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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 100238/2009
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100238/2009
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimo Miracola Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 [...]
CP_3
opposto
Conclusioni di parte opponente:
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per D.I. e del presente giudizio, nonché la nullità del D.I. opposto, per rinuncia e deroga all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, avendo le parti deferito la risoluzione delle loro controversie ad un collegio arbitrale;
2) In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto
è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;
3) Sempre nel merito, accogliere tanto nella forma che nella sostanza l'opposizione che con questo atto si propone, dichiarando l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi, fatto valere dal Comune ricorrente;
1 4) In via riconvenzionale ritenere e dichiarare che il è Controparte_1 debitore, nei confronti dell' della complessiva somma di Parte_1
€.1.322.670,89 oltre interessi da ogni singola scadenza al soddisfo;
5) Per l'effetto condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell' Parte_1 della complessiva somma di €. 1.322.670,89 oltre interessi da ogni singola scadenza al soddisfo;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge
Conclusioni di parte opposta:
1) In via preliminare: Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art 183VI° comma n. 3 c.p.c, inammissibile, pretestuosa, infondata e comunque carente di presupposti giuridici e di prova l'eccezione preliminare dedotta dalla società opponente di inammissibilità ed improponibilità del ricorso per D.I. e del presente giudizio, nonché la nullità del D.I opposto, per rinuncia e deroga all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, avendo le parti deferito la risoluzione delle loro controversie ad un collegio arbitrale, e, conseguentemente, rigettarla con qualsiasi statuizione di legge;
2) Nel merito, rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.73/09 emesso dal Tribunale di Patti-
Sezione distaccata di S.Agata di Militello in data 07.01.2009 in ogni sua parte
e/o condannare la società in persona del Presidente del Parte_1
Collegio di liquidazione e legale rapp.te p.t., a pagare la somma di € 602.030,30, per sorte capitale, maggiorata dagli interessi legali dalla richiesta al soddisfo, , in favore del opposto;
CP_1
3) Rigettare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c., la domanda riconvenzionale spiegata da controparte di condanna del , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento nei confronti della società , Parte_1 della complessiva somma di € 1.322.670,89, oltre interessi da ogni singola scadenza al soddisfo.
4) Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' chiedeva la revoca del Pt_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, n.
73/2009, premettendo di aver sottoscritto con il partecipante alla Controparte_1 compagine sociale dell'attrice, un contratto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati urbani e dei servizi relativi alla tutela dell'igiene urbana. Poiché l'art. 34 dello statuto sociale prevede la competenza di tre arbitri nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti di Messina per le controversie aventi ad oggetto “rapporti sociali, compreso quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori”, eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Patti ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, deduceva di essere a sua volta creditrice della maggior somma di €
577.443,85 a titolo di TIA (tariffa di igiene ambientale) per le annualità 2005-2007, avendo fatturato un importo minore rispetto al dovuto;
di tali somme risulterebbe debitore il in virtù delle delibere dell'assemblea dei soci nn. 6-7/2006, che Controparte_1 avevano individuato la fatturazione all'utenza del solo 60% del costo effettivo del servizio, con un progressivo aumento fino a copertura integrale entro il 2008.
Deduceva altresì che, ai sensi dell'art. 13 del contratto di gestione del servizio, il sarebbe debitore della somma di € 745.227,04 per le annualità 2005-2007, a CP_1 causa delle fatture emesse e non riscosse nei confronti di cittadini morosi.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito;
nel merito, di dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto e l'illegittimità del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di legge;
in via riconvenzionale, il pagamento della somma complessiva pari ad € 1.322.670,89, oltre Part interessi legali dalla scadenza, derivante dalle somme non incassate a titolo di e dal credito vantato nei confronti del ai sensi dell'art. 13 del contratto di gestione, CP_1 con vittoria di spese e compensi di causa.
Il Comune opposto si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande riconvenzionali.
