Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
L'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 6744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6744 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
6 7 44 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1666 VINCENZO ROTUNDO Dott. Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - - Consigliere - N. 15253/2013 REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA nei confronti di: D'AN TO N. IL 21/02/1966 avverso la sentenza n. 3705/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMA, del 09/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANUELO che ha concluso per An Ni LA M EN T o Cou піл ено Udito, per la parte civile, l'Avv MOGCHIOUL Мелсе д Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Gup, in giudizio abbreviato, in data 9-5-12, con la quale D'AN NI è stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione ex artt 30 e 31 I. 13-9-1982 n. 646 perché, essendo stato condannato con sentenza irrevocabile, in data 13-3-2003, della Corte d'appello di Napoli, per il reato di cui all'art 416 bis cp, ometteva di comunicare al competente Nucleo di polizia tributaria l'acquisto di una quota pari al 50% di un appartamento sito in Torrile, avvenuto in data 27-3-08, comportante una variazione del patrimonio attivo pari a non meno di euro 75000. In Torrile -Parma, in epoca successiva al 27-3-08 e fino al 27-4-08. 2. Il ricorrente sostiene che, nel caso in disamina, ci si trova di fronte non ad una mancanza di dolo, come ritenuto dal Gip, in relazione alla mancata conoscenza, da parte dell'imputato, dell'obbligo di effettuare le prescritte comunicazioni al Nucleo Centrale di Polizia tributaria, bensì ad una ignoranza inescusabile della legge penale, ai sensi dell'art 5 cp. L'imputato ha infatti omesso la predetta comunicazione non perché versasse in una erronea rappresentazione del fatto ma perché non conosceva la norma che gli imponeva tale obbligo. Né vale ad escludere la responsabilità penale l'avere concluso la compravendita mediante atto notarile, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, non trattandosi di atto destinato a essere portato a conoscenza della polizia tributaria. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. L' art 30 1. 646/82 impone a chi versi nelle condizioni soggettive indicate dalla norma l'obbligo di comunicare, per dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto, al Nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329, 14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente , quando riguardino complessivamente elementi di valore non inferiore all'importo poc'anzi indicato. Si tratta, come si vede, di obblighi di comunicazione funzionali ad un penetrante e capillare sistema di controlli nei confronti di particolari categorie di soggetti. La ratio della norma è dunque quella di assicurare ai competenti organi immediata contezza delle variazioni patrimoniali, preordinatamente alle opportune verifiche. Se così è, nessuna rilevanza sul piano oggettivo ha la circostanza che le operazioni in disamina siano state effettuate con atti pubblici perchè questi ultimi, ancorchè liberamente consultabili da parte di chiunque, non sono destinati a essere portati a conoscenza della polizia tributaria. La sentenza assolutoria si basa però sull'asserto che, nel caso in esame, vi siano plurimi elementi probatori a sostegno della tesi che il comportamento tenuto da D'AN non sia dipeso dalla volontà di omettere la dovuta comunicazione di variazione patrimoniale ma dall'ignoranza dell'esistenza di tale obbligo a suo carico. Dunque la situazione soggettiva di ignoranza od errore in ordine alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione della variazione patrimoniale, in presenza di atti pubblici regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate del luogo di residenza , deve, ad avviso del giudice a quo, ritenersi rilevante ai fini dell'esclusione del dolo del reato, implicando il venir meno della consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione. Orbene, questa suprema Corte ha già avuto modo di chiarire, al riguardo, che l'ignoranza circa l'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, atteso che l'art. 30 I. 646/82, che impone tale obbligo, è norma integratrice del precetto penale, ancorché la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge. Infatti l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico, che si esaurisce nella coscienza e volontà di omettere le comunicazioni previste dalla norma. Non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce perché il reato non è a dolo specifico e una tale finalità esula dall'orizzonte psicologico richiesto, nell'agente, dalla legge per la configurabilità del titolo d'imputazione soggettiva dell'illecito (Sez VI, 15-6-12 n. 33590, rv. n. 253199). ,4.Ove si assuma come nel caso in disamina, che l'imputato, pur avendo coscienza e volontà di non effettuare le comunicazioni in questione, non abbia espletato tale adempimento perché non era a conoscenza dell'obbligo impostogli dalla norma si esula dall'area del dolo e la problematica si colloca sul terreno , dell'ignoranza del precetto . Orbene , l'ignoranza del precetto può assumere rilevanza sotto un duplice profilo o come ignoranza della legge extrapenale, nell'ottica delineata dall'art 47 co 3 cp;
