Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
La lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero postula l'avvenuta citazione nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, ex art. 727 cod. proc. pen., del dichiarante, senza alcuna possibilità di forme sostitutive adottate dal singolo ufficio giudiziario ed asseritamente dovute a difficoltà organizzative dell'ufficio medesimo (dichiarazioni, nella specie, assunte dalla polizia giudiziaria tramite telefono con l'ausilio di un interprete).
Commentario • 1
- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2006, n. 41260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41260 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/12/2006
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1125
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 035099/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OD TA, N. IL 01/01/1967;
avverso SENTENZA del 12/06/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Udito il difensore Avv. GRANADA F..
OSSERVA
Con sentenza in data 2.11.2005 il tribunale di Avellino dichiarava OD LA colpevole dei delitti di rapina pluriaggravata e sequestro di persona in danno di KA RG LI, cittadino straniero, al quale mediante violenza e minaccia esercitata da più persone travisate ed armate di coltello era stato sottratto - con privazione della libertà personale - l'autocarro di cui era detentore quale autista di un'azienda con sede in Bulgaria. In particolare il Tribunale utilizzava:
- ai fini della decisione, e "limitatamente alla verifica della dinamica dei fatti", le dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari;
il AG non si era infatti presentato al dibattimento ed il collegio giudicante, su richiesta del pubblico ministero, aveva ritenuto la possibilità di lettura ex art. 512 bis c.p.p. dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria in quanto la citazione all'estero del testimone (che era stata effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.p. solo telefonicamente a mezzo di interprete, non essendo stato l'ufficio postale in grado di trasmettere il telegramma di conferma redatto in caratteri cirillici) risultava andata a buon fine, la persona intimata non era comparsa per sua libera scelta e non ne era possibile l'accompagnamento coattivo;
- ai fini dell'accertamento della responsabilità individuale, l'esito degli accertamenti dattiloscopici eseguiti dalla polizia giudiziaria, dopo il suo rinvenimento, sul mezzo oggetto del reato e riferiti al dibattimento dall'ufficiale che aveva effettuato l'esame comparativo dei reperti.
Impugnante l'imputato, la Corte di appello confermava integralmente la sentenza di condanna.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per il OD il quale denuncia a mezzo del difensore:
- violazione degli artt. 512 bis e 149 c.p.p.;
rileva il ricorrente come erroneamente la Corte di appello abbia ritenuto la ritualità della citazione telefonica del testimone non comparso, da un lato equiparandola - nonostante la differenza esistente fra i due istituti quanto a garanzia dell'identità di chi è chiamato a deporre - alla presentazione del teste in dibattimento ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 3, e da un altro trascurando il suo mancato perfezionamento mediante la spedizione di telegramma prescritto dall'art. 149 c.p.p.; osserva, altresì, come all'incombente abbia proceduto la polizia giudiziaria, in violazione del disposto della L. n. 438 del 2001, e come sia stata erroneamente esclusa, sulla base dell'irrilevante considerazione che le dichiarazioni del teste erano state raccolte in Italia, la necessità dell'esperimento di rogatoria internazionale per verificare l'assoluta impossibilità dell'esame dibattimentale;
- violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, e art. 111 Cost., con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nelle indagini preliminari;
rileva il ricorrente come erroneamente la Corte di appello abbia disatteso l'eccezione difensiva di inutilizzabilità fondata sull'essersi il teste volontariamente sottratto all'esame dibattimentale, argomentando sul presupposto che le dichiarazioni della persona offesa concernevano esclusivamente la dinamica dei fatti e non la responsabilità dell'imputato, non essendo stato quest'ultimo direttamente incolpato, come se la deposizione avente ad oggetto la mera dinamica fattuale si collochi al di fuori del combinato disposto dell'art. 526 c.p.p. e art. 111 Cost.; viceversa, la garanzia deve operare comunque, perché non si può pervenire al giudizio sulla responsabilità senza un giudizio sul fatto e nella specie l'esame del teste in dibattimento e l'individuazione di persona sia pure sotto il profilo delle sole caratteristiche fisiche si sarebbero potuti rivelare essenziali;
violazione degli artt. 143, 144 e 146 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria;