Quanto all'eccezione di incompetenza,
contro
-eccepiva la sussistenza di una clausola compromissoria nel contratto di gestione che prevede – all'art. 25 – la competenza esclusiva del Tribunale di Patti per la controversie nascenti dal contratto;
in
3 merito alla sussistenza dei presupposti di legge per la richiesta di decreto ingiuntivo, deduceva che – ai sensi dell'art. 13 del contratto di gestione – il può fare inserire CP_1 nel piano finanziario annuale i costi di eventuali servizi integrativi espressi in percentuale rispetto ai costi generali di gestione e – a fronte di un parziale adempimento della società per € 94.911,83 – il sarebbe rimasto creditore della somma di € 602.030,30. CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale, parte convenuta deduceva che le somme richieste a titolo di TIA erano state integralmente coperte con la deliberazione n. 32 del
2005 dell'Organo consiliare a cui spettava – ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento per l'applicazione della tariffa – la determinazione della tariffa da applicare, e che la residua somma richiesta non sarebbe dovuta in quanto – ai sensi dell'art. 23 del citato regolamento – graverebbe sulla società opponente la riscossione della tariffa e la gestione del contezioso che, nel caso di specie, non sarebbero avvenute.
Rilevava inoltre che, nel bilancio della società al 31 dicembre 2008, non risultava iscritto alcun credito vantato nei confronti del CP_1
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, parte attrice ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale di
Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La clausola dello statuto che individua la competenza di un collegio arbitrale fa riferimento alle controversie derivanti dai rapporti strettamente societari, invero, specificando le controversie derivanti da “rapporti sociali, compreso validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori”, tutte caratterizzate da rapporti societari in senso stretto, quali la validità delle delibere assembleari o rapporti sociali inerenti la corretta applicazione dello statuto tra soci e società.
Fermo restando che lo statuto regola i rapporti che si applicano tra i soci e la società
(e non anche quelli tra i soci alla stregua di un patto parasociale), occorre rilevare che siffatta clausola non soltanto non comprende i rapporti contrattuali che un socio possa avere stipulato con la società, rapporto che, invero, non costituisce un rapporto sociale ma un'obbligazione di fonte contrattuale derivante, nella specie, da un appalto di servizi, ma non individua neanche il collegio arbitrale quale avente la competenza esclusiva.
4 La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro. In carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (Cass. 10236/2025).
Poiché l'art. 29 comma 2 c.p.c. impone che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, anche quando coincida con uno di quelli previsti dalla legge, sia fatta con una pattuizione espressa in tal senso, la quale, proprio in ragione della prescrizione della forma espressa, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo invece scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti emergente dal tenore della clausola, volta a escludere la competenza del o degli altri fori previsti dalla legge (Cass. 17497/2013).
Nel caso di specie, parte convenuta ha prodotto il contratto di gestione in cui le parti hanno individuato nel Tribunale di Patti il giudice esclusivo per le controversie derivanti dal contratto;
ne deriva che il giudice adito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo era il giudice competente in virtù della clausola compromissoria prevista in contratto che, in ogni caso, costituisce lex specialis per i rapporti derivanti dalla gestione dei rifiuti tra parte attrice e parte convenuta.
L'attrice ha chiesto di dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto e la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo per difetto dei presupposti di legge.
Le domande sono infondate e vanno rigettate.
L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass.
11417/1997, Cass. 8502/2002, Cass. 17371/2003).
5 L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002).
Da siffatti condivisibili principi sull'onere probatorio discende che, nel caso di specie, parte opposta (attrice in senso sostanziale nel giudizio di primo grado) debba provare la titolarità del contratto di appalto per cui è causa;
prova, questa, che è stata fornita.
Il ha allegato il contratto di appalto, la cui validità non è stata contestata ed CP_1 avente, comunque, la forma scritta ad substantiam prevista per i contratti con la pubblica amministrazione, che – all'art. 13, comma 2 – prevede che “Il potrà inserire nel CP_1
Piano Finanziario di cui al comma 1, i costi di eventuali servizi integrativi svolti in economia, l'importo di tali costi dovrà essere espresso in percentuale rispetto Parte all'ammontare della voce CGG – Costi Generali di Gestione. L' , in percentuale al riscosso, verserà l'importo al , entro 30 gg. dalla scadenza del 2° Controparte_1 sollecito di pagamento”.
