Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2661
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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Massime2

L'obbligatorietà della integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunziata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto litisconsortile necessario. Tuttavia, tale obbligo sorge solo allorché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. Ne consegue che, nella ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, che si verifica quando le contrapposte domande, potenzialmente suscettibili di dar luogo a separati procedimenti, siano state trattate congiuntamente in quanto proponevano identiche questioni, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e la sentenza con la quale esse vengono definite, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite; queste, pertanto, conservano la propria autonomia anche in sede di impugnazione, sicché le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale non possono produrre effetti preclusivi e limitativi sul giudizio in corso, e l'impugnazione tempestivamente proposta da alcune parti non coinvolge la posizione delle altre non impugnanti.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Il carattere della straordinarietà è di natura obiettiva,qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, la intensità, eccetera, suscettibili di misurazione, quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di ordine statistico, mentre il carattere della imprevedibilità ha una radice soggettiva, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. L'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.

Commentari4

  • 1La conservazione dell’equilibrio contrattuale
    Roberto Landi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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  • 2Eccessiva onerosità sopravvenuta
    https://www.brocardi.it/

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  • 3Presupposizione, causa, differenze, motivi, differenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007

  • 4Le convenzioni fra p.a. e privato sono di competenza del Giudice amministrativoAccesso limitato
    Alessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2661
Data del deposito : 23 febbraio 2001

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