Sentenza 18 maggio 2010
Massime • 2
Il dolo del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. n. 646 del 1982 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei sottoposti a misura di prevenzione) implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va desunto da indici sintomatici, legati (a) alle vicende di acquisizione del bene di volta in volta in questione (nella specie, si trattava di beni fittiziamente intestati alla moglie, separata legalmente, ma convivente "more uxorio" con l'imputato, condannato per reati di mafia, il quale aveva assunto in prima persona gli oneri economici per l'acquisto dei predetti beni); (b) al valore dello stesso (che, nella specie, era risultato sproporzionato rispetto al reddito della donna).
Il sequestro preventivo e la conseguente confisca dei beni o dei corrispettivi derivanti da acquisti o variazioni patrimoniali non comunicati da parte dei sottoposti a misura di prevenzione non hanno tra i presupposti l'impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi del soggetto, richiesti invece dalla confisca prevista dall'art. 12-sexies L. n. 356 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2010, n. 27196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27196 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/05/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 715
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 040900/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU LO (n. il 05/05/1971) e da ER AR ON, (n. il 13/06/1973);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi, in data 22/10/2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con decreto del 23/09/2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi dispose il sequestro preventivo di immobili e mobili formalmente di ER AR ON, indagata - unitamente al marito - per i reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di danaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale ...) e L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 (omessa comunicazione - di persona già condannata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. - all'Autorità di aumenti del proprio patrimonio non inferiori a Euro 10.339,14).
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 22/10/2009, la respinse. Ricorrono per cassazione gli indagati deducendo la carenza di motivazione: sulla sussistenza del fumus commissi delicti;
sulla verifica della sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni acquisiti e il reddito;
sulle giustificazioni degli indagati tese a dimostrare la provenienza lecita dei beni oggetto del sequestro (stipendi di entrambi gli indagati e mutui accessi per l'acquisto dei beni immobili e della macchina).
I ricorrenti concludono, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile.
Si deve, infatti, tener ben presente che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8434 del 11/01/2007 Cc. - dep. 28/02/2007 - Rv. 236255; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. - dep. 26/06/2008 - Rv. 239692 ). La motivazione dell'ordinanza impugnata non solo non presenta alcun vizio che possa far ritenere sussistente la "violazione di legge" di cui all'art. 325 del c.p.p., ma è così esaustiva, logica e non contraddittoria che porterebbe alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche se non operasse il limite di cui all'art. 325 c.p.p.. Infatti il Tribunale evidenzia correttamente perché ravvisa la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, verifica correttamente la sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni acquisiti e il reddito e affronta il problema della lecita provenienza dei beni, citando la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte sul punto (pagine 2 e 3 impugnata ordinanza). A fronte di quanto sopra i ricorrenti contestano l'interpretazione data dal Tribunale ai fatti e fornisce una sua diversa prospettazione. Orbene, quanto sopra porterebbe alla dichiarazione di inammissibilità anche se si fosse in presenza di un ricorso per Cassazione nel quale poter proporre tutti i motivi previsti dall'art.606 c.p.p.. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la
Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione degli elementi a disposizione del Giudice di merito sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente. (Sez. 6, Sentenza n. 1762 del 15/05/1998 Cc. - dep. 01/06/1998 -Rv. 210923; si vedano anche Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). L'inammissibilità del ricorso è ancor più evidente nel caso di specie, perché, come si è già rilevato, l'unico motivo di ricorso ammesso, ex art. 325 c.p.p., è quello della violazione di legge. Manifestamente infondate sono anche le osservazioni in diritto dei ricorrenti.
Si deve infatti rilevare - come già correttamente fatto nell'impugnata ordinanza - che il delitto di omissione dell'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, gravante sui soggetti condannati per associazione mafiosa ai sensi della L. n. 646 del 1982, art. 30 è configurabile anche quando l'omissione riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico trascritto, in quanto la condotta omissiva è sanzionata in quanto diretta a prevenire il pericolo di utilizzo di fonti patrimoniali illecite. Ne consegue che la comunicazione non può essere sostituita dalla consultazione dei registri immobiliari perché non vi è un obbligo per la polizia giudiziaria di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Inoltre il reato prescinde dalla natura lecita della provenienza dei beni, accertarle solo ex post, e sussiste qualora sia provato il dolo desunto da indici storici del fatto, legati alle vicende di acquisizione del bene (nel nostro caso:
beni fittiziamente intestati alla moglie del condannato per mafia separata da questi legalmente, ma con questi convivente more uxorio;
assunzione in prima persona, da parte del condannato per mafia, degli oneri economici per l'acquisto dei beni intestati fittiziamente alla moglie) al valore dello stesso (nel nostro caso: sproporzionato rispetto al reddito) ed alla consapevolezza in capo all'imputato di essere stato condannato per reati di mafia (il CU è sottoposto anche ala misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). In un caso analogo a quello del quale oggi ci si occupa, questa Suprema Corte ha affermato che nel caso concreto tali indici storici sono stati individuati nelle vicende che hanno portato all'acquisizione dei beni, di provenienza ereditaria, ma frutto di una causa di divisione, dal valore degli stessi, collocati in zone appetibili della città, dalla consapevolezza in capo all'imputato di essere stato condannato per mafia, tanto è vero che al momento dell'accertamento si trovava in stato di latitanza e quindi dalla consapevolezza di avere l'obbligo impostogli dalla legge di presentare la comunicazione (Sez. 1, Sentenza n. 37408 del 25/10/2006 Ud. - dep. 13/11/2006 - Rv. 235142). Inoltre in tema di reati contro l'ordine pubblico, tra la fattispecie delittuosa prevista e punita dalla L. n. 646 del 1982, art. 31 e quella prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies non opera il principio di specialità; conseguentemente deve ritenersi ammissibile il concorso tra le due norme in quanto la prima punisce l'omessa comunicazione, entro il prescritto termine, delle variazioni patrimoniali operate da soggetti condannati per associazioni mafiose o da soggetti sottoposti a misure di prevenzione, mentre la seconda punisce il fraudolento occultamento della titolarità di beni o della disponibilità di valori finalizzati ad eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione patrimoniale.
Egualmente diversi sono i presupposti e la ratio della confisca. In forza dell'art. 31 si confiscano gli acquisti o i corrispettivi derivanti dalle variazioni patrimoniali non comunicate: si punisce e si confisca in ragione dell'omissione di comunicazione, ossia della mera sottrazione al controllo.
Nell'ipotesi dell'art. 12-sexies la confisca obbligatoria è condizionata agli ulteriori presupposti dell'impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e della sproporzione tra il valore del beni e i redditi del soggetto, presupposti che costituiscono indici sintomatici della provenienza illecita delle risorse finanziarie impiegati negli acquisti (Sez. 6, Sentenza n. 35670 del 12/05/2005 Cc. - dep. 04/10/2005 - Rv. 232250). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, i ricorrenti che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010