In virtù di siffatta clausola contrattuale, il ha provveduto a trasmettere alla CP_1 convenuta i “piani finanziari consuntivi di accompagnamento alla tariffa” per gli anni
2005, 2006 e 2007, ove venivano quantificati i costi relativi ai servizi di igiene ambientale per la determinazione della tariffa definitiva, oltre ad una serie di preventivi di spesa, approvati dall'organo competente del per un totale complessivo di € CP_1
602.030,30, come decurtati della somma di € 94.911,83 per l'annualità 2005 e per cui la società opponente aveva già provveduto al versamento. Di conseguenza, in data 25 agosto
2008 il trasmetteva una diffida ed atto di messa in mora a parte attrice per la CP_1 somma complessiva di € 602.030,30, oggetto del decreto ingiuntivo.
Risulta, pertanto, provato il credito del con la precisazione che si tratta di CP_1 somma certa, liquida ed esigibile in forza del contratto di appalto e dei relativi piani finanziari e preventivi di spesa emessi sulla scorta dell'art. 13 del contratto;
si soggiunga che – sebbene la somma sia stata liquidata unilateralmente dal con l'emissione CP_1 dei piani finanziari e dei preventivi di spesa – siffatti atti venivano emessi sulla scorta di quanto pattuito in contratto, con conseguente liquidità del credito.
Parte attrice ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €
1.322.670,89, oltre interessi da ogni singola scadenza al soddisfo, derivante dalle somme Part non incassate a titolo di (€ 577.443,85) e dal credito vantato nei confronti del
6 ai sensi dell'art. 13 del contratto di gestione (€ 745.227,04) a causa delle fatture CP_1 emesse e non riscosse nei confronti di cittadini morosi.
La domanda è infondata e va rigettata. Part Quanto alla somma di € 577.443,85 per importi non incassati a titolo di nelle annualità 2005-2006-2007, si rileva che parte attrice non ha prodotto il titolo da cui deriva il suo credito, né una fattura da cui rilevare l'esigibilità e la liquidità del quantum debetaur, così non assolvendo al proprio onere probatorio.
Fermo restando, come correttamente dedotto da parte opposta, che con delibera n.
32 del 2005, allegata al fascicolo del il Consiglio Comunale aveva deliberato CP_1 di “…istituire la tariffa del servizio di gestione” e di determinare la tariffa del servizio di gestione fisando “…il grado di copertura dei costi al 100% nel primo anno di applicazione”, anche le dichiarazioni testimoniali assunte incorso di giudizio hanno consegnato elementi univoci dai quali desumere l'assenza di un titolo giustificativo della richiesta di pagamento, il quale, in ogni caso, sarebbe dovuto risultare per tabulas.
In ogni caso, la teste , nel confermare la circostanza secondo cui Testimone_1
“nessuna compartecipazione alla TIA è mai stata deliberata dal Comune di con CP_1
l'ovvia conseguenza che nessuna posta di spesa al riguardo poteva e doveva essere prevista in bilancio”, ha dichiarato che “…il Consiglio Comunale di non ha CP_1 Par deliberato la compartecipazione alla negli anni in questione, per quanto possa ricordarmi”; nonché che “…è vero che le sottofatturazioni degli anni 2005-2006 sono state coperte dalla quota del fondo di rotazione”; la teste ha inoltre confermato che, come evincibile dal bilancio della società al 31 dicembre 2018, il non risultava CP_1 debitore di alcuna somma nei confronti dell'ATO, in mancanza di fatture.
Si soggiunga che nessun altro teste escusso ricorda o sa riferire circa la sussistenza di fatture emesse dall'opponente società nei confronti del di per CP_1 CP_1 somme non riscosse dall'utenza a titolo di TIA, con ciò potendosi dunque ritenere corrette le risultanze del bilancio (cfr. dichiarazioni testimoniali di laddove Testimone_2 riferisce: “lett c) d) ed e): non lo posso ricordare, comunque il piano finanziario dell'Ato
è agli atti della società”; nonché il teste , il quale, d'un verso, Testimone_3 dichiara “…posso solo riferire che in una assemblea dei soci fu stabilito che l'ATO avrebbe fatturato una percentuale dei totali e i Comuni avrebbero corrisposto la differenza”, per altro verso, aggiunge “…non so riferire” circa le asserite fatture (e connessi crediti) emesse dalla società nei confronti del Comune di;
parimenti, CP_1 il teste dichiara “…non ricordo” con riferimento alla sussistenza del Testimone_4 credito o delle fatture).
