficiario di servitù sulla stessa. Con sentenza 19.03.90, il Tribunale di Milano respingeva le domande dell'attore.
Avverso la sentenza il AV proponeva appello insistendo nelle domande proposte in primo grado;
la convenuta insisteva, a sua volta, preliminarmente, nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante e, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame;
nel procedimento di appello intervenivano volontariamente RM RO, LI LI, IV RO e NA IN, i quali concludevano chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'appellata e, comunque, rigettarsi l'appello nel merito.
Con sentenza 12.05.95, la Corte d'Appello di Milano - rilevato che la tesi del AV, per cui sulla striscia di terreno predetta non sussisterebbe alcun diritto di servitù in favore della LV, costituiva espressione d'una negatoria servitutis alla quale l'appellante, in quanto non proprietario, non era legittimato;
che le lettere citate dal AV, contenendo dichiarazioni di non voler esercitare detta servitù, avrebbero avuto valore di rinunzia, fonte di obblighi per la LV stessa, solo ove indirizzate al proprietario del fondo servente, diretto beneficiario della rinunzia medesima, e comunque non provavano l'esistenza di una transazione, non risultando il requisito delle reciproche concessioni, necessario per la configurabilità dell'istituto, onde nessun diritto in favore dell'appellante poteva discenderne;
che nessuna prova il AV aveva offerto della pretesa limitazione all'esercizio del suo diritto per l'attività della LV;
che l'intervento dei RO, della LI e della IN, acquirenti dalla LV, era legittimo ex art. 111 CPC, ma la domanda degli stessi, intesa alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'appellata, andava respinta in base alla stessa norma - confermava la sentenza impugnata condannando l'appellante alle spese in favore della sola appellata.
Avverso tale sentenza il AV proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi;
gli intimati non si costituivano;
il ricorrente depositava note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente rilevare che il ricorso, sebbene notificato alle parti personalmente invece che presso il procuratore domiciliatario delle stesse nel giudizio d'appello è, tuttavia, da ritenere ammissibile, in quanto risulta provato che il detto procuratore si era, medio tempore, trasferito in altro Distretto di Corte d'Appello, precisamente da Milano a Diamante (CS). Come si è accennato in parte espositiva, la Corte di merito ha ravvisato nella domanda originariamente proposta dall'odierno ricorrente tre distinte azioni - una negatoria servitutis, una inadimpleti contractus ed una damni - che ha respinte, rispettivamente, per difetto di legittimazione attiva le prime due e per difetto di prova la terza.
Con il primo motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 CPC e 360 n. 3 CPC - si duole che la Corte di merito non l'abbia ritenuto legittimato "a negare una servitù di passo della LV" non ostante una prima causa inter partes fosse stata conciliata in virtù dell'impegno della LV a chiudere la porta d'accesso alla striscia di terreno in discussione, impegno assunto con lettera 17.10.84 cui la stessa LV aveva fatto seguire una comunicazione d'avvenuta esecuzione con lettera 8.2.85.
Il motivo, più che infondato, appare inammissibile. In esso, infatti, non si rinviene alcuna censura ne' in ordine alla qualificazione del primo capo di domanda come actio negatoria servitutis operata dal giudice di merito, ne' in ordine alla consequenziale pronunzia di esclusione della legittimazione attiva cui il giudice è pervenuto in considerazione del fatto che l'istante non risultava proprietario della striscia di terreno sulla quale la servitù sarebbe stata esercitata.
Il che rappresenta una palese inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia censurato e l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione della citata norma, il motivo nel quale non venga precisato in qual modo, per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito, all'uopo non essendo all'evidenza sufficiente il solo richiamo, in limine, della norma che s'assume violata ed un'affermazione apodittica o generica non segiuta da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronunzia stessa. Tanto meno rileva, ai fini dell'ottemperanza alla disposizione in argomento, la deduzione, come nella specie, di circostanze del tutto estranee alle questioni giuridiche sviluppate e decise nel capo di sentenza censurato con il motivo.
Le lettere cui fa riferimento il ricorrente, in vero, pongono questioni che non hanno attinenza alla legittimazione ad agire in negatoria servitutis e rilevano, se mai, nella trattazione del secondo motivo, con il quale il ricorrente - denunziando violazione degli artt.1173 e 1175 CC nonché 360 n.3 CPC - si duole (e meraviglia) che la Corte di merito abbia ravvisato nei due documenti de quibus una rinunzia ed una transazione laddove, preso atto della sussistenza dell'obbligazione assunta e non disconosciuta dalla controparte, "avrebbe dovuto trarre le conseguenze più logiche e naturali" in ordine a quell' "obbligazione da fatto illecito" che la controparte s'era assunta quando l'aveva capito che aveva fatto una cosa illegittima e per evitare peggiori conseguenze si era impegnata ad abolire l'abuso".
