Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2001, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
ce 61906 A 1 5 096 /01 5 ' A I T . R S I R A F G . T E D U R REPUBBLICA ITALIANA R. G. N. 20187/98 L A B E I . A D CRON, 1985 B D R I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A T S A T E N I T E 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S N 3 Rep. I E 1 E A S T . E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- A N M Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 05/10/2000 - Presidente - Mario DELLI PRISCOLI DI CASSAZIONE - Consigliere - Enrico PAPA CIVILE Mario CICALA -> SUPREMA E N CORTE Giuseppe FALCONE PIO CAM . 6/906 rel Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente N SENTENZA Oggetto: Tributi diretti. IRPEF Indennizzo sul ricorso n. 20187/98 R.G. proposto da differenza canone affitto. Natura reddituale. URBANO ROBERTO, res.te in Verona, Lungadige Cangrande, 6 Tassabilità. rappresentato e difeso dall'Avv. prof. Gaspare Falsitta e dall'Avv. Silvia : ansieri, ed elett.te domiciliato in Roma, Via Sardegna n. 40, presso l'Avv. Rita Gradara,
- Ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE FINÄNZIARIA DELLO STATO, in persona del ho.. Ministro pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ope legis in Roma Via dei Portoghesi, 12 Resistente-Controricorrente per la Cassazione della sentenza n. 49/27/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Sez. 27 del 01/07-14/10/1997. 1 3 1 6 1 L udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. Pansieri;
udito per l'Amministrazione l'Avv. Guida dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Mestre, con atto notificato il 14/12/92, accertava, nei confronti del sig. RO NO e con riferimento all'IRPEF per l'anno 1984, un maggior reddito di L. 5.178.000, pari alla somma, al detto contribuente corrisposta dal suo datore di lavoro Banca Commerciale Italiana a titolo di contributo per differenza canone di affitto, per le maggiori spese di locazione sopportate a seguito del trasferimento in altra sede di lavoro. Con lo stesso atto veniva liquidata la maggiore imposta di L.
2.208.000 e le sanzioni per la omessa dichiarazione in L.
4.416.000. L'avviso di accertamento veniva impugnato dal contribuente e la Commissione Tributaria di Primo Grado di Venezia, con decisione n. 388/05/94, accoglieva il ricorso, nella considerazione della natura risarcitoria dell'erogazione e, quindi, della relativa intassabilità. L'Ufficio interponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata, affermava la natura compensativa della somma erogata, accoglieva le domande dell'Amministrazione e riformava la decisione impugnata. 2 Il Signor RO NO, con ricorso notificato il 19/11/98, ha chiesto la Cassazione della decisione d'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del DPR 29/09/73 n. 597 e degli artt. 6, 46 e 48 del T.U. 22/12/86 n. 917, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C.- In via gradata con riferimento all'art. 53 comma 1° Costituzione, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 comma I° DPR n. 597/73, ove interpretato nel senso di includere nel novero dei redditi di lavoro dipendente anche quei rimborsi spese che costituiscono una mera reintegrazione patrimoniale, nonché in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della medesima norma sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo nonché per incongruenza e irragionevolezza della disposizione in essa racchiusa, ove interpretata nel senso di includere nel novero dei redditi di lavoro dipendente somme, quali quelle in questione, a contenuto prettamente risarcitorio. Con riferimento alle irrogate sanzioni ne ha sostenuto la relativa then inapplicabilità alla fattispecie sia per obiettiva incertezza, ai sensi dell'art. 8 del D. Legs. n. 546/92 e dell'art. 6, comma 2° D. Legs. n. 472/97, sia perché, in ipotesi, era configurabile non certo una omessa dichiarazione bensì, dal momento che era stato presentato il mod. 101, una dichiarazione infedele, sia, infine, perché dovrebbero, comunque, trovare applicazione le più favorevoli disposizioni sanzionatorie di cui al D. Legs. 472/97. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso, notificato il 23/12/98, rilevando l'infondatezza dell'impugnazione. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure mosse dal ricorrente all'impugnata decisione sono prive di fondamento. Questa Corte, infatti, in merito alla questione dell'assoggettamento ad IRPEF dell'indennità di alloggio, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione che il dipendente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, ritiene di dover prestare adesione e di confermare un indirizzo, ormai consolidato (Sentenze: n. 2212 del 28/02/2000; n. 2604 dell'08/03/2000; n. 2611 dell'08/03/2000; n. 3330 del 21/03/2000), affermando la tassabilità di detti emolumenti, per l'intero ammontare, ove ricadenti in periodi d'imposta anteriori al 1998. Al riguardo si osserva: ➤ "che il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48 primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o thew liberalità; - che detto reddito include, dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata in funzione compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e dalle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
