Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2009, n. 16032
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Sentenza 17 febbraio 2009

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Integra il reato di violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto a carico dei condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso e dei soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, in quanto indiziati d'appartenenza ad associazioni mafiose, l'omessa comunicazione dell'acquisto della quota di un immobile, anche se destinato ad abitazione.

Non può essere disposta la confisca "ex lege" n. 646 del 1982, e quindi il sequestro preventivo, della somma di denaro corrispondente alla quota di aumento di capitale di una società, di cui il condannato o il prevenuto è socio, in quanto confisca e sequestro possono essere disposti soltanto in riguardo ai beni acquistati a qualsiasi titolo e al corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2009, n. 16032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16032
    Data del deposito : 17 febbraio 2009

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