Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che non è consentito dare lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa (v. sent. Corte cost., n. 440/2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 9588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9588 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE CHIRA Francesco - Presidente - del 19/01/2004
Dott. BESSON Michele - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 85
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 799/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per Cassazione;
avverso la sentenza del Tribunale in composizione monocratica in data 19 ottobre 2000 con la quale CI PI e RI AR sono stati assolti dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Diotallevi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. Dr. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore avv. D'Elia del foro di Roma che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale in composizione monocratica in data 19 ottobre 2000 con la quale CI PI e RI AR sono stati assolti dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
Ricorre per Cassazione il p.m. deducendo il vizio di:
1) Violazione di legge;
il Pretore ha ritenuto di non acquisire ai sensi dell'art. 512 c.p.p. la dichiarazione resa in sede di indagine preliminare dal prossimo congiunto che poi ha dichiarato di astenersi in dibattimento. A tal fine ha fatto riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 179/1994. A parere della Corte il ricorso è infondato.
Infatti alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 va interpretato nel senso che non è più consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 1999 c.p.p., in quanto tale situazione rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio (Corte cost., 12 ottobre 2000, n. 440). Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004