o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell'art 5 cp, nel testo risultante da C.Cost. 24 -3-1988 n 364 ( Cass. pen 1988, 1133). La prima ipotesi esula dal caso di specie. In ordine all'art 47 2 co 3 cp, infatti, la giurisprudenza, come è noto, distingue fra norme extrapenali integratrici del precetto che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art 5 cp;
e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale , non richiamate, neppure implicitamente , dalla norma penale. L'errore che cade su di esse esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell'art 47 co 3 cp ( ex plurimis, Sez V 20 - 2-2001, Martini, Cass. pen. 2002, 3872; Sez. VI, 18-11-98, Benanti, Cass. pen. 2000, 2636). Orbene, anche a voler qualificare l'art 30 l. 646/82 come norma extrapenale, appare difficile sostenere che essa non integri il precetto di cui all'art 31 I. cit., che non solo la richiama espressamente ma si configura come una norma esclusivamente sanzionatoria della violazione del precetto di cui all'art 30. Di talchè anzi la fattispecie incriminatrice risulta dal combinato disposto delle due norme : l'art 30, norma precettiva, e l'art 31, norma sanzionatoria. L'ignoranza del disposto dell'art 30 si traduce quindi in ignoranza della legge penale, che ricade sotto il disposto dell'art 5 cp. ignoranza inevitabile della legge5.Rimane da verificare se non sia ravvisabile penale . Prospettazione che occorre sempre riguardare con cautela nella , vastissima area dei mala quia prohibita. Orbene, al riguardo, la giurisprudenza, come è noto, sulla scia della citata pronuncia della Corte costituzionale, ha elaborato tre criteri: il criterio oggettivo;
il criterio soggettivo;
il criterio misto. Il criterio oggettivo è basato su una marcata spersonalizzazione, nel senso che esso opera laddove debba ritenersi che qualsiasi consociato, in una determinata situazione di tempo, di luogo ed operativa, sarebbe incappato nell'ignoranza o nell'errore sulla norma penale . Ciò può dipendere dall'oscurità o dalla contraddittorietà del testo legislativo;
da un generalizzato caos interpretativo;
dall'assoluta estraneità del suo contenuto precettivo ai valori correnti nella società. Tali ipotesi esulano dal caso in disamina, trattandosi di norma dal contenuto precettivo sufficientemente chiaro, che non presenta particolari asperità ermeneutiche e che non si discosta dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d."sfera parallela laica", alla quale è noto che, nei confronti dei soggetti condannati per reati di mafia, la legge prevede tutta una serie di controlli e di cautele .In ogni caso, Sez. un 10-6-94 , Calzetta ( Cass. pen. 1994 , 2925) ha stabilito che l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino. 3 "abbia assolto con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto dovere di ' informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente. Ciò che il D'AN, che pur aveva subito una condanna per un reato particolarmente grave, non risulta aver fatto.
5.1.Ancor meno può farsi applicazione, nel caso di specie, del c.d. parametro soggettivo, basato sulle caratteristiche personali dell'agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l'elevato deficit culturale, alla luce, ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia;
o l'incolpevole carenza di socializzazione ( Cass. 9-5-96, Falsino , rv n. 205513; Cass. 4-5-95, Bindi , Cass. pen. 1996, 2959):situazioni tutte estranee alle condizioni sociali e culturali del ricorrente.
4.2.Per le ragioni appena indicate, non è applicabile nemmeno il parametro c.d.misto, che comprende tutte le ipotesi in cui operano, in varia misura e con diverso spessore, criteri oggettivi e soggettivi , in combinazione tra loro. In quest'ottica, la giurisprudenza ha evidenziato come l'esimente della buona fede possa trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà del reo al quale quindi non possa essere mosso alcun ' rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'esimente il semplice comportamento passivo dell'agente, qual'è ravvisabile nel caso di specie, essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all'ordinamento giuridico, ad esempio ' informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia ( Sez | 18- 12-2003,n. 25912, rv. n. 228235; Sez V,25-9-2003 n. 41476, rv. n. 227042. ) . Nulla di tutto ciò, sulla base di quanto si evince dalla motivazione della sentenza impugnata , risulta aver fatto il ricorrente onde non può essergli applicata l'esimente in disamina. alla La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio, Corte d'appello di Bologna.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, all 'udienza del 7-11-13. Ncluso Retunds Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5