Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 2
Il liquidatore (come l'amministratore) è penalmente responsabile delle condotte di tutti coloro che abbiano agito - in via di diritto o di fatto - per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un'organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.
Non sono lesi i principi di imparzialità e terzietà del giudice nel caso in cui la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione di riduzione dei termini di comparizione per l'udienza dinanzi alla Corte stessa sia stata indotta dalla segnalazione dell'imminente prescrizione del reato inoltrata da uno dei giudici addetti al cosiddetto "Ufficio spoglio", la cui attività non ha natura giurisdizionale e non è destinata a condizionare né le parti processuali né tantomeno i Collegi giudicanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2007, n. 8260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8260 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/11/2007
Dott. CALABRESE Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2365
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 033364/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO MA, N. IL 19/05/1958;
avverso SENTENZA del 15/03/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Mura Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato avvocati OL Francesco e Krogh Massimo, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AR PI, già commercialista e componente del collegio sindacale della società TEMAR s.r.l., dichiarata fallita in data 12 - 21 novembre 1992, venne nominato liquidatore della stessa all'inizio del mese di agosto del 1992.
Durante il breve periodo della liquidazione vennero trasferiti alla società AC s.r.l., riconducibile allo stesso amministratore della TEMAR s.r.l. RC MI, e in stato di insolvenza sin dalla primavera del 1992, beni per L. 430.000.000 senza corrispettivo.
Per tale fatto veniva elevata imputazione di bancarotta patrimoniale fraudolenta a carico degli amministratori della società fallita RC MI e OL OL e dei liquidatori PI AR e LU NG.
Gli altri tre definivano la loro posizione con una sentenza ex art.444 c.p.p., mentre per il PI si procedeva separatamente.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 marzo 1998, affermava la penale responsabilità del PI in ordine al fatto contestatogli ex art. 40 c.p., comma 2, per non avere impedito, nella sua qualità di liquidatore, che nel corso del mese di settembre 1992 il RC, agendo come amministratore di fatto, continuasse ad operare con la AC per conto della TEMAR.
La decisione veniva, in data 15 marzo 2007, confermata dalla Corte di Appello di Milano, che confutava in modo puntuale tutti gli argomenti difensivi indicati nell'atto di appello e riteneva che il PI fosse a conoscenza delle attività del RC, come era lecito desumere da alcuni elementi processuali puntualmente indicati. Con il ricorso per Cassazione il PI deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettere b), c) ed e) in relazione alla violazione dell'art. 2392 c.c., dell'art. 40 c.p., comma 2, e dell'articolo 192 c.p.p., in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché della L. Fall., artt.223 e 216. In sintesi il ricorrente contestava che i giudici di merito avessero fornito la prova che il PI fosse a conoscenza del fatto che il RC, ex amministratore, avesse continuato nella sua, non prevedibile, essendo cessato dalla carica, attività di cessione dei beni alla AC anche dopo la nomina dei due liquidatori della società. Precisava il ricorrente che tale convincimento dei giudici di primo grado era essenzialmente fondato su congetture e valutazioni di probabilità, oltre che su elementi inconsistenti e male interpretati, come le due lettere di terzi, e che in effetti si era sostituito al concetto di conoscenza quello di conoscibilità. I giudici avevano fondato il loro convincimento su indizi che non possedevano i requisiti di gravità di cui all'art. 192 c.p.p., senza nemmeno considerare che le vendite eseguite dopo l'insediamento dei liquidatori erano state definite in epoca anteriore. Infine il ricorrente ricordava che non erano state valutate con la dovuta attenzione alcune circostanze quali il fatto che il PI non ebbe alcun vantaggio dalle operazioni del RC, che incaricò immediatamente un operatore di redigere un inventario dei beni della società e di avere richiesto dopo un mese e mezzo il fallimento della società.
