Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3104
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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La revocazione è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., contro le sentenze pronunziate in grado di appello e in unico grado, mentre le sentenze di primo grado sono suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 art. 394 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza ancora appellabile non è in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo gli eventuali motivi di revocazione essere fatti valere con l'appello, previsto come rimedio generale e illimitato all'ingiustizia della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3104
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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