Sentenza 25 febbraio 2005
Massime • 2
Il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, tuttavia la sussistenza del dolo non può essere esclusa, sotto il profilo della ignoranza scusabile della legge penale, in relazione alla circostanza che l'obbligo in questione non era indicato nella carta precettiva consegnata al prevenuto.
Il reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicare al nucleo di polizia tributaria le variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14 è configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto un atto pubblico.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2005, n. 14996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14996 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 25/02/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 465
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 023570/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
1) RUÀ GIANFRANCO, N. IL 04/02/1960;
avverso SENTENZA del 05/03/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. IACOVIELLO F. M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva la Corte:
IN FATTO
Con sentenza in data 1 luglio 2003 il tribunale di Cosenza mandava assolto Ruà Gianfranco dal reato di cui al combinato disposto degli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982 (mancata comunicazione, da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, di variazioni patrimoniali di entità superiore a lire 20 milioni, derivanti, nella specie, dall'acquisto e dalla successiva rivendita di un bene immobile), ritenendo che l'adempimento previsto da dette norme non fosse dovuto nell'ipotesi di compravendita stipulata per atto pubblico, come verificatosi nel caso in esame.
Tale decisione, impugnata dalla locale procura generale della Repubblica, veniva confermata, con la sentenza di cui in epigrafe, dalla corte d'appello di Catanzaro sulla base, essenzialmente, del rilievo che, indipendentemente dalla condivisibilità o meno della linea interpretativa seguita dal giudice di primo grado (sulla quale esisteva contrasto giurisprudenziale), appariva, nella specie, da escludere l'elemento soggettivo del reato, avuto riguardo al fatto che l'obbligo in questione non era indicato nella carta precettiva a suo tempo consegnata al Ruà e che quest'ultimo, essendo all'epoca detenuto, aveva chiesto alla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione alla stipula degli atti notarili di compravendita;
elementi, questi, cui poteva aggiungersi anche quello costituito dalla "oscillazione giurisprudenziale in materia" che - si afferma in sentenza - "pur non costituendo elemento positivo cui ancorare la scusabile ignoranza della legge penale, ha sicuramente influito sulla corretta diffusività delle informazioni, finendo per gravare iniquamente su un soggetto, privo di specifiche competenze". Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la locale procura generale della Repubblica denunciando manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 5 cod. pen. sull'assunto, in sintesi, che, posta la validità dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il dolo, nel reato "de quo", sarebbe configurabile anche nel caso di omessa comunicazione di compravendita immobiliare stipulata per atto pubblico, nessun rilievo avrebbero potuto, giuridicamente, assumere gli elementi sulla base dei quali la corte d'appello aveva, nella specie, escluso la consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'obbligo, penalmente sanzionato, a lui imposto direttamente dalla legge.
IN DIRITTO
Va anzitutto ricordato che l'art. 30 della legge n. 646/1982 pone a carico dei soggetti ivi indicato l'obbligo (la cui inosservanza è penalmente sanzionata dal successivo art. 31) di "comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valere non inferiore a lire 20 milioni" (ora euro 10.329,14). Alla stregua del letterale e chiaro tenore di tale norma, non appare dubbio che l'obbligo sia sussistente anche nel caso di variazioni realizzate mediante la stipulazione di atti pubblici, atteso che questi non sono comunque destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria ne' ad opera del pubblico ufficiale rogante ne' di altri, nulla rilevando che la polizia tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in questi sono conservati. Può, dunque, con sicurezza affermarsi (e, sul punto, non si registrano orientamenti dissonanti nella giurisprudenza di questa Corte), che l'elemento materiale del reato "de quo" sussiste anche nel caso in cui la variazione patrimoniale derivi da atto pubblico. Rimane quindi soltanto da chiedersi se, in tale ipotesi, sussista anche l'elemento psicologico. Al riguardo va in primo luogo puntualizzato che tale elemento è costituito dal solo dolo generico, e cioè dalla coscienza e volontà dell'omissione, come chiaramente si evince dalla formulazione dell'art. 31 della legge n. 646/1982; coscienza e volontà che, peraltro, presuppongono o la effettiva conoscenza dell'obbligo ovvero una conoscenza da considerare presunta "ex lege", sulla base dell'art. 5 cod. pen., in assenza delle condizioni nelle quali, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988, può ravvisarsi l'ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale. Mancando la prova della effettiva conoscenza, occorre quindi verificare la sussistenza o meno di tali condizioni. Nella specie, come si è visto, la corte d'appello ha ritenuto che esse fossero riconoscibili sulla base degli elementi in precedenza indicati;
