Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giammassimo Forlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 180/2025 in data 21 maggio 2025 del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il dott. AL SO, nessuno presente per il ricorrente;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza n. 180/2025 in data 21 maggio 2025 del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Civile;
che, in particolare, pronunciando sulla domanda di concessione – a carico del Ministero dell’Interno – dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di «vittima del dovere», con detta sentenza è stato accertato “… in capo a -OMISSIS-, Appuntato Scelto in quiescenza, lo status di “vittima del dovere” ex art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005 in correlazione alle lesioni subite in conseguenza dell’evento occorso in data 14.03.2020 …” ed è stato condannato il Ministero dell’Interno a “… inserire -OMISSIS-, Appuntato Scelto in quiescenza, nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006 …”, a “… corrispondere a -OMISSIS-, Appuntato Scelto in quiescenza, la speciale elargizione di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, pari ad € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi alla invalidità accertata, oltre rivalutazione ISTAT ex art. 34, comma 1, del D.L. n. 159/2007 …”, a “… corrispondere a -OMISSIS-, Appuntato Scelto in quiescenza, l’assegno vitalizio ex art. 2 della L. n. 407/1998, pari ad € 500,00 mensili, a decorrere dalla data in cui si è stabilizzata la riduzione della capacità lavorativa permanente in misura pari al 25%, oltre accessori di legge …” e a “… corrispondere a -OMISSIS-, Appuntato Scelto in quiescenza, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della L. n. 206/2004, pari ad € 1.033,00 mensili, a decorrere dalla data in cui si è stabilizzata la riduzione della capacità lavorativa permanente in misura pari al 25%, oltre accessori di legge …”;
che l’interessato assume rimaste ineseguite le statuizioni del giudice ordinario, malgrado il Ministero dell’Interno abbia ricevuto notifica della pronuncia in data 14 luglio 2025, e nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato della decisione come da apposita certificazione (in data 14 luglio 2025) della Cancelleria del Tribunale di -OMISSIS-;
che, in aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, ed ha inoltre richiesto la condanna del Ministero dell’Interno alla sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm.;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno;
che con memoria difensiva del 27 aprile 2026 si è poi dichiarato che nelle more del giudizio è stata data integrale esecuzione al giudicato, determinandosi in tal modo la “… cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente …”;
che alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergeva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risultava anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali concernenti il pagamento di somme di danaro, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 14 luglio 2025 alla sede reale dell’Amministrazione;
che, tuttavia, in prossimità dell’udienza camerale di trattazione della causa è emersa la sopraggiunta estinzione della pretesa del ricorrente, e ciò in ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto (cfr. memoria difensiva del 27 aprile 2026), il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del Ministero dell’Interno (nella misura indicata in dispositivo), essendosi provveduto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio al versamento di quanto spettante al ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL SO, Presidente, Estensore
Caterina LU, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.