Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15194 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 1 94/02 ALTANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 11478/00 SEZIONE LAVORO Cron.35441 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dou. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Rep. Don. Femando LUFI Cons. Rei. Ud.
3.7.02 Dot. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SE RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Romano Calò,84 presso l'avv. Armando Grillo, che unitamente all'avv. AR Antonietta Voci, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
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contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv. Vincenzo Gorga, Pilerio Spadafora, Fabiani Giuseppe e Picciotto Umberto Lucas e con essi elettivamenteLucgt EVARIE DCV - 1 - N 10 domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- intimato con procura - avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.711 dell'8.6.1999, reg. gen. n. 1783 del 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.7.02 dal Relatore Cons. Fernando Lupi, Udito l'avv. Grillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell 8.6.1999 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di SE AR, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda della Sestito diretta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1993. Osservava in motivazione che incombeva alla ricorrente di provare, oltre che l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, anche la prestazione di lavoro subordinato in agricoltura per 51 giornate per l'anno in corso e per quello ptrecedente e che tale prova non era stata offerta. -2- Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la Sestito, illustrato poi con memoria, l'INPS ha soltanto depositato procura ai difensori. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché connessi,denunziando con il primo motivo la violazione e falsa applicazione delle leggi n.264 del 1949, 457 del 1992, dell'art. 5 del D.L. n.463 del 1983 e del D.L. n.510 del 1996, dei DPR n. 1049 del 1970, 1323 del 1955 ed il vizio di motivazione. con il secondo motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 421, 437 c.p.c. ed il vizio di motivazione, (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli attribuisce il diritto a percepire le prestazioni previdenziali e che la medesima abbia efficacia costitutiva del rapporto assicurativo. Descritte le modalità di formazione degli elenchi, invocava la lettera dall'art. 1 comma secondo della legge n.608 del 1996 e decisioni di legittimità che confermavano i suoi assunti. Lamentava, infine, con il secondo motivo che il Tribunale avesse ritenuto non provato il diritto alla prestazione malgrado la copiosa documentazione attestante l'iscrizione pluriennale negli elenchi dei bracianti agricoli. La censura non è fondata. Le Sezioni Unite della Corte, componendo il contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno stabilito con sentenza n.1133 del 2000 che: "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento -3- del verificarsi dell'evento protetto, e' condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che e' costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, puo' essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,elenchi nominativi in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non puo' limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perche' quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attivita' di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicita' degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni -4- rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. A questi principi, ai quali si uniforma il Collegio non essendo state esposte ragioni per mutarli, si è attenuto il Tribunale e deve quindi essere respinto il ricorso fondato sulla tesi della sufficienza della mera iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attrice soccombente e l'intimato non costituito.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 3 luglio 2002 Il Consigliere est 11 Presidente Feru IL CANCELLIERE Depositato Concelleria -2 011 2002 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D REGISTRO, E DA OGNI SPESA. TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 -5-