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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4554/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA
, nato a [...] il [...] e domiciliato in San Parte_1 Giorgio del Sannio (BN) alla Via Nisco n.113 – (CF. ), C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura a liti in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24;
- RICORRENTE - C O N T R O
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1
legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e Persona_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo, giusta procura generale ad lites per notaio Per_2 Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in
[...] Napoli alla via S. Lucia 81;
– CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 23.10.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, depositato il 06/11/2024, il ricorrente conveniva in giudizio la chiedendo “previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento Controparte_1 consumato dalla , condannare, la stessa, in persona del rappr.te Controparte_1 legale pt al pagamento della somma di € 24.288,15, ovvero, di € 9.304,83, oltre interessi;
Subordinatamente: Accertare e dichiarare la sussistenza dell'inadempimento consumato dalla convenuta con condanna e risarcimento del danno da liquidarsi all'atto del pensionamento di esso ricorrente;
tutto con vittoria di spese, rimborso C.U., forfait 15% CPA ed IVA da attribuirsi ai difensori anticipatari”. A sostegno della domanda deduceva di essere dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Regione Campania dal 18/04/1990; che, con la Legge n. 80 del 18/04/1984 veniva prorogato il termine per le procedure relative all'applicazione della
1 disposizione di cui alla L. n.219/1981 (ricostruzione nelle zone interessate dal sisma del 23/11/1980); che, la suddetta L. n. 80/1984 prevedeva (art.4) che la Controparte_1 adottasse un piano triennale di sviluppo e, nel contempo, elaborasse un progetto pluriennale di interventi destinati ad affiancare l'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, mediante iniziative di rilancio dello sviluppo economico regionale;
che, il progetto era approvato dal Consiglio Regionale il 18/12/1984 ed al fine di attuarlo, la affidava l'incarico per la esecuzione dei rilievi, delle Controparte_1 indagini, degli studi e dei raffronti tecnico-economici tra il complesso dei progetti facenti parte del Piano di Risanamento e le direttive impartite dal Consiglio Regionale, tra gli altri, alla "Italtekna progettazioni e servizi di ingegneria spa"; che, con nota del 30/01/1986, della detta società, essendo in possesso di due titoli di studio di scuola superiore, gli veniva affidato l'incarico di espletare, nell'ambito dell'attuazione del rapporto intercorrente tra la Italtekna spa e la attività funzionali alla Controparte_1 attuazione del Progetto Regionale;
che, l'incarico era conferito sino al 30/01/1986 (mesi 6) con un compenso mensile di £.1.000.000,00; che, il rapporto proseguiva ininterrottamente, sino al 30/03/88 alle medesime condizioni;
che, l'art. 12 della L.730/1986 prevedeva che il personale, tra l'altro, versante nelle condizioni giuridiche analoghe alla sua posizione, fosse immesso, previo concorso riservato, nei ruoli speciali istituendi presso gli Enti o le Amministrazioni ove, gli stessi, prestavano servizio;
che, la con L.R. n. 4 del 06/02/1990 istitutiva il ruolo speciale in Controparte_1 relazione al personale di cui ai commi 1 e 3 del richiamato art.12 della L.730/1986, prevedendo che al personale inquadrato nel suddetto ruolo speciale, fosse attribuito il trattamento economico e previdenziale riservato ai dipendenti della Giunta;
che, con L.R. n 8 del 24/02/1990, lo stesso Ente procedeva ad un ampliamento della entità del ruolo speciale;
che, in attuazione di quanto prescritto dalla legge statale e previsto dalla L.R. n 4/1990, la bandiva il concorso riservato;
che, all'esito era Controparte_1 pubblicata la graduatoria definitiva, come vistato dal C.C. A.R.C. l'11/12/1991 e, nell'ambito della stessa, risultava utilmente inserito;
che, con decreto n 12506 del 09/08/1990, era immesso nel ruolo speciale, con decorrenza dal 18/04/1990 ed attribuzione della VI qualifica funzionale;
che, poiché l'art. 19 della L.R.1/2007 prevedeva che, in relazione al personale assunto ai sensi delle LL.RR. n 4/1990 e n 8/1990 il periodo di servizio prestato antecedentemente alla immissione nei ruolo speciali, presso gli Enti di provenienza, dovesse essere riconosciuto ai fini giuridici, con DGRC n°1363/2008, veniva nominata una Commissione con l'incarico di stabilire i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti, per ciascun interessato, per accedere al suddetto beneficio, individuando, nel contempo il periodo da valorizzare;
che, all'esito dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n.840 del 30/12/2011, la G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità e livello funzionale;
