Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 6744
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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L'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 6744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6744
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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