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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/12/2024, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2166 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TE), il giorno 20 giugno 1948 ed (C.F.: Parte_2
, nata a [...] il giorno 25 agosto 1951, entrambi C.F._2 residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, al Corso G. Mazzini, n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Pietropaolo, che li rappresenta e difende entrambi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 11 luglio 2024.
- opponenti -
e
C.F. e P. IVA: , con sede in Venezia - Mestre Controparte_1 P.IVA_1
(VE), in Via Terraglio n. 63, in persona del suo Procuratore, dott.ssa CP_2
giusta procura del 10 novembre 2017, a ministero del dott.
[...] Per_1
, Notaio in Mestre (Rep. n. 38916 – Racc. n. 13589, con domicilio
[...]
digitale eletto presso l'indirizzo di P.E.C., indicato nella comparsa di costituzione e risposta, “ appartenente Email_1 all'Avv. Marco Pesenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10143), il quale la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 11 novembre 2022.
1 - opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 30 settembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Teramo in data 18 marzo CP 2016, (d'ora in poi, per comodità, anche solo la “ o “ ”) ha CP_1 CP_1 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
489/2016, con il quale è stato ingiunto a ed a Parte_1 Parte_2 di pagare immediatamente la somma di € 46.772,36, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 30 marzo 2016 e notificato in data 8 aprile 2016, entrambi gli ingiunti hanno spiegato rituale opposizione con atto di citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio la Banca ingiungente, hanno chiesto al Tribunale, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo e/o dichiararlo inefficace”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, oltre al rigetto della CP_1 richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto monitorio, la reiezione integrale dell'opposizione, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività dello stesso e, in via subordinata, accertato e dichiarato che gli opponenti sono debitori della somma di € 46.722,36, la loro condanna al pagamento, in solido tra loro, della predetta somma (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta), oltre agli interessi come in decreto, o come meglio visti, e spese.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, assegnato il termine per incardinare la procedura di mediazione obbligatoria ed acquisito il relativo verbale negativo, il precedente titolare del procedimento ha concesso i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c. e la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
A seguito di numerosi rinvii, i procuratori delle parti, all'udienza del
30 settembre 2024 - così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare
2 del fascicolo soltanto in data 12 marzo 2024 - hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Al fine di comprendere le motivazioni sottese alla reiezione dell'opposizione spiegata, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal CP decreto immediatamente esecutivo n. 489/2016 emesso in favore di , con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto agli odierni opponenti di pagare la somma € 46.772,36,
A sostegno dell'interposta opposizione, i sig.ri e Pt_1 Pt_2 eccepita l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., hanno contestato l'errata quantificazione del credito ex adverso azionato in via monitoria e l'eccessiva onerosità degli interessi di mora applicati.
Nello specifico, gli opponenti hanno rappresentato che:
- hanno stipulato con contratto di finanziamento che Parte_3 prevede l'erogazione della somma di € 32.848,4, rimborsabile mediante n.
96 rate mensili dell'importo di € 490,00 ciascuna;
- hanno corrisposto n. 9 rate su 96, ad eccezione della terza, posta in accodamento e che per un disguido non hanno provveduto tempestivamente a pagare la rata scadente a fine agosto 2010;
- a fronte del ritardo di appena un mese e quindi dei pertinenti “interessi di mora, pari a non più di pochi spiccioli” sono stati esortati a versare immediatamente alla l'importo di € 1.671,20, pena Parte_3
l'assunzione di ulteriori iniziative;
- “anche aggiungendo alla rata di Agosto quella già accodata e le spese di recupero stragiudiziale, ancorché inesistenti, la pretesa di interessi moratori nella misura di ben il 700%”;
- a fronte della cessione del credito vantato da in Parte_3
3 CP favore di , quest'ultima, in data 25 giugno 2025, ha indirizzato a ciascuno di essi odierni opponenti “testuale “invito” a provvedere al versamento, in proprio favore, della somma di € 36.089,54, che, come tale, alla luce del vocabolo impiegato, non può qualificarsi come “diffida”, contrariamente a quanto invece sostenuto dalla Banca nel ricorso monitorio;
CP
- nonostante ciò, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di € 46.722,36, così praticamente aggiungendo “asseriti interessi di mora, al punto tale da innalzare l'ammontare complessivo pari ad euro 36.089,54 di oltre
10.000,00 euro in più, ossia di quasi un terzo in più”.