conclusione, questa, a fronte della quale si pongono le censure espresse nell'atto di ricorso. Tali censure sono da riguardarsi ad avviso del collegio, come fondate. Anzitutto, infatti, in assenza di qualsivoglia previsione normativa circa la necessità dell'indicazione, nella carta precettiva da consegnare al sorvegliato speciale, dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 30 della legge n. 646/982, la mancanza di detta indicazione non può certamente, di per sè, giustificare l'ignoranza e, quindi, l'inosservanza dell'obbligo stesso. Il fatto poi che il Ruà, essendo all'epoca detenuto (a quanto si evince dal testo dell'impugnata sentenza) avesse dovuto chiedere alla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione alla stipulazione dell'atto di compravendita non implica affatto che da ciò egli avrebbe dovuto o potuto trarre il convincimento che detta autorizzazione potesse validamente sostituire la prescritta comunicazione e meno che mai che un tale, ipotetico convincimento fosse da considerare giustificato. Per quanto concerne, infine, il contrasto giurisprudenziale (a parte che la stessa corte d'appello, come si è visto, ha escluso la sua attitudine a costituire causa di ignoranza scusabile della legge penale, salvo poi ad attribuirgli una non meglio definita rilevanza, sotto forma di "influenza sulla corretta diffusività delle informazioni"), vale ricordare quanto già affermato da questa Corte, sez. 6^, 27 marzo - 27 maggio 1995 n. 6175, Bando, RV 201518, secondo cui:
"L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escluder la consapevolezza dell'illiceità. (Fattispecie in tema di delitto previsto dall'art. 341 cod. pen., con riferimento alla qualità di pubblico ufficiale del conduttore delle Ferrovie dello Stato)".
Va poi aggiunto che il contrasto giurisprudenziale, nel caso del reato "de quo", non attiene alla oggettiva configurabilità dell'illecito anche nel caso di variazioni patrimoniali documentate da atti pubblici, ma attiene soltanto alla prova dell'elemento soggettivo, ed appare, inoltre, più apparente che reale, come ben può rilevarsi, ad avviso del collegio, dal raffronto fra le due pronunce "pilota", che di seguito si riportano:
- "Il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo "in re ipsa" desunto dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione patrimoniale sia realizzata con un atto di compravendita immobiliare stipulato a mezzo di atto pubblico notarile il quale, di per sè, assicura le forme di pubblicità legale che avrebbero consentito all'autorità competente di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione". (Cass. 1^, 30 gennaio - 31 marzo 2002 n. 10024, Le Pera, RV 221494; conf. Cass. 1^, 5 febbraio - 11 marzo 2003 n. 11398, RV 224007);
- "Nel reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire, il dolo è configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico e, come tale, soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della citata legge. V. Corte cost., 28 dicembre 2001 n. 442." (Cass. 5^, 18 febbraio -1 aprile 2003 n. 15220, Gallico, RV 224379). La prima di tali pronunce, invero, si limita, in sostanza, ad escludere (come, del resto, è normale nel caso dei reati a condotta meramente omissiva) che il dolo sia "in re ipsa", affermando la necessità che la sua sussistenza venga in concreto verificata, mediante una "indagine specifica", "specie" nel caso di compravendita immobiliare stipulata per atto pubblico;
il che non equivale certo a dire che, verificandosi questo caso, il dolo sia da considerare, "ipso facto", escluso. L'altra pronuncia, dal canto suo, altro non fa se non affermare che anche in detto caso il dolo "è configurarle", senza per questo voler dire che sempre e comunque lo sia. Conclusivamente, quindi, l'impugnata sentenza appare censurabile, come esattamente denunciato dal ricorrente ufficio, per aver dato per acquisita la mancanza di dolo, sotto il profilo della ignoranza scusabile della legge penale, sulla base di elementi da considerare, sul piano strettamente giuridico, del tutto privi, di per sè, dell'idoneità a dimostrare la fondatezza di un tale assunto, e senza, peraltro, darsi carico di illustrare le (ipotetiche) ragioni per le quali, nello specifico, detta idoneità sarebbe stata, invece, da riconoscere. Ne consegue che deve darsi luogo a pronuncia di annullamento con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o da acquisire, dovrà tuttavia attenersi ai principi di diritto dianzi indicati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005