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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1297 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
CE (Sa) e residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I. dall'avv. Rosa Picone, elettivamente e domiciliato presso il suo studio in PA (Sa), alla via Nazionale n.514
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), con sede legale in Conegliano Controparte_1 P.IVA_1
(TV) alla via Vittorio Alfieri n. 1, in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale giusta procura speciale autenticata dal Notaio Controparte_2
Dott. in data 15.12.2016 n. 2790 rep., rappresentata e difesa in forza di procura Persona_1 generale alle liti conferita in data 29.09.2015, autenticata dal Notaio Dott. rep. n. Persona_1
1616 / racc. n. 1161, in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla piazza Vittorio Colonna n. 8 e presso lo studio dell'avv. Nicola Sole in Senise (Pz) alla via Largo Libertà n. 29,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 28.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.10.2019, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro il
19.07.2019 nel procedimento iscritto al n. 895/2019 R.G., con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della , la somma di euro 22.094,44, oltre interessi Controparte_1 maturati, spese e compensi del procedimento monitorio, in relazione al mancato pagamento delle rate scadute di cui al finanziamento personale n. 34389633 rilasciato dalla Agos UC S.p.A..
L'opponente premetteva di avere stipulato con la Agos UC S.p.A. contratto di finanziamento personale per “arredo casa” stilato su modulistica predisposta unilateralmente dalla finanziaria per l'importo di euro 30.000,00 con un interesse pari al 15.46 % TAN e 17,14 % TAEG, da restituire in
60 rate aventi importo pari a euro 721,00; che detto contratto veniva firmato per il tramite del mediatore creditizio, Gruppo Prometeo S.p.A. presso la filiale di Salerno;
che, in tale occasione, il preposto non spiegava in maniera dettagliata le clausole del contratto facendo sottoscrivere specificatamente quelle più gravose per l'opponente e più vantaggiose per la finanziaria;
che, dopo aver pagato la prima rata mensile di euro 736,62 con scadenza al 22.11.2007, provvedeva a pagare le successive 30 rate mensili di euro 721,00 ciascuno, per un totale di 31 rate restituendo la somma di euro 22.366,62, a fronte di un finanziamento di euro 30.000,00; che a causa delle gravi difficoltà economiche non riusciva a corrispondere gli ulteriori ratei sospendendo il pagamento a partire dalla rata n. 32 con scadenza nel mese di giugno 2010; che con raccomandata a.r. del 28.06.2011 la Agos
UC comunicava la decadenza dal beneficio del termine intimando il pagamento della somma di euro 20.030,61 ivi compreso le rate scadute, interessi di mora, capitale residuo e spese.
Con un solo motivo di opposizione, quindi, contestava la nullità delle clausole del finanziamento e cioè quelle relative agli interessi di mora (art. 1.3), alla decadenza dal beneficio del termine (art. 4.4), all'obbligo di rimborso – estensione della dichiarazione di decadenza – interessi di mora – deroga agli artt. 1193 e 1194 c.c. (art. 4.5) e agli oneri e spese per il recupero del credito (artt.
