Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
La revocazione è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., contro le sentenze pronunziate in grado di appello e in unico grado, mentre le sentenze di primo grado sono suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 art. 394 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza ancora appellabile non è in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo gli eventuali motivi di revocazione essere fatti valere con l'appello, previsto come rimedio generale e illimitato all'ingiustizia della decisione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA GIÀ ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 80/97 del Tribunale di URBINO, depositata il 17/10/97 R.G.N. 369/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato D'OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 1995 ZO NG adiva il Pretore di Urbino per sentire riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nella qualifica superiore di dirigente principale di esercizio(VII livello) con decorrenza dal 1 aprile 1994 e la conseguente condanna del datore di lavoro, Ente Poste Italiane, alla attribuzione della qualifica stessa e dei corrispondenti effetti economici. Riferiva di avere svolto, in base ad formale provvedimento della Direzione Provinciale, le funzioni di Direttore reggente nell'Ufficio Postale di Fossombrone dal 21 maggio 1993, pur essendo inquadrato nella categoria inferiore di operatore specializzato(V livello), e sosteneva che il diritto alla superiore qualifica gli competeva in virtù del disposto dell'art. 2103 c.c., applicabile alla fattispecie in oggetto alla stregua dell'art. 1 del d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, come convertito nella legge 20 gennaio 1994 n. 7.
Dopo la costituzione dell'Ente Poste che asseriva che il termine necessario per la maturazione del diritto alla superiore qualifica (di sei mesi in virtù della statuizione del contratto collettivo nazionale) decorresse dal 26 novembre 1994 (data di promulgazione del nuovo contratto) e non dal 1 gennaio 1994(data di entrata in vigore del d.l. 487/1993), il Pretore con sentenza del 25 ottobre 1995 accoglieva la domanda attrice ed affermava il diritto all'inquadramento nella qualifica di Dirigente principale di esercizio a decorrere dal 1 aprile 1994, condannando l'Ente al pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi.
A seguito di gravame dell'Ente Poste, il Tribunale di Urbino con sentenza del 17 ottobre 1997 dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che doveva accogliersi l'eccezione sollevata dalla parte appellata di violazione del disposto dell'art. 434 c.p.c. in base al quale il ricorso in appello deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza(oppure entro quaranta giorni se la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero). Nella specie risultava che la sentenza impugnata, emessa all'udienza del 25 ottobre 1995, era stata notificata in Ancona presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 14 dicembre 1995 ed era stata ricevuta dall'impiegata RA Mirella, sicché la notificazione della sentenza era avvenuta ritualmente nel domicilio eletto dall'Ente Poste nel giudizio di primo grado. L'appello, quindi, doveva considerarsi inammissibile perché depositato solo il 10 giugno 1996 e cioè dopo trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane(già Ente Poste Italiane) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso ZO NG, che ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la s.p.a. Poste Italiane deduce nullità del procedimento per violazione degli artt. 144, 170 c.p.c., nonché degli artt. 11 e 43 ss. r.d. 30 novembre 1933 n. 1611 sotto il profilo dell'art. 360 n. 4 c.p.c. In particolare sostiene che nel caso di specie ricorreva un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. perché la sentenza impugnata era frutto di un errore di percezione del giudice, il quale aveva supposto un fatto (la notifica della sentenza pretorile presso la sede di Ancona dell'Avvocatura Distrettuale di Stato) incontrastabilmente escluso dagli atti e assolutamente non controverso tra le parti;
ed infatti la sentenza impugnata chiaramente riconduceva l'inammissibilità del proposto appello non già(all'errata) pretesa avversaria di fare dipendere la decadenza del termine breve per la proposizione dell'appello (art. 326 c.p.c.) dalla notifica della sentenza pretorile presso la cancelleria della Pretura di Urbino( e ciò in mancanza di elezione di domicilio nel mandamento per il giudizio di primo grado), ma proprio per avere ritenuto che detta notifica fosse avvenuta presso la sede dell'Avvocatura. Tutto ciò, nonostante che dalle deduzioni delle parti risultasse come assolutamente incontroverso che la sentenza pretorile non fosse stata mai notificata (agli effetti dell'art. 326 c.p.c.) all'Avvocatura Distrettuale di Stato presso la sede di
Ancona, ma sempre e solo presso la cancelleria della Pretura di Urbino. Premetteva infatti che alla stregua dell'art. 11, comma 2, del d.l. 1 dicembre 1993 n. 487 (convertito con la legge 29 gennaio 1994 n. 71) l'Ente Poste poteva avvalersi del Patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. In questa ipotesi doveva trovare applicazione l'art. 45 del r.d. n. 1611/1933 il quale dichiarava applicabile il comma secondo dell'art. 11 del suddetto r.d. con la conseguenza che la sentenza doveva essere notificata presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui Distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunziato la sentenza.
Da parte sua la difesa della resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per cassazione deducendo che la sentenza impugnata era stata notificata ad iniziativa della s.p.a. Poste nella cancelleria del Tribunale di Urbino in data 5 novembre 1997, e pur facendo detta notifica decorrere i termini brevi, il ricorso in cassazione era stato notificato solo il 16 ottobre 1998 e, pertanto, doveva ritenersi tardivo e, per l'effetto, inammissibile. Osserva la Corte che il ricorso per cassazione della s.p.a. Ente Poste va dichiarato inammissibile.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 395 e 396 c.p.c. la revocazione è ammessa contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, mentre le sentenze di primo grado sono suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione cosiddetta straordinaria per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 394 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza ancora appellabile non è in alcun modo suscettibile della revocazione, i cui motivi possono essere fatti valere con l'appello, quale rimedio normale ed illimitato alla ingiustizia della decisione(cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 21 aprile 1993 n. 4689). Ora in forza dell'art. 391 bis c.p.c. - che ha recepito ed allargato il disposto della Corte Cost 30 gennaio 1986 n. 17 - anche le sentenze della Cassazione sono assoggettabili a revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c, e cioè per errore di fatto.
Ai sensi dell'art. 398 c.p.c. la revocazione, e quindi anche quella ordinaria di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Orbene, nel caso di specie la s.p.a. Poste Italiane ha impugnato la sentenza del Tribunale di Urbino del 17 ottobre 1997, attraverso il ricorso per cassazione con il quale denunzia l'esistenza di un motivo revocatorio, lamentando che la decisione del giudice di merito, nel dichiarare inammissibile l'appello proposto da essa società, era incorsa in un errore di fatto. La ricorrente avrebbe dovuto, però, in osservanza delle disposizioni innanzi indicare, spiegare la revocazione ordinaria ex art. 395 n. 4 c.p.c. davanti allo stesso Tribunale di Urbino, che aveva pronunziato la sentenza impugnata e non invece - come ha fatto - davanti a questa Corte di Cassazione. Sotto altro versante non può neanche sottacersi che il ricorso per cassazione si presenta, comunque, tardivo atteso che la sentenza del Tribunale di Urbino è stata ritualmente notificata alla controparte ad opera della s.p.a. Ente Poste nella cancelleria del Tribunale di Urbino (presso la quale l'avv. Discepolo era elettivamente domiciliato) nel novembre 1997, mentre il ricorso in cassazione è stato notificato solo nell'ottobre 1998, e cioè oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Alla declaratoria di inammissibilità, che porta all'assorbimento dell'esame di ogni questione attinente all'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Pretore di Urbino del 25 ottobre 1995, consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 25.000, oltre lire 3.000.000(tremilioni) per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001