Sentenza 20 aprile 2003
Massime • 1
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, anche il profitto derivato al corruttore dall'accordo corruttivo è assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, n.1 cod.pen., il cui ambito di applicazione risulta allargato dall'art. 322 ter cod.pen., assumendo tra l'altro l'entità del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2003, n. 21941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21941 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori
Dott. Luigi Sansone Presidente
Dott. Francesco Romano Consigliere
Dott. Luciano Deriu "
Dott. Adolfo Di Virginio "
Dott. Francesco Ippolito "
ha pronunciata la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
avverso ordinanza dello stesso Tribunale in data 7.11.2002, con la quale veniva annullato decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di:
ET DO;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
O S S E R V A
Ricorre il p.m. avverso ordinanza del Tribunale di Milano in data 7.11.2002, con la quale veniva annullato, in sede di riesame, decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di TT DO. Il sequestro aveva ad oggetto la somma di euro 2.000,00 costituente profitto del reato di cui agli artt. 110-321 c.p. ascritto allo stesso TT ed a AI SE. Secondo il Tribunale, la somma sequestrata doveva considerarsi prezzo e non profitto del reato di corruzione, essendo stata versata a due pubblici ufficiali per indurli a compiere atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e non era pertanto soggetta a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 322 ter c.p. Deduce il p.m. ricorrente erronea applicazione di quest'ultima norma, poiché tanto la richiesta di sequestro quanto il decreto del g.i.p. si riferivano al profitto del reato di cui all'art. 321 c.p., quantificato (nella temporanea impossibilità di una stima precisa) secondo il criterio minimale di cui all'ultima parte del secondo compia dell'art. 322 ter, e cioè in misura non inferiore al compenso illecito erogato al pubblico ufficiale.
Il ricorso è fondato.
Ha ritenuto il Tribunale che la somma sottoposta a sequestro dovesse essere qualificata come prezzo del reato e non fosse quindi soggetta a confisca obbligatoria, prevista dalla legge soltanto con riferimento ai reati di cui agli artt. 314-320 c.p. Tale assunto non può essere condiviso. La richiesta di sequestro si riferiva infatti non già alle somme erogate ai pubblici ufficiali corrotti, queste sì qualificabili come prezzo del reato, ma al profitto derivato ai corruttori;
e cioè all'utilità che questi ultimi hanno tratto dall'accordo corruttivo. Non essendo tale utilità esattamente quantificabile allo stato, si è fatto ricorso al criterio sussidiario di cui sopra, determinando il profitto in una somma di danaro pari a quella corrisposta ai pubblici ufficiali corrotti. Il Tribunale sembra essere, stato indotto in errore da questa coincidenza, avendo argomentato come se l'oggetto del sequestro fosse costituito dalle somme versate dai corruttori, laddove l'importo di tali somme è stato preso in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione del profitto, che la legge presume in ogni caso non inferiore al prezzo pagato per la corruzione. La stessa ordinanza riconosce, d'altronde, che l'art.322 ter c.p. ha esteso l'ambito delle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240 cpv. n. 1 c.p.; mentre all'interpretazione adottata conseguirebbe semmai la restrizione di tale ambito, non operando più l'obbligatorietà della confisca già prevista da quest'ultima norma nel caso del corruttore. Vero è invece che le somme di danaro e le altre utilità erogate dal corruttore non possono essere sottoposte a sequestro nei confronti di quest'ultimo, in vista della possibile confisca, in quanto già uscite dalla sua sfera patrimoniale ed entrata in quella del corrotto;
ma è anche vero che l'art. 322 ter c.p. ha esteso l'obbligatorietà della confisca al profitto del corruttore, assumendo nel contempo l'entità del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione. Corretto, pertanto, si deve ritenere sotto questo profilo il decreto di sequestro.
Ciò posto, deve essere annullata l'ordinanza in esame;
e gli atti vanno trasmessi, per nuova valutazione che tenga conto del principio enunciato in questa sede, al giudice competente.
P. Q. M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MAGGIO 2003.