2) Violazione della L. Fall., artt. 217 e 224, anche perché la Corte di merito aveva escluso che fosse ravvisabile una ipotesi di bancarotta semplice con motivazione del tutto illogica. 3) Violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, in relazione alla l.Fall., art. 35 non essendosi tenuto conto che la rinuncia alla costituzione di parte civile ed alla definizione del rapporto economico vennero autorizzati dal Tribunale fallimentare, che i concorrenti nel reato avevano versato L. 200.000.000 e che in effetti non era mai stato calcolato il danno confondendolo con la entità del dissesto. Con memoria difensiva depositata in data 23 ottobre 2007 il ricorrente si è doluto:
4) della riduzione dei termini di comparizione ai sensi dell'art. 169 disp. att. c.p.p., peraltro prevista a richiesta e, quindi,
nell'interesse di parte, e della mancata riduzione dei termini per depositare memorie e motivi nuovi.
5) che la prescrizione era maturata in data 1 agosto 2007 perché tale data - con evidente riferimento a quella di nomina come liquidatore in data 1 agosto 1992 - era stata indicata anche nella sentenza di appello e su ciò si era formata una preclusione per mancanza di impugnazione.
6) che mancava qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza del dolo dal momento che l'art. 40 c.p., comma 2, deve essere letto in relazione all'art. 42 c.p. e che, pertanto, sarebbe stata ravvisabile l'ipotesi di cui alla L. Fall. art. 217, reato prescritto da tempo. Con successiva memoria depositata in data 29 ottobre 2007 il ricorrente chiedeva un rinvio della udienza di trattazione del ricorso stante il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 610 c.p.p., e censurava l'illegittimo ricorso alla riduzione dei termini su richiesta del Procuratore Generale a tanto sollecitato dal Giudice in sede di pre-valutazione, prassi del tutto illegittima con la introduzione dell'art. 111 Cost.. I motivi posti a sostegno della impugnazione proposta da PI AR non sono fondati.
È necessario incominciare, per evidenti ragioni di logica, dall'ultima memoria depositata dal ricorrente, con la quale è stato chiesto il rinvio dell'udienza di trattazione del ricorso, nonché dai primi due motivi di cui alla memoria depositata il 23 ottobre 2007, concernenti la illegittimità del decreto presidenziale del 12 ottobre 2007, con il quale erano stati ridotti i termini di comparizione per l'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione, e la prescrizione del reato contestato.
La istanza di rinvio non è stata accolta da questo Collegio perché la riduzione dei termini di comparizione disposta ai sensi dell'art.169 disp. att. c.p.p., che è atto discrezionale del Presidente,
appare del tutto legittima e corretta.
È noto, infatti, che il citato art. 169 disp. att. c.p.p., consente al presidente di disporre la riduzione dei termini di comparizione su richiesta anche di una sola delle parti processuali, pubblica o privata che sia, (vedi Cass., Sez. 2 penale, 21 marzo 2003 - 28 marzo 2003, n. 14791, CED 224136 e Cass., Sez. 5, penale, 10 settembre 2003 - 21 ottobre 2003, n. 39736, CED 226660). Nel caso di specie è stata accolta la richiesta della parte pubblica che ha segnalato il rischio di imminente prescrizione del reato. Legittimamente, quindi, il Procuratore Generale ha rappresentato l'interesse dell'Ufficio a pervenire ad una definizione del procedimento in tempo utile e ciò anche in ossequio al principio, oramai di rango costituzionale, della ragionevole durata dei processi.
Del resto la norma in discussione è stata ritenuta costituzionalmente legittima, o meglio la relativa eccezione manifestamente infondata - rientrando nei poteri del legislatore disciplinare i termini processuali secondo criteri di ragionevolezza (così Cass. 16 febbraio 1998, Aurelio, CED 210210). Il fatto, poi, che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione sia stato sollecitato ad avanzare la richiesta di riduzione dei termini di comparizione da un giudice non appare rilevante.
