Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno- Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del decreto del 19.12.2023, notificato in data 12.03.2024 dalla Legione – Carabinieri di Sicilia – Stazione di Cammarata, con il quale la Questura di Agrigento – Divisione P.A.S.I./Cat.6.F./2023, ha respinto l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non riconosciuto;
e per la condanna
- dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato, per le motivazioni tutte indicate in ricorso, oltre ancora al riconoscimento dell'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 28 del D.L. n. 69/2013, l. n. 98/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno- Questura di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori presenti.
FATTO
Con ricorso proposto in termini, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Agrigento, in data 19 dicembre 2023, di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi ad uso caccia.
Nella specie, a fondamento dell’avvio del procedimento di diniego del 20 settembre 2023, sono stati indicati dalla Questura i seguenti pregiudizi ostativi:
a) l’istante è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 570 e 388 c.p.;
b) lo stesso è stato controllato, anche in epoca recente, unitamente a persone con precedenti penali e/o pregiudizi di polizia.
c) si registra familiarità con soggetti controindicati.
Seguiva memoria difensiva ex art. 10-bis l. n. 241/90 del 27 ottobre 2023, con la quale il ricorrente ha evidenziato come le segnalazioni citate non legittimavano, di per sé, il diniego del rinnovo del porto d’armi uso venatorio.
Nonostante ciò, l’amministrazione ha respinto la richiesta da cui l’odierno giudizio supportato da due censure con le quali il ricorrente lamenta la violazione di legge, con riguardo agli artt. 2, 3, 10 e 10-bis L. 241/1990, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.
Nella specie, l’amministrazione avrebbe sforato i termini di conclusione del procedimento disciplinati dall’art. 2 L. 241/1990, dal quale conseguirebbe anche il diritto al risarcimento del danno da ritardo patito.
Inoltre, l’Autorità di Pubblica Sicurezza non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni difensive formulate, limitandosi alla mera conferma dei motivi di rigetto, nonché disatteso anche l’istanza di audizione personale pure richiesta dal ricorrente.
Ancora, il provvedimento sarebbe carente di motivazione in ordine all’idoneità dei presupposti indicati (deferimento all’A.G. per il reato di cui agli art. 570 c.p. e 388 c.p.c.) ad integrare il requisito richiesto dagli art. 11 e 43 T.U.L.P.S. Il ricorrente ritiene che dal tenore dell’atto gravato non sarebbe intellegibile il percorso attraverso il quale la P.A., dalla sussistenza dei detti presupposti, sia poi pervenuta ad un giudizio di cattiva condotta e di pericolo di abuso del titolo.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura di Agrigento, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento questorile per carenza del prescritto periculum in mora .
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato in ragione di quanto si dirà.
Per quanto riguarda le censure a carattere procedimentale, il Collegio osserva che non si riscontra l’asserita violazione dell’art. 10-bis L. 241/90, avendo l’amministrazione replicato a sufficienza nel provvedimento gravato alle osservazioni presenti nella memoria procedimentale. Peraltro, come noto, la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'articolo 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. di recente, Consiglio di Stato sez. II, 12/07/2025, n. 6121).
È parimenti privo di pregio l’assunto secondo cui il provvedimento gravato risulterebbe viziato da difetto di istruttoria in ragione dell’omessa audizione dell’interessato, peraltro non prevista da alcuna disposizione, in quanto il diniego è stato emesso in esito ad un contraddittorio procedimentale di natura cartolare, comunque idoneo e sufficiente a garantire le difese del ricorrente.
Per quanto riguarda poi la presunta lesione dell’interesse procedimentale alla tempestiva definizione del procedimento nel termine previsto dall’art. 2 della l. 241/1990, da cui il ricorrente fa discendere un danno da risarcire (peraltro sfornito di prova), si richiama l’indirizzo pretorio, qui condiviso, per cui il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non è legato al mero ritardo ma è subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse (di recente, Consiglio di Stato sez. VII, 21/07/2025, n. 6437).