7 In limine, si osserva che nel verbale dell'ATO n. 7/2006, al qualela stessa si riferisce quale titolo giustificativo del proprio credito, vi è una delibera di “…non incrementare la tariffa del 30% e di inserire il punto b1bis) che così recita: “La eventuale differenza tra il costo del servizio del 2005 ed il costo del servizio della TARSU 2004, definita la fase dei tavoli tecnici Comune per Comune relativamente al consuntivo 2005, verrà coperta attraverso il ricorso al fondo perequativo previsto dalla normativa regionale”; in altra delibera dell'11 maggio 2006 si legge che la società ha deliberato “un abbattimento nell'ambito dei Piani Finanziari consuntivi 2005, di un importo medio complessivo, derivante dalla transazione col gestore, pari a circa il 14-15% del canone relativo al servizio di raccolta e trasporto dal periodo 01.06.2005-31.12.2005, distribuito sui singoli
Comuni in relazione al costo del servizio di R.D. rispetto al totale”, nonché “l'avvio di un tavolo tecnico (…) con l'ATO ed il gestore del servizio per la verifica dei costi 2005
e per la rinegoziazione, Comune per Comune, delle frequenze di intervento ed attività da prestarsi all'anno 2006 (…)”, ed ancora di dare mandato al C.d.A. di una “prossima emissione di fatture (…) per una quota massima dei vari P.F. non superiore al costo complessivo del servizio per ogni Comune nell'anno 2004 incrementato del 30% (…)” e di “…coprire la restante quota, derivante dalla differenza della residua fatturazione del costo di competenza della società d'ambito risultante nei piani finanziari consuntivi
2005, con un finanziamento assunto dalla società d'ambito (…)”).
Da siffatte considerazioni discende che agli atti non vi è alcuna prova circa il titolo giustificativo del credito per TIA, che è stato coperto con il fondo perequativo, ed alla cui riscossione il non aveva partecipato. Controparte_1
Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 745.227,04 a causa delle fatture emesse e non riscosse nei confronti di cittadini morosi, che deriverebbe dall'art. 13 del contratto di gestione, parte opponente non ha fornito la prova del titolo che ne giustificherebbe la debenza.
In particolare, parte opposta ha correttamente eccepito che – ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'applicazione della tariffa di cui al contratto di gestione – la riscossione del tributo e la gestione del contezioso gravavano sull'opponente, che non vi aveva viceversa provveduto. Invero, l'art. 23 prevedeva che “la tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il nonché nel presente regolamento”, e l'art. 25 che “il CP_1 gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggior tariffa dovuta…”.
8 Si soggiunga che – ai sensi dell'art. 13, comma 1, del contratto di servizi – il corrispettivo per i servizi “…coinciderà con i proventi della riscossione della T.I.A. stessa riscossi direttamente da parte di ”, mentre alla lettera c) del Parte_1 medesimo articolo si prevede che “il corrispettivo anticipato dal comune di CP_1 per l'espletamento dei servizi dal 01.01.2005 e fino alla data di consegna del servizio al gestore unico, verrà inserito nel piano finanziario preventivo di cui al punto d) e, una Parte volta riscosso dall' , verrà rimborsato dietro presentazione dei giustificativi di spesa dedotti dalla contabilità redatta dall'ufficio tecnico dell'Ente e verrà rimborsato entro il
31.12.2005”.
In breve, il contratto costituisce un appalto di diritto pubblico, soggetto alla relativa disciplina di settore, che affida la gestione di un servizio ad una società appaltatrice, prevedendo il pagamento del servizio con il c.d. flusso di cassa derivante dalla gestione, ove il servizio medesimo è per sua natura auto-remunerativo del capitale investito, di modo da evitare un'ulteriore spesa gravante sulle casse dell'amministrazione (c.d. partenariato pubblico-privato realizzata attraverso un contratto di concessione).
Gravava pertanto sull'ATO l'onere di riscuotere riscossione la tariffa ed espletare le procedure relative al recupero del credito;
il non era invece obbligato al CP_1 pagamento della tariffa al gestore, alla stregua di un garante dell'inadempimento dell'utenza.
Da ciò discendono il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014
(applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata
03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass.
S.U.17405/2012), in € 5.400,00 per la fase di studio, € 2.700,00 per la fase introduttiva,
€ 5.400,00 per la fase di trattazione ed € 6.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 20.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 6,50.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100238/2009 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
9 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, n. 73/2009;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 20.000,00 per compensi ed € 6,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 16/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100238/2009
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimo Miracola Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 [...]
