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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRACO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Giuseppe Mazzini N. 18 27100 Pavia PV
Email_4elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Pavia - Viale Cesare Battisti N. 146 27100 Pavia PV Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Prefettura Modena - 80001270364
Email_5elettivamente domiciliato presso
Prefettura Pavia - 80005580180
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Prefettura Milano - 80101710152
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - 97021490152
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - 97021490152
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - Via Freguglia, 1 (pal.di Giustizia) 20100 Milano MI
Email_7 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 079 2024 90055329 27000 2025
contro
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Prefettura Pavia - 80005580180
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160021694255000 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160022127214000 2016 contro
Prefettura Modena - 80001270364
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920180003877744000 2011 contro
Prefettura Milano - 80101710152
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - 97021490152
Email_7 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190006397118000 2017 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Giuseppe Mazzini N. 18 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920180003995109001 IRES-ALTRO 2012 contro
Inps Direzione Provinciale Pavia - Viale Cesare Battisti N. 146 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ADDEB n. 37920140000012041000 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito anche ricorrente) ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07920249005532927/000 notificata il 4 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Pavia, per un importo complessivo di € 7.637,96.
Tale intimazione si fonda sui seguenti atti.
01. Cartella di pagamento n. 07920160021694255000, Ente impositore Prefettura di Pavia, relativa a violazioni amministrative legge n. 689 e legge n. 386/1990.
02. Cartella di pagamento n. 07920160022127214000, Ente impositore Prefettura di Pavia, relativa a violazioni amministrative legge n. 689 e legge n. 386/1990.
03. Cartella di pagamento n. 07920180003877744000, Ente impositore Prefettura di Modena, relativa a contravvenzione al Codice della Strada.
04. Cartella di pagamento n. 07920180003995109001 Ente Impositore Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Pavia, relativa a Tributi erariali (IRES).
05. Cartella di pagamento n. 07920190006397118000 Ente impositore Prefettura di Milano, relativa a contravvenzione al Codice della Strada.
06. Avviso di addebito n. 37920140000012041000 Ente impositore INPS, per omessi contributi previdenziali.
Quali motivi di ricorso la ricorrente eccepisce quanto segue.
01. Mancata prova della notifica degli atti prodromici ai titoli esecutivi, ovvero delle cartelle di pagamento n. 07920160021694255000, n. 07920160022127214000, n. 07920180003877744000, n.
07920180003995109001, n. 07920190006397118000 e dell'avviso di addebito n.
37920140000012041000.
02. Prescrizione del credito per il decorso del periodo quinquennale di prescrizione.
03. Difetto di motivazione dell'intimazione e violazione degli artt. 7 e 17 legge n. 212/2000, in quanto l'atto impugnato non esplicita le modalità di calcolo di interessi, sanzioni e aggio e non contiene allegati i titoli sottostanti, rendendo impossibile la comprensione della pretesa tributaria.
04. Violazione dell'artt. art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 602/1973 e 21 septies legge n. 241/1990 e nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione. Per tali motivi, sussistendo gravi e circostanziate ragioni, accompagnate dal pericolo di un danno grave ed irreparabile, la ricorrente chiede in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato.
Nel merito l'accoglimento del ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese sostenute per il giudizio ed alla rifusione del contributo unificato.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Prefettura di Milano, l'Agenzia delle
Entrate e l'INPS. Parti resistenti deducono come in atti e concludono sostanzialmente chiedendo: in via pregiudiziale e assorbente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lvo n. 546/1992 di dichiarare il difetto di Giurisdizione a favore dell'A.G.O. Inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, 19, comma 3 e 21 del D. Lvo n. 546/1992. Nel merito l'improponibilità e il rigetto del ricorso promosso da parte ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La Prefettura di Pavia e la Prefettura di Modena non si sono costituite.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice Monocratico, valutati i presupposti del “fumus boni iuris”
e del “periculum in mora” rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissava l'udienza di merito a data da destinarsi, con spese al definitivo.