➤ che tale ampia definizione abbraccia i sussidi e le indennità, con cui il datore di lavoro assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa;
➤ che in questa logica si inseriscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alle previsioni del primo comma, e, in particolare, il terzo comma, quando, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese vive richieste dalla trasferta medesima, e così conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
➤ che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (primo comma), e poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile;
➤ che i criteri medesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986, introdotta, con effetto dall'1 gennaio 1998, dall'art. 3 del D. Legs. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come SAZIONE reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata in 5 relazione al rapporto di lavoro, usandosi espressione equivalente a quella di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina dalle eccezioni, si contempla, per la prima volta, l'indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della non tassabilità di una misura percentuale predeterminata (settimo comma); ➤ che la diversità di natura e di presupposto delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nei contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettate per le seconde;
➤ che, per i versamenti in discorso, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per assicurarsi la sistemazione abitativa presso la sede della propria attività o per fronteggiare altri bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di ASSA lavoro". I A E N O Z Che, d'altronde, a quest'ultimo riguardo è stato pure precisato (Cass. n. 948 del 05/02/96) che la dipendenza dal rapporto di lavoro che costituisce 6 il presupposto per l'applicazione dell'art. 48 DPR n. 917/86, deve escludersi solo nel caso in cui il rapporto stesso sia mera occasione per la corresponsione di somme, che trovano il loro titolo in una causa del tutto autonoma, e non mai, laddove, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità tra percezione dell'indennità e prestazione di lavoro, purtuttavia, una dipendenza dal rapporto di lavoro certamente sussista trovando causa nelle vicende relative allo svolgimento del rapporto di lavoro e giustificazione nell'esigenza aziendale che le prestazioni del lavoratore siano rese secondo confacenti modalità di tempo e di luogo. Le argomentazioni che precedono rendono irrilevante la censura di incostituzionalità delle norme applicate. Nel momento in cui, infatti, l'erogazione di che trattasi non costituisce "mera reintegrazione patrimoniale" ma si configura quale incentivo economico e come tale rientra tra i compensi percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, è conseguenziale che le questioni sollevate non rivestano più importanza agli effetti della decisione della controversia. Peraltro nessuna disparità di trattamento sarebbe, comunque, ipotizzabile tra lavoratori subordinati ed autonomi non solo per l'effetto del carattere reddituale dell'emolumento ma, pure, per l'insussistenza proprio del presupposto del diverso trattamento, dal momento che, neppure al lavoratore autonomo è consentito dedurre dall'imponibile il canone di locazione della propria abitazione. L'ulteriore doglianza concernente l'eccezione d'inapplicabilità delle sanzioni è inammissibile perché, avanzata con il ricorso introduttivo, non è stata richiamata in sede di appello, nella quale l'NO è ritualmente 7 intervenuto. Non può, infine, essere presa in esame in questa sede la richiesta di applicazione delle più favorevoli disposizioni sanzionatorie di cui al sopravvenuto Decr. Leg.vo n. 472/1997; sarà l'Amministrazione a verificare la sussistenza dei relativi presupposti e ad adottare i conseguenti provvedimenti nell'ambito dei poteri di competenza. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 05/10/2000. Il Presidente Dott. Mario Delli Priscoli -Exfensore unli Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA -6 APR. 2001 Osvaldo Ascanio CASSALO Oggi. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Z 1 I O E N N IO 6 8 Z 9 1 A 5 / IA R /4 . T N R 6 IS 2 - A G . B T .R E . R U .P L IB L D A A L D R . E B T D E A I T T S N N 1 IA E E 3 S S 1 E I R . A E N T A M