Sentenza 19 novembre 2010
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 è configurabile anche nel caso in cui l'omessa comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali riguardi l'acquisto di un immobile previa erogazione di un mutuo di importo pari (con stipulazione dei relativi atti pubblici), poiché trattasi di attività negoziale che incide, se non sull'entità, certamente sulla composizione del patrimonio dell'interessato.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2010, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/11/2010
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1704
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI SE - Consigliere - N. 28393/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SE, n. a Bari il 12.11.1976;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 10 giugno 2010, di rigetto dell'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Bari, in data 5 maggio 2010;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 10 giugno 2010, rigettava l'istanza di riesame, presentata da DI SE, del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari il 5 maggio 2010, avente ad oggetto un immobile. Il DI sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non aveva provveduto a comunicare al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ai sensi della L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30, l'acquisto di un immobile del valore dichiarato di Euro 82.100, del valore effettivo di Euro 125.000, con la stipula di un mutuo bancario per la somma di Euro 150.000. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale, in quanto la variazione nell'entità del patrimonio alla quale la legge collega l'obbligo di comunicazione si riferirebbe ad incrementi patrimoniali reali e tale non sarebbe l'acquisto di un immobile pagato con l'intera somma devoluta dall'istituto bancario a seguito di concessione di mutuo. Il ricorrente, inoltre rileva che nel provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione non era indicato il suddetto obbligo di comunicazione e che, trattandosi di reato doloso, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettiva e consapevole volontà del DI di omettere la prescritta comunicazione, anche in considerazione della circostanza che la variazione patrimoniale era avvenuta con atti pubblici.
Infine, il ricorrente non ritiene condivisibile la tesi del Tribunale, secondo la quale l'acquisto di un bene immobile non potrebbe essere considerato diretto al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, circostanza che escluderebbe l'obbligo di comunicazione, in quanto la prima casa è destinata quotidianamente come abitazione della famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. La omessa comunicazione alla polizia tributaria di un mutuo alla cui concessione corrisponda l'assunzione di un debito per la persona sottoposta a misura di prevenzione integra il reato contestato, poiché incide, se non sull'entità, certamente sulla composizione del patrimonio, ed è perciò soggetto al predetto obbligo di comunicazione alla polizia tributaria. Il reato è configurabile anche nel caso in cui l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia Tributaria ne' ad opera del pubblico ufficiale rogante ne' di altri, a nulla rilevando che la Polizia Tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati (Sez. I, 25 ottobre 2006, n. 37408, Cesaro, rv. 235142; Sez. 5^, 18 aprile 2008, n. 36595, Ferro, rv. 241951). Ciò è sufficiente per affermare la legittimità del sequestro preventivo, che non richiede l'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale. D'altro canto, un immobile sebbene destinato ad abitazione non può considerarsi "bene destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani", poiché il riferimento ai "bisogni quotidiani" riguarda quei beni materiali di utilizzazione quotidiana che sono destinati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della persona e che, in quanto tali, il legislatore ha considerato indifferenti ai fini dell'obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria imposto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011