Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzazione mediante lettura delle dichiarazioni di persona resasi irreperibile, anche l'evasione dallo stato di detenzione domiciliare di soggetto sottoposto a programma di protezione perché collaboratore di giustizia è da considerare evento eccezionale e imprevedibile, dato che l'attualità della collaborazione, dalla quale l'imputato può solo ricevere benefici in termini sanzionatori, è circostanza tale da far presumere che egli non rinunci a essi con il sottrarsi al programma in corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2001, n. 23192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23192 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ORESTE CIAMPA - Presidente - del 20/04/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 630
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 49694/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dai difensori:
avv. Camillo Rosica nell'interesse di
- TA AM ST, nato a [...] il [...];
- GD ZE, nato in [...] il [...];
- AN SA, nato a [...] il [...];
- NC AD, nato a [...] il [...];
avv. Dario Bolognesi nell'interesse di
- OL GA IU, nato a [...] il [...];
avv. Lino Terranova nell'interesse di
- OL AN, nato a [...] il [...];
avv. Ernesto Maffei nell'interesse di
- BA IL, nato a [...] il [...];
avv. Mario Murgo nell'interesse di
- KI EI, nato a [...] il [...];
avv. Paolo Petrella nell'interesse di
- GN FO, nato a [...] ed Arnone il 31.10.1956;
avv. Michele Saponara nell'interesse di
- LO ZO, nato a [...] il [...];
nonché personalmente da:
- AY SA, nato ad [...] il [...];
- UT AH, nato ad [...] il [...];
- TT MI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 8.5.2000 della Corte d'appello di AN;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Marcello Matera che ha concluso, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il 3^ motivo di ricorso di OL GA, per il rigetto di tutti i ricorsi, eccezion fatta per la inammissibilità dei ricorsi di TT MI e di LO ZO;
Uditi i difensori avv. Murgo per KI EI, avv. Petrella per GN FO, avv. Bolognesi per OL AN e OL GA, i quali tutti hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di AN con sentenza 8.5.2000, pronunciata a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, riformava parzialmente le sentenze 9.5.1996 e 29.5.1996 del Tribunale di AN riducendo le pene inflitte a:
- AK IL ad anni 23 e mesi 6 di reclusione (capi A, C, D, H);
- UT ME ad anni 27 di reclusione (capi A, I, L, M, P);
- GN FO ad anni 18 di reclusione (capi A, C, H);
- LO ZO ad anni 16 e mesi 6 di reclusione (capi A, D);
- AY SA ad anni 11 e mesi 6 di reclusione e lire 200.000 di multa (capo B1);
- KI EI ad anni 12 e mesi 10 di reclusione (capi A, Y);
- OL GA IU ad anni 16 e mesi 6 di reclusione e lire 330.000.000 di multa (capi G, H);
- OL AN ad anni 15 di reclusione e lire 300.000.000 di multa (capi G, H);
e confermava le stesse nei confronti di:
- GD ZE ad anni 25 di reclusione (capi A, I1);
- AN SA ad anni 12 e mesi 6 di reclusione (capi A, I1);
- AN AD ad anni 16 e mesi 6 di reclusione (capi A, B);
- TT AM ad anni 13 di reclusione (capi A, B);
- TA AM ST ad anni 25 di reclusione (capi A, S, V);
La Corte di Cassazione con sentenza 25.11.1998 aveva annullato la precedente sentenza della Corte d'appello di AN (pronunciata il 13.6.1997) nei confronti di GN, LO, AY, OL GA, OL AN, NC, UT e AK, nonché, limitatamente al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A), nei confronti di AM, GD, AN, TT e KI.