che, a conclusione dell'iter, era destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento, n°427/2012; che, in attuazione del detto decreto, gli veniva riconosciuta l'anzianità giuridica per il periodo 30/01/1996- 30/03/1998; che, l'art.19, comma 2 della L.R.1/2007 prevedeva la valorizzazione, ai fini contributivi, del periodo in cui era stata resa l'attività "in convenzione", precedentemente alla immissione in ruolo;
che, con DRC n°1363/2008 veniva
2 demandato al Settore Quiescenza e Previdenza ed al Settore Trattamento Economico della di concordare con l'Ente Previdenziale le modalità attuative Controparte_1 idonee a pervenire alla detta valorizzazione;
che, l'art.1, comma 194 della L.R. n.16/2014 prescriveva che il versamento dei contributi sarebbe dovuto avvenire per il tramite della Amministrazione Regionale;
che, in data 16/09/2022, inoltrava puntuale istanza alla ed all' al fine di conoscere le ragioni per le quali Controparte_1 CP_2 non risultassero versati i contributi per il periodo dall'1/4/1984 al 31/10/1988; che, con nota del 14/09/22, inoltrava ulteriore istanza alla stessa onde Controparte_1 conoscere se fosse stato effettuato il versamento e, in ipotesi negativa, se fosse stata attuata la procedura prevista dalla DGRC n°1363/2008 nonché le modalità idonee per la concretizzazione della medesima valorizzazione;
che, tale richiesta non riceveva riscontro alcuno. Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza in fatto ed in Controparte_1 diritto del ricorso. In particolare, l'Ente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto il ricorrente è ancora in servizio e quindi manca il requisito dell'attualità del danno. Nel merito, la eccepiva l'insussistenza di un obbligo di versare i contributi, per CP_1 il periodo oggetto di giudizio, a carico della stessa, in quanto la normativa di riferimento prevedeva che il versamento contributivo fosse a carico dei diretti interessati e che l'Ente dovesse solo fare da tramite per il versamento;
che, aveva interloquito più volte nel corso degli anni con l' per individuare lo strumento attraverso il quale gli CP_2 interessati potessero provvedere al versamento spontaneo dei contributi per il periodo antecedente all'inquadramento nei ruoli regionali;
che, da ultimo, la Controparte_3 dell' comunicava la possibilità di ricorrere solo alla ricongiunzione
[...] CP_2 onerosa dei periodi per i quali erano stati versati i contributi ex art. 1 c. 1 legge n. 45/1990 o al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge n. 228/2012, come modificata dalla legge 232/2016; che, quindi, non sussisteva alcun comportamento negligente della e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva mai CP_1 corrisposto l'ammontare dei contributi dovuti, espressamente posti a proprio carico dalla normativa invocata, non potendo lamentare il mancato ri-versamento degli stessi da parte della CP_1 Si costituiva in giudizio l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, CP_2 non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti e, in ogni caso, l'improponibilità/improcedibilità di quelle eventualmente avanzate. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione, con concessione del termine ex art. 127 ter cpc, alla scadenza del quale viene decisa con sentenza contestuale. In primo luogo, va rigettata de plano la domanda di costituzione di una rendita ex art. 13 l. 1338/62, che il ricorrente ha solo genericamente enunciato nel corpo del ricorso senza formulare alcuna richiesta specifica nelle conclusioni dello stesso;
domanda del tutto inammissibile in quanto generica ed esplorativa. L'istante, infatti, si è limitato ad affermare che “nell'ipotesi in cui fosse ancora ammissibile la richiesta, il ricorrente avrebbe diritto alla costituzione di una rendita vitalizia, in relazione al periodo 30/01/1996 al 30/03/1998, ai sensi della L. 1338/1962” e ha quantificato le somme da versare, senza individuare- come era suo onere- i
3 presupposti di ammissibilità e le ragioni di fatto e di diritto che ne avrebbero giustificato l'accoglimento (obbligo contributivo gravante sull'Ente, inadempimento dello stesso, prescrizione dei contributi non versati). Venendo alle ulteriori domande, il ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno, in tesi, provocato dalla sulla quale graverebbe un preciso Controparte_1 obbligo contrattuale di attuare la procedura volta a consentirgli il versamento dei contributi per il periodo 20/05/1987-31/12/1989, conseguendo un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello in godimento. In ordine alle tutele riconosciute al lavoratore a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “prima della maturazione della prescrizione dell'obbligo contributivo, sussista, oltre all'azione CP_ diretta dell' anche la possibilità per il lavoratore di chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell'Istituto medesimo (Cass. n. 720 del 1984) ovvero una pronuncia di mero accertamento dell'omissione contributiva (Cass. n. 3933 del 1979). Una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, il lavoratore ha anzitutto una ragione di danno risarcibile. Infatti, in generale il secondo comma dell'art. 2116 c.c. accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante. L'azione risarcitoria può quindi essere esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto. Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa). Tale mera potenzialità del danno comunque consente al lavoratore da una parte di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, d'altra parte - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2630 del 2014; Cass. 22751 del 2004; Cass. n. 3963 del 2001; Cass. n. 5825 del 1995) - di domandare una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno” (Cass. S. L. n. 27660/2018; cfr. Cass. S. L. n. 18661/2020).
“In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico” (Cass. S. L. n. 15947/2021).
“L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista
4 necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Cass. S. L. n. 721272024). In ordine alla risarcibilità del danno da perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detto danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Per l'esattezza, in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006). La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevante. In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente “immediata e diretta”. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). Il dipendente è tenuto, quindi, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa (per una ricostruzione similare, in tema di indennità di posizione, Cass., Sez. L, n. 7110 del 9 marzo 2023)” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5746/2024). In siffatti casi, quindi, si apre la strada al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di una "chance" che costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi
5 dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30/09/2016, n. 19604, Cass. 13/04/2017, n. 9571), riconoscendosi il danno in parola solo quando la "chance" perduta ha la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (Cass. 10/12/2012, n. 22376). È pacifico che il ricorrente, in forza di lettera d'incarico da parte della società
[...] di ingegneria, per il periodo 30/01/1986 – 30/03/1988, ha Controparte_4 prestato attività di lavoro autonomo, in regime convenzionale, avente ad oggetto la cura dello “svolgimento di rilievi, indagini, studi e raffronti tecnici e raffronti tecnico – economici tra il complesso di progetti facenti parte del P.R.S. n. 1 e delle direttive del Piano Triennale di Sviluppo approvate il 18/12/1984 dal Consiglio Regionale della Campania” e che, in applicazione dell'art. 12 della l. n. 730/1986, è stato immesso, previo concorso riservato, nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti dalla CP_1 con L.R. n. 4/1990, con decorrenza giuridica 01/03/1992.
[...] L'art. 19 coma 2 della legge regionale n. 1/2007 ha previsto “In applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. l, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici” e al comma 5, che gli “Gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati”. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1363 del 28/08/2008 veniva precisato che
“gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del servizio pregresso ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza sono ad esclusivo carico dei diretti interessati” e che “il Settore Quiescenza e Previdenza o il Settore Trattamento Economico investiranno gli Enti previdenziali in ordine alla procedura da adottare ai fini della determinazione e del calcolo degli oneri contributivi a carico dei dipendenti concordando una semplificazione della loro posizione previdenziale”. La successiva L.R. 16/2014, a parziale modifica del richiamato art. 19, comma 5, ha previsto che gli oneri contributivi sarebbero stati “versati per il tramite dell'amministrazione regionale". Dal tenore letterale delle suddette previsioni normative emerge chiaramente che non sussiste un obbligo contributivo a carico della bensì esclusivamente l'obbligo CP_1 di attivarsi per determinare la procedura da utilizzare per procedere al versamento dei contributi per il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali dei dipendenti interessati, svolgendo il ruolo di tramite tra i propri dipendenti e l' , nell'effettuare il CP_2 versamento. Dall'assenza di un obbligo contributivo a carico della consegue che non può CP_1 essere accolta la domanda di risarcimento del danno in forma generica, da inadempimento contributivo- che, oltretutto, presuppone che non si siano integrati i presupposti per godere del trattamento pensionistico e che i contributi non si siano ancora prescritti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, circostanze neanche dedotte in ricorso.
