Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
In materia di esame delle parti private, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, se contenuta in quello del pubblico ministero e utilizzata per le contestazioni, la denuncia presentata dalla parte offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/1999, n. 14318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14318 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Morelli Presidente del 27.10.1999
Dott. Carlo Dapelo Consigliere SENTENZA
Dott. Massimo Oddo Consigliere N.1329
Dott. Michele Besson Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SE D'Errico Consigliere N.16838/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI SE avverso la sentenza in data 9 febbraio 1999 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza 9 luglio 1998 del Tribunale di ZA (che lo aveva condannato, per concorso in rapina aggravata), ha ridotto la pena inflittagli.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita in pubblica udienza la relazione della causa, svolta dal Consigliere Dott. M. Besson;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. G. Febbraro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito per il ricorrente l'Avv. S. Tribulato che ha per contro insistito per l'accoglimento del ricorso, osserva in fatto e diritto:
1. Ha osservato la Corte territoriale che, avendo la persona offesa RN offerto in dibattimento una versione contrastante con il contenuto del verbale di denuncia in ordine alla partecipazione ai fatti dei UT in concorso con il coimputato NO (che aveva definito la propria posizione ex art. 444 c.p.p.), tale originaria versione - servita per le contestazioni - era da privilegiare per la superiore dignità logica e una maggiore intrinseca attendibilità (anche per la vicinanza ai fatti), essendo peraltro assistita da elementi che ad essa offrivano riscontro: la certificazione medica relativa a una ferita all'arcata sopraccigliare destra, corrispondente ad una specifica modalità violenta attuata dal UT, e il rilievo che dopo il fatto UT e NO erano stati sorpresi insieme dai Carabinieri.
Secondo quella prima versione, NO aveva chiesto al RN in restituzione un telefono cellulare che gli era stato rubato;
UT, che stava con l'altro, l'aveva bloccato alle spalle e NO lo aveva percosso;
egli con il ciclomotore era caduto a terra e UT gli aveva calpestato la guancia sinistra procurandogli un taglio sull'arcata sopraccigliare destra;
dopodiché gli aveva sfilato dalla cintura il suo telefono cellulare, di cui i due si erano impossessati unitamente al ciclomotore. Nella deposizione resa in dibattimento, invece, RN aveva omesso i riferimenti alla partecipazione dei UT, attribuendo a un proprio stato confusionale, per assunzione di psicofarmaci, la primitiva incolpazione dei UT stesso.
2. Ricorre per cassazione l'imputato e deduce violazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità nonché difetto di motivazione.
Ai fini della deliberazione sarebbe stata inutilizzabile il verbale di denuncia, "in quanto atto non istruttorio ma di mera partecipazione di una notitia criminis e quindi acquisito illegittimamente al fascicolo del dibattimento". E comunque non sarebbero stati recati altri elementi di prova suscettibili - ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 500 c.p.p. - di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione, non potendosi considerare "riscontri" quelli indicati nella sentenza impugnata dal momento che nulla aggiungerebbero a comprova dello svolgimento del fatto.
3. Il ricorso non è fondato.
Invero, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, se contenuta in quello del pubblico ministero e utilizzata per le contestazioni, la denuncia presentata dalla parte offesa (Cass. sez. II, ud. 28 marzo 1995, 201.77 4). La stessa giurisprudenza costituzionale - nell'esaminare la disciplina delle contestazioni nell'esame testimoniale, approntata dall'art. 500 c.p.p. con riferimento "alle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero" - ha escluso che tale norma impedisca di poter contestare al denunciante-persona offesa le diverse circostanze da lui dedotte in denuncia (Corte cost., 28 novembre 1994, n. 407). Che la denuncia sia introduttiva della notizia di reato è naturalmente fuori discussione. Ma non si vede la ragione perché ciò sia in grado di impedire che la denuncia orale documentata attraverso verbale dalla polizia giudiziaria (come nel caso in esame) possa divenire oggetto di giudizio comparativo con la successiva dichiarazione dibattimentale del denunciante - una prova dichiarativa -, attesi la sua natura e i suoi contenuti del pari schiettamente dichiarativi (su queste stesse basi, d'altronde, la giurisprudenza di questa Corte ammette che atti di individuazione fotografica o personale compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria - in quanto nella sostanza costituiti da dichiarazioni rese dai testi per l'identificazione - possano essere utilizzati per le contestazioni e quindi ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 500 c.p.p.: V, per tutte sez. I, ud. 15 giugno 1994, 199. 256). Nè appare ravvisabile un qualsiasi limite di natura logico- argomentativa nella ricostruzione operata dalla Colle territoriale degli altri elementi che hanno condotto all'affermazione dell'attendibilità delle circostanze come narrate dalla persona offesa in sede di denuncia. Si tratta in verità di conferme - quelle evidenziate dai giudici di merito - di alto spessore probatorio, avendo tali elementi riguardato le modalità del fatto in relazione alle azioni specificamente attribuite all'imputato e la circostanza che i due prevenuti, sorpresi insieme nei pressi dell'abitazione di uno di essi, alla richiesta dei militari consegnarono il telefono cellulare e il ciclomotore della vittima: come si vede, dati di portata e significato eminentemente oggettivi e dunque dotati di particolare efficienza dimostrativa.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, il 27 ottobre 1999. Depositato in cancelleria il 18 dicembre 1999