Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
In tema di falso grossolano o inidoneo, è esclusa la configurabilità del reato impossibile qualora la difformità dell'atto dal vero non sia riconoscibile "ictu oculi", in base alla sola disamina dell'atto stesso (Fattispecie concernente la falsità ideologica in atto pubblico relativa all'attestazione dell'idoneità fisica alla guida di un soggetto affetto da gravissima sordità bilaterale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2008, n. 36647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36647 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI AO - rel. Consigliere - N. 2565
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO AO Antonio - Consigliere - N. 39422/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA RA PA, N. IL 21/04/1964;
avverso la SENTENZA del 18/05/2007 CORTE DI APPELLO di POTENZA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. COPPI Franco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18 maggio 2007 la Corte d'Appello di Potenza, sostanzialmente confermando (salvo riduzione della pena) la decisione assunta dal Tribunale di Matera, ha riconosciuto NA CE AO responsabile del delitto di falsità ideologica in atto pubblico per avere, nell'esercizio delle sue funzioni di medico militare, falsamente attestato l'idoneità fisica alla guida di RI D'Alessandro, invece affetta da gravissima sordità bilaterale. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente, denunciando carenza di motivazione sul punto, ripropone l'assunto difensivo a tenore del quale la macroscopicità del falso e l'irricevibilità dell'atto danno luogo a una fattispecie di reato impossibile, rendendo inoltre manifesta l'assenza del dolo.
Col secondo motivo il VE contesta la qualità attribuitagli di pubblico ufficiale, sostenendo di avere emesso la certificazione in veste di libero professionista;
ne fa conseguire la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 481 c.p., già estinto per prescrizione.
Col terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione del principio di correlazione tra contestazione e condanna, osservando che nel capo di imputazione gli era attribuita la qualità di componente la commissione medica dell'ospedale militare di Bari, mentre la sentenza ha dovuto dare atto della sua diversa qualifica di medico militare (agente comunque quale libero professionista). Il ricorso è privo di fondamento e va, perciò, disatteso. In ordine al primo motivo va subito detto che non sussiste la dedotta carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello facenti riferimento all'istituto del reato impossibile, sotto il duplice profilo della immediata riconoscibilità del falso e della irricevibilità dell'atto scaturitone.
La Corte territoriale, infatti, ha dato conto del proprio contrario convincimento osservando, per un verso, che la coerenza del documento redatto dal VE (dettagliatamente descritto nelle sue varie parti) e la mancanza di contraddizioni intrinseche lo caratterizzavano per una effettiva capacità ingannatoria;
e, per altro verso, che il certificato così formato era atto conclusivo del sub-procedimento amministrativo per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida della richiedente RI D'Alessandro, costituendo l'intervento della commissione medica una mera eventualità. Le considerazioni or ora sintetizzate si presentano, inoltre, giuridicamente corrette. La configurabilità del reato impossibile di cui all'art. 49 c.p., comma 2, in riferimento all'ipotesi di falso grossolano o inidoneo, richiede che la difformità dal vero sia riconoscibile ictu oculi in base alla sola disamina dell'atto di cui si tratta: mentre nel caso di specie, secondo la tesi del ricorrente, la falsità sarebbe immediatamente evidenziabile solo in virtù del raffronto fra il contenuto dell'atto e le capacità uditive della D'Alessandro.
Anche in relazione all'elemento soggettivo del reato la motivazione addotta dalla Corte di merito è pertinente e immune da vizi, fondandosi sulla considerazione per cui lo modalità di compilazione del modulo, con l'apposizione di apposite barrature, col riempimento del campo indicante la distanza in metri della percezione uditiva del soggetto esaminato (5) e con l'esplicita negazione della necessità di un apparecchio acustico, rendono chiaramente desumibile la dolosa preordinazione del falso.
In ordine al secondo motivo, non vi è che da richiamarsi alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo la quale il sanitario che rilascia il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli esercita una pubblica funzione e riveste, pertanto, la qualità di pubblico ufficiale (Cass. 13 dicembre 1993, Agostinelli e altri;
Cass. 3 ottobre 1984, Gheza); e ciò indipendentemente da un rapporto di dipendenza rispetto allo Stato o ad un altro ente pubblico, determinanti essendo la natura della funzione svolta e la sua finalità, intesa a salvaguardare interessi di carattere generale quale la pubblica incolumità.
L'infondatezza del terzo motivo, infine, deriva dalla connotazione meramente marginale che, nella descrizione del fatto ascritto al VE, ha avuto la sua errata indicazione quale componente della commissione medica;
infatti la qualità di pubblico ufficiale dell'imputato emergeva, comunque, dall'avere egli svolto la funzione certificativa nella veste, comunque esplicitata nel capo d'imputazione, di medico militare (a ciò abilitato in base all'art. 119 C.d.S.).
Non vi è stato, pertanto, alcun pregiudizio per l'attività difensiva dell'imputato, onde non ha ragion d'essere la doglianza del ricorrente. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha già affermato, in molteplici decisioni (v. per tutte Cass. 25 ottobre 2005, Cannizzo), il principio a tenore del quale le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 - 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008