6 Del pari, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Come già evidenziato, la non era tenuta a versare i contributi per il periodo CP_1 pregresso all'immissione in ruolo dei dipendenti, in quanto il versamento era ad esclusivo carico degli stessi e l'Ente non ha effettuato alcuna trattenuta delle somme da versare, né il ricorrente ha dimostrato di aver effettuato il predetto versamento. L'unico onere della era quello di effettuare il versamento delle somme già CP_1 versate dal dipendente, in favore dell'Ente previdenziale e, ovviamente, difettando il versamento originario del , la non poteva effettuare il successivo Parte_1 CP_1 versamento all' ; ne consegue che non vi è inadempimento dell'Ente, sotto tale CP_2 profilo. Difetta, poi, anche l'elemento della colpa- necessario perché possa configurarsi un danno risarcibile- a carico della per non essersi attivata per dare esecuzione CP_1 alle previsioni normative dalla stessa emanate. Invero, dalla documentazione versata in atti risulta instaurata una fitta interlocuzione con gli Enti previdenziali, al fine di individuare le modalità del versamento contributivo e risulta che, nonostante le varie richieste, l'unica risposta “utile” sia stata fornita dall' solo con la nota n. 122406 del 07/03/2024. CP_2 Dalla stessa si evince chiaramente che, stante l'insussistenza di un rapporto di natura subordinata, nel periodo al quale si riferiscono i contributi da versare, non vi è alcuno strumento normativo che consenta all'Ente di provvedere al versamento contributivo, in quanto “Il servizio prestato a convenzione, se non assistito da copertura previdenziale, non è utile ai fini pensionistici, né, per tale periodo, è prevista la possibilità di riscatto oneroso per carenza di previsione normativa. I dipendenti regionali, iscritti alla CPDEL non possono avvalersi della facoltà di riscatto prevista dall'art. 14 del DPR n. 1092/1973 (servizi statali non di ruolo e altri specifici periodi) né tantomeno della possibilità di sistemazione contributiva prevista dal combinato disposto dell'art. 8 e art. 142 del DPR n. 1092/1973 (c.d. riscatto del periodo intercorrente dalla data della decorrenza giuridica della nomina a quella di effettiva presa in servizio – decorrenza economica). Peraltro, per i periodi resi con rapporto a convenzione non risulta applicabile neanche l'art. 67 del R.D.L. n. 680/1938 e l'art. 21 della Legge n. 379/1955, che consentono all'iscritto alla CPDEL di esercitare la facoltà di riscatto, mediante pagamento di un contributo a suo carico, per i servizi resi presso Enti il cui personale è iscrivibile alla predetta Cassa pensioni, poiché in tale previsione normativa non può essere ricompreso un rapporto di lavoro autonomo, a convenzione o a prestazione professionale, reso senza alcun vincolo di subordinazione con l'ente stesso. Tutto ciò evidenziato, qualora per i periodi in questione risultasse iscrizione e contribuzione verso determinate Casse professionali potrebbe trovare applicazione la legge n. 45/1990, nello specifico l'art. 1, comma 1, che ha conferito al dipendente pubblico e privato la facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione con iscrizione ai regimi previdenziali dei liberi professionisti. In alternativa, alla facoltà di ricongiunzione onerosa ex legge n. 45/90, rimane salva per gli interessati la facoltà di avvalersi dell'istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge n. 228/2012, come modificata dalla legge 232/2016” (cfr. doc 15 di parte resistente).
7 È chiaro, quindi, che non essendo previsto dall'attuale sistema normativo uno strumento utilizzabile dall'Ente per procedere ad effettuare il versamento dei contributi a mero titolo di tramite e non avendo la competenza legislativa in materia CP_1 previdenziale- sussistendo una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. o) Cost-, non era possibile per l'Ente attuare quanto previsto dall'art. 19 L.R. 1/2007, né può affermarsi la responsabilità della per aver emanato una CP_1 disposizione normativa errata, non sussistendo nel nostro ordinamento un'ipotesi di risarcimento del danno da norma illegittima. Per le motivazioni esposte, quindi, il ricorso va rigettato. Le spese di lite si compensano tra le parti stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Benevento, 24.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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