Si tratta di una consolidata prassi della Suprema Corte secondo la quale i ricorsi vengono assegnati dal Presidente della Corte alle Sezioni penali in ragione di criteri predeterminati, ovvero con riguardo alle materie in discussione.
I Consiglieri addetti al c.d. Ufficio spoglio, che a seguito della introduzione, con la L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6, della Sezione della Corte di Cassazione per l'esame della inammissibilità dei ricorsi, e delle norme organizzative che ne sono seguite, dipendono dalla Presidenza della Corte, hanno, tra l'altro, il compito di individuare cause di inammissibilità dei ricorsi e di determinare la data di prescrizione dei singoli reati, tenuto conto delle sospensioni e delle interruzioni della prescrizione, dati che immediatamente debbono segnalare anche alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, per la determinazioni di competenza. Siffatta attività evidentemente non condiziona ne' le parti processuali, che sono pienamente libere di disattendere la predette indicazioni, ne' tantomeno i Collegi che vengono investiti della trattazione dei procedimenti.
Nè la c.d. "sollecitazione del giudice" costituisce una anomalia perché il consigliere nella c.d. attività di spoglio dei procedimenti non esercita attività di carattere giurisdizionale, ma attività di carattere organizzativo della Corte che mira a ridurre i tempi di decisione dei ricorsi.
La prassi segnalata non appare, pertanto, illegittima e non è in contrasto con il novellato art. 111 Cost., perché non intacca i principi del processo accusatorio, che è e resta essenzialmente un processo di parti.
Quanto, infine, alla non disposta riduzione dei termini per il deposito di memorie e motivi nuovi, che, comunque, non è prevista dalla legge, sarà sufficiente rilevare che in ogni caso nessuna lesione dei diritti della difesa si è verificata nel caso concreto dal momento che sono state tempestivamente presentate ben due memorie difensive in vista della trattazione del ricorso.
Anche il motivo concernente la prescrizione, che, secondo la difesa, sarebbe maturata in data 1 agosto 2007, è infondato.
Al PI è stato contestato un delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ed è noto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ben nota peraltro anche al ricorrente, come è lecito desumere dalla memoria difensiva depositata, la prescrizione per i reati fallimentari incomincia a decorrere dal giorno della dichiarazione di fallimento e, quindi, nel caso di specie dal 12 novembre 1992.
I riferimenti al primo agosto 1992 contenuti nelle sentenze di merito fanno evidentemente riferimento alla data di nomina come liquidatore del PI, ma nessun significato possono avere ai fini della individuazione della data dalla quale incomincia a decorrere il termine prescrizionale.
Il PI, infatti, è stato condannato per il reato contestato;
i capi di imputazione sono sul punto molto chiari perché nel primo capo di imputazione, contestato agli amministratori di fatto RC e OL, si faceva esplicito riferimento alla data della dichiarazione di fallimento della TEMAR s.r.l., mentre nel secondo, si contestava ai liquidatori LU e PI di avere agito in concorso con gli amministratori di fatto nel reato loro contestato. È allora evidente che per effetto del rinvio al capo di imputazione contestato al RC ed alla OL la data del commesso reato è stata, anche per il LU ed il PI, correttamente indicata. Infine va detto che nessuna lesione dei diritti di difesa si è sul punto verificata perché per tutto il processo i fatti di bancarotta contestati al PI sono stati riferiti in modo chiaro al fallimento della TEMAR s.r.l. che è stato, come detto, dichiarato il 12 novembre 2001.
Sul punto non si è verificato nessun giudicato sulla data del primo agosto 1992 perché ne' il Tribunale ne' la Corte di Appello hanno individuato, esplicitamente o implicitamente, tale data come quella del commesso reato, dal momento che hanno affermato la responsabilità del PI in ordine al reato così come contestatogli che riportava la data di dichiarazione del fallimento. Sono infondati il primo motivo di impugnazione ed il sesto, ovvero il terzo della memoria del 23 ottobre 2007.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che gli amministratori di società, i sindaci ed i liquidatori, siano titolari di una posizione di garanzia, nel senso che su di loro incombe l'obbligo, appunto detto di garanzia, di impedire l'evento di danno cagionato da una condotta costituente reato posta in essere da altri.
