Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale e del vizio di motivazione. (Fattispecie relativa all'art. 80 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che prevede il licenziamento disciplinare con preavviso in relazione sia all'ipotesi di rifiuto del trasferimento disposto dall'azienda, sia a quella di assenza arbitraria dal servizio. Il giudice d'appello aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato, ai sensi di tale ultima causale, ad un dipendente che aveva espressamente rifiutato il disposto trasferimento ed offerto le sue prestazioni presso la sede originaria, osservando che il datore di lavoro, sussistendo ambedue le violazioni suindicate, aveva la facoltà di decidere quale sanzionare. La S.C. ha annullato con rinvio tale pronuncia, per violazione dei criteri interpretativi della ricerca della comune intenzione delle parti e della preferenza per l'interpretazione attribuente qualche effetto alla clausola, e per vizio di motivazione, rilevando che il giudice di merito aveva trascurato di esaminare l'ipotesi interpretativa, prospettata dal lavoratore, secondo cui, in caso di rifiuto del trasferimento - salva la specifica responsabilità disciplinare - non si concretizza l'obbligo di prendere servizio presso la sede di destinazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6733 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. Saverio TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO GELPI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3942/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/04/99 R.G.N. 977/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CIABATTINI per delega TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al OR di LA LL TI conveniva in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato esponendo che, dopo avere prestato servizio per moltissimi anni presso impianti di confine della convenuta e da ultimo presso quello di Chiasso, ed essersi avvalso della facoltà di proseguire il rapporto oltre il sessantacinquesimo anno di età, era stato trasferito a LA in base ad accordo sindacale del 10 maggio 1995, ma aveva rifiutato il trasferimento, offrendo la propria prestazione a Chiasso, dove non era stata accettata, a causa della ritenuta operatività del trasferimento;
che, correlativamente, la datrice di lavoro gli aveva contestato l'infrazione disciplinare dell'assenza arbitraria dal servizio presso la sede di LA e successivamente gli aveva intimato il licenziamento con preavviso ai sensi dell'art. 80, lett. g), del c.c.n.l.. L'TI impugnava tale licenziamento, con la richiesta delle pronunce di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, deducendo che, poiché l'art. 80, lett. f), del c.c.n.l.
prevede la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso in caso di rifiuto del trasferimento opposto dal dipendente, l'azienda avrebbe potuto contestargli solo questa diversa infrazione, la previsione stessa comportando, in caso di rifiuto del trasferimento, il non insorgere dell'obbligo del dipendente di assumere servizio presso la sede diversa. L'attore chiedeva anche il risarcimento del danno per il comportamento complessivamente ingiurioso e offensivo della sua dignità tenuto dal datore di lavoro, che l'aveva licenziato per una mancanza mai commessa, aveva dato attuazione all'estinzione del rapporto prima della notifica del relativo atto e l'aveva costretto a modificare abitazione e abitudini di vita in un tempo assai breve.
In via subordinata, l'attore chiedeva che fosse dichiarata illegittima la sostituzione del periodo di preavviso con la relativa indennità, con le pronunce consequenziali. In estremo subordine chiedeva la condanna della convenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva di 28 giorni di ferie non godute.
Costituitosi il contraddittorio, il OR rigettava tutte le domande con sentenza confermata dal Tribunale di LA. Il giudice di appello, relativamente all'impugnativa del licenziamento, osservava che, come già ritenuto dal primo giudice, la difformità della prestazione offerta rispetto a quella richiesta rendeva legittimo il rifiuto opposto dal creditore e contemporaneamente dimostrava l'arbitrarietà della contestata assenza dal servizio. Nè in senso contrario rilevava la previsione da parte del contratto, quale violazione disciplinare, anche dell'ipotesi del rifiuto del trasferimento, dato che per entrambe le violazioni era previsto il licenziamento ed è il datore di lavoro a poter decidere quale condotta sanzionare con il licenziamento. D'altra parte il rifiuto opposto dal dipendente al trasferimento era illegittimo, dato che la legittimità dei trasferimenti nell'occasione disposti dall'azienda era stata (in altra sede processuale) accertata giudizialmente, cosicché risultava anche priva di qualsiasi giustificazione l'assenza del lavoratore dal posto di lavoro.
