Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 2
Integra il reato di violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto a carico dei condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso e dei soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, in quanto indiziati d'appartenenza ad associazioni mafiose, l'omessa comunicazione dell'acquisto della quota di un immobile, anche se destinato ad abitazione.
Non può essere disposta la confisca "ex lege" n. 646 del 1982, e quindi il sequestro preventivo, della somma di denaro corrispondente alla quota di aumento di capitale di una società, di cui il condannato o il prevenuto è socio, in quanto confisca e sequestro possono essere disposti soltanto in riguardo ai beni acquistati a qualsiasi titolo e al corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2009, n. 16032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16032 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/02/2009
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - N. 383
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17279/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NT, nato a [...] il [...];
contro la sentenza l'ordinanza dell'8 aprile 2008 emessa dal Tribunale di Ancona;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza in relazione al sequestro della somma di Euro 70.000,00 e il rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di NT NO, indagato per il reato di cui la L. n. 646 del 1982, art. 31, ha annullato il sequestro preventivo emesso dal G.I.P.
in data 20 marzo 2008, limitatamente alla somma di Euro 20.000,00, di cui ha disposto la restituzione, confermando nel resto il provvedimento cautelare reale.
Il sequestro preventivo era stato disposto in funzione della confisca prevista dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 31, comma 2, relativamente ai beni di cui NT NO, condannato con sentenza irrevocabile per reati concernenti associazioni di stampo mafioso, non aveva comunicato la variazione rispetto al proprio patrimonio, in violazione dell'art. 30 legge cit.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro nella parte avente ad oggetto sia la quota pari al 50% di un immobile acquistato dall'indagato, sia l'importo di Euro 70.000,00 corrispondente alla quota sottoscritta dall'indagato per l'aumento di capitale della Oris s.p.a., mentre, come si è già detto, ha restituito la somma di Euro 20.000,00 corrispondente al prezzo della vendita della quota della Surimar s.r.l., in quanto la somma non risultava ancora incassata essendo stata pagata con titoli cambiari.
2. - Contro l'ordinanza del Tribunale NT NO ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della L. n. 646 del 1982, art. 31 e dell'art. 240 c.p.. Secondo il ricorrente la quota pari ad Euro 70.000,00 non poteva essere sequestrata ai fini della confisca ex art. 31 legge cit., dal momento che l'aumento di capitale non implica alcun acquisto di beni, ma solo un mero conferimento, nel caso di specie imposto dalla legge a seguito della intervenuta trasformazione societaria. Il capitale sociale - a detta del ricorrente - non costituisce un bene che incrementa il patrimonio personale del socio, ma un'entità numerica che esprime l'ammontare dei conferimenti e che entra a far parte del patrimonio sociale. Peraltro, si esclude la confiscabilità della quota anche in forza della previsione dell'art. 240 c.p., trattandosi di bene appartenente alla società, cioè ad un soggetto estraneo al reato.
Con un distinto motivo NT NO contesta anche il sequestro della porzione immobiliare, sostenendo che si tratti di un bene destinato alle esigenze abitative sue e della propria famiglia e in quanto tale ricompreso nella clausola di cui la L. n. 646 del 1982, art. 30, che esclude dall'obbligo di comunicazione "i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".
In data 5 febbraio 2009 il difensore dell'indagato ha presentato nuovi motivi, deducendo l'erronea applicazione della L. n. 646 del 1992, artt. 30 e 31 sotto il profilo della mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - È infondato il motivo con cui si contesta l'ordinanza impugnata per avere confermato il sequestro relativo alla porzione immobiliare. Appare corretta la motivazione fornita dai giudici del riesame, che hanno messo in evidenza come al bene in questione non possa applicarsi la disposizione contenuta nella L. n. 646 del 1982, art.30, comma 1, ultima parte, in quanto si riferisce esclusivamente a
"beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani", tra i quali non rientra la quota di proprietà di un immobile, sebbene destinato ad abitazione. Il riferimento ai "bisogni quotidiani" porta all'identificazione di quei beni materiali destinati ad assicurare il soddisfacimento giornaliero delle esigenze primarie di vita della persona e che, in quanto tali, non sono oggetto dell'obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria imposto dall'art. 30 cit. In sostanza, per questa categoria di beni ad utilizzazione quotidiana il legislatore ha giustamente manifestato la sua indifferenza ai fini dell'obbligo di comunicazione. Il reato di cui all'art. 31 della legge cit., consistente nella violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto a carico dei condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso e dei soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è posto a tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite (Sez. 1^, 22 novembre 2001, n. 45798, Messina). Pertanto, l'omessa comunicazione dell'acquisto di una quota di un immobile è indubbiamente idonea a frustrare le esigenze di conoscenza poste dalla norma incriminatrice, restando del tutto indifferente e priva di ogni rilievo la circostanza che l'immobile sia destinato ad abitazione.
4. - Inammissibile è il motivo introdotto con la memoria difensiva, con cui si tenta di dimostrare la mancanza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato. Infatti, esso è stato tardivamente proposto, in quanto la memoria risulta depositata il 5 febbraio 2009, quindi senza rispettare il termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 c.p.p., applicabile anche per la discussione dei ricorsi in pubblica udienza.
In ogni caso, si osserva che in tema di applicazione di misure cautelari reali e in sede di riesame del provvedimento cautelare adottato, nonché nel corso del sindacato di legittimità devoluto alla Corte di Cassazione, non vi è materia per una indagine completa e approfondita sulla esistenza degli indizi di colpevolezza, dal momento che la verifica della legittimità del provvedimento si esaurisce nell'ambito dell'accertamento, incidentale e provvisorio, dell'esistenza di un rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto manifestatosi e la fattispecie normativa nella quale esso può essere inquadrato, senza pertanto riguardare l'elemento psicologico del reato e la ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta attribuita dall'accusa alla persona indagata si sarebbe dovuta definitivamente manifestare. 5. - Deve invece essere accolto il motivo con cui si censura il provvedimento impugnato che ha confermato la legittimità del sequestro della parte del capitale sociale della Oris s.p.a. corrispondente al conferimento di Euro 70.000,00 da parte di NO NT.
La L. n. 646 del 1982, art. 31, comma 2 prevede la confisca dei beni "a qualunque titolo acquistati", nonché del "corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati": il sequestro in questione, funzionale alla confisca prevista dalla disposizione appena citata, non ha riguardato ne' un bene acquistato, ne' il corrispettivo di un'alienazione, bensì il valore di un conferimento, attuato nelle forme di un aumento del capitale sociale che, come ha rilevato il ricorrente, non rappresenta un incremento del patrimonio personale del socio e, quindi, di NT NO, restando vincolata stabilmente alle attività della società. Del resto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 30 cit. è riferito alle variazioni dell'entità e della composizione del patrimonio dei soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero sottoposti ad una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni maliose e non può estendersi a soggetti terzi, del tutto estranei al reato.
Nella specie, il sequestro per un valore di Euro 70.000,00 ha colpito direttamente la società Oris s.p.a., estranea al reato che ha giustificato la misura cautelare reale, sottraendole illegittimamente la quota di aumento del capitale sociale sottoscritta dal NO. 6. - In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al sequestro dell'importo di Euro 70.000,00, corrisponde alla somma versata dal NO per la sottoscrizione delle quote di aumento del capitale sociale della Oris s.p.a., importo che deve essere restituito all'avente diritto. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della somma di Euro 70.000,00, di cui dispone la restituzione all'avente diritto, e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009