All'udienza odierna, il Giudice Monocratico decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che alcuni atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 2 del D. Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, che elenca in maniera tassativa i tributi rientranti nell'ambito applicativo della Giurisdizione tributaria.
Qualsivoglia valutazione in ordine ai presunti vizi dell'atto impugnato e/o degli atti ad esso prodromici, non solo sia giuridicamente inopportuna, ma sia oltretutto processualmente inammissibile perché, ove adottata, andrebbe a scontrarsi inevitabilmente con i fondamentali principi di diritto dettati in tema di riparto della Giurisdizione e finirebbe per consentire ad un organo giurisdizionale incompetente, quale è appunto oggi questa Corte di Giustizia Tributaria, di esaminare una posizione di credito di spettanza di altro Giudice.
Ciò detto questo Giudice ritiene di dovere dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento ai seguenti atti: cartella di pagamento n.
07920160021694255000, emessa su ruolo della Prefettura di Pavia per violazioni amministrative legge n. 689/1981 e legge n. 386/1990; cartella di pagamento n. 07920160022127214000, emessa su ruolo della Prefettura di Pavia per violazioni amministrative legge n. 689/1981 e legge n. 386/1990; cartella di pagamento n. 07920180003877744000, emessa su ruolo della Prefettura di Modena, per contravvenzione al Codice della Strada;
cartella di pagamento n. 07920190006397118000 emessa su ruolo della Prefettura di Milano, per contravvenzione al Codice della Strada;
avviso di addebito n.
37920140000012041000 emesso su ruolo dell'INPS sede di Pavia per omessi contributi previdenziali.
Ritiene invece questo Giudice che il ricorso debba essere rigettato con riferimento alla cartella di pagamento n. 07920180003995109001 emessa su ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Pavia relativa a Tributi erariali (IRES), in ordine alla quale cartella l'unica doglianza che investe l'operato dell'Ufficio è quella relativa al motivo di cui al punto 04. sull'asserita nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 21 septies, legge n. 241/1990.
Ciò premesso, l'eccezione appare tardiva, in quanto la cartella di pagamento in questione risulta regolarmente notificata il 13/10/2018 (all. n. 2 Controdeduzioni Riscossione), ragione per cui le contestazioni sul ruolo avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21 del D. Lvo n. 546/1992. Il ricorso è stato presentato il 3/6/2025 e quindi oltre i termini di legge.
In ogni caso l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna nullità per l'omessa sottoscrizione del ruolo, posto che in questo caso opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emanato e l'onere della prova contraria grava sul Contribuente, chiamato a fornire elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente una contestazione generica.
La Corte di cassazione conferma che il ruolo è un atto interno e vincolato, privo di rilevanza esterna autonoma e che la sua eventuale mancanza di sottoscrizione non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo né della cartella di pagamento.
Trattandosi di atto a natura vincolata, trova applicazione l'art. 21-octies della legge n.
241/1990, che esclude l'annullabilità del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Quanto dedotto dal ricorrente è quindi assolutamente inconsistente nella motivazione oltre che infondato nelle argomentazioni e pertanto sul punto va rigettato.
Sulla base di queste argomentazioni questo Giudice, ogni diversa istanza e/o eccezione eventualmente proposta dalle parti disattesa o comunque assorbita, decide come da dispositivo. La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore delle parti resistenti costituitesi.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di Giurisdizione in favore dell'A.G.O. con riferimento alle cartelle di pagamento n.
07920160021694255000; n. 07920160022127214000, n. 07920180003877744000, n.
07920190006397118000 e avviso di addebito n. 37920140000012041000. Rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n. 07920180003995109001. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in € 700,00 in favore della Prefettura di Milano, in € 2.000,00 in favore dell'INPS, in € 2.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Pavia.