La Banca cessionaria, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto monitorio opposto.
Ciò premesso, deve anzitutto rammentarsi il granitico orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi a partire dalla pronuncia n. 13533/2001 resa a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca (nel caso che viene in rilievo) per l'adempimento, deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'altrui inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Occorre altresì rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ.
n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi
4 di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, sebbene formalmente convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), ad essere gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, e quindi a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, mentre il debitore/opponente, che solo formalmente è parte attrice (avendo introdotto il giudizio oppositivo), deve provare, nella sua veste sostanziale di convenuto,
i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dal creditore (cfr., ex mutlis, Cass. civ. n. 5915 del 2011).
Così delineata la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la sua applicazione al caso per cui è processo conduce alla reiezione della opposizione spiegata dai sig.ri e Pt_1 Pt_2
e quindi alla integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto della stessa.
Mentre infatti l'attore in senso sostanziale e quindi la Banca opposta ha utilmente allegato al ricorso monitorio (a) il contatto di finanziamento n.
3953022 stipulato in data 15 ottobre 2009 fra gli odierni opponenti e la originaria mutuante (b) l'accordo di cessione del 17 giugno 2015 Parte_3 riguardante crediti finanziari fra quest'ultima ed essa opposta con allegato l'elenco dei crediti ceduti, (c) la certificazione ex art. 50 decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, da cui risulta la somma di € 30.958,61 a titolo di sorte capitale (alla data di valuta del 1 maggio 2011 e on data contabile al 2 maggio
2011), nonché (d) il dettaglio degli interessi di mora (con “Data Inizio Conteggio:
02/05/2011 e Data Fine Conteggio: 29/02/2016”) ammontanti ad € 15.763,75, così pertanto fornendo la prova del fatto costitutivo del proprio credito, dall'altro lato i sig.ri e nella loro veste di convenuti sostanziali – che Pt_1 Pt_2 erano come tali tenuti a prendere posizione ed a contestare in maniera specifica i fatti costitutivi ex adverso allegati facendone valere altri che impediscono, modificano o estinguono la pretesa avversaria, si sono semplicemente limitati a coltivare generiche allegazioni in tal senso, come tali in concreto inidonei a paralizzare la pretesa di parte attrice sostanziale.
Del resto, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di merito, “ove venisse dato corso ad una deduzione del genere, la funzione del processo
5 verrebbe di fatto snaturata, posto che oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.” (cfr., in questi esatti termini, la sentenza del Tribunale di
Piacenza dell'11 aprile 2018 n. 296, che ha dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generica, l'opposizione a decreto monitorio, dal momento che l'ingiunto/opponente si era limitato ad affermare che sarebbe emerso il superamento del tasso soglia usura, senza peraltro indicare attraverso quale tipo di valutazioni si sarebbe dovuto pervenire ad un simile risultato;
nello stesso senso, cfr. altresì la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 luglio 2022,
n. 2131, che, confermando il decreto monitorio opposto, ha rilevato come le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla sussistenza di usura, anatocismo e previsioni contra legem fossero generiche, in quanto prive di argomentazioni specifiche e supporti probatori).