Circa le altre domande dell'TI, il Tribunale osservava che il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso era avvenuta in assenza di qualsiasi contestazione da parte dell'appellante, il che era sufficiente per presumere l'accettazione dell'esonero dal preavviso, non essendovi altro titolo per il pagamento della retribuzione in assenza di qualsiasi prestazione;
che, essendosi il lavoratore assentato arbitrariamente nell'ultimo periodo, la mancata fruizione delle ferie non era dipesa da motivi indipendenti dalla sua volontà, cosicché rilevava la previsione contrattuale che pone a carico del lavoratore, che chiede l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di provare che il mancato godimento è dipeso da motivi indipendenti dalla sua volontà; che nel ricorso introduttivo non erano contenute allegazioni o prove circa il danno asseritamente patito dal lavoratore per l'ingiuriosità del licenziamento, ne' la lacuna poteva essere colmata in sede di appello.
Contro la sentenza d'appello l'TI ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. La controparte ha resistito con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è articolato in due parti, basate ambedue sulla denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., nonché vizio di motivazione.
La prima parte (lett. A) del motivo investe la pronuncia sull'impugnativa del licenziamento, riguardo a cui il ricorrente essenzialmente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, delle implicazioni della autonoma disciplina da parte del contatto collettivo dell'ipotesi del rifiuto opposto dal lavoratore al disposto trasferimento: il Tribunale avrebbe dovuto chiarire quale era la comune intenzione delle parti nella stesura di quella clausola, e in particolare se anche in caso di rifiuto si intendeva ritenere sussistente l'obbligo, a carico del lavoratore, di dare la prestazione nella nuova sede assegnata dal datore di lavoro. E in tale esame avrebbe dovuto considerarsi la illogicità della conclusione positiva, perché la stessa postulerebbe la perdita di significato giuridico e di rilievo pratico del pur previsto rifiuto;
in realtà, essendo specificamente menzionato nel codice disciplinare, il rifiuto al trasferimento non può essere confuso con l'assenza arbitraria;
i due comportamenti, benché colpiti con la medesima sanzione, costituiscono autonome infrazioni che individuano, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, due comportamenti diversi, di differente gravità. E le due infrazioni, oltre che autome, devono ritenersi logicamente incompatibili tra loro (tanto che taluni contratti collettivi differenziano le sanzioni, prevedendo per l'assenza arbitraria il licenziamento per giusta causa) e, comunque, il giudice di merito non ha fornito una adeguata motivazione idonea a ricostruire l'iter logico giuridico che lo ha condotto all'affermazione della contestabilità dell'assenza ingiustificata in caso di rifiuto del trasferimento, con una soluzione che ha fatto risultare il ricorrente responsabile di una infrazione che egli aveva voluto prevenire. Il ricorrente lamenta altresì la mancata valutazione della portata soggettiva della mancanza contestata.
