Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 9588
CASS
Sentenza 19 gennaio 2004

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Alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che non è consentito dare lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa (v. sent. Corte cost., n. 440/2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 9588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9588
    Data del deposito : 19 gennaio 2004

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