Infatti, nel caso di specie, gli opponenti, oltre a non aver tout court contestato (ed anzi aver ammesso) il fatto del proprio inadempimento nonché CP l'avvenuta cessione del credito in favore di , con tutto ciò che ne consegue ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma I c.p.c., si sono limitati ad affermare l'assoluta onnicomprensività e quindi esaustività della somma di € 36.089,54 oggetto della diffida di pagamento del 25 giugno 2025 (che, nella prospettiva degli opponenti, sarebbe peraltro un mero “invito” a pagare, alla luce del termine ivi impiegato) trasmessa dall'opposta a ciascuno di essi odierni CP opponenti, concludendo nel senso che , avendo chiesto (ed ottenuto) decreto ingiuntivo per la maggior somma di € 46.722,36, ha praticamente aggiunto
“interessi di mora, al punto tale da innalzare l'ammontare complessivo pari ad euro
36.089,54 di oltre 10.000,00 euro in più, ossia di quasi un terzo in più”.
Senonché, anzitutto deve essere ribadito quanto già osservato dal precedente titolare del procedimento in sede di diniego della sospensiva ex art. 649 c.p.c. e cioè che “l'invito rivolto alle parti a pagare la somma capitale contenga anche una diffida ad adempiere nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della missiva del 25.06.2015, sotto pena in difetto di ricorso al recupero forzoso del credito” (cfr. ordinanza del 5 ottobre 2016): occorre infatti rimarcare la circostanza che è proprio il tenore testuale del documento invitato agli
6 opponenti in data 25 giugno 2015 (notificato a ben vedere anzitutto in conformità all'art. 1264 c.c., stante l'avvenuta cessione del credito) ad elevarlo a vera e propria diffida ad adempiere (cfr. doc. 8 allegato al ricorso, in cui si legge espressamente: “dobbiamo tuttavia invitarLa a provvedere al versamento dell'importo indicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente mediante le modalità riportate. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto la Lei dovuto”).
Ciò chiarito, deve sottolinearsi, in ordine alla dedotta discrasia fra (il minor) importo riportato nella raccomandata ex art. 1264 c.c. contenente anche la messa in mora (pari a € 36.089,54) e quello oggetto di ingiunzione di pagamento (per € 46.722,36), come la predetta differenza si riveli in realtà soltanto apparente, dal momento che la somma indicata nel documento del
25 giugno 2015 rappresenta unicamente l'importo del credito oggetto di cessione al momento della notifica della messa in mora, con la conseguenza per cui, a seguito dell'infruttuoso tentativo di recupero stragiudiziale, è stato chiesto con il ricorso monitorio il diverso (maggior) importo originato dalla sommatoria della sorte capitale residua (pari a € 30.958,61, alla data di valuta del 1 maggio 2011 e on data contabile al 2 maggio 2011) da un lato e degli interessi di mora sino a quel momento maturati per € € 15.763,75 dall'altro lato.
Inoltre il Tribunale non può fare a meno di rilevare la assoluta genericità della difesa coltivata dagli odierni opponenti relativa alla eccessiva onerosità degli interessi di mora applicati dalla non potendo essere affermata CP_1
l'illegittimità della somma chiesta a titolo di interessi moratori per il semplice fatto che questa corrisponde al 30% della sorte capitale, essendo infatti chiaro, come del resto già rilevato dal precedente titolare del procedimento, che
“l'elevato ammontare degli interessi di mora dipenda solo ed esclusivamente dal lungo lasso di tempo intercorso tra la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta monitoria” (cfr. ordinanza del 5 ottobre 2016 sopra citata).
In ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, il tasso degli interessi moratori non presenta invero profilo di illegittimità alcuno, come emerge dal prospetto del calcolo degli interessi di mora, che riporta il “tasso di mora contrattualmente previsto”, il “tasso soglia (tempo per tempo vigente)” nonché il “tasso effettivamente applicato”, così consentendo di verificare come gli
7 “interessi (n.d.r.: moratori) maturati” siano stati legittimamente pattuiti ed applicati nel rispetto della legge n. 108/1996.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dagli ingiunti e, per l'effetto, confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria di natura esclusivamente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G n. 2166/2016 fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. rigetta l'opposizione spiegata da e da Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 489/2016 emesso dal
Tribunale di Teramo, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. condanna gli opponenti ed in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposta delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 3.809,00 oltre il rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Così deciso in Teramo, il 24 dicembre 2024.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2166 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TE), il giorno 20 giugno 1948 ed (C.F.: Parte_2
, nata a [...] il giorno 25 agosto 1951, entrambi C.F._2 residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, al Corso G. Mazzini, n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Pietropaolo, che li rappresenta e difende entrambi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 11 luglio 2024.