Non si può che condividere siffatta impostazione perché la responsabilità nel reato commissivo improprio è riscontrabile quando sussista un dovere giuridico di attivarsi per evitare che l'evento temuto si verifichi.
Il titolare di quest'obbligo, infatti, versa in una posizione di garanzia, le cui componenti essenziali sono da un lato una fonte normativa di diritto privato o pubblico che costituisca il dovere di intervento e dall'altro lato la esistenza di un potere attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado di impedire l'evento (vedi Cass. 21 maggio 1998, Fornari, in Cass. Pen. 2000, 40).
Si è efficacemente notato come la norma dell'art. 40 cpv. c.p., trova la sua fonte costituzionale nell'art. 2 Cost., che esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
con riferimento alla questione trattata viene in rilievo l'art. 41 Cost., che al comma 2, prescrive che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale...... (vedi Cass. 6 dicembre 1990, Bonetti, in Cass. Pen. 1992, 2726). In attuazione dei principi sommariamente indicati la giurisprudenza ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2 (così Cass., Sez. 5, penale, 12 dicembre 2005 - 12 gennaio 2006, n. 953, CED 233758). La giurisprudenza ha individuato la posizione di garanzia dell'amministratore di società di capitali nell'art. 2932 c.c. secondo il quale sussiste responsabilità degli amministratori quando non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli.
Da quanto detto risulta, quindi, che gli amministratori di società hanno l'obbligo di impedire che si verifichino atti pregiudizievoli sia per la società, sia per i soci, i creditori ed i terzi perché l'amministratore è tenuto al rispetto anche dell'art. 2740 c.c., secondo il quale il patrimonio sociale costituisce una garanzia per i creditori.
È del tutto ovvio che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle cure dell'amministratore ed è per tale ragione che l'amministratore di società risponde, ovviamente, delle condotte distrattive da lui stesso poste in essere, ma anche degli atti di gestione pregiudizievoli commessi da altri amministratori di diritto e/o di fatto ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 40 cpv c.p., non avendo adempiuto agli obblighi impostigli che consistono nel dovere di vigilanza e nel dovere di attivarsi per impedire che atti pregiudizievoli si verifichino (sul punto vedi Cass., Sez. 5 penale, 24 maggio 2006 - 7 novembre 2006, n. 36764, CED 234607). Naturalmente tutto ciò che è stato detto per l'amministratore di società vale per il liquidatore, che nella fase di liquidazione ha gli stessi poteri e, quindi, gli stessi obblighi,
dell'amministratore.
Del resto, ed è quasi superfluo rilevarlo, nello stesso senso è stata risolta anche la questione della responsabilità dei sindaci di società di capitali perché dagli artt. 2403 e 2404 c.c., si deduce che il sindaco, anche individualmente nell'esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza, ha il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori della società violino la legge ed in particolare la legge penale (Cass. 26 giugno 1990, n. 15850). Risolto in tal modo il problema della riconducibilità dal punto di vista oggettivo dell'evento che si aveva l'obbligo giuridico di evitare, va detto che la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la responsabilità del titolare della posizione di garanzia non esclude quella di chi abbia posto in essere condotte distrattive;
in siffatte ipotesi si deve, infatti, ravvisare una ipotesi di concorso di persone nel reato.
Va affrontato ora il problema, che il ricorrente ha trattato in modo molto diffuso, della riconducibilità da un punto di vista soggettivo dell'evento al titolare della posizione di garanzia. Il ricorrente ha molto insistito sul punto ed ha affermato che è necessaria la prova della effettiva conoscenza da parte del liquidatore della attività distrattiva posta in essere dall'amministratore di fatto.