Pavia 15 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IA CO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRACO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Giuseppe Mazzini N. 18 27100 Pavia PV
Email_4elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Pavia - Viale Cesare Battisti N. 146 27100 Pavia PV Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Prefettura Modena - 80001270364
Email_5elettivamente domiciliato presso
Prefettura Pavia - 80005580180
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Prefettura Milano - 80101710152
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - 97021490152
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - 97021490152
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - Via Freguglia, 1 (pal.di Giustizia) 20100 Milano MI
Email_7 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 079 2024 90055329 27000 2025
contro
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Prefettura Pavia - 80005580180
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160021694255000 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160022127214000 2016 contro
Prefettura Modena - 80001270364
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920180003877744000 2011 contro
Prefettura Milano - 80101710152
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - 97021490152
Email_7 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190006397118000 2017 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Giuseppe Mazzini N. 18 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920180003995109001 IRES-ALTRO 2012 contro
Inps Direzione Provinciale Pavia - Viale Cesare Battisti N. 146 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ADDEB n. 37920140000012041000 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito anche ricorrente) ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07920249005532927/000 notificata il 4 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Pavia, per un importo complessivo di € 7.637,96.
Tale intimazione si fonda sui seguenti atti.
01. Cartella di pagamento n. 07920160021694255000, Ente impositore Prefettura di Pavia, relativa a violazioni amministrative legge n. 689 e legge n. 386/1990.
02. Cartella di pagamento n. 07920160022127214000, Ente impositore Prefettura di Pavia, relativa a violazioni amministrative legge n. 689 e legge n. 386/1990.
03. Cartella di pagamento n. 07920180003877744000, Ente impositore Prefettura di Modena, relativa a contravvenzione al Codice della Strada.
04. Cartella di pagamento n. 07920180003995109001 Ente Impositore Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Pavia, relativa a Tributi erariali (IRES).
05. Cartella di pagamento n. 07920190006397118000 Ente impositore Prefettura di Milano, relativa a contravvenzione al Codice della Strada.
06. Avviso di addebito n. 37920140000012041000 Ente impositore INPS, per omessi contributi previdenziali.
Quali motivi di ricorso la ricorrente eccepisce quanto segue.
01. Mancata prova della notifica degli atti prodromici ai titoli esecutivi, ovvero delle cartelle di pagamento n. 07920160021694255000, n. 07920160022127214000, n. 07920180003877744000, n.
07920180003995109001, n. 07920190006397118000 e dell'avviso di addebito n.
37920140000012041000.
02. Prescrizione del credito per il decorso del periodo quinquennale di prescrizione.
03. Difetto di motivazione dell'intimazione e violazione degli artt. 7 e 17 legge n. 212/2000, in quanto l'atto impugnato non esplicita le modalità di calcolo di interessi, sanzioni e aggio e non contiene allegati i titoli sottostanti, rendendo impossibile la comprensione della pretesa tributaria.
04. Violazione dell'artt. art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 602/1973 e 21 septies legge n. 241/1990 e nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione. Per tali motivi, sussistendo gravi e circostanziate ragioni, accompagnate dal pericolo di un danno grave ed irreparabile, la ricorrente chiede in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato.
Nel merito l'accoglimento del ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese sostenute per il giudizio ed alla rifusione del contributo unificato.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Prefettura di Milano, l'Agenzia delle
Entrate e l'INPS. Parti resistenti deducono come in atti e concludono sostanzialmente chiedendo: in via pregiudiziale e assorbente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lvo n. 546/1992 di dichiarare il difetto di Giurisdizione a favore dell'A.G.O. Inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, 19, comma 3 e 21 del D. Lvo n. 546/1992. Nel merito l'improponibilità e il rigetto del ricorso promosso da parte ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La Prefettura di Pavia e la Prefettura di Modena non si sono costituite.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice Monocratico, valutati i presupposti del “fumus boni iuris”
e del “periculum in mora” rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissava l'udienza di merito a data da destinarsi, con spese al definitivo.