Con la seconda parte (lett. B) del primo motivo il ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia ritenuto che il silenzio tenuto dal lavoratore dopo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso dovesse essere valutato quale tacita accettazione dell'esonero del preavviso, mentre nella specie ciò doveva escludersi sulla base sia della disposizione contrattuale secondo cui è l'"esplicita formale accettazione" che determina l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, sia della impugnazione stragiudiziale del licenziamento, che esprimeva una volontà incompatibile con quella di estinguere il rapporto, sia del fatto che al momento della corresponsione - posteriore alla scadenza del preavviso - il rapporto era già estinto.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2109 c.c. e vizio di motivazione riguardo alla negazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie: la motivazione al riguardo data dal giudice di merito era ingiusta, incoerente e illogica, poiché in sostanza comportava l'assunto che il lavoratore nel periodo dal 17.6.1996 al 18.7.1996 doveva ritenersi nello stesso tempo arbitrariamente assente e in ferie, ed anche perché in detto periodo i giorni lavorativi erano 24, mentre i giorni di ferie da lui maturati erano 34. Nè il giudice di merito aveva fornito un'adeguata motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la mancata fruizione delle ferie, in particolare non avendo accertato se vi era stata assegnazione al ricorrente da parte del datore di lavoro del periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto fruire delle ferie già maturate.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 41, secondo comma, Cost., degli artt. 1175, 1226, 1375, 2087, 2103 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta carenza assoluta di prova posta a base del rigetto della domanda di risarcimento del danno per il comportamento offensivo del datore di lavoro. Al riguardo il ricorrente, premette una serie di circostanze di cui allega la pacificità, relative alla volontà del datore di lavoro di arrecargli nocumento mediante la contestazione dell'assenza arbitraria invece che del rifiuto del trasferimento;
alla comunicazione - in realtà affetta da una falsità penalmente rilevante - da parte dello stesso datore di lavoro alle autorità elvetiche del trasferimento del lavoratore a LA;
e alle conseguenze pregiudizievoli derivatene per il ricorrente (costretto ad abbandonare la Svizzera, separandosi da un figlio, stante l'incompatibilità tra la residenza in questo paese e lo svolgimento di attività all'estero). Sottolinea inoltre la differenza sul piano morale tra assenza ingiustificata e rifiuto di un trasferimento in base alle esigenze di famiglia del lavoratore. Tanto premesso deduce che rientra tra le nozioni di comune esperienza che il trasferimento di una famiglia comporta un grave pregiudizio economico e morale, che doveva essere liquidato equitativamente dal giudice, stante l'oggettiva impossibilità di determinarne il preciso ammontare.
La prima parte del primo motivo, con cui si censura il capo della sentenza relativa all'impugnativa del licenziamento, è fondata. Il ricorrente ha visto disattesa la tesi interpretativa da lui fatta valere, secondo cui la previsione dell'art. 80 c.c.n.l. del rifiuto del trasferimento come ipotesi specifica di violazione disciplinare comportante il licenziamento con preavviso implica che, in caso di rifiuto del trasferimento, ferma la relativa specifica responsabilità, per il lavoratore non si concretizza l'obbligo di prendere servizio presso la sede di destinazione ed egli non può quindi essere sanzionato sulla base della distinta previsione disciplinare - prevedente analogamente il licenziamento con preavviso - relativa alle assenze arbitrarie. Tale ipotesi interpretativa, peraltro, è stata solo implicitamente respinta dal giudice di merito, che ha ritenuto astrattamente concorrenti le due previsioni disciplinari del rifiuto del trasferimento e dell'assenza arbitraria, e ha attribuito al datore di lavoro la facoltà di decidere quale delle due relative condotte sanzionare con il licenziamento, in caso di concreta configurabilità di ambedue le violazioni. Così operando, però, il giudice "a quo" ha violato il fondamentale principio interpretativo che impone la ricerca della comune intenzione delle parti, anche oltre il senso letterale delle parole;
altresì, non ha tenuto conto della regola ermeneutica di cui all'art. 1367 c.c. - a cui ha parimenti fatto riferimento il ricorrente, sia pure, in maniera implicita -, secondo cui "nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno", quanto meno perché non ha chiarito quale possa essere la concreta e ragionevole funzione della clausola relativa alla sanzione del rifiuto del trasferimento - comportamento a cui è consequenziale la non assunzione del servizio presso la sede di destinazione - se la clausola stessa non comporta le conseguenze sostenute dal ricorrente (le quali sembrano implicare anche che, qualora l'azienda commini il licenziamento per il rifiuto del trasferimento, il relativo preavviso possa essere prestato presso la sede originaria).
In effetti, la necessità di un approfondimento ermeneutico circa il significato e la portata della clausola in questione - approfondimento la cui mancanza determina anche il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo - deriva proprio dalla particolarità della disciplina contrattuale in questione, che attribuisce rilievo, quale mancanza disciplinare, al rifiuto del trasferimento, in deroga alla prevalente prassi dei contratti collettivi, i quali, in genere, non sanzionano specificamente tale rifiuto, data la rilevanza attribuibile per legge e per contratto alla mancata prestazione del lavoratore trasferito presso la sede di destinazione.
La seconda parte del primo motivo e il secondo motivo attengono alle statuizioni sulle domande con cui, rispettivamente, era stata contestata la sostituzione del periodo di preavviso con la relativa indennità, ed era stata chiesta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Tali domande erano state proposte in via subordinata rispetto all'impugnativa del licenziamento, sulla base, evidentemente, della considerazione che, in caso di accoglimento di detta impugnativa, sarebbe consequenzialmente rimasta assorbita ogni questione sulla anticipata cessazione del rapporto inerente alla sostituzione del preavviso con la relativa indennità, ed anche le ferie non godute avrebbero potuto essere effettivamente fruite. Ne consegue che l'accoglimento del motivo incidente sull'impugnativa del licenziamento determina l'assorbimento della seconda parte del primo motivo e del secondo motivo, fermo restando che, ove tale impugnativa dovesse essere rigettata in sede di rinvio, resterà salvo il nuovo esame, da parte del giudice di rinvio, di dette domande subordinate. Quanto al terzo motivo va ricordato che il Tribunale ha sinteticamente rilevato che "nessuna allegazione e tanto meno prova del danno asseritamente patito per l'ingiuriosità del licenziamento è contenuta nel ricorso introduttivo. Nè, per effetto delle preclusioni, tale lacuna può essere colmata in questa sede." È evidente che con tale affermazione il tribunale ha inteso, per economia di giudizio e di motivazione, limitarsi a dare rilievo alla ritenuta mancanza di prova relativamente ad uno degli elementi costitutivi della domanda, senza previamente procedere all'accertamento - positivo o negativo - della sussistenza degli altri elementi, quali in particolare la sussistenza dei fatti lesivi e la loro illiceità, ed altresì ha inteso prendere in considerazione la domanda nella portata di cui al tenore del ricorso introduttivo del giudizio, in cui si assumeva l'esistenza di specifici pregiudizi (diversi da quelli presi in considerazione dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori), dipendenti da particolari modalità e specificità del licenziamento e non necessariamente collegati alla sua dedotta illegittimità.
Ne consegue il rigetto del motivo in esame, poiché esso non contiene un'idonea censura della statuizione del Tribunale. Di tutte le considerazioni sviluppate nel motivo di gravame, infatti, possono rilevare solo quelle volte a censurare l'affermazione circa l'insussistenza della prova del danno. In tal senso il ricorrente si è limitato a dedurre la sussistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno, anche di tipo morale, inerente al definitivo trasferimento dalla Svizzera in Italia, reso necessario per effetto non del licenziamento ma delle asserite false dichiarazioni alle autorità elvetiche da parte del datore di lavoro. Ha perciò fatto riferimento ad un mutamento della domanda che, operata in secondo grado (in primo grado egli non aveva contestato la falsità delle dichiarazioni e si era solo lamentato di non avere potuto con più comodo gestire il proprio trasferimento nel territorio nazionale, non avendo potuto prestare servizio in Svizzera durante il periodo di preavviso), era affetta da un'inammissibilità che, se non fosse stata implicitamente ritenuta dal giudice "a quo", avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio in questa sede (cfr. Cass. n. 9874/1995; n. 9768/1997; n. 12764/1997; n. 6207/1998). In conclusione, la sentenza va annullata per quanto di ragione per effetto della censura accolta e la causa va rinviata ad altro giudice, perché proceda ad un nuovo esame, basato sull'approfondimento della questione relativa all'interpretazione delle citate clausole contrattuali collettive, con l'osservanza delle richiamate regole di ermeneutica contrattuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di LA.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2001