Non sembra che il problema possa essere impostato in tal modo. La questione deve essere risolta tenendo presente quali siano i precisi obblighi dell'amministratore e/o del liquidatore. Ebbene costoro hanno compiti di gestione della società di capitali e possono, pertanto, porre in essere tutti gli atti, anche di disposizione, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Essi, però, hanno, come si è già detto, anche precisi poteri - doveri di vigilanza sulle attività poste in essere da tutti coloro che, in via di diritto o di fatto, agiscano per conto della società e di controllo sull'operato di chiunque operi all'interno dell'azienda.
È evidente che non potendo controllare e vigilare tutte le attività della società personalmente, l'amministratore - e/o il liquidatore - dovrà darsi una organizzazione che sia idonea non solo al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti di grave pregiudizio nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.
Ed allora la responsabilità dell'amministratore o del liquidatore sarà ravvisabile non soltanto quando a conoscenza di un atto pregiudizievole non si attivi per impedire l'evento, ma anche quando non si sia dato una organizzazione idonea a garantire gli interessi che lui ha l'obbligo, per legge, di tutelare, consentendo in tal modo che altri possano ledere i suddetti interessi.
Insomma più che fare riferimento a concetti un poco evanescenti e non facilmente verificabili quali quello della conoscibilità o della generica consapevolezza delle attività distrattive poste in essere dall'amministratore di fatto (per la generica consapevolezza vedi Cass., Sez. 5 penale, 12 dicembre 2005, 12 gennaio 2006, citata) è necessario fare riferimento per la imputabilità soggettiva alla violazione di un preciso dovere che è quello di darsi una organizzazione idonea a prevenire il compimento di atti pregiudizievoli, proprio perché senza una organizzazione idonea non si rispettano i doveri di vigilanza e controllo.
Insomma gli amministratori debbono dimostrare di avere fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo. Del resto è in questa ottica che si muove la legislazione più recente se soltanto si pone mente alle disposizioni della L. 29 settembre 2000, n. 300 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti ed alla L. n. 123 del 2007 in materia di infortuni sul lavoro, che pure fa riferimento alla posizione di garanzia dell'imprenditore nella suddetta materia. È necessario a questo punto individuare quale sia il titolo di responsabilità ravvisabile nella condotta del PI. I giudici del merito hanno ritenuto che il PI avesse agito con dolo e che, pertanto, dovesse rispondere a titolo di concorso, e per effetto dell'art. 40 c.p., comma 1, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione addebitato all'amministratore di fatto RC.
È appena il caso di ricordare che per la bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo costante giurisprudenza di legittimità, è necessario e sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (vedi Cass., Sez. 5, penale, 1 luglio 2002 n. 29896, in Cass. Pen. 2003,2789). Nel caso del titolare dell'obbligo di garanzia il dolo sarà ravvisabile quando si abbia conoscenza di una condotta distrattiva da altri posta in essere e non se ne neutralizzino gli effetti, oppure quando consapevolmente si ometta di dare attuazione nel senso dinanzi delineato agli obblighi di vigilanza e controllo. Ebbene nel caso di specie i giudici del merito hanno ritenuto che il PI avesse precisa conoscenza delle attività poste in essere dal RC non solo perché come liquidatore aveva accesso a tutta la documentazione contabile ed era il titolare degli atti di disposizione e, quindi, di trasferimento merce ad altre aziende, ma anche perché il PI collaborava da molto tempo con il RC essendo stato prima sindaco della società fallita, poi consulente ed, infine, liquidatore. Tra l'altro il PI aveva elaborato il bilancio della società del 31 dicembre 1991, ovvero di quello immediatamente precedente alla messa in liquidazione della società.