Detta sentenza - con riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato EV EM AL nella fase delle indagini preliminari e non confermate al dibattimento (ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni "de relato" rese dal coimputato UR in dibattimento) stante la sua irreperibilità - ha affermato:
"l'art. 513 comma 2 c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., stabilisce che ove non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante al dibattimento e ciò dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento in cui quelle dichiarazioni furono rese, il giudice può disporre ai sensi dell'art. 512 c.p.p. la lettura degli atti assunti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari a condizione però che la ripetizione sia divenuta impossibile appunto per la prevedibilità anzidetta. Nel caso in esame non risulta che tale condizione si sia verificata, sicché nei confronti degli imputati nei cui confronti la impostazione accusatoria si basa sulle dichiarazioni de relato del UR, la sentenza impugnata deve essere annullata e il giudice di rinvio dovrà verificare se sussisteva la anzidetta condizione per la lettura in dibattimento delle dichiarazioni del EV e, in caso di accertamento negativo, dare corso al procedimento di recupero delle dichiarazioni stesse nei modi previsti dall'art. 6 comma 5 delle disposizioni transitorie introdotte con legge 7.8.1997 n. 267". La Corte d'appello, nella decisione a seguito di rinvio oggi impugnata, ha ritenuto l'utilizzabilità delle dichiarazioni del egli reso EV a norma dell'art. 512 c.p.p. essendosi irreperibile e non essendo tale irreperibilità prevedibile (il EV, dapprima detenuto, era stato sottoposto a detenzione domiciliare sulla base di un programma di protezione ed era evaso). Il che comportava l'esclusione dell'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 6 l. 267/97. Comunque la stessa Corte d'appello, appreso nel corso del giudizio di rinvio che il EV era stato arrestato in Turchia, aveva inoltrato richiesta di assistenza giudiziaria alle autorità turche sulla base della Convenzione di Strasburgo sottoscritta il 20.4.1959 (ratificata con l. 23.2.1961, n. 215) per la consegna temporanea del EV:
richiesta che era stata respinta a norma dell'art. 11, e. 1, lett. d) della Convenzione stessa per la possibilità del EV di darsi alla fuga.
Ritiene la Corte d'appello, essendo nel contempo entrata in vigore la l. 35/2000 - secondo cui "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità" - che le dichiarazioni del EV possono essere "incrociate" con quelle del UR (e di altro coimputato, RO), in quanto confermate nell'esame rituale di costoro, oltre che riscontrate da elementi obiettivi.
La decisione analizza poi partitamente la posizione dei singoli imputati, evidenziando gli elementi di prova a loro carico. Ricorrono gli imputati personalmente o a mezzo dei loro difensori lamentando tutti, sia pure con diverse argomentazioni, la violazione di legge (artt. 512 e 513 c.p.p., 6 l. 267/97) e la illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del Sevia. Le doglianze essenzialmente riguardano il mancato adeguamento alla decisione di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione, sia sotto il profilo della inapplicabilità dell'art. 512 c.p.p., sia sotto il profilo del mancato trasferimento della Corte di merito in Turchia per sentire il EV per il quale era stata negata la consegna temporanea in Italia.
Riguardano inoltre la violazione degli artt. 191 e 192 c.p.p. e dell'art. 1 comma 2 l. 35/2000. A proposito di quest'ultima norma viene proposta espressamente questione di legittimità costituzionale.
Di là dei motivi parzialmente comuni ad alcuni imputati:
- la difesa del LO lamenta il diniego delle attenuanti generiche, la mancata riduzione di pena e il disconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 c.p.;
- la difesa del GN si duole della mancanza di motivazione in relazione al reato associativo ed a quello di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, c. 2, d.p.r. 309/90;
- la difesa di OL GA, oltre l'accennata eccezione di costituzionalità, eccepisce la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e si duole del trattamento sanzionatorio, della mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, c.2, d.p.r. 309/90, del diniego delle attenuanti generiche,
dell'aumento di pena per la continuazione.
Con motivi aggiunti la difesa di KI EI illustra con maggiore ampiezza le originarie doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione proposta con varie articolazioni da tutti gli imputati riguarda il preteso mancato adeguamento della sentenza impugnata al punto di diritto statuito dalla sentenza pronunciata il 25.11.1998 d questa Suprema Corte.
Tale punto, riportato integralmente nella parte in fatto della presente decisione, demanda al giudice del rinvio l'accertamento della verifica circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 512 c.p.p., ossia per la lettura di atti (nella specie i verbali di interrogatorio del coimputato in procedimento connesso EV EM AL) assunti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, la cui ripetizione è divenuta impossibile per fatti o circostanze imprevedibili. La Corte d'appello milanese ha- dato piena contezza della sussistenza delle predette condizioni. Infatti il EV, dapprima sottoposto a custodia cautelare, poi in detenzione domiciliare in quanto sottoposto ad un programma di protezione stante la sua disponibilità a collaborare con gli inquirenti, era evaso rendendosi irreperibile. Si sostiene da parte degli imputati - erroneamente secondo il giudizio di questa Suprema Corte - che la sottrazione al programma di protezione mediante evasione non sia prospettabile come evento eccezionale ed imprevedibile, stante il minor rigore dei controlli rispetto al regime carcerario.
Replica correttamente la Corte di merito che il EV non era mai stato in condizioni di libertà e che l'irreperibilità non era in alcun modo rappresentabile. Si può ben aggiungere che proprio l'attualità della collaborazione, da cui l'imputato non può che ricevere benefici in termini sanzionatori e di regime limitativo della libertà, è circostanza tale da far logicamente presumere che l'imputato non rinunci ai vantaggi offerti dalla legge. Non solo, ma è certamente chiaro al collaborante che il sottrarsi al programma da un lato lo espone immediatamente alla revoca del programma stesso e dei conseguenti benefici, dall'altro lo espone alle possibili e gravi vendette dei chiamati in correità. In questa situazione la sottrazione al programma di protezione si profila come ipotesi assolutamente eccezionale, come tale estranea ad una normale previsione.
Si può pertanto concludere che la Corte di merito ha compiuto quella verifica richiesta dalla Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, adeguandosi al punto di diritto.
Il richiamo all'art. 513 c.p.p. da parte delle difese appare di conseguenza inconferente, in quanto la decisione della Suprema Corte focalizza la sua attenzione esclusivamente sul rispetto o meno delle condizioni dettate dall'art. 512 c.p.p.
2. A riprova di quanto ora detto, lo stesso punto di diritto subordina l'applicazione della procedura di cui all'art. 6, c. 5, legge 267/1997 alla verifica negativa delle condizioni di imprevedibilità dell'irreperibilità del Sevia. In sostanza la Corte di legittimità ha ritenuto che soltanto nell'ipotesi (appunto non verificata) di violazione dell'art. 512 c.p.p. si doveva necessariamente ricorrere alla disciplina di cui all'art. 513, ovvero nel caso a quella transitoria della l. 267/1997. La decisione della Cassazione è assolutamente esplicita in questo senso, poiché subordina il ricorso all'art. 6, c. 5, della l.267/1997 alla sola ipotesi di mancanza delle condizioni
(imprevedibilità della irripetibilità dell'atto) previste dall'art.512 c.p.p.
3. A fronte di questo quadro processuale il discorso circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato EV potrebbe al limite direi concluso. Ma, per completezza di motivazione occorre esaminare altri aspetti posti in rilievo dalle difese. In primo luogo si sostiene la violazione dell'art. 111 della Costituzione nel nuovo testo approvato, nelle more del giudizio, dalla legge costituzionale 23.11.1999, n.
2. La norma costituzionale prevede al comma 4 che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore". Ma la stessa norma nel successivo comma, in cui prevede una riserva di legge ordinaria per quanto concerne la formazione della prova senza contraddittorio, enumera i casi ammessi: il consenso dell'imputato, l'accertata impossibilità di natura oggettiva, l'effetto di provata condotta illecita. Orbene, nel caso in esame si è in presenza di una accertata impossibilità di natura oggettiva di procedere alla formazione della prova in contraddittorio con l'imputato. Infatti la sopravvenuta imprevedibile irreperibilità del coimputato accusatore EV (di cui si è detto) costituisce proprio impossibilità oggettiva di dar luogo al contraddittorio. È dunque la norma costituzionale stessa a sancire l'utilizzabilità delle dichiarazioni in contestazione.
4. A ciò consegue che il richiamo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con l. 4.8.1955, n. 848) è privo di rilievo, posto che il diritto a interrogare o far interrogare i testimoni id est nel caso il coimputato in procedimento connesso) non poteva essere esercitato a cagione di una condizione oggettiva (l'irreperibilità dell'accusatore) riconosciuta dalla carta fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano.
5. Consegue, inoltre, che il riferimento alla legge 35/2000 attuativa in via transitoria dell'art. 111 della Costituzione per i procedimenti in corso è egualmente irrilevante. Infatti è lo stesso testo costituzionale, non derogato (a differenza di altri profili) dalla disciplina transitoria, a sancire l'impossibilità oggettiva dell'esame dell'accusatore da parte dell'imputato. Non dovendo darsi applicazione alle norme della disciplina transitoria dell'art. 111 della Costituzione, viene meno pertanto la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla predetta disciplina transitoria.
In particolare non sono in discussione i commi 2 e 4 dell'art. 1 della l. 25.2.2000, n. 35, di conversione con modifiche del d.l. 7.1.2000, n. 2, circa la valutazione delle dichiarazioni accusatorie già acquisite al fascicolo per il dibattimento, in quanto l'acquisizione delle dichiarazioni stesse è legittimata dal disposto dello stesso art. 111 della Costituzione. La valutazione delle dichiarazioni rileva, invece, ai fini della disposizione dell'art. 192 c.p.p., di cui oltre si dirà.
