Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5133
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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Il principio secondo il quale, con riguardo a pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, tale lesione costituisca di per sè danno - evento risarcibile, non è applicabile con riguardo al diritto alla ragionevole durata del processo "ex lege" n. 89 del 2001, atteso che l'art.111 della Costituzione - nell'assumere la "ragionevole durata" come connotato del "giusto processo" - prefigura tanto un canone oggettivo di disciplina della funzione giurisdizionale, rilevante quale parametro di controllo della legge, quanto una garanzia soggettiva solo in termini di diritto socialmente condizionato (dall'intervento, appunto, del legislatore ordinario, analogamente alla strutturazione che assume lo stesso diritto alla salute), che non può, per l'effetto, prescindere dal connotato di patrimonialità del danno in tesi subito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5133
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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