rileva il ricorrente come le prime informazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa - straniero alloglotta - in data 25.7.2003 siano state verbalizzate senza l'assistenza di un interprete, tanto che la stessa Corte territoriale ne ammette implicitamente l'inutilizzabilità, e come quelle rese ulteriormente (in data 23.10.2003) siano state rilasciate con l'assistenza nella traduzione di un altro cittadino bulgaro che aveva accompagnato in caserma lo stesso teste;
sono dunque assenti l'atto di nomina dell'interprete da parte dell'autorità procedente di un soggetto conosciuto e di fiducia della stessa, l'esame di eventuali cause di incompatibilità ed incapacità, il rispetto delle formalità per il conferimento dell'incarico, tutti previsti a pena di nullità perché posti a presidio della difesa, non garantita dal ricorso - come nella specie - ad un collaboratore "occasionale" che più che ausiliario della p.g. appare descritto dal verbale come persona di fiducia del teste;
inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali del testimone ispettore Bisogno e violazione degli artt. 359, 360, 194 e 191 c.p.p.; rileva il ricorrente come la polizia giudiziaria che aveva eseguito i rilievi dattiloscopici avesse proceduto, avvalendosi di un proprio ausiliario poi assunto come teste nel dibattimento, alla sostanziale elaborazione peritale di tali rilievi;
deduce in proposito che disporre tale attività non può che essere compito del magistrato del P.M., secondo le forme di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p., e che comunque la testimonianza di chi ha proceduto all'accertamento comparativo non può essere utilizzata in dibattimento in luogo della perizia o della consulenza tecnica;
violazione dell'art. 603 c.p.p. e mancanza della motivazione in relazione alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di perizia al fine della precisa individuazione dei punti di compatibilità delle impronte, anche per consentire al consulente della difesa di esplicare efficacemente la sua opera di confutazione della tesi d'accusa;
- violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, stante la non univocità degli indizi rappresentati dalla compatibilità dattiloscopica di impronte rilevate a distanza di sei giorni dai fatti, e dalla documentata utilizzazione del telefono cellulare nella zona della rapina, atteso che nei pressi di quel luogo egli risiedeva ed ivi intratteneva una relazione con una donna del posto;
- violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, secondo periodo, e mancanza della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante ivi contemplata.
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
L'art. 512 bis c.p. richiede infatti, perché possa avere ingresso nel dibattimento la deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio, che la persona residente all'estero le cui dichiarazioni ricevono lettura sia stata citata. L'esecuzione di tale citazione deve intendersi inderogabilmente prescritta nelle forme di legge, atteso che non può darsi incertezza in relazione alla verifica (rigorosa: sez. 6^, 12.4.2002, Daneluzzi, rv 222473) della sussistenza dei presupposti della deroga di cui si è detto, collegata all'assoluta impossibilità dell'esame dibattimentale di un soggetto che abbia avuto conoscenza legale dell'obbligo di presentarsi al processo.
Le modalità di legge per la citazione del teste all'estero sono quelle previste dall'art. 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali (sez. 6^, 4.2.2003, Benedetti, rv 224710), senza alcuna possibilità di equipollenti affidati alla libertà di forma ed all'iniziativa del singolo ufficio giudiziario in relazione ai problemi contingenti. Dette modalità non sono state osservate nel caso di specie, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 512 bis c.p.p. al fine di acquisire la dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dal teste non presentatosi, e loro derivante inutilizzabilità. Nè può trascurarsi che proprio le forme atipiche della notificazione effettuata dal pubblico ministero avevano consentito di appurare - come si legge in motivazione - che il teste aveva inteso sottrarsi volontariamente al contraddittorio per ragioni personali, realizzando così l'ipotesi di esclusione probatoria prevista dall'art. 111 Cost. e art. 526 c.p.p., che ricollegano le eccezioni al principio costituzionale del contraddittorio solo all'accertata impossibilità "oggettiva" (e non "soggettiva", cioè collegata alla volontà del singolo: Corte cost., sent. n. 440/2000) di realizzarlo o al dimostrato fatto illecito.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, atteso che si palesa del tutto erronea la distinzione, operata dai giudici di merito, tra dimostrazione del fatto-reato, che sarebbe indifferente ai parametri costituzionali predetti, e dimostrazione della responsabilità: sulla ricostruzione del fatto-reato si fonda invero l'imputazione e l'accertamento della veridicità dell'ipotesi formulata nella domanda del Pubblico Ministero è parte integrante del giudizio di responsabilità ponendosi come premessa del ragionamento sillogistico del giudice.
Al giudice di rinvio il compito di rinnovare il giudizio tenendo conto dei principi su esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2006