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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 29/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2473/2024 RG promosso da
, nato in [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. POCATERRA Parte_1
YLENIA
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_2
POCATERRA YLENIA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
richiesto la parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 111/2013 del Tribunale di Belluno, depositata in data 14.3.2013, con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Il figlio maggiorenne risulta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è Per_1
economicamente autosufficiente ed ha sottoscritto una dichiarazione di adesione al ricorso presentato congiuntamente dai genitori.
Il PM ha espresso parere favorevole.
1 Sussistono in ragione di quanto sopra i presupposti per l'accoglimento del ricorso, volto alla revoca degli obblighi di contribuzione a carico dei genitori nei confronti del figlio.
Nulla va disposto in questa sede sulle spese di lite in ragione della natura congiunta del ricorso, salvi gli accordi tra le parti in merito alle spese per il comune difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 111/2013 del Tribunale di Belluno, depositata in data 14.3.2013:
1) revoca gli oneri di contribuzione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie a carico dei ricorrenti nei confronti del figlio maggiorenne;
Per_1
2) dà atto che null'altro verrà preteso reciprocamente dai ricorrenti in ragione dei titoli sottesi al rapporto coniugale intercorso;
3) nulla sulle spese.
Belluno, 20/1/2025
Il presidente dr. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2473/2024 RG promosso da
, nato in [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. POCATERRA Parte_1
YLENIA
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_2
POCATERRA YLENIA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
richiesto la parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 111/2013 del Tribunale di Belluno, depositata in data 14.3.2013, con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Il figlio maggiorenne risulta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è Per_1
economicamente autosufficiente ed ha sottoscritto una dichiarazione di adesione al ricorso presentato congiuntamente dai genitori.
Il PM ha espresso parere favorevole.
1 Sussistono in ragione di quanto sopra i presupposti per l'accoglimento del ricorso, volto alla revoca degli obblighi di contribuzione a carico dei genitori nei confronti del figlio.
Nulla va disposto in questa sede sulle spese di lite in ragione della natura congiunta del ricorso, salvi gli accordi tra le parti in merito alle spese per il comune difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 111/2013 del Tribunale di Belluno, depositata in data 14.3.2013:
1) revoca gli oneri di contribuzione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie a carico dei ricorrenti nei confronti del figlio maggiorenne;
Per_1
2) dà atto che null'altro verrà preteso reciprocamente dai ricorrenti in ragione dei titoli sottesi al rapporto coniugale intercorso;
3) nulla sulle spese.
Belluno, 20/1/2025
Il presidente dr. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
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