Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di impugnazioni, al contumace è riconosciuta la facoltà di interporre gravame avverso la sentenza (che lo abbia visto soccombente) dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione a condizione che egli fornisca tanto la prova della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), quanto quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDILMOTOR Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTAVIANO 91, presso l'avvocato GABRIELE DIOTTAVIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AXECO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 51, presso l'avvocato GIORGIO GHIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIONISIO GIANANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1483/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 18/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona dl'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 27 gennaio 1987 ( per compiuta giacenza del plico depositato e non ritirato, in relazione a notifica effettuata a mezzo posta ) la Axeco s.p.a. conveniva in giudizio la Edilmotor s.r.l. dinanzi al Tribunale di Torino perché fosse condannata alla restituzione di materiali di sua proprietà che aveva ricevuto in deposito, oltre al risarcimento del danno, con declaratoria che nessuna somma competeva a titolo risarcitorio alla convenuta.
Con sentenza del 3 febbraio - 19 giugno 1989 il Tribunale condannava la Edilmotor s.r.l., rimasta contumace, alla restituzione dei materiali in oggetto , rigettava la domanda di risarcimento del danno, dichiarava che nessun titolo risarcitorio competeva alla convenuta nei confronti della Axeco s.p.a. relativamente a vendite di prodotti Axeco eventualmente effettuate da terzi nella provincia di Reggio Calabria e dichiarava inammissibili gli altri capi della domanda.
Avverso detta sentenza , notificata il 22 ottobre 1990 , la Edilmotor s.r.l. proponeva appello con citazione notificata il 19 novembre 1990, deducendo la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sotto un duplice profilo :
in primo luogo l'ufficiale postale , che non aveva rinvenuto alcuna delle persone legittimate a ricevere l'atto, non avrebbe dovuto procedere al deposito del piego nell'ufficio postale , mancando nella relata di notifica la necessaria indicazione della persona che rappresentava la società , ma era tenuto ad effettuare le necessarie ricerche per individuare il legale rappresentante ed il suo domicilio, presso il quale ripetere la notificazione;
in secondo luogo il plico era stato spedito ad un indirizzo ove essa non aveva più la propria sede legale.
Rimessa la causa al Collegio, con ordinanza del 22 gennaio 1993 il Tribunale ravvisava la possibilità - prospettata dall'appellante in comparsa conclusionale - di ritenere la nullità della notifica dell'atto introduttivo per omessa menzione nell'avviso di ricevimento di tutte le formalità del deposito del piego, del relativo avviso al destinatario e dei motivi che avevano determinato il deposito stesso ed ammetteva la prova richiesta in ordine alla mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, rimettendo la causa dinanzi all'istruttore.
Espletata la prova orale, con sentenza del 18 ottobre - 9 dicembre 1996 la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello, osservando in motivazione che, essendo stata l'impugnazione proposta oltre l'anno dalla pubblicazione della pronuncia di primo grado, l'appellante era tenuta a provare la duplice circostanza della nullità degli atti indicati dall'art. 327 comma 2 c.p.c. e della mancata conoscenza del processo determinata da detta nullità. Quanto al primo elemento, rilevava che dall'istruttoria svolta era emerso che la citazione era stata correttamente notificata presso la sede sociale dell'epoca, e che del tutto ininfluente , ai fini del riscontro della regolarità della notifica, era la circostanza che nella relata di notifica non fosse indicata la persona fisica del legale rappresentante della società stessa, atteso che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 il deposito presso l'ufficio postale per l'ipotesi in cui l'agente postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo non è subordinato a detta indicazione. E pertanto - argomentava la Corte di merito - il motivo di appello proposto nell'atto introduttivo doveva considerarsi infondato , non ricorrendo le asserite nullità . Il motivo stesso appariva altresì irrilevante, non avendo l'appellante dedotto alcunché nell'atto di gravame sulla mancata conoscenza del processo a causa della pretesa nullità.
Precisava ancora che non poteva rilevarsi di ufficio la diversa causa di nullità prospettata - in adesione a quanto tardivamente dedotto dall'appellante nella sua prima conclusionale - nell'ordinanza collegiale del 22 gennaio 1993, con riferimento alla circostanza che nell'avviso di ricevimento non erano contenute le indicazioni prescritte dall'art. 8 comma 2 della legge n. 890 del 1982 ; ne' poteva comunque ammettersi l'appellante stessa a provare la sua mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità mediante le prove tardivamente articolate.
Osservava peraltro in via subordinata che , anche a voler considerare detti temi come ritualmente introdotti in giudizio , la notificazione era effettivamente da considerare nulla per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, atteso che nell'avviso di ricevimento non risultava apposta la necessaria indicazione del modo in cui la destinataria era stata avvisata, e che tale omissione impediva di verificare se erano state seguite le tassative modalità prescritte dalla nonna richiamata. E tuttavia non ricorreva la seconda condizione di ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 327 comma 2 c.p.c., costituita dalla mancata conoscenza del processo a causa dell'indicata nullità, essendosi limitati i testimoni assunti ad una generica conferma delle circostanze dedotte a prova, senza fornire quelle precisazioni e quei chiarimenti che la specificità della materia rendeva indispensabili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Edilmotor s.r.l. in liquidazione deducendo due motivi. Resiste con controricorso la Axeco s.p.a. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 145 c.p.c. e all'art. 8 della legge n. 890 del 1982, omissione,
insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver disatteso il principio di diritto secondo il quale al deposito del plico ai sensi del citato art. 8 può procedersi solo se nella relatà di notifica sia indicata la persona fisica che rappresenta la società destinataria , mentre in mancanza di tale dato vanno effettuate le necessarie ricerche per individuare le generalità di detta persona ed il suo domicilio, dove occorre ripetere la notificazione. Si deduce altresì che con il primo motivo di appello si era espressamente dedotto che nell'avviso di ricevimento non esisteva alcuna annotazione dalla quale risultasse che l'ufficiale postale aveva lasciato l'avviso previsto dall'art. 8 alla persona fisica che rappresentava la società , ne' erano indicati i motivi che avevano determinato la mancata consegna del plico ad una delle persone indicate dall'art. 145 c.p.c. , e si rileva che la Corte territoriale, dopo aver escluso la nullità della notifica per mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante, ha contraddittoriamente affermato la nullità di essa per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 327 comma 2 c.p.c., omissione,
insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la Corte di Appello ha illegittimamente ravvisato l'onere ulteriore a carico dell'appellante di provare la mancata conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione della citazione , atteso che la norma richiamata fa derivare detta mancata conoscenza dal fatto stesso della nullità della notifica. Si argomenta altresì che i giudici di appello hanno in modo illogico e con affermazioni apodittiche ritenuto che i testimoni assunti non avessero fornito la prova negativa richiesta , mentre avrebbero dovuto piuttosto procedere all'accertamento positivo dell'eventuale effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e verificare in ipotesi se da tale momento fosse decorso inutilmente il termine annuale. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione logica.