- opponenti -
e
C.F. e P. IVA: , con sede in Venezia - Mestre Controparte_1 P.IVA_1
(VE), in Via Terraglio n. 63, in persona del suo Procuratore, dott.ssa CP_2
giusta procura del 10 novembre 2017, a ministero del dott.
[...] Per_1
, Notaio in Mestre (Rep. n. 38916 – Racc. n. 13589, con domicilio
[...]
digitale eletto presso l'indirizzo di P.E.C., indicato nella comparsa di costituzione e risposta, “ appartenente Email_1 all'Avv. Marco Pesenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10143), il quale la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 11 novembre 2022.
1 - opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 30 settembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Teramo in data 18 marzo CP 2016, (d'ora in poi, per comodità, anche solo la “ o “ ”) ha CP_1 CP_1 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
489/2016, con il quale è stato ingiunto a ed a Parte_1 Parte_2 di pagare immediatamente la somma di € 46.772,36, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 30 marzo 2016 e notificato in data 8 aprile 2016, entrambi gli ingiunti hanno spiegato rituale opposizione con atto di citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio la Banca ingiungente, hanno chiesto al Tribunale, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo e/o dichiararlo inefficace”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, oltre al rigetto della CP_1 richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto monitorio, la reiezione integrale dell'opposizione, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività dello stesso e, in via subordinata, accertato e dichiarato che gli opponenti sono debitori della somma di € 46.722,36, la loro condanna al pagamento, in solido tra loro, della predetta somma (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta), oltre agli interessi come in decreto, o come meglio visti, e spese.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, assegnato il termine per incardinare la procedura di mediazione obbligatoria ed acquisito il relativo verbale negativo, il precedente titolare del procedimento ha concesso i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c. e la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
A seguito di numerosi rinvii, i procuratori delle parti, all'udienza del
30 settembre 2024 - così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare
2 del fascicolo soltanto in data 12 marzo 2024 - hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, risulta infondata l'opposizione e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Al fine di comprendere le motivazioni sottese alla reiezione dell'opposizione spiegata, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal CP decreto immediatamente esecutivo n. 489/2016 emesso in favore di , con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto agli odierni opponenti di pagare la somma € 46.772,36,
A sostegno dell'interposta opposizione, i sig.ri e Pt_1 Pt_2 eccepita l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., hanno contestato l'errata quantificazione del credito ex adverso azionato in via monitoria e l'eccessiva onerosità degli interessi di mora applicati.
Nello specifico, gli opponenti hanno rappresentato che:
- hanno stipulato con contratto di finanziamento che Parte_3 prevede l'erogazione della somma di € 32.848,4, rimborsabile mediante n.
96 rate mensili dell'importo di € 490,00 ciascuna;
- hanno corrisposto n. 9 rate su 96, ad eccezione della terza, posta in accodamento e che per un disguido non hanno provveduto tempestivamente a pagare la rata scadente a fine agosto 2010;
- a fronte del ritardo di appena un mese e quindi dei pertinenti “interessi di mora, pari a non più di pochi spiccioli” sono stati esortati a versare immediatamente alla l'importo di € 1.671,20, pena Parte_3
l'assunzione di ulteriori iniziative;
- “anche aggiungendo alla rata di Agosto quella già accodata e le spese di recupero stragiudiziale, ancorché inesistenti, la pretesa di interessi moratori nella misura di ben il 700%”;
- a fronte della cessione del credito vantato da in Parte_3
3 CP favore di , quest'ultima, in data 25 giugno 2025, ha indirizzato a ciascuno di essi odierni opponenti “testuale “invito” a provvedere al versamento, in proprio favore, della somma di € 36.089,54, che, come tale, alla luce del vocabolo impiegato, non può qualificarsi come “diffida”, contrariamente a quanto invece sostenuto dalla Banca nel ricorso monitorio;
CP
- nonostante ciò, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di € 46.722,36, così praticamente aggiungendo “asseriti interessi di mora, al punto tale da innalzare l'ammontare complessivo pari ad euro 36.089,54 di oltre
10.000,00 euro in più, ossia di quasi un terzo in più”.