Le restanti censure, che possono essere trattate congiuntamente attesa la loro omogeneità, devono pure essere disattese.
Per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, confermata dalla Corte costituzionale (sentenze del 16 dicembre 1993, n. 440 e 20 marzo 2019, n. 109), la possibilità di portare con sé armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: “nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)” (Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2017, n. 2404; Consiglio di Stato, III, 30 novembre 2018, n. 6812).
La licenza di porto d’armi può quindi “essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse” (così Consiglio di Stato, III, 12 aprile 2022, n. 2756).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato in punto di motivazione, che rinvia anche per relationem al rapporto informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento del 21 giugno 2023, dà conto di evidenze di sicuro rilievo ai fini del giudizio di affidabilità nell’uso delle armi da parte dell’istante.
Infatti, a prescindere dal deferimento all’autorità Giudiziaria competente per i reati di cui agli artt. artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) in quanto fattispecie non relative all’uso delle armi (che l’autorità di p.s. ha qualificato solo come elementi di “perplessità” sulla condotta del richiedente, senza elevarle a motivo determinante), il provvedimento poggia su rilevanti circostanze fattuali, non smentite dal ricorrente, legate a frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi di polizia.
Infatti, la Questura dà atto che l’odierno ricorrente è stato ripetutamente colto in clima di vicinanza ed amicalità (all’interno del medesimo autoveicolo e lontano dalla propria abitazione) con soggetti gravati da plurime condanne penali, e ciò risulta avvenuto anche di recente (17 marzo 2014, 16 giugno2020, 20 gennaio 2022, 4 aprile 2022 e 8 gennaio 2023).
Parte ricorrente ritiene non adeguatamente chiaro il quadro istruttorio, lamentando l’impossibilità di risalire ai nominativi dei soggetti controindicati, ma a tal proposito deve rilevarsi come il sig. -OMISSIS- non abbia nemmeno presentato istanza di accesso agli atti volta ad una valutazione approfondita dei dettagli su cui si basa l’istruttoria suddetta né, come detto, ha in alcun modo contestato in ricorso l’esistenza di siffatti incontri.
Dagli elementi suddetti l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha quindi potuto legittimamente desumere evidenze univoche a supporto del giudizio negativo in ordine alla personalità dell’odierno ricorrente. È, infatti, pacifica in giurisprudenza la tesi secondo la quale:
- “ in tema di licenza del porto d'armi, gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come determinate frequentazioni possano dare luogo al rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa. La frequentazione di soggetti controindicati assume rilevanza a prescindere dalla consapevolezza che il controllato ne abbia. ” (C.G.A.R.S. 494/2024);
- “ La frequentazione di persone gravate di procedimenti penali e di polizia assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente l'autorizzazione alla detenzione di armi, indipendentemente dalla formale incensuratezza di quest'ultimo ” (Cons. Stato, III, 7871/2022).
A questo proposito, si rammenta che il compito dell’amministrazione non è sanzionare, bensì valutare e prevenire per quanto possibile i delitti e comunque i fatti lesivi della sicurezza pubblica, che potrebbero avere occasione anche solo per il fatto della disponibilità di armi, attribuendo valore a qualsiasi circostanza che consigli l’adozione di un provvedimento negativo.
Ciò significa che, salvo il limite dell'onere motivazionale, che nel caso all’esame risulta sufficientemente assolto, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
I provvedimenti negativi dell’Amministrazione resistente si fondano su vicende fattuali in concreto verificatesi, ragion per cui la scelta dell’amministrazione denegare il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, non può ritenersi illogica, né sproporzionata essendo, al contrario, coerente con le esigenze di prevenzione che caratterizzano la materia.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, così come la domanda risarcitoria annessa, con salvezza dell’atto gravato.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia. Infine, parte ricorrente va ammessa al gratuito patrocinio in via definitiva, rinviandosi la liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Spese compensate.
Ammette definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | ES BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.