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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
988/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. AN DA Presidente Relatore
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
come in atti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 24/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa ex Pt_2
art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in REGGIO
EMILIA il 20/10/2007;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
09/05/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritte)
ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in REGGIO EMILIA il Parte_1 Parte_2
20/10/2007, trascritto nella parte II serie A n. 190 del Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di REGGIO EMILIA per l'anno 2007
prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 4/12/2025
Il Presidente Estensore
AN DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. AN DA Presidente Relatore
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
come in atti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 24/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa ex Pt_2
art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in REGGIO
EMILIA il 20/10/2007;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
09/05/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritte)
ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in REGGIO EMILIA il Parte_1 Parte_2
20/10/2007, trascritto nella parte II serie A n. 190 del Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di REGGIO EMILIA per l'anno 2007
prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 4/12/2025
Il Presidente Estensore
AN DA