Ai fini della soluzione delle questioni in essi proposte è necessario tener conto che - come risulta dall'esposizione in fatto che precede -la Edilmotor s.r.l. nell'atto di appello si limitò a far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado , effettuata con il deposito del plico presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n. 890 del 1982, per mancanza dell'indicazione della persona fisica rappresentante la società e per essere stata la notifica stessa eseguita mi luogo dal quale essa aveva trasferito la propria sede legale. Soltanto nella comparsa conclusionale del 2 gennaio 1993 la predetta prospettò l'ulteriore motivo di nullità consistente nell'omessa indicazione nell'avviso al destinatario delle circostanze di cui al richiamato comma 2 dell'art. 8 e fece altresì riferimento alla mancata conoscenza del processo a causa dell'asserita nullità. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale, dopo aver affermato " in principalità " che il motivo di appello come articolato nell'atto di impugnazione era non solo intrinsecamente infondato per l'insussistenza della nullità della notifica dell'atto introduttivo sotto entrambi i profili prospettati , ma anche irrilevante , non avendo l'appellante dedotto alcunché circa la mancata conoscenza del processo a causa dell'asserita nullità, ha osservato che il Collegio non poteva rilevare di ufficio la diversa causa di nullità ipotizzata , in adesione alle tardive deduzioni dell'appellante , dell'ordinanza collegiale del 22 gennaio 1993, ne' poteva ammettere l'appellante stessa a provare la sua non conoscenza del processo secondo le prove tardivamente dedotte. In via subordinata la stessa Corte , anche a voler considerare i suddetti temi come ritualmente introdotti ha proceduto al relativo esame e pur ravvisando la nullità da ultimo indicata ha valutato negativamente la prova testimoniale espletata circa la mancata conoscenza del processo . Va osservato innanzi tutto al riguardo - in relazione al secondo motivo di ricorso - che certamente corretta è l'affermazione del giudice di appello in ordine all'essenzialità della deduzione e della prova circa la mancata conoscenza del processo , atteso che secondo il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte affinché il contumace possa impugnare la sentenza dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione sono richiesti due distinti requisiti : la nullità della citazione o della sua notificazione, nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., e la prova della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità ( v. Cass.1997 n. 13012 ; 1995 n. 8504 1994 n. 4222 S.U. 1990 n. 4196 ; 1985 n.
2581; 1980 n. 1410 1977 n. 3514 ). Secondo tale orientamento - che si uniforma a quello da tempo maturato nell'interpretazione dell'analoga norma di cui all'art. 650 comma 1^ c.p.c. ed è altresì estensibile all'ulteriore ipotesi normativa di cui all'art. 668 comma 1^ c.p.c. - il significato letterale e logico delle espressioni usate nell'art. 327 comma 2 c.p.c., manifestando inequivocabilmente l'intenzione del legislatore,
non consente di dubitare che la prova richiesta ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva debba riguardare la non conoscenza del processo determinata dalla nullità della citazione o della sua notificazione e dalla nullità della notificazione degli atti indicati nell'art. 292 c.p.c., così che il soggetto che proponga impugnazione tardiva è tenuto a dimostrare l'intera sequenza causale costituita dalle predette nullità e dalla conseguente non conoscenza del processo. La suindicata lettura appare peraltro confermata dalla ratio della disposizione in esame, chiaramente rivolta ad esonerare dalla decadenza il contumace in buona fede, ancorando il superamento in via eccezionale della preclusione derivante dalla scadenza del termine annuale al dato sostanziale della effettiva non conoscenza del processo , piuttosto che a quello formale della nullità degli atti richiamati. Va d'altro canto considerato che la ricorrente non ha formulato alcuna censura avverso i rilievi svolti in via principale circa la non rilevabilità di ufficio della diversa causa di nullità per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 2 non prospettata nell'atto di gravame e circa la tardività della deduzione e della prova in ordine alla mancata conoscenza del processo , onde deve ritenersi che su tali punti si sia formato il giudicato . Conseguentemente le successive argomentazioni svolte dalla Corte in via subordinata , investite da specifiche censure in questa sede, devono considerarsi estranee alla ratio decidendi della decisione .
Ferma la statuizione di tardività della deduzione circa la mancata conoscenza del processo e dell'articolazione della relativa prova, appare evidente l'irrilevanza nel giudizio in esame della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2 della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui non prevede che del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché dell'art. 8 comma 3 nella parte in cui prevede che il piego stesso sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 267.400, oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile il 30 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999