Anche il motivo in esame, tuttavia, è inficiato da vizio analogo a quello del precedente.
La Corte di merito, infatti, dandone motivazione logica e sufficiente, ha interpretato le due lettere in questione ravvisandovi una rinunzia della LV alla pretesa d'esercitare la sevitù di passaggio, quindi una manifestazione di volontà negoziale invocabile dal solo proprietario del fondo preteso servente, ed escludendo che da esse risultassero gli estremi d'una transazione, quindi la sussistenza di pretese per tale titolo azionabili da parte del AV;
ne ha concluso che quest'ultimo non aveva legittimazione alcuna per chiedere l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla LV con le lettere stesse.
Ora, la parte, quando con l'impugnazione per cassazione sostenga che il giudice del merito sia incorso in un errore di diritto od in un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale, risultante dai documenti che la riproducono, non può limitarsi a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate od erroneamente applicate ne' ad enunziare apoditticamente quello che ritiene essere il diverso nomen iuris della fattispecie, ma deve specificare le ragioni di diritto così del denunziato errore del giudice come della contrapposta tesi sostenuta ed, in particolare, denunziare e dimostrare la violazione di specifiche norme d'ermeneutica contrattuale;
diversamente, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la prospettazione d'una difforme interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso e sono, pertanto, inammissibili in sede di legittimità.
Il motivo in esame è, per contro, del tutto generico e, mentre non sviluppa alcuna censura in diritto all'interpretazione della manifestazione di volontà contenuta nelle lettere fornita dalla Corte di merito, deduce apoditticamente l'esistenza d'un' obbligazione "da fatto illecito" mai accertato e, comunque, estraneo alla pretesa fatta valere, quella d'adempimento ad un'obbligazione di natura negoziale basata sull'allegazione dei documenti de quibus. Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 187, 188, 189, 360 n. 3 CPC - si duole che la Corte di merito abbia ritenuto non esservi prove e neppure richieste di prove in ordine all'actio damni non ostante fosse stata richiesta in conclusioni prova per interpello e testi sul fatto che la controparte non aveva mai esercitato il passaggio e che, ove l'avesse esercitato, avrebbe intralciato quello esercitato da esso deducente.
Il motivo è infondato.
In vero, la prova, richiesta in sede di conclusioni in appello, a parte l'irrilevanza della sua prima proposizione (il non avere la LV mai esercitato prima il passaggio) ai fini della domanda cui inerisce, in difformità dal disposto dell'art. 244 CPC risulta dedotta in maniera aspecifica, senza l'indicazione dei nomi dei testi da escutere ne' la riserva d'indicazione successiva, senza l'esplicitazione del titolo di legittimazione di ciascun teste a deporre sulla circostanza, senza un'adeguata precisazione della situazione di fatto sulla quale il comportamento denunziato sarebbe venuto ad incidere e sulle modalità e l'entità dell'effetto dannoso di esso, in definitiva senza la deduzione di quegli elementi il cui esame avrebbe posto il giudice in grado di valutare la rilevanza del mezzo ai fini della decisione.
Deduzione generica, dunque, correttamente disattesa per implicito dal giudice del merito, così come generica risulta la formulazione del motivo in discussione che, limitato alla riproduzione della sintetica richiesta formulata con le conclusioni d'appello ed alla doglianza della mancata ammissione del mezzo, non pone questa Corte, così come già il detto giudice, in condizione d'esercitare il controllo di decisività dei fatti da provare. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 CPC - si duole che la Corte di merito non abbia preso in considerazione l'atto notar IN e la documentazione anche cartografica prodotti dai quali "risultava che la servitù era a favore dei transiti agricoli e pedonali essendo la zona tutta asservita alla produzione agricola" onde "la LV che agricoltore non era e forse voleva far passare gli automezzi non aveva diritto ex natura per ciò".
Il motivo è infondato.
Una volta esclusa la legittimazione attiva del AV, in quanto non proprietario del fondo servente, a contrastare l'esercizio della servitù di passaggio da parte della LV, la circostanza de qua era, evidentemente, irrilevante e non meritava trattazione. Nè rileva in questa sede altra sentenza della stessa Corte d'Appello di Milano che, secondo il ricorrente, quella circostanza avrebbe accertato, non solo perché non acquisita agli atti ma anche perché, comunque, il considerato difetto di legittimazione a contrastare l'utilizzazione della striscia di terreno de qua da parte di terzi osterebbe, comunque, alla sua rilevanza nel presente giudizio.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Non v'è luogo a pronunzia sulle spese non essendosi costituiti gli intimati.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999