Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2007, n. 8260
CASS
Sentenza 8 novembre 2007

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Il liquidatore (come l'amministratore) è penalmente responsabile delle condotte di tutti coloro che abbiano agito - in via di diritto o di fatto - per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un'organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.

Non sono lesi i principi di imparzialità e terzietà del giudice nel caso in cui la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione di riduzione dei termini di comparizione per l'udienza dinanzi alla Corte stessa sia stata indotta dalla segnalazione dell'imminente prescrizione del reato inoltrata da uno dei giudici addetti al cosiddetto "Ufficio spoglio", la cui attività non ha natura giurisdizionale e non è destinata a condizionare né le parti processuali né tantomeno i Collegi giudicanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2007, n. 8260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8260
    Data del deposito : 8 novembre 2007

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