Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2010, n. 27196
CASS
Sentenza 18 maggio 2010

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Il dolo del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. n. 646 del 1982 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei sottoposti a misura di prevenzione) implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va desunto da indici sintomatici, legati (a) alle vicende di acquisizione del bene di volta in volta in questione (nella specie, si trattava di beni fittiziamente intestati alla moglie, separata legalmente, ma convivente "more uxorio" con l'imputato, condannato per reati di mafia, il quale aveva assunto in prima persona gli oneri economici per l'acquisto dei predetti beni); (b) al valore dello stesso (che, nella specie, era risultato sproporzionato rispetto al reddito della donna).

Il sequestro preventivo e la conseguente confisca dei beni o dei corrispettivi derivanti da acquisti o variazioni patrimoniali non comunicati da parte dei sottoposti a misura di prevenzione non hanno tra i presupposti l'impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi del soggetto, richiesti invece dalla confisca prevista dall'art. 12-sexies L. n. 356 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2010, n. 27196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27196
    Data del deposito : 18 maggio 2010

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