Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, una pizzeria) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne. (La Corte ha precisato che la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica)
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Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne: la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica. Corte di Cassazione sez. III penale 17 maggio 2022 (dep. …
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2008, n. 48122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48122 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1421
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 028933/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU TA N. IL 02/06/1958;
avverso SENTENZA del 24/01/2008 TRIBUNALE di SONDRIO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Palotti.
OSSERVA
Con sentenza in data 24/1/08, emessa in esito a giudizio contumaciale, il Tribunale monocratico di Sondrio ha dichiarato LD GH, titolare di una pizzeria di quella città, colpevole di violazione continuata dell'art. 659 c.p., per avere, il 30/10 e il 15/12/05, disturbato anche in ora notturna il riposo e le occupazioni delle persone abitanti nella zona non impedendo i rumori prodotti dagli schiamazzi degli avventori del suo esercizio, ed inoltre di violazione continuata dell'art. 674 c.p. per avere, tra il 23/7/05 e il 19/1/06, provocato emissioni di fuliggine dalla canna fumaria del locale atte a imbrattare e molestare persone e, con le attenuanti generiche, l'ha condannata alla complessiva pena di 220,00 Euro di ammenda nonché a risarcire i danni cagionati alla denunciarne TT ES costituitasi parte civile. Contro tale decisione il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esistenza degli estremi dei reati sostenendo, quanto alla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., che la sua assistita non aveva alcuna possibilità e autorità di intervenire sugli avventori per impedire i rumori molesti prodotti all'esterno del locale e, quanto alla contravvenzione di cui all'art.674 c.p., che la stessa si era munita di tutte le necessarie autorizzazioni per quanto attiene allo scarico dei fumi del forno a legna.
Nessuna di questa doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Il Tribunale ha, con adeguata motivazione aderente alle risultanze processuali e immune da vizi sindacabili in questa sede, ritenuto accertato in fatto che le persone che hanno provocato i lamentati disturbi erano avventori della pizzeria della LD, sita in uno stretto vicolo, i quali continuamente, per fumare o per altri ragioni, uscivano numerosi dal locale e vi rientravano dopo avere per un po' sostato davanti ad esso schiamazzando.
Sulla base di questa ricostruzione il giudice del merito ha quindi fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6^ 24/5/93, Papez, rv. 194.904 e Sez. 1^ 28/03/03, P.M. in proc. Massazza, rv. 224.802) secondo cui in situazioni del genere la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta anche l'assunzione dell'obbligo giuridico, dall'imputata non osservato, di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello ius excludendi e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.
Anche del reato di cui all'art. 674 c.p. sono stati correttamente ritenuti integrati gli estremi, poiché non è controverso che per un lungo periodo di tempo lo scarico dei fumi della pizzeria ha dato luogo a emissioni moleste, che non era possibile eliminare con l'installazione di un depuratore perché non vi era lo spazio sufficiente, e nell'impugnata sentenza si è evidenziato che l'imputata si è per negligenza risolta a porre riparo all'inconveniente, trasformando il forno a legna in forno a gas, solo con ritardo, dopo che era stata presentata la denuncia, e non tempestivamente come sarebbe stato suo dovere (cfr. al riguardo le sentenze della 3^ Sezione 16/5/07, Carani, rv. 236.889 e 9/10/07, Saetti e altri, rv. 238.011).
Consegue alla reiezione del gravame l'obbligo per la ricorrente di rifondere le spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che liquida nella somma complessiva di Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008