Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
Nella procedura disciplinata dall'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento in appello"), attesa la decisiva rilevanza del verbale di udienza in cui viene consacrata la concorde volontà delle parti circa il parziale accoglimento di taluni motivi d'appello, con rinuncia agli altri, deve ritenersi che, in caso di contrasto fra il detto verbale ed il dispositivo della sentenza, quest'ultimo vada rettificato, con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per renderlo conforme al primo, salvo che vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi da quanto le parti avevano tra loro concordato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 20183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20183 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO ES - Presidente - del 26/01/2005
Dott. MILO NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 115
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 18116/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD AE, nato a [...] il [...];
2) BE ES, nato a [...] il [...];
3) LD AN, nato a [...] il [...];
4) LE ON, nato a [...] il [...];
5) De TO TO, nato a [...] il [...];
6) NA ES, nato a [...] il [...];
7) ME VA, nato a [...] il [...];
8) LO RE, nato a [...] il [...];
9) AR SO, nato a [...] il [...];
10) RO IE, nato a [...] il [...];
11) OS OF, nato a [...] il [...];
12) IU ES, nato a [...] il [...];
13) IU EN, nato a [...] il [...];
14) CC NI, nato a [...] il [...];
15) EN AB, nato a [...] il [...];
16) AN RO, nato a [...] il [...];
17) IO EL, nato a [...]-Carbonara il 14/7/1958;
18) SI ES, nato a [...] il [...];
19) LO NI, nato a [...] il [...];
20) NT MI, nato a [...] il [...];
21) De AR LV, nato a [...] il [...];
22) De UL AV, nato a [...] il [...];
23) SI HE, nato a [...] il [...];
24) IU MI, nato a [...] il [...];
25) LE VA, nato a [...] il [...];
26) IS VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 10/10/2003 della Corte d'Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. NI Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SALZANO F., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di IS per morte dell'imputato e per l'inammissibilità degli altri ricorsi. Uditi i difensori avv. CHIUSOLO Massimo, in sostituzione avv. CHIUSOLO Roberto,(per LE ON, ON A., De TO, IU V., EN), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
avv. MORAMARCO (per ON N. e IS), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del ON N. e annullamento sentenza nei confronti di IS, per morte dell'imputato;
non sono comparsi gli altri difensori;
FATTO E DIRITTO
1 - AD AE, BE ES, LD AN, LE ON, De TO TO, LA ES, ME VA, ON RE, AR SO, RO IE, OS OF, IU ES, IU EN, CC NI, EN AB, AN RO, IO EL, SI ES, ON NI, NT MI, De AR LV, De UL AV, SI HE, IU MI, LE VA e IS VA vennero inizialmente chiamati a rispondere dei seguenti reati:
capo A: associazione di tipo mafioso, contrabbando continuato di tabacco lavorato estero, porto e detenzione continuati di armi comuni e da guerra (artt. 416 bis c.p., 2 della legge n. 50/94, 2, 4 e 7 della legge sulle armi) dal novembre 1998 al luglio 2001;
capo B: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 110, 112/1^ n. 4-2^-3^ c.p., 74 dpr n. 309/90,7 d.l. n. 152/91) dal novembre 1998 al luglio 2001;
A NT MI, De AR LV, De UL AV, SI HE, IU MI e LE VA vennero, altresì, contestati i seguenti reati ulteriori:
capo C: associazione finalizzata al traffico di droga riorganizzata in Carbonara dopo il febbraio 2000 e fino all'estate 2001 (artt. 74/1^-2^-3^ dpr n. 309/90, 7 d.l. n. 152/91);
capo D: traffico di droga in Carbonara dopo il febbraio 2000 e fino all'estate del 2001 (artt. 81 cpv., 110, 112/1^-2^ c.p., 73/1^-4^, 80/1^ lett. B-2^ dpr n. 309/90,7 d.l. n. 152/91);
2 - Il Gup del Tribunale di Bari, con sentenza 6/11/2002, all'esito del giudizio abbreviato, così provvedeva:
dichiarava RO IE e LE VA colpevoli rispettivamente del delitto di contrabbando di t.l.e. (incluso nel capo A) e di quello di traffico di droga (capo D);
dichiarava tutti gli altri imputati colpevoli dei reati così come rispettivamente ascritti, escluso - per il solo AD - il contrabbando di t.l.e., qualificato - per il ME - il reato associativo sub A come riconducibile nel paradigma dell'art. 416 c.p., assorbito il reato associativo sub C in quello di cui al capo
B;
concedeva a tutti le circostanze attenuanti generiche, che bilanciava in termini di prevalenza sulle aggravanti per EN AB, AN RO e De UL AV e in termini di equivalenza per gli altri;
accordava a SI ES, ON NI e IS VA, collaboratori di giustizia, l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/91;
condannava tutti i predetti a pene ritenute rispettivamente di giustizia;
assolveva RO IE e LE VA dagli altri reati loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto.
3 - La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 10/10/2003, riformando parzialmente quella di primo grado, preso atto dell'accordo intervenuto tra tutti gli imputati-appellanti (ad eccezione del RO) ed il P.G. sull'accoglimento di alcuni dei motivi dai primi articolati, con rinuncia ad altri, e sulla nuova determinazione della pena ai sensi dell'art. 599/4 c.p.p., così provvedeva:
assolveva per non avere commesso il fatto AD, IU EN, CC, EN, AN, IO, NT, De AR, De UL, SI, IU MI dai reati di cui al capo A, nonché BE, LD, LE ON, LA, ON RE, AR, OS, IU ES dal reato di cui al capo B;
confermava il giudizio di colpevolezza degli imputati in relazione agli altri fatti loro rispettivamente ascritti e ritenuti dalla pronuncia di condanna di primo grado, ma, con riferimento alla posizione dell'AD, qualificava il fatto sub B come reato di cui all'art. 73/1^-6^ dpr n. 309/90 e, con riferimento alla posizione degli altri, qualificava lo stesso capo d'imputazione come reato di cui agli art. 73/1^-6^, 74 l.s. e 81 cpv. c.p.;
escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 e le contestate recidive, concedeva a LE VA l'attenuante di cui al 5 comma dell'art. 73 l.s., riformulava, con riferimento alla posizione di diversi imputati, il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. delle già concesse circostanze attenuanti generiche,
riteneva - per il EN - i fatti di cui al presente processo in continuazione con quelli di cui alla sentenza irrevocabile 17/5/2002 della Corte d'Appello di Bari;
rideterminava quindi la pena, nella misura rispettivamente concordata, per AD, IU EN, CC, EN, AN, IO, NT, De AR, De UL, SI, IU MI, BE, LD, LE ON, LA, ON RE, AR, OS, IU ES, De TO, ME, LE VA, SI, ON NI e IS, con le conseguenti statuizioni in tema anche di pene accessorie e di misure di sicurezza;
riduceva la misura della pena inflitta in primo grado al RO;
confermava nel resto l'impugnata sentenza.
4 - Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Tutti quelli che hanno concordato la pena ex art. 599/4 c.p.p. hanno lamentato o la mancanza di motivazione sul giudizio di responsabilità, con conseguente violazione dell'art. 129 c.p.p., o il vizio di motivazione sulla stessa congruità della pena irrogata. In particolare, IU EN e il EN hanno dedotto la violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 178 e ss., 599/4^ c.p.p., sotto il profilo che il giudice a quo, pur avendo determinato la pena nella misura concordata e ratificato sostanzialmente il patto, non aveva provveduto formalmente a qualificare, così come richiesto, l'imputazione di cui al capo B come reato di cui all'art. 73/1^-6^ l.s., con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 74 l.s..
Il RO, unico imputato a non avere concordato la pena in appello, ha lamentato: a) vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza espresso in ordine al delitto di contrabbando di t.l.e., non essendo state adeguatamente apprezzate le dichiarazioni, a lui favorevoli, di LL AN e ES PP;
b) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192/3-4 c.p.p. e 2 della legge n. 50/94, non essendo state apprezzate le emergenze processuali nel rispetto delle regole che governano la valutazione della prova.
5 - Non è fondato il ricorso di RO IE.
Ed invero, i denunciati vizi di motivazione e di violazione delle regole in materia di valutazione della prova non trovano alcun riscontro nel testo della gravata sentenza, che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni poste a base della pronuncia di colpevolezza del predetto in ordine al delitto di contrabbando di t.l.e., facendo per altro buon governo della norma di cui all'art. 192/3^ c.p.p. nell'apprezzamento delle emergenze probatorie. La decisione d'appello, infatti, fa leva sulle propalazioni del collaboratore di giustizia ON NI, intrinsecamente attendibili, per coerenza, logicità e reiterazione, e riscontrate ab extrinseco da quelle di LL AN, che aveva indicato l'imputato come vicino a De LI PP del clan IU, e dalle numerosissime annotazioni di servizio da cui si evinceva che il RO era un assiduo frequentatore di IU ES, che organizzava gli scarichi di sigarette, e di LA ES, che aveva il compito di convocare la squadra addetta allo scarico di t.l.e., elementi questi certamente individualizzanti, che associano il chiamato in correità al fatto-reato addebitatogli. Si è di fronte ad un apparato argomentativo basato essenzialmente su circostanze di fatto che, in quanto valutate nel rispetto delle regole della logica, non possono essere poste in discussione sotto il profilo della legittimità.
5A - Inammissibili sono i ricorsi proposti da AD AE, BE ES, LD AN, LE ON, De TO TO, ON RE, LA ES, ME VA, AR SO, OS OF, IU ES, CC NI, AN RO, IO EL, SI ES, ON NI, NT MI, IU MI, De AR LV, De UL AV, SI HE e LE VA, ciascuno dei quali va condannato al versamento della somma, che stimasi equa, di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
La maggior parte di costoro, invero, hanno lamentato la mancanza di motivazione sul giudizio di responsabilità o sulla qualificazione giuridica dei fatti e la violazione dell'art. 129 c.p.p. per la mancata rilevazione di non meglio precisate cause di non punibilità;
altri hanno dedotto il vizio di motivazione sulla congruità della pena.