La Banca cessionaria, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto monitorio opposto.
Ciò premesso, deve anzitutto rammentarsi il granitico orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi a partire dalla pronuncia n. 13533/2001 resa a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca (nel caso che viene in rilievo) per l'adempimento, deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'altrui inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Occorre altresì rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ.
n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi
4 di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, sebbene formalmente convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), ad essere gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, e quindi a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, mentre il debitore/opponente, che solo formalmente è parte attrice (avendo introdotto il giudizio oppositivo), deve provare, nella sua veste sostanziale di convenuto,
i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dal creditore (cfr., ex mutlis, Cass. civ. n. 5915 del 2011).
Così delineata la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la sua applicazione al caso per cui è processo conduce alla reiezione della opposizione spiegata dai sig.ri e Pt_1 Pt_2
e quindi alla integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto della stessa.
Mentre infatti l'attore in senso sostanziale e quindi la Banca opposta ha utilmente allegato al ricorso monitorio (a) il contatto di finanziamento n.
3953022 stipulato in data 15 ottobre 2009 fra gli odierni opponenti e la originaria mutuante (b) l'accordo di cessione del 17 giugno 2015 Parte_3 riguardante crediti finanziari fra quest'ultima ed essa opposta con allegato l'elenco dei crediti ceduti, (c) la certificazione ex art. 50 decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, da cui risulta la somma di € 30.958,61 a titolo di sorte capitale (alla data di valuta del 1 maggio 2011 e on data contabile al 2 maggio
2011), nonché (d) il dettaglio degli interessi di mora (con “Data Inizio Conteggio:
02/05/2011 e Data Fine Conteggio: 29/02/2016”) ammontanti ad € 15.763,75, così pertanto fornendo la prova del fatto costitutivo del proprio credito, dall'altro lato i sig.ri e nella loro veste di convenuti sostanziali – che Pt_1 Pt_2 erano come tali tenuti a prendere posizione ed a contestare in maniera specifica i fatti costitutivi ex adverso allegati facendone valere altri che impediscono, modificano o estinguono la pretesa avversaria, si sono semplicemente limitati a coltivare generiche allegazioni in tal senso, come tali in concreto inidonei a paralizzare la pretesa di parte attrice sostanziale.
Del resto, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di merito, “ove venisse dato corso ad una deduzione del genere, la funzione del processo
5 verrebbe di fatto snaturata, posto che oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.” (cfr., in questi esatti termini, la sentenza del Tribunale di
Piacenza dell'11 aprile 2018 n. 296, che ha dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generica, l'opposizione a decreto monitorio, dal momento che l'ingiunto/opponente si era limitato ad affermare che sarebbe emerso il superamento del tasso soglia usura, senza peraltro indicare attraverso quale tipo di valutazioni si sarebbe dovuto pervenire ad un simile risultato;
nello stesso senso, cfr. altresì la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 luglio 2022,
n. 2131, che, confermando il decreto monitorio opposto, ha rilevato come le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla sussistenza di usura, anatocismo e previsioni contra legem fossero generiche, in quanto prive di argomentazioni specifiche e supporti probatori).
