Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2004, n. 1338
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Siffatta lettura della norma di legge interna - oltre che ricavabile dalla "ratio" giustificativa collegata alla sua introduzione, particolarmente emergente dai lavori preparatori (dove è sottolineata la finalità di apprestare in favore della vittima della violazione un rimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio alle conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela offerta nel quadro della istanza internazionale) - è imposta dall'esigenza di adottare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata detta violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), così evitandosi i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la quale, con la specifica enunciazione contenuta nell'art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma convenzionale.

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    FATTI DI CAUSA F. Alberto, M. Arduino, S. Giuseppe Amedeo, T. Ignazio, B. Giosafatta, F. Marco e R. Felice, con ricorsi depositati tra il 29 settembre 2011 ed il 9 ottobre 2012, hanno proposto, ai sensi della l. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale asseritamente sofferto a causa della non ragionevole durata di cinque diversi giudizi presupposti, promossi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La corte d'appello di Roma, unificati i sette distinti procedimenti, si è dichiarata incompetente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. La corte d'appello di Perugia, con decreto del 12 febbraio 2016, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3, …

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    FATTI DI CAUSA In data 27 febbraio 2015 A. Maria propose ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001 davanti alla Corte di appello di Firenze, premettendo che: a) in data 29 settembre 2010 aveva depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia ricorso ai sensi dell'art. 3 della l. n. 89 del 2001, lamentando la eccessiva durata di un giudizio di equa riparazione, introdotto dinanzi alla Corte di appello di Roma nell'ottobre del 2005; b) la Corte di appello di Perugia, con decreto depositato in data 19 dicembre 2011, aveva dichiarato la domanda inammissibile, condannandola a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del procedimento; c) avverso detto decreto la A. aveva proposto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2004, n. 1338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1338
Data del deposito : 26 gennaio 2004

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