4.6 e
4.7), perché ritenute vessatorie ai sensi degli artt. 33, 35 e 36 del codice del consumo.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “ previa declaratoria di vessatorietà delle clausole sopra esaminate e contenute nel contratto di finanziamento personale n. 4389633, revocare il decreto ingiuntivo n. 323/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 19.07.2019 e notificato in data 12.09.2019 e, per l'effetto, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute secondo quanto disposto dagli artt. 33 comma 2, lett. f), 35 e 36 comma 2, lett. c) del D.lgs 206/2005
(Codice del consumo); - condannare la società opposta al rimborso delle spese e delle competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.01.2020, si costituiva Controparte_1
Società Unipersonale la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
nel merito, confermava la natura personale del finanziamento n. 34389633, sottoscritto da di euro 30.000,00, quale credito al Parte_1 consumo, ma contestava in toto la vessatorietà delle clausole contrattuali sottoscritte mediante moduli e formulari siccome oggetto di apposita approvazione dall'opponente sia in calce all'accordo e sia in calce alle clausole elencate in maniera puntuale con riferimento al numero dell'articolo e dell'oggetto; inoltre, insisteva sulla correttezza del quantum ingiunto pari a euro 22.094,44 e sull'applicazione degli interessi calcolati solamente sul capitale scaduto e a scadere alla data della decadenza dal beneficio del termine, nonché sull'applicazione del TAEG pari al 17,14 % al di sotto del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento gennaio – marzo 2007 fissato al 19,32%, ugualmente per il tasso del 10% per gli interessi di mora.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: dichiarare improcedibile la spiegata opposizione per mancato esperimento, ad opera di controparte, del tentativo di mediazione obbligatorio;
in via preliminare: dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
323/2019 del Tribunale Ordinario di Lagonegro;
condannare il Sig. al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 22.094,44, di cui € 19.829,00 a titolo di capitale [importo comprensivo anche dei 91,46 € di spese maturate ante, durante e post data di DBT e dei 2.382,80
€ d'interessi corrispettivi scaduti alla data di DBT per n. 13 rate non pagate (e, per mero errore materiale, conteggiati, all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente agli interessi di mora)] ed € 2.265,44 a titolo d'interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al
13.12.2016, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
in via subordinata e nel merito: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 22.094,44, di cui € 19.829,00 a titolo di capitale [importo comprensivo anche dei 91,46 € di spese maturate ante, durante e post data di DBT e dei 2.382,80 € d'interessi corrispettivi scaduti alla data di DBT per n. 13 rate non pagate (e, per mero errore materiale, conteggiati, all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente agli interessi di mora)] ed € 2.265,44 a titolo d'interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione. Condannare
l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio
e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende. Condannare, infine, il Sig. pure per Pt_1 lite temeraria, ex art. 96, c. 3, c.p.c., grazie a tutte le evidenze documentali già agli atti ed essendo la pretesa creditoria della già provata per tabulas. Controparte_1
Con ordinanza del 19.02.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2020, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 23.11.2020 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita con prove essenzialmente documentali.
All'udienza del 28.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di giorni trenta per il deposito di note illustrative.
2. In via preliminare il Tribunale osserva che il procedimento di mediazione obbligatorio ex d. lgs.
n. 28/2010 è stato espletato essendo agli atti il verbale di mediazione del 10.09.2020, conclusosi con esito negativo per mancato accordo sulla definizione della controversia (all. da entrambe le parti con note di udienze del 23.11.2020).
3. Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente solamente con le note illustrative finali e ribadita all'udienza del 28.10.2025.
Anzitutto, non corrisponde al vero che ai fini della dimostrazione dell'acquisto a titolo derivativo di un credito bancario compravenduto nell'ambito di un contratto di cessione di aziende o di rami d'azienda bancarie, di beni o di rapporti giuridici bancari individuabili in blocco occorra ineludibilmente la produzione in giudizio da parte del cessionario del contratto di cessione e dei suoi allegati per dimostrare il trasferimento della titolarità del credito.
Infatti, è vero che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifica in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo, v. art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo
Unico Bancario – T.U.B.) ha solo la funzione di rendere, in deroga all'art. 1264 cod. civ., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, rendere inopponibile al cessionario del credito il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto al cedente dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non
è l'atto traslativo, né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti (in altri termini, la norma speciale sostituisce, alla comunicazione personale prevista dalla disciplina della cessione del credito del codice civile, una comunicazione impersonale e collettiva).
Ciò nondimeno, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota - alla collettività ed ai debitori ceduti - l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli (cfr ex multis
Cass. n. n. 17944/2023 ha affermato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (… ) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione”; cfr. in termini analoghi Cass. n. 5478/2024).
Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione che rappresenta un onere niente affatto imposto da alcuna norma di legge né da un inesistente obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem) del contratto di cessione.
È poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 T.U.B. che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto. Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (v. art. 1346 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale osserva che nè nell'atto introduttivo di opposizione al decreto ingiuntivo né nelle memorie ex art 183 co VI c.p.c. parte opponente ha inteso contestare in modo specifico la legittimazione attiva della Ora se è vero che la legittimazione Controparte_1 attiva può essere verificata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo il Tribunale osserva che, nel caso di specie, l'avvenuta cessione del credito in favore della è Controparte_1 provata innanzitutto in forza del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) in quanto sarebbe stato onere del con il primo atto difensivo, e quindi con l'atto di opposizione, contestare Pt_1 quanto espressamente indicato nel ricorso monitorio in relazione alla legittimazione attiva della che si riporta testualmente: “Che in data 10/12/2013, la Agos UC S.p.A, con Controparte_1 contratto di cessione del credito cedeva alla (cessionaria), tra gli altri, il credito Controparte_3 vantato nei confronti del Sig. (cfr. pubblicazione G.U. n.152 del 28.12.2013) Parte_1
(all. 4); Che, in data 30/11/2015, la con contratto di cessione del credito (all. 5) Controparte_3 cedeva a (cessionaria), tra gli altri, il credito vantato nei confronti del Sig. Controparte_4
(cfr. pubblicazione G.U. n.141 del 05.12.2015) (all. 6); • Che, in data Parte_1
13/12/2016, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione, con contratto di Controparte_4 cessione del credito (all. 7), cedeva alla società , di seguito cessionaria, il credito CP_1 vantato nei confronti del Sig. - NDG 0324364317 (cfr. pubblicazione G.U. Parte_1
Parte Seconda n.150 del 22-12-2016) (all. 8); • Che, la , con lettera del 28/11/2018, CP_1 notificava al Sig. l'avvenuta cessione a norma dell'art. 1264 c.c., valendo Parte_2 la stessa come formale messa in mora, e la notifica si perfezionava per compiuta giacenza (all. 9)”
(pagg.
1-2 ricorso monitorio). Tanto non è avvenuto e pertanto tutto quanto allegato in giudizio nel ricorso monitorio e contestato per la prima volta tardivamente, solo con la memoria difensiva conclusionale depositata in vista della decisione della causa, deve ritenersi provato in forza del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).
Ad ogni modo, nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in giudizio gli estratti dei contratti di cessione del credito del 13.12.2016 e del 30.11.2015 nonchè gli avvisi di pubblicazione sulla G.U.
(all.ti nn. 5,7,4,8,9 prod. mon.) di tutte le cessioni con specifica indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti nei quali rientra altresì quello oggetto di causa. Vi è agli atti, inoltre, la prova della lettera di cessione del credito da parte notificata della a il 28.11.2018 Controparte_1 Parte_1 il quale nessuna contestazione né prima del presente giudizio né nel corso del presente giudizio, nel rispetto delle preclusioni assertive, ha inteso muovere (all. n. 9 prod. monitorio).
4. Passando a esaminare il merito della res controversa giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto riveste la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debitore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.). 5. Tanto premesso, con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, la Controparte_1
ha proposto domanda di adempimento del credito vantato nei confronti dell'odierno
[...] opponente in virtù del contratto di finanziamento n. 34389633 del 23.10.2007 con il quale Pt_1
ha richiesto e ottenuto la somma di euro 30.000,00, a titolo di finanziamento, da restituire
[...] in 60 rate mensili, a mezzo RID, ciascuna di euro 721,00, al Tan del 15.46 % e al Taeg del 17,14%
All'uopo ha depositato il fascicolo monitorio contenente il contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dall'opponente, non disconosciuto, con le condizioni generali e l'unito documento di sintesi (prod. n. 9 parte opposta); per quanto attiene il quantum della pretesa creditoria ha prodotto l'estratto conto della Agos con tutti i riferimenti relativi al contratto e alle somme ancora dovute, il saldo totale alla data del 31.08.2013 della Agos con la lista movimenti (all. n. 10 prod. monitorio prod. parte opposta), nonché la dichiarazione rilasciata dalla del debito di euro 22.094,44 CP_4
(all. n. 8 prod. opposta).
