Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 1
La legittimazione all'impugnazione, nei procedimenti per taluno dei reati di cui dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., spetta al procuratore distrettuale anche in relazione ai reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2009, n. 9797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9797 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 13/02/2009
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 708
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 004341/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV TO, N. IL 02/09/1970;
avverso SENTENZA del 21/05/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OV ON ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, in data 21 maggio 2004 della Corte d'appello di Napoli, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino in data 20 maggio 2002, lo ha condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 1700.00 di multa in ordine al reato di tentata estorsione aggravata e porto e detenzione di arma comune da sparo. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
a) Inammissibilità dell'impugnazione proposta dal procuratore distrettuale antimafia.
Il ricorrente censura la circostanza che l'appello avverso la sentenza di primo grado sia stato proposto dal Procuratore distrettuale antimafia. Tale circostanza, in considerazione della concorrente impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, non consentirebbe di enucleare in modo specifico i motivi posti a base dell'appello e della motivazione assunta poi dal giudice di merito.
b) Violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, in relazione agli artt. 190 e 512 c.p.p. e art. 111 Cost.. Il ricorrente censura la circostanza che la fonte probatoria primaria utilizzata dalla Corte territoriale per arrivare ad affermare la penale responsabilità dell'imputato sia rappresentata dalle sommarie informazioni rilasciate dal MA UI agli agenti del Commissariato di Cervinara in data 12 novembre 1999 ed acquisite al fascicolo del dibattimento dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 13 dicembre 2001. Il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle medesime dichiarazioni, in quanto, a suo giudizio, lo stato di "latitanza, del predetto MA UI, non concretizzerebbe l'ipotesi di vero e proprio impedimento di natura oggettiva, idoneo ad attivare il meccanismo della lettura/acquisizione di cui all'art.512 c.p.p.. Non sarebbe infatti equiparabile la condizione della "irreperibilità" a quella della "latitanza" che caratterizza la posizione del teste.
c) Violazione di legge per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova di colpevolezza. Il ricorrente censura la ricostruzione operata dalla Corte d'appello per arrivare all'affermazione della sua responsabilità, con riferimento all'attendibilità della dichiarazione del teste MA UI e della stessa TI, moglie della parte offesa, le cui dichiarazioni, relative ai plurimi incontri del marito con i fratelli OV, troverebbero giustificazione in contatti assolutamente leciti e relativi, tra l'altro, all'acquisto di un terreno e alla richiesta di ospitalità in Germania. Conseguentemente anche nei confronti del ricorrente, in ragione delle medesime risultanze istruttorie, la Corte sarebbe dovuta arrivare a confermare la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti degli altri due coimputati AD IE e De PA AZ, che pure erano presenti agli incontri. d) Violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo a) dell'imputazione e per omessa motivazione.
Il ricorrente censura la sussistenza di risultanze istruttorie tali da integrare il reato di tentata estorsione, in quanto mancherebbero i requisiti dell'ingiusto profitto dell'agente e della deminutio patrimonii della vittima. Nè tali circostanze potrebbero essere dedotte dal "consiglio", fornito dal ricorrente alla vittima, di scegliere una ditta dal primo indicata, per la realizzazione dell'opificio che intendeva costruire il MA CH;
eventualmente tale condotta avrebbe potuto integrare gli estremi del reato di cui agli artt. 56 e 610 c.p.. e) Violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione all'imputazione di porto e detenzione di arma comune da sparo. Il ricorrente censura la motivazione apparente della Corte d'appello, in quanto non ancorata a dati fattuali;
f) Violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente censura la circostanza che l'aggravante sia stata ritenuta sussistente sulla base di indagini di polizia giudiziaria ed in assenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato;
non vi sarebbero elementi tali da giustificare la ritenuta collaborazione tra il sodalizio criminoso riconducibile a De PA AZ e OV VI e lo stesso OV ON, non vi sarebbero elementi per ricondurre le condotte del prevenuto alla associazione delinquenziale sopraindicata e tali da realizzare, per questo motivo, una specifica coartazione psichica, nella vittima. Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo il collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale, in base alla norma dell'art. 570 c.p.p. nei procedimenti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, la legittimazione ad appellare va riconosciuta al procuratore distrettuale e, nel caso in cui quest'ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal citato art. 51 c.p.p., comma 3 ter, anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado. In base a questi presupposti è stato ribadito che la competenza della Procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento. La censura deve ritenersi pertanto infondata sotto questo profilo e peraltro generica nel merito, con riferimento alle motivazioni accolte dalla Corte d'appello (Cass., sez. 1, 5 maggio 1999, Belforte, n. 8777, CED 214885; si veda anche Cass., sez. 6, 30 ottobre 2003, n. 2499, Taccone, CED 228671). Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 c.p.p., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali, alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto, dovuta a fatti e circostanze imprevedibili (Cass., SS.UU., 28 maggio 2003, n. 36747, Torcasio, CED 225470); sulla base di queste premesse la giurisprudenza ha ritenuto, con logica argomentativa condivisibile, che l'irreperibilità del teste, anche qualora sia volontaria, non costituisce di per sè motivo di inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni rese al di fuori del dibattimento, ai sensi e ai fini degli artt. 512 e 526 c.p.p., quando risulti indotta non già da una scelta di sottrazione al dibattimento, bensì da altra motivazione, da cui dedurre l'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale (v. Cass., sez. 1, 29 marzo 2007, n. 18848, Barbaro, CED 236820; Sez. 2, 18 ottobre 2007, n. 43331, Poltronieri, CED 238198). In sostanza il dato neutro dell'irreperibilità per assumere la valenza richiesta dall'art. 526 c.p.p., deve essere qualificata dalla volontà diretta alla sottrazione dell'esame dibattimentale. Per questo motivo, anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost., possono essere lette ed acquisite al dibattimento le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti nella fase delle indagini preliminari, qualora la stessa , per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, prevista dallo stesso art. 111 Cost. (Cass., sez. 2, 25 novembre 2003, n. 4290, Regina, CED 228151). Nel caso di specie la prognosi postuma operata dai giudici di merito appare corretta e condivisibile, in quanto l'irreperibilità del testimone non è sicuramente collegata alla volontaria e libera scelta di sottrarsi all'esame in contraddittorio nel corso del dibattimento, ma alla volontà di sottrarsi all'esecuzione di un ordine di custodia cautelare, emesso in epoca sicuramente anteriore e per altri fatti relativi ad altro procedimento, e, proprio per la intrinseca segretezza della fase delle indagini, non conoscibile ne' prevedibile all'epoca dell'assunzione della testimonianza. Tale conclusione appare in linea con il quadro complessivo degli arresti giurisprudenziali in questa materia, che hanno già evidenziato come anche l'evasione dallo stato di detenzione domiciliare di soggetto sottoposto a programma di protezione perché collaboratore di giustizia, ai fini dell'utilizzazione mediante lettura delle dichiarazioni di persona resasi irreperibile, è da considerare evento eccezionale e imprevedibile (Cass. sez. 6, 20 aprile 2001, n. 23192, Mutaf TM, CED 219840). È appena il caso di sottolineare, inoltre, come sia inconferente, nel caso in esame, il richiamo alla normativa prevista dall'art. 199 c.p.p. per i prossimi congiunti. In questo caso non è consentito dare lettura delle dichiarazioni rese in precedenze dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 c.p.p., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva, di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, derivante da fatti imprevedibili, ma deriva dall'esercizio di una facoltà debitamente prevista e garantita dalla legge (Cass., 19 gennaio 2004 - 2 marzo 2004, n. 9588, CED 228385;
Cass., sez. 2, 29 marzo 1999, Femia;
sez. 6, 16 febbraio 1994, n. 4641, CED 198476). Il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili e possono essere trattati unitariamente. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opineibilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Casa. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Nel ricorso, infatti, si prospettano valutazioni della prova, in particolare con riferimento alla testimonianza del MA UI e della stessa moglie della vittima, TI, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue e complete del quadro probatorio, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. In particolare appaiono esenti da censure le valutazioni operate dai giudici di merito in relazione all'attendibilità del MA UI e della TI, della qualità della sua testimonianza (v. p.10 e 11 della sentenza d'appello), anche in sede di riscontro, per quanto riguarda le dichiarazioni dello stesso MA UI nei confronti del ricorrente, alle dichiarazioni degli altri testimoni, coerenti con entrambe le deposizioni, anche con riferimento alla valutazione dei rapporti tra la stessa persona offesa e l'imputato, e alla reale motivazione sottostante gli incontri, ripetuti, quali emergono dal quadro complessivo degli elementi probatori acquisiti. E pertanto anche i questo caso occorre richiamare la giurisprudenza, peraltro costante, nel ritenere che "In tema di motivi di ricorso per Cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la L. n.46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità". (Cass. Sez. 6, 3.10.2006, Bruzzese, 235510). I principi sopraindicati possono essere dunque ritenuti applicabili anche con riferimento al quarto e al quinto motivo del ricorso, con la conseguente declaratoria d'inammissibilità degli stessi. Per quanto riguarda il sesto motivo, e la configurabilità , nel caso in esame, dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, deve essere condiviso integralmente il ragionamento della Corte territoriale. Infatti, in base al tenore letterale dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la norma è riferita da un lato ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., ovvero alle finalità di agevolare le associazioni previste dal medesimo articolo, e dall'altro prevede l'aggravamento delle pene per chi commette reato con "metodi" mafiosi o per agevolare tale tipo di associazioni criminose. Orbene gli elementi probatori acquisiti, nel caso in esame, sono sicuramente idonei a far ritenere sussistente l'utilizzazione da parte del ricorrente di quella forza intimidatrice del metodo mafioso nei confronti della persona offesa MA CH (si vedano in proposito le dichiarazione della teste TI, moglie della vittima, del teste MA RI, fratello della vittima del reato, che lo accompagnò all'incontro di S. Martino V.C., dove il MA CH esternò la sua preoccupazione e i suoi timori in maniera assolutamente evidente e preoccupante). Il quadro sintomatico della pressione violenta esercitata sulla vittima riceve un riscontro processuale dalle testimonianze del teste Commissario Caruso, che ha confermato l'esistenza dell'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, a carico del componenti del clan OV - De PA, proprio in ragione dell'appartenenza all'omonima associazione camorristica. La Corte ritiene dunque che, anche su tale punto, le valutazioni operate dalla Corte d'appello appaiono esenti da censure sotto il profilo logico - giuridico e devono essere condivise.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009