6. Il tema relativo alla possibilità di audizione del coimputato in procedimento connesso EV non si esaurisce comunque nell'esame dell'accertato adeguamento della Corte d'appello milanese al punto di diritto fissato dalla Corte di cassazione.
Infatti, nel corso del procedimento di rinvio, la Corte d'appello di AN ha accertato che il EV era al momento detenuto in Turchia. Si tratta, all'evidenza, di un fatto nuovo rispetto alla decisione della Cassazione, onde non è lecito sovrapporre la questione concernente l'avvenuto rispetto dell'art. 627, c. 3, c.p.p. con la sopravvenuta conoscenza della possibilità di procedere all'interrogatorio del EV in relazione alle mutate condizioni attinenti alla sua reperibilità.
Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte d'appello di AN ha attivato le procedure di assistenza giudiziaria previste dalla Convenzione di Strasburgo resa esecutiva con l. 23.2.1961, n. 215, sottoscritta anche dallo Stato turco, nel cui territorio il EV risultava detenuto. La stessa Corte d'appello dà atto della risposta negativa da parte delle autorità turche, sulla base del disposto dell'art. 11, c. 1, lett. d) della menzionata Convenzione, stante il pericolo che, una volta trasferito in Italia, il EV potesse darai alla fuga.
Quali possano essere le considerazioni attinenti a tale risposta (dato che in precedenza il EV risulta essere evaso anche in Turchia), è pur vero che si tratta oggettivamente di un diniego formalmente ineccepibile alla richiesta di collaborazione. Si obietta, da parte delle difese, che la Corte avrebbe potuto (o dovuto) procedere alla rogatoria internazionale recandosi in Turchia. La pretesa appare del tutto priva di fondamento. In primo luogo perché nessuna norma di legge impone ad un organo giudiziario di trasferirsi in un altro Paese per compiere un atto giudiziario interessante il processo in corso. In secondo luogo perché, comunque l'eventuale trasferimento per compiere l'atto non garantisce U alcuna misura il risultato utile, posto che l'autorità giudiziaria italiana procedente non può agire nella pienezza dei suoi poteri, ma è sottoposta alle regole processuali vigenti nel Paese ospite, dove non necessariamente si attuano i principi del "giusto processo", e soprattutto dove non è possibile che imputato o difensore possano sottoporre il testimone (id est coimputato in procedimento connesso) ad un interrogatorio diretto.
D'altro lato la decisione della Corte d'appello di non recarsi in un Paese straniero non appare in alcun modo sindacabile a livello di legittimità, trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito.
7. Prima di procedere alla verifica della valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni del EV, occorre ancora fare cenno (benché non si tratti di specifico motivo di ricorso, ma solo adombrato dalle difese) alla pretesa ritrattazione delle accuse da parte dello stesso EV.
Sul punto la sentenza impugnata è di lineare chiarezza, dove dà atto che una ritrattazione complessiva, immotivata e non circostanziata, appare priva di rilevanza probatoria, difettando oltretutto della possibilità di essere verificata in contraddittorio fra le parti, in specie da parte del P.M.
8. Esaurite le premesse in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni del EV, si tratta ora di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità ai fini della valutazione della prova sotto il profilo di cui all'art. 192 c.p.p. L'impugnata sentenza sul punto appare adeguatamente motivata, così da sottrarsi a censure.
Essa, infatti, pur rilevando che la sentenza di annullamento di questa Corte circoscrive il tema alle sole dichiarazioni de relato del RD con riferimento alla parte riguardante quelle del EV, riesamina espressamente la posizione dei tre chiamanti in correità (RD, RO e EV) sottolineando che tutti "sono stati soggetti ben inseriti nella organizzazione dedita all'importazione di droga dalla Turchia in Italia ed hanno riferito fatti dei quali hanno avuto conoscenza diretta".
In particolare - e ciò assume evidente rilevanza - il RD viene ritenuto credibile per avere, dopo l'arresto, prestato collaborazione con ammissioni concernenti fatti non ancora conosciuti dagli inquirenti ed avere effettuato le chiamate in correità in modo non generico, ma con riferimento a fatti precisi, a luoghi d'incontro, a modalità di cessione delle sostanze, a indicazione di nome di correi, parte dei quali ammetterà i relativi addebiti. L'impugnata sentenza, pertanto, dà atto della gravità, precisione e concordanza degli indizi forniti dalle dichiarazioni del soggetto, nonché dei riscontri sia attraverso le dichiarazioni confessorie di alcuni coimputati, sia delle dichiarazioni dell'altro collaborante, il EV, le cui dichiarazioni come si è detto hanno piena legittimità nel procedimento, oltre che da ulteriori riscontri consistenti nelle osservazioni dirette della polizia e nei sequestri. Analoghe osservazioni vengono riferite al RO. Per quanto concerne, infine il EV i comportamenti non certamente coerenti, quali la sottrazione al programma di protezione e la generica ritrattazione (di cui si è in precedenza trattato), sono puntualmente esaminati dalla impugnata sentenza in modo specifico, lineare ed esauriente. Per contro le dichiarazioni accusatorie non sono smentite alla luce delle risultanze probatorie, ma al contrario corroborate dalle dichiarazioni del già menzionato RD e dalle altre risultanze probatorie.