Risulta evidente che la ha fornito la prova del titolo della Controparte_1 propria pretesa creditoria, dell'erogazione delle relative somme da parte della Agos UC S.p.A., della mancata restituzione di alcuni ratei del finanziamento da parte dell'opponente dimostrando così l'esistenza e l'ammontare del suo credito così come azionato in via monitoria. In particolare l'opponente ha dichiarato espressamente di avere regolarmente corrisposto n. 31 ratei, di cui la prima rata di euro 736,62 con scadenza al 22.11.2007, mentre le altre trenta di euro 721,00 ciascuna per complessivi euro 22.366,62 e di non essere stato in grado di adempiere alle altre a causa delle gravi difficoltà economiche sospendendo il pagamento a partire dalla rata n. 32 con scadenza al
30.06.2010 (pag. 3 e 4 dell'atto di citazione). Non ha fornito, quindi, un riscontro idoneo a contrastare la pretesa dell'opposta in quanto espressamente generiche e prive di qualunque confronto documentale.
6. L'opponente ha eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali del finanziamento perché vessatorie ai sensi degli artt. 33-35 d.lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo) e segnatamente delle seguenti clausole: 1.3 (interessi di mora); 4.4 (decadenza dal beneficio del termine); 4.5 (obbligo di rimborso – estensione della dichiarazione di decadenza – interessi di mora – deroga agli artt. 1193
e 1194 c.c.);
4.6 e 4.7 (oneri e spese per il recupero del credito).
L'eccezione è infondata.
In primo luogo tutte le clausole sopra indicate sono state specificatamente approvate per iscritto dall'odierno opponente nel rispetto dell'art. 1342 co. 2 c.c.. Il cliente ha, in particolare, sottoscritto in modo specifico le clausole in questione, indicate non solo con riferimento al numero della clausola ma anche al loro contenuto. Tanto premesso va rigettata l'eccezione di nullità delle clausole n.
1.3 e n.
4.5 per violazione dell'art. 35 Codice del Consumo in quanto redatte in modo poco chiaro e non comprensibile. L'art 35 cit. non prevede quale conseguenza della violazione del disposto normativo la nullità. La Corte di
Cassazione ha, anche di recente, ricordato come l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa
(cfr. Cass. n. 1580/2025).
Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità per la violazione dell'art. 36 co. 2 lett. c) Codice del
Consumo. La disposizione in parola prevede che sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Nel caso di specie il ha sottoscritto il contratto e le condizioni generali allegate di tal ché non Pt_1
è consentito affermare che egli non conosceva le clausole dallo stesso indicate come vessatorie prima della sottoscrizione del contratto o che la sua adesione si sia estesa ad altre clausole. Né parte opponente ha allegato circostanze che possano far ritenere applicabili le norme citate. Con riferimento, poi, all'eccezione di nullità per violazione dell'art. 33 co. 2 lett. f) Codice del Consumo il Tribunale ritiene che le clausole indicate dall'opponente non siano particolarmente onerose e non abbiano determinato un significativo squilibrio tra le parti: la decadenza dal beneficio del termine è prevista dopo il mancato pagamento di due rate (o in casi non verificatisi nel caso in esame e, quindi, irrilevanti) e le clausole su oneri e spese hanno un contenuto standard e, comunque, non appaiono addebitate spese eccessive. Ad ogni modo, non merita accoglimento l'impostazione dell'opponente secondo cui la clausola sugli interessi di mora, sulle spese per sollecito epistolare, per recupero telefonico o per l'intervento di società esattive vanno qualificate come penali per il ritardo del pagamento e sono abusive in quanto di importo manifestamente eccessivo. Ed invero innanzitutto l'opponente non ha allegato la misura di tali importi asseritamente eccessivi limitandosi ad una contestazione generica. In secondo luogo nessuna delle clausole rilevanti ai fini della determinazione del credito della opposta contempla la applicazione di penali e anche dall'estratto conto allegato nella fase monitoria non risulta l'applicazione di penali.
A fronte di tale quadro probatorio l'opposizione va integralmente respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 323/2019 del 19.07.2019 del Tribunale di Lagonegro già dichiarato provvisoriamente esecutivo va confermato.
7. Infine, va disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da Controparte_1
dal momento che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata
[...] per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis
Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, . 3376;
Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno
2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e il decreto ingiuntivo n. 323/2019 del
19.07.2019 del Tribunale di Lagonegro già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dall'opposta;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore di , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Cosi deciso in Lagonegro, in data 10.11.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara