Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6733
CASS
Sentenza 16 maggio 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale e del vizio di motivazione. (Fattispecie relativa all'art. 80 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che prevede il licenziamento disciplinare con preavviso in relazione sia all'ipotesi di rifiuto del trasferimento disposto dall'azienda, sia a quella di assenza arbitraria dal servizio. Il giudice d'appello aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato, ai sensi di tale ultima causale, ad un dipendente che aveva espressamente rifiutato il disposto trasferimento ed offerto le sue prestazioni presso la sede originaria, osservando che il datore di lavoro, sussistendo ambedue le violazioni suindicate, aveva la facoltà di decidere quale sanzionare. La S.C. ha annullato con rinvio tale pronuncia, per violazione dei criteri interpretativi della ricerca della comune intenzione delle parti e della preferenza per l'interpretazione attribuente qualche effetto alla clausola, e per vizio di motivazione, rilevando che il giudice di merito aveva trascurato di esaminare l'ipotesi interpretativa, prospettata dal lavoratore, secondo cui, in caso di rifiuto del trasferimento - salva la specifica responsabilità disciplinare - non si concretizza l'obbligo di prendere servizio presso la sede di destinazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6733
    Data del deposito : 16 maggio 2001

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