Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
Il reato previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 si consuma non solo quando si verifica l'omissione della prescritta comunicazione di variazioni patrimoniali superiori alla soglia di legge, da effettuarsi entro trenta giorni dal fatto al nucleo di polizia tributaria, ma anche quando viene omessa la comunicazione riassuntiva delle variazioni relative all'anno precedente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 37515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37515 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/09/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 733
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37522/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA PE, n. il *10 giugno 1947*;
avverso la sentenza 4 giugno 2009 - Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. GALATI Giovanni sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 4 giugno 2009, depositata in cancelleria il 2 luglio 2009, la Corte di Appello di Palermo, confermava la sentenza 17 aprile 2008 del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato NA PE responsabile dei reati di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 e, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata NA PE, nonostante fosse stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile in data 11 ottobre 2004 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e dopo essere stato sottoposto con provvedimento 27 novembre 2001 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, non comunicava al Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Agrigento, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, le variazioni patrimoniali avvenute nel corso dell'anno 2005 e meglio indicate nel capo di imputazione.
2 - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Gerlando Capraro, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione NA PE chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione della L. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31; il giudice di merito non ha correttamente interpretato la norma in particolare sotto il profilo soggettivo atteso che è stato ritenuto sussistente in via automatica, come discendente dalla verificata omissione non avendo tenuto conto che la vendita è avvenuta in modo non occulto, tramite procuratore speciale e con scrittura privata autenticata.
b) violazione dell'art. 81 cpv. c.p. trattasi per vero di un'unica violazione e non di due distinti reati da porre in continuazione;
c) violazione degli artt. 133 bis, 62 bis e 81 cpv. c.p.; non dovendo essere conteggiata la continuazione, le attenuanti generiche andavano calcolate nella massima estensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Sul punto si sono formati due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non propriamente contrastanti;
il primo è rappresentato da quanto esposto nella sentenza Cass., Sez. 1, 30 gennaio 2002 n. 10024, rv. 221494, secondo cui il delitto richiede un'indagine specifica sulla effettiva e consapevole volontà di omettere la comunicazione, ogni volta che la variazione patrimoniale sia realizzata mediante atto di compravendita stipulato con atto pubblico notarile (come avvenuto nella fattispecie) che di per sè assicura le forme di pubblicità legale idonee a consentire la conoscenza dei dati oggetto della comunicazione;
il secondo è stato sviluppato da altre pronunce (Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2003 n. 15220, rv. 224379, da Sez. 5, 25 febbraio 2005 n. 14996, rv. 231365, da Sez. 1, 15 giugno 2006 n. 25862, rv. 235263 e da Sez. 1, 25 ottobre 2006 n. 37408, rv. 235142) secondo le quali il dolo è configurabile anche quando l'omissione abbia ad oggetto conferimenti di beni per atto pubblico in quanto tali formalità non garantiscono l'effettiva conoscenza della variazione in capo all'amministrazione finanziaria.
3.2. - Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover seguire il secondo orientamento in quanto la comunicazione consente di informare l'amministrazione finanziaria con celerità, stante la natura del reato, omissivo proprio, il cui evento giuridico consiste nel pericolo di illiceità delle fonti patrimoniali;
la circostanza che l'accrescimento o il decrescimento patrimoniale avvenga per atto pubblico non esime il condannato per mafia dall'obbligo della comunicazione in quanto la consultazione dei registri immobiliari può essere del tutto casuale e non completa;
ne' può ritenersi sussistere un obbligo della polizia giudiziaria di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano trovarsi in quelle situazioni. Il reato inoltre prescinde dalla natura lecita della provenienza dei beni, accertabile solo ex post, e sussiste qualora sia provato il dolo desunto da indici storici del fatto (Cass., Sez. 1, 30 gennaio 2002, n. 10024, Le Pera, rv. 221494;
v. anche Corte Cost. ordinanze 442/01; 143/02; 362/03 nel punto in cui è stata ritenuta la non incostituzionalità dell'art. 30 L. 13 settembre 1982, n. 646 in quanto il dolo non è in re ipsa, ma deve essere provato caso per caso).
Nel caso concreto e in confutazione dunque del primo motivo di ricorso (non corretta interpretazione da parte del giudice di merito delle norme contestate) tali indici storici sono individuabili non solo nell'essere stato l'imputato perfettamente al corrente di aver riportato condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., - circostanza questa che lo poneva nella consapevolezza, discendente ex lege, di avere l'obbligo (in forza del quale l'ignoranza è inescusabile) di dover avanzare a chi di dovere la relativa comunicazione (Cass., Sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 12433, Cannamela, rv. 243486) - ma anche per la constatazione che la cessione, nella fattispecie, era intervenuta tra padre e figlio (in carenza di un reale interesse all'acquisto di quest'ultimo abitando in *Porto Empedocle* e in mancanza di cespiti patrimoniali autonomi che gli permettessero l'effettivo pagamento) sicché era palese il tentativo del ricorrente, con la realizzazione di un'ipotesi di interposizione fittizia, di sottrarre il bene a una più che probabile confisca futura da parte dello Stato, proprio in relazione al titolo di reato per il quale era intervenuta la menzionata condanna. 3.3. - A nulla può rilevare il fatto che gli acquisti siano stati effettuati tramite procuratore speciale e, per giunta, con atto pubblico e dunque in modo palese e non occulto. A prescindere infatti da quanto appena rilevato, va sottolineato che trattasi in tutta evidenza di inadempimento formale, autonomo e disgiunto dall'atto in sè, gravante sul soggetto in forza delle sua qualità di condannato (Cass., Sez. 1, 24 febbraio 2010, n. 10432, rv. 246398, Iaconis). 3.4 - Anche il secondo motivo di gravame (violazione dell'art. 81 cpv. c.p.) è privo di pregio e va rigettato. Il reato per vero si consuma non solo ogni qualvolta si verifica l'omissione della comunicazione prescritta, entro 30 giorni dal fatto, al competente Nucleo di Polizia Tributaria in relazione alle singole variazioni patrimoniali quando superiori alla soglia di legge di Euro 10.329, ma anche quando l'omissione riguarda la comunicazione riassuntiva delle variazioni relative all'anno precedente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ben potendo infatti le variazioni intervenute in tale periodo essere complessivamente superiori alla cifra predetta, anche se le variazioni, singolarmente considerate, non superano detta soglia. Trattandosi pertanto di due distinte omissioni il reato è duplice sicché bene ha fatto il giudice di merito a porre i delitti in questione in continuazione fra loro. Il rigetto di questo motivo travolge anche la terza censura espressa nell'atto di impugnazione (violazione degli artt. 133 bis, 62 bis e 81 cpv. c.p.), considerato che il giudice di merito ha dato puntuale ed esaustiva motivazione delle ragioni per le quali non ha inteso applicare le attenuanti generiche nella sua massima estensione. 4. - Al rigetto consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010