CP_3
opposto
Conclusioni di parte opponente:
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per D.I. e del presente giudizio, nonché la nullità del D.I. opposto, per rinuncia e deroga all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, avendo le parti deferito la risoluzione delle loro controversie ad un collegio arbitrale;
2) In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto
è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;
3) Sempre nel merito, accogliere tanto nella forma che nella sostanza l'opposizione che con questo atto si propone, dichiarando l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi, fatto valere dal Comune ricorrente;
1 4) In via riconvenzionale ritenere e dichiarare che il è Controparte_1 debitore, nei confronti dell' della complessiva somma di Parte_1
€.1.322.670,89 oltre interessi da ogni singola scadenza al soddisfo;
5) Per l'effetto condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell' Parte_1 della complessiva somma di €. 1.322.670,89 oltre interessi da ogni singola scadenza al soddisfo;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge
Conclusioni di parte opposta:
1) In via preliminare: Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art 183VI° comma n. 3 c.p.c, inammissibile, pretestuosa, infondata e comunque carente di presupposti giuridici e di prova l'eccezione preliminare dedotta dalla società opponente di inammissibilità ed improponibilità del ricorso per D.I. e del presente giudizio, nonché la nullità del D.I opposto, per rinuncia e deroga all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, avendo le parti deferito la risoluzione delle loro controversie ad un collegio arbitrale, e, conseguentemente, rigettarla con qualsiasi statuizione di legge;
2) Nel merito, rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.73/09 emesso dal Tribunale di Patti-
Sezione distaccata di S.Agata di Militello in data 07.01.2009 in ogni sua parte
e/o condannare la società in persona del Presidente del Parte_1
Collegio di liquidazione e legale rapp.te p.t., a pagare la somma di € 602.030,30, per sorte capitale, maggiorata dagli interessi legali dalla richiesta al soddisfo, , in favore del opposto;
CP_1
3) Rigettare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c., la domanda riconvenzionale spiegata da controparte di condanna del , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento nei confronti della società , Parte_1 della complessiva somma di € 1.322.670,89, oltre interessi da ogni singola scadenza al soddisfo.
4) Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' chiedeva la revoca del Pt_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, n.
73/2009, premettendo di aver sottoscritto con il partecipante alla Controparte_1 compagine sociale dell'attrice, un contratto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati urbani e dei servizi relativi alla tutela dell'igiene urbana. Poiché l'art. 34 dello statuto sociale prevede la competenza di tre arbitri nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti di Messina per le controversie aventi ad oggetto “rapporti sociali, compreso quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori”, eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Patti ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, deduceva di essere a sua volta creditrice della maggior somma di €
577.443,85 a titolo di TIA (tariffa di igiene ambientale) per le annualità 2005-2007, avendo fatturato un importo minore rispetto al dovuto;
di tali somme risulterebbe debitore il in virtù delle delibere dell'assemblea dei soci nn. 6-7/2006, che Controparte_1 avevano individuato la fatturazione all'utenza del solo 60% del costo effettivo del servizio, con un progressivo aumento fino a copertura integrale entro il 2008.
Deduceva altresì che, ai sensi dell'art. 13 del contratto di gestione del servizio, il sarebbe debitore della somma di € 745.227,04 per le annualità 2005-2007, a CP_1 causa delle fatture emesse e non riscosse nei confronti di cittadini morosi.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito;
nel merito, di dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto e l'illegittimità del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di legge;
in via riconvenzionale, il pagamento della somma complessiva pari ad € 1.322.670,89, oltre Part interessi legali dalla scadenza, derivante dalle somme non incassate a titolo di e dal credito vantato nei confronti del ai sensi dell'art. 13 del contratto di gestione, CP_1 con vittoria di spese e compensi di causa.
Il Comune opposto si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande riconvenzionali.