9. Per quanto concerne in specie il reato associativo, i rilievi della impugnata sentenza appaiono sorretti da adeguata motivazione, attraverso una motivazione logica, che evidenzia come la natura stessa e la complessità del traffico internazionale di sostanze stupefacenti comporti come conseguenza necessaria il fatto che le singole condotte non potessero prescindere "dalla esistenza di un ampio e durevole rapporto di concertazione tenuto conto della enorme quantità di droga fatta affluire nel nostro Paese, della ripetitività nel tempo di detti fatti, della consistente quantità di denaro liquido per la cui gestione era indispensabile una notevole professionalità, del numero e della entità dei sequestri operati ... della stabilità della struttura operativa (appartamenti, luoghi di custodia), della disponibilità di mezzi materiali ed economici, della esistenza di una rete di distribuzione in varie regioni italiane, della capacità di intervento per il recupero dei crediti insoddisfatti, della assistenza economica e giudiziaria ai reclusi". Il quadro fornito è imponente e, al limite, sovrabbondante rispetto ai parametri giurisprudenziali attinenti ai requisiti "minimi" per il riconoscimento dell'esistenza del reato associativo (che appare del tutto superfluo ripercorrere).
D'altra parte i ricorrenti che non si limitano a proporre questioni di ordine processuale finiscono con proporre questioni squisitamente di merito (OL GA IU), come tali estranee al giudizio di questa Corte di legittimità, ovvero enunciazioni generiche (GN FO, OL AN).
10. Residuano le tematiche relative al diniego delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, c. 2, d.p.r. 309/90, nonché, per quanto concerne il solo LO, al diniego della diminuente di cui all'art. 89 c.p. 11. Sulla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, e. 2, d.p.r. 309/90 (ossia l'ingente quantità), di cui si dolgono le difese del GN e di OL GA IU, l'impugnata sentenza appare adeguatamente motivata, pur con un enunciato che concerne indifferentemente tutti gli imputati, stante il riferimento sia al dato quantitativo in sè considerato, sia all'arco di tempo in cui il commercio è stato effettuato, sia al grado di purezza delle sostanze (accertato attraverso perizie chimiche).
Peraltro non si può ignorare che la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento della precedente decisione della Corte d'appello milanese aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante, sia pure con riferimento ad altro imputato estraneo al presente giudizio (CA RA), ma la cui posizione appare del tutto assimilabile a quella degli odierni imputati. 12. Circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata si appalesa egualmente motivata in modo esauriente.
In relazione a OL GA IU, infatti, la decisione evidenzia la sussistenza di precedenti penali (anche specifici), e tanto appare sufficiente per escludere l'applicabilità dell'art. 62 bis c.p. In relazione al LO la motivazione risulta implicita per il riferimento ai precedenti penali, anche specifici. 13. In tema di adeguatezza della pena inflitta la sentenza impugnata si sofferma espressamente sulla sua determinazione per le stesse ragioni (i precedenti penali) per il LO e particolarmente per OL GA IU, ove sottolinea la necessaria differenza con il fratello AN, della cui condotta si afferma una connotazione meno negativa. Peraltro dell'aumento per la continuazione si tiene espressamente conto ove viene in considerazione l'elisione della pena relativa ad uno dei reati per i quali l'imputato stesso è stato assolto.
14. L'ultimo punto concerne il diniego della diminuente di cui all'art. 89 c.p. al LO. L'impugnata sentenza correttamente rileva che gli esiti della consulenza tecnica di parte attengono esclusivamente alla presunta incompatibilità con il regime carcerario, mentre non impingono sulla capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti. Peraltro il motivo di ricorso appare del tutto generico, limitandosi ad affermare che il disturbo da cui è affetto l'imputato è di natura psichiatrica e quindi non episodico. Il che non appare significativo rispetto al dettato dell'invocato art. 89 c.p.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001