Art. 2.
Il termine prescritto nell' articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325 , limitatamente alle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e' prorogato, ai fini delle necessarie sistemazioni, fino al 31 dicembre 1975.
Il termine prescritto nell' articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325 , limitatamente alle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e' prorogato, ai fini delle necessarie sistemazioni, fino al 31 dicembre 1975.