All'udienza odierna, il Giudice Monocratico decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che alcuni atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 2 del D. Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, che elenca in maniera tassativa i tributi rientranti nell'ambito applicativo della Giurisdizione tributaria.
Qualsivoglia valutazione in ordine ai presunti vizi dell'atto impugnato e/o degli atti ad esso prodromici, non solo sia giuridicamente inopportuna, ma sia oltretutto processualmente inammissibile perché, ove adottata, andrebbe a scontrarsi inevitabilmente con i fondamentali principi di diritto dettati in tema di riparto della Giurisdizione e finirebbe per consentire ad un organo giurisdizionale incompetente, quale è appunto oggi questa Corte di Giustizia Tributaria, di esaminare una posizione di credito di spettanza di altro Giudice.
Ciò detto questo Giudice ritiene di dovere dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento ai seguenti atti: cartella di pagamento n.
07920160021694255000, emessa su ruolo della Prefettura di Pavia per violazioni amministrative legge n. 689/1981 e legge n. 386/1990; cartella di pagamento n. 07920160022127214000, emessa su ruolo della Prefettura di Pavia per violazioni amministrative legge n. 689/1981 e legge n. 386/1990; cartella di pagamento n. 07920180003877744000, emessa su ruolo della Prefettura di Modena, per contravvenzione al Codice della Strada;
cartella di pagamento n. 07920190006397118000 emessa su ruolo della Prefettura di Milano, per contravvenzione al Codice della Strada;
avviso di addebito n.
37920140000012041000 emesso su ruolo dell'INPS sede di Pavia per omessi contributi previdenziali.
Ritiene invece questo Giudice che il ricorso debba essere rigettato con riferimento alla cartella di pagamento n. 07920180003995109001 emessa su ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Pavia relativa a Tributi erariali (IRES), in ordine alla quale cartella l'unica doglianza che investe l'operato dell'Ufficio è quella relativa al motivo di cui al punto 04. sull'asserita nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 21 septies, legge n. 241/1990.
Ciò premesso, l'eccezione appare tardiva, in quanto la cartella di pagamento in questione risulta regolarmente notificata il 13/10/2018 (all. n. 2 Controdeduzioni Riscossione), ragione per cui le contestazioni sul ruolo avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21 del D. Lvo n. 546/1992. Il ricorso è stato presentato il 3/6/2025 e quindi oltre i termini di legge.
In ogni caso l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna nullità per l'omessa sottoscrizione del ruolo, posto che in questo caso opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emanato e l'onere della prova contraria grava sul Contribuente, chiamato a fornire elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente una contestazione generica.
La Corte di cassazione conferma che il ruolo è un atto interno e vincolato, privo di rilevanza esterna autonoma e che la sua eventuale mancanza di sottoscrizione non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo né della cartella di pagamento.
Trattandosi di atto a natura vincolata, trova applicazione l'art. 21-octies della legge n.
241/1990, che esclude l'annullabilità del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Quanto dedotto dal ricorrente è quindi assolutamente inconsistente nella motivazione oltre che infondato nelle argomentazioni e pertanto sul punto va rigettato.
Sulla base di queste argomentazioni questo Giudice, ogni diversa istanza e/o eccezione eventualmente proposta dalle parti disattesa o comunque assorbita, decide come da dispositivo. La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore delle parti resistenti costituitesi.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di Giurisdizione in favore dell'A.G.O. con riferimento alle cartelle di pagamento n.
07920160021694255000; n. 07920160022127214000, n. 07920180003877744000, n.
07920190006397118000 e avviso di addebito n. 37920140000012041000. Rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n. 07920180003995109001. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in € 700,00 in favore della Prefettura di Milano, in € 2.000,00 in favore dell'INPS, in € 2.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Pavia.
Pavia 15 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IA CO