Osserva la Corte che la procedura - alla quale hanno acceduto i predetti - della definizione concordata della pena di cui all'art. 599/4^ c.p.p. presuppone che l'imputato, nel concordare con il P.M. la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, concordata tra le parti e conformemente applicata dal giudice d'appello. Ne consegue che devono intendersi preclusi la riproposizione e il riesame, in questa sede, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e - a maggiore ragione - alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale d'appello. Il ricorso che ripropone questioni di merito già investite con i motivi di appello oggetto di rinuncia o che pone in discussione la misura della pena concordata, cioè oggetto di un accordo perfezionato e non revocabile, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, c.p.p.. È il caso di precisare che la censura - dedotta da molti dei predetti ricorrenti - relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è, tra l'altro, generica, non contenendo alcuna indicazione specifica del presunto fatto scriminante, cioè delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto - emergenti dal testo della sentenza - che lo sorreggerebbero.
Quanto allo OS, la cui doglianza appare più specifica in punto di denunciato difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità, rileva la Corte che, a parte l'intervenuta rinuncia al corrispondente motivo proposto in sede di appello, le sentenze di merito danno conto degli elementi probatori che confortano il giudizio di colpevolezza in ordine all'imputazione di cui al capo A (cfr. pgg. 28, 29 della sentenza impugnata e 154, 155 di quella di primo grado).
Quanto al CC, al AN, al IO e al De UL, va rilevato che non risponde al vero l'asserita mancata contestazione dello spaccio di stupefacenti, ricompreso nella parte descrittiva dell'imputazione di cui al capo B.
Tutti i ricorrenti indicati nel presente punto e in quello che precede vanno condannati, di diritto, al pagamento in solido delle spese processuali.
5b - La gravata sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di IS VA, per essere i reati ascrittigli estinti per morte dell'imputato, deceduto il 5/10/2004, come si evince dalla comunicazione in data odierna n. 123/H.3/sez. 6^/425 del Ministero dell'Interno.
5c - Quanto ai ricorsi di IU EN e di EN AB, osserva la Corte che la censura in essi articolata è fondata, anche se non determina, come sostenuto, la nullità della sentenza. Effettivamente i due ricorrenti concordarono la pena in relazione all'imputazione di cui al capo B, chiedendo che la relativa condotta in essa indicata venisse qualificata come reato di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p., 73/1^-6^ dpr n. 309/90, e la Corte territoriale, con la sua decisione, ha sostanzialmente ratificato tale patto, tanto che ha determinato la pena esattamente nella misura richiesta dalle parti processuali, omettendo - però - di precisare in dispositivo la qualificazione giuridica del fatto così come pure concordata (in motivazione si fa riferimento al solo reato di cui all'art. 73/1^ -6^ l.s.).
Si è in presenza di una evidente omissione formale, che può e deve essere opportunamente corretta in questa sede.
In tema di correzione di errore materiale, se, di norma, la sentenza non può essere rettificata ex art. 130 c.p.p. quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore o una omissione materiale ma un errore concettuale, sia pure dipendente da una mera svista, che attiene alla formazione della decisione giudiziale, tuttavia, nella procedura disciplinata dall'art. 599/4^ c.p.p., riveste decisiva rilevanza il verbale d'udienza in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti in punto di accoglimento in parte dei motivi d'appello, con rinuncia agli altri motivi, e di nuova determinazione della pena, volontà non suscettibili di essere in alcun modo alterate dal giudice, di talché in tale ipotesi è a detto verbale che deve farsi riferimento, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo, qualora non vi siano elementi, e nella specie non ve ne sono, per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi dal contenuto dell'accordo raggiunto delle parti.
Ciò posto, deve disporsi la rettifica del dispositivo della gravata sentenza nella parte relativa alle posizioni di IU EN e EN AB, nel senso che la pronuncia di condanna nei confronti di costoro deve intendersi riferita al reato di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p. e 73/1^-6^ dpr n. 309/90. Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RO IE.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AD AE, BE ES, LD AN, LE ON, De TO TO, LA ES, ME VA, ON RE, AR SO, OS OF, SC ES, CC NI, AN RO, IO EL, SI ES, ON NI, NT MI, De AR LV, De UL AV, SI HE, IU MI e LE VA, che condanna al versamento alla cassa delle ammende di euro 1.000,00 ciascuno.
Condanna tutti i sopraindicati ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di IS VA per essere i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato.
Rettifica il dispositivo dell'impugnata sentenza nei confronti di IU EN e EN AB, nel senso che la pronuncia di condanna nei confronti dei medesimi deve intendersi limitata al reato di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p. e 73, commi 1^ e 6^, del DPR n. 309/90, rigettando nel resto i loro ricorsi.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2005