Quanto all'eccezione di incompetenza,
contro
-eccepiva la sussistenza di una clausola compromissoria nel contratto di gestione che prevede – all'art. 25 – la competenza esclusiva del Tribunale di Patti per la controversie nascenti dal contratto;
in
3 merito alla sussistenza dei presupposti di legge per la richiesta di decreto ingiuntivo, deduceva che – ai sensi dell'art. 13 del contratto di gestione – il può fare inserire CP_1 nel piano finanziario annuale i costi di eventuali servizi integrativi espressi in percentuale rispetto ai costi generali di gestione e – a fronte di un parziale adempimento della società per € 94.911,83 – il sarebbe rimasto creditore della somma di € 602.030,30. CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale, parte convenuta deduceva che le somme richieste a titolo di TIA erano state integralmente coperte con la deliberazione n. 32 del
2005 dell'Organo consiliare a cui spettava – ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento per l'applicazione della tariffa – la determinazione della tariffa da applicare, e che la residua somma richiesta non sarebbe dovuta in quanto – ai sensi dell'art. 23 del citato regolamento – graverebbe sulla società opponente la riscossione della tariffa e la gestione del contezioso che, nel caso di specie, non sarebbero avvenute.
Rilevava inoltre che, nel bilancio della società al 31 dicembre 2008, non risultava iscritto alcun credito vantato nei confronti del CP_1
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, parte attrice ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale di
Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La clausola dello statuto che individua la competenza di un collegio arbitrale fa riferimento alle controversie derivanti dai rapporti strettamente societari, invero, specificando le controversie derivanti da “rapporti sociali, compreso validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori”, tutte caratterizzate da rapporti societari in senso stretto, quali la validità delle delibere assembleari o rapporti sociali inerenti la corretta applicazione dello statuto tra soci e società.
Fermo restando che lo statuto regola i rapporti che si applicano tra i soci e la società
(e non anche quelli tra i soci alla stregua di un patto parasociale), occorre rilevare che siffatta clausola non soltanto non comprende i rapporti contrattuali che un socio possa avere stipulato con la società, rapporto che, invero, non costituisce un rapporto sociale ma un'obbligazione di fonte contrattuale derivante, nella specie, da un appalto di servizi, ma non individua neanche il collegio arbitrale quale avente la competenza esclusiva.
4 La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro. In carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (Cass. 10236/2025).
Poiché l'art. 29 comma 2 c.p.c. impone che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, anche quando coincida con uno di quelli previsti dalla legge, sia fatta con una pattuizione espressa in tal senso, la quale, proprio in ragione della prescrizione della forma espressa, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo invece scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti emergente dal tenore della clausola, volta a escludere la competenza del o degli altri fori previsti dalla legge (Cass. 17497/2013).
Nel caso di specie, parte convenuta ha prodotto il contratto di gestione in cui le parti hanno individuato nel Tribunale di Patti il giudice esclusivo per le controversie derivanti dal contratto;
ne deriva che il giudice adito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo era il giudice competente in virtù della clausola compromissoria prevista in contratto che, in ogni caso, costituisce lex specialis per i rapporti derivanti dalla gestione dei rifiuti tra parte attrice e parte convenuta.
L'attrice ha chiesto di dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto e la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo per difetto dei presupposti di legge.
Le domande sono infondate e vanno rigettate.
L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass.
11417/1997, Cass. 8502/2002, Cass. 17371/2003).
5 L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002).
Da siffatti condivisibili principi sull'onere probatorio discende che, nel caso di specie, parte opposta (attrice in senso sostanziale nel giudizio di primo grado) debba provare la titolarità del contratto di appalto per cui è causa;
prova, questa, che è stata fornita.
Il ha allegato il contratto di appalto, la cui validità non è stata contestata ed CP_1 avente, comunque, la forma scritta ad substantiam prevista per i contratti con la pubblica amministrazione, che – all'art. 13, comma 2 – prevede che “Il potrà inserire nel CP_1
Piano Finanziario di cui al comma 1, i costi di eventuali servizi integrativi svolti in economia, l'importo di tali costi dovrà essere espresso in percentuale rispetto Parte all'ammontare della voce CGG – Costi Generali di Gestione. L' , in percentuale al riscosso, verserà l'importo al , entro 30 gg. dalla scadenza del 2° Controparte_1 sollecito di pagamento”.
