TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 812
TAR
Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta

    Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione abbia replicato a sufficienza alle osservazioni difensive e che la motivazione finale non necessiti di un'analitica confutazione. L'omessa audizione non è prevista dalla legge e il contraddittorio cartolare è stato sufficiente. Il danno da ritardo non è provato e la possibilità di portare armi è un'eccezione che richiede che il soggetto sia esente da ogni sospetto o indizio negativo.

  • Rigettato
    Danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo

    Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non è legato al mero ritardo ma è subordinato alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 812
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 812
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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