Infatti, nel caso di specie, gli opponenti, oltre a non aver tout court contestato (ed anzi aver ammesso) il fatto del proprio inadempimento nonché CP l'avvenuta cessione del credito in favore di , con tutto ciò che ne consegue ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma I c.p.c., si sono limitati ad affermare l'assoluta onnicomprensività e quindi esaustività della somma di € 36.089,54 oggetto della diffida di pagamento del 25 giugno 2025 (che, nella prospettiva degli opponenti, sarebbe peraltro un mero “invito” a pagare, alla luce del termine ivi impiegato) trasmessa dall'opposta a ciascuno di essi odierni CP opponenti, concludendo nel senso che , avendo chiesto (ed ottenuto) decreto ingiuntivo per la maggior somma di € 46.722,36, ha praticamente aggiunto
“interessi di mora, al punto tale da innalzare l'ammontare complessivo pari ad euro
36.089,54 di oltre 10.000,00 euro in più, ossia di quasi un terzo in più”.
Senonché, anzitutto deve essere ribadito quanto già osservato dal precedente titolare del procedimento in sede di diniego della sospensiva ex art. 649 c.p.c. e cioè che “l'invito rivolto alle parti a pagare la somma capitale contenga anche una diffida ad adempiere nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della missiva del 25.06.2015, sotto pena in difetto di ricorso al recupero forzoso del credito” (cfr. ordinanza del 5 ottobre 2016): occorre infatti rimarcare la circostanza che è proprio il tenore testuale del documento invitato agli
6 opponenti in data 25 giugno 2015 (notificato a ben vedere anzitutto in conformità all'art. 1264 c.c., stante l'avvenuta cessione del credito) ad elevarlo a vera e propria diffida ad adempiere (cfr. doc. 8 allegato al ricorso, in cui si legge espressamente: “dobbiamo tuttavia invitarLa a provvedere al versamento dell'importo indicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente mediante le modalità riportate. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto la Lei dovuto”).
Ciò chiarito, deve sottolinearsi, in ordine alla dedotta discrasia fra (il minor) importo riportato nella raccomandata ex art. 1264 c.c. contenente anche la messa in mora (pari a € 36.089,54) e quello oggetto di ingiunzione di pagamento (per € 46.722,36), come la predetta differenza si riveli in realtà soltanto apparente, dal momento che la somma indicata nel documento del
25 giugno 2015 rappresenta unicamente l'importo del credito oggetto di cessione al momento della notifica della messa in mora, con la conseguenza per cui, a seguito dell'infruttuoso tentativo di recupero stragiudiziale, è stato chiesto con il ricorso monitorio il diverso (maggior) importo originato dalla sommatoria della sorte capitale residua (pari a € 30.958,61, alla data di valuta del 1 maggio 2011 e on data contabile al 2 maggio 2011) da un lato e degli interessi di mora sino a quel momento maturati per € € 15.763,75 dall'altro lato.
Inoltre il Tribunale non può fare a meno di rilevare la assoluta genericità della difesa coltivata dagli odierni opponenti relativa alla eccessiva onerosità degli interessi di mora applicati dalla non potendo essere affermata CP_1
l'illegittimità della somma chiesta a titolo di interessi moratori per il semplice fatto che questa corrisponde al 30% della sorte capitale, essendo infatti chiaro, come del resto già rilevato dal precedente titolare del procedimento, che
“l'elevato ammontare degli interessi di mora dipenda solo ed esclusivamente dal lungo lasso di tempo intercorso tra la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta monitoria” (cfr. ordinanza del 5 ottobre 2016 sopra citata).
In ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, il tasso degli interessi moratori non presenta invero profilo di illegittimità alcuno, come emerge dal prospetto del calcolo degli interessi di mora, che riporta il “tasso di mora contrattualmente previsto”, il “tasso soglia (tempo per tempo vigente)” nonché il “tasso effettivamente applicato”, così consentendo di verificare come gli
7 “interessi (n.d.r.: moratori) maturati” siano stati legittimamente pattuiti ed applicati nel rispetto della legge n. 108/1996.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dagli ingiunti e, per l'effetto, confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria di natura esclusivamente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G n. 2166/2016 fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. rigetta l'opposizione spiegata da e da Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 489/2016 emesso dal
Tribunale di Teramo, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. condanna gli opponenti ed in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposta delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 3.809,00 oltre il rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Così deciso in Teramo, il 24 dicembre 2024.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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