Inoltre i giudici del merito hanno posto in evidenza che anche due missive indirizzate al PI, di cui una proveniente dal RC, riferivano della attività svolta dal RC a vantaggio della AQ, che pure faceva capo al RC, ed a danno del patrimonio della TEMAR.
Infine dalla sentenza impugnata si evince che numerosi testimoni avevano chiarito che il PI giornalmente si recava in azienda, cosa che davvero rende incomprensibile che da persona esperta quale era non si fosse reso conto di quanto stava succedendo nella società da lui stesso amministrata.
Si tratta di valutazioni di merito che per essere sorrette da una motivazione immune da vizi logici non è censurabile in sede di legittimità.
Nessun rilievo ha poi la circostanza che l'atto di compravendita fosse stato stipulato prima della assunzione dell'incarico di liquidatore e che successivamente alla nomina il contratto ebbe esecuzione perché, pur volendo prescindere dal fatto che tale affermazione, come affermato dalla Corte di merito, non risulta provata, va detto che il titolare della posizione di garanzia deve attivarsi anche allo scopo di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli di atti commessi in danno dei creditori, cosa che nel caso di specie, come è lecito desumere dalle sentenze di merito, non è avvenuta.
Tutto quanto detto rende ovviamente superfluo soffermarsi sul problema degli indizi dedotto dal ricorrente e sulla circostanza che il PI non ebbe alcun vantaggio dalle operazioni del RC. È, infine, quasi superfluo rilevare che l'attività posta in essere dal RC - trasferimento di beni ad altra società sotto il suo controllo - la AC - senza corrispettivo in periodo di stato di insolvenza della TEMAR - non può che essere definita distrattiva ai sensi e per gli effetti previsti dalla L. Fall., art. 216. Le considerazioni svolte rendono palese la infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.
Ha ragione il ricorrente quando rileva che la motivazione adottata dalla Corte di merito per escludere che nei fatti fosse ravvisabile la violazione della L. Fall., art. 217 è errata ed illogica, ma ciò non comporta un annullamento del punto in questione perché la decisione è giusta. In effetti le modalità della condotta - trasferimento, come si è già detto, di merci ad altra società senza corrispettivo nella consapevolezza dello stato di dissesto e del conseguente danno cagionato al patrimonio aziendale e, quindi, al ceto creditorio - non integrano, sotto un profilo oggettivo, la fattispecie astratta prevista dalla L. Fall., art. 217, ma, come si è già detto, quella prevista dalla L. Fall., art. 216. Inoltre, come si è detto, nella condotta del PI è ravvisabile il dolo e la diversità dell'elemento psicologico distingue le ipotesi previste dalla L. Fall., art. 216 da molte di quelle indicate dalla L. Fall., art. 217. Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione perché, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, non è ravvisabile l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. I giudici di secondo grado hanno, infatti, posto in evidenza che il risarcimento del danno non era stato integrale, avendo il PI versato soltanto L. 20.000.000, e che, pertanto, non poteva riconoscersi, pur tenendo conto dei versamenti effettuati dai coimputati, l'attenuante in discussione.
Il fatto che la curatela aveva, previa autorizzazione del giudice fallimentare, rinunciato alla costituzione di parte civile e definito la questione economica mediante transazione non ha nessun rilievo per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Ciò per la semplice e risolutiva ragione che per il riconoscimento della attenuante è necessario riparare interamente il danno, mentre in sede di transazione la curatela fallimentare può, per varie ragioni, anche accontentarsi di recuperare una somma inferiore a quella costituente il danno risarcibile.
Quanto, infine, alla determinazione del danno, non è vero che i giudici del merito hanno equiparato il danno al dissesto, dal momento che quest'ultimo supera il miliardo e mezzo di lire, mentre il danno preso in considerazione per la distrazione contestata è quello dovuto al trasferimento di merce alla AQ per il valore di L. 430.000,000 senza alcun corrispettivo.
Si tratta di somma molto distante dalle restituzioni effettuate dagli imputati.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008