In virtù di siffatta clausola contrattuale, il ha provveduto a trasmettere alla CP_1 convenuta i “piani finanziari consuntivi di accompagnamento alla tariffa” per gli anni
2005, 2006 e 2007, ove venivano quantificati i costi relativi ai servizi di igiene ambientale per la determinazione della tariffa definitiva, oltre ad una serie di preventivi di spesa, approvati dall'organo competente del per un totale complessivo di € CP_1
602.030,30, come decurtati della somma di € 94.911,83 per l'annualità 2005 e per cui la società opponente aveva già provveduto al versamento. Di conseguenza, in data 25 agosto
2008 il trasmetteva una diffida ed atto di messa in mora a parte attrice per la CP_1 somma complessiva di € 602.030,30, oggetto del decreto ingiuntivo.
Risulta, pertanto, provato il credito del con la precisazione che si tratta di CP_1 somma certa, liquida ed esigibile in forza del contratto di appalto e dei relativi piani finanziari e preventivi di spesa emessi sulla scorta dell'art. 13 del contratto;
si soggiunga che – sebbene la somma sia stata liquidata unilateralmente dal con l'emissione CP_1 dei piani finanziari e dei preventivi di spesa – siffatti atti venivano emessi sulla scorta di quanto pattuito in contratto, con conseguente liquidità del credito.
Parte attrice ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €
1.322.670,89, oltre interessi da ogni singola scadenza al soddisfo, derivante dalle somme Part non incassate a titolo di (€ 577.443,85) e dal credito vantato nei confronti del
6 ai sensi dell'art. 13 del contratto di gestione (€ 745.227,04) a causa delle fatture CP_1 emesse e non riscosse nei confronti di cittadini morosi.
La domanda è infondata e va rigettata. Part Quanto alla somma di € 577.443,85 per importi non incassati a titolo di nelle annualità 2005-2006-2007, si rileva che parte attrice non ha prodotto il titolo da cui deriva il suo credito, né una fattura da cui rilevare l'esigibilità e la liquidità del quantum debetaur, così non assolvendo al proprio onere probatorio.
Fermo restando, come correttamente dedotto da parte opposta, che con delibera n.
32 del 2005, allegata al fascicolo del il Consiglio Comunale aveva deliberato CP_1 di “…istituire la tariffa del servizio di gestione” e di determinare la tariffa del servizio di gestione fisando “…il grado di copertura dei costi al 100% nel primo anno di applicazione”, anche le dichiarazioni testimoniali assunte incorso di giudizio hanno consegnato elementi univoci dai quali desumere l'assenza di un titolo giustificativo della richiesta di pagamento, il quale, in ogni caso, sarebbe dovuto risultare per tabulas.
In ogni caso, la teste , nel confermare la circostanza secondo cui Testimone_1
“nessuna compartecipazione alla TIA è mai stata deliberata dal Comune di con CP_1
l'ovvia conseguenza che nessuna posta di spesa al riguardo poteva e doveva essere prevista in bilancio”, ha dichiarato che “…il Consiglio Comunale di non ha CP_1 Par deliberato la compartecipazione alla negli anni in questione, per quanto possa ricordarmi”; nonché che “…è vero che le sottofatturazioni degli anni 2005-2006 sono state coperte dalla quota del fondo di rotazione”; la teste ha inoltre confermato che, come evincibile dal bilancio della società al 31 dicembre 2018, il non risultava CP_1 debitore di alcuna somma nei confronti dell'ATO, in mancanza di fatture.
Si soggiunga che nessun altro teste escusso ricorda o sa riferire circa la sussistenza di fatture emesse dall'opponente società nei confronti del di per CP_1 CP_1 somme non riscosse dall'utenza a titolo di TIA, con ciò potendosi dunque ritenere corrette le risultanze del bilancio (cfr. dichiarazioni testimoniali di laddove Testimone_2 riferisce: “lett c) d) ed e): non lo posso ricordare, comunque il piano finanziario dell'Ato
è agli atti della società”; nonché il teste , il quale, d'un verso, Testimone_3 dichiara “…posso solo riferire che in una assemblea dei soci fu stabilito che l'ATO avrebbe fatturato una percentuale dei totali e i Comuni avrebbero corrisposto la differenza”, per altro verso, aggiunge “…non so riferire” circa le asserite fatture (e connessi crediti) emesse dalla società nei confronti del Comune di;
parimenti, CP_1 il teste dichiara “…non ricordo” con riferimento alla sussistenza del Testimone_4 credito o delle fatture).
