Articolo 2 della Legge 5 luglio 1975, n. 320
Articolo 1Articolo 3
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15 agosto 1975
Art. 2.

Il termine prescritto nell' articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325 , limitatamente alle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e' prorogato, ai fini delle necessarie sistemazioni, fino al 31 dicembre 1975.
Entrata in vigore il 15 agosto 1975