7 In limine, si osserva che nel verbale dell'ATO n. 7/2006, al qualela stessa si riferisce quale titolo giustificativo del proprio credito, vi è una delibera di “…non incrementare la tariffa del 30% e di inserire il punto b1bis) che così recita: “La eventuale differenza tra il costo del servizio del 2005 ed il costo del servizio della TARSU 2004, definita la fase dei tavoli tecnici Comune per Comune relativamente al consuntivo 2005, verrà coperta attraverso il ricorso al fondo perequativo previsto dalla normativa regionale”; in altra delibera dell'11 maggio 2006 si legge che la società ha deliberato “un abbattimento nell'ambito dei Piani Finanziari consuntivi 2005, di un importo medio complessivo, derivante dalla transazione col gestore, pari a circa il 14-15% del canone relativo al servizio di raccolta e trasporto dal periodo 01.06.2005-31.12.2005, distribuito sui singoli
Comuni in relazione al costo del servizio di R.D. rispetto al totale”, nonché “l'avvio di un tavolo tecnico (…) con l'ATO ed il gestore del servizio per la verifica dei costi 2005
e per la rinegoziazione, Comune per Comune, delle frequenze di intervento ed attività da prestarsi all'anno 2006 (…)”, ed ancora di dare mandato al C.d.A. di una “prossima emissione di fatture (…) per una quota massima dei vari P.F. non superiore al costo complessivo del servizio per ogni Comune nell'anno 2004 incrementato del 30% (…)” e di “…coprire la restante quota, derivante dalla differenza della residua fatturazione del costo di competenza della società d'ambito risultante nei piani finanziari consuntivi
2005, con un finanziamento assunto dalla società d'ambito (…)”).
Da siffatte considerazioni discende che agli atti non vi è alcuna prova circa il titolo giustificativo del credito per TIA, che è stato coperto con il fondo perequativo, ed alla cui riscossione il non aveva partecipato. Controparte_1
Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 745.227,04 a causa delle fatture emesse e non riscosse nei confronti di cittadini morosi, che deriverebbe dall'art. 13 del contratto di gestione, parte opponente non ha fornito la prova del titolo che ne giustificherebbe la debenza.
In particolare, parte opposta ha correttamente eccepito che – ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'applicazione della tariffa di cui al contratto di gestione – la riscossione del tributo e la gestione del contezioso gravavano sull'opponente, che non vi aveva viceversa provveduto. Invero, l'art. 23 prevedeva che “la tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il nonché nel presente regolamento”, e l'art. 25 che “il CP_1 gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggior tariffa dovuta…”.
8 Si soggiunga che – ai sensi dell'art. 13, comma 1, del contratto di servizi – il corrispettivo per i servizi “…coinciderà con i proventi della riscossione della T.I.A. stessa riscossi direttamente da parte di ”, mentre alla lettera c) del Parte_1 medesimo articolo si prevede che “il corrispettivo anticipato dal comune di CP_1 per l'espletamento dei servizi dal 01.01.2005 e fino alla data di consegna del servizio al gestore unico, verrà inserito nel piano finanziario preventivo di cui al punto d) e, una Parte volta riscosso dall' , verrà rimborsato dietro presentazione dei giustificativi di spesa dedotti dalla contabilità redatta dall'ufficio tecnico dell'Ente e verrà rimborsato entro il
31.12.2005”.
In breve, il contratto costituisce un appalto di diritto pubblico, soggetto alla relativa disciplina di settore, che affida la gestione di un servizio ad una società appaltatrice, prevedendo il pagamento del servizio con il c.d. flusso di cassa derivante dalla gestione, ove il servizio medesimo è per sua natura auto-remunerativo del capitale investito, di modo da evitare un'ulteriore spesa gravante sulle casse dell'amministrazione (c.d. partenariato pubblico-privato realizzata attraverso un contratto di concessione).
Gravava pertanto sull'ATO l'onere di riscuotere riscossione la tariffa ed espletare le procedure relative al recupero del credito;
il non era invece obbligato al CP_1 pagamento della tariffa al gestore, alla stregua di un garante dell'inadempimento dell'utenza.
Da ciò discendono il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014
(applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata
03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass.
S.U.17405/2012), in € 5.400,00 per la fase di studio, € 2.700,00 per la fase introduttiva,
€ 5.400,00 per la fase di trattazione ed € 6.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 20.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 6,50.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100238/2009 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
9 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, n. 73/2009;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 20